Sentenza 13 febbraio 2013
Massime • 1
E' abnorme l'ordinanza del giudice dell'esecuzione di trasmissione degli atti al P.M. per competenza, affinché provveda all'esecuzione della confisca (nella specie smaltimento di rifiuti confiscati).
Commentario • 1
- 1. Art. 658 - Esecuzione delle misure di sicurezza ordinate con sentenzahttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/02/2013, n. 28143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28143 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 13/02/2013
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - N. 376
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO A. M. - rel. Consigliere - N. 19880/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PATTI;
nei confronti di:
PA TO N. IL 11/12/1949;
avverso l'ordinanza n. 474/2009 GIP TRIBUNALE di PATTI, del 26/11/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
lette le conclusioni del PG Dott. RUSSO Rosario Giovanni nel senso dell'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
1. - Con decreto penale del 30 giugno 2011, divenuto esecutivo, il Gip del Tribunale di Patti ha condannato almeri Antoninoalla pena della multa per i reati di cui al D.Lgs. n. 52 del 2006, art. 256, comma 2, e agli artt. 81, 633 e 639 cod. pen., disponendo la confisca e lo smaltimento dei rifiuti ancora in sequestro.
Al fine di contenere i costi della distruzione dei rifiuti in sequestro oggetto di confisca, l'interessato ha richiesto al Gip che l'autorizzasse a provvedere a propria cura e spese, in conformità delle normative ambientali vigenti.
Con provvedimento del 26 novembre 2011, il Gip adito ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, rilevando che quest'ultimo sarebbe competente per l'esecuzione. 2. - Avverso tale ultimo provvedimento il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Patti ha proposto ricorso per cassazione, rilevando che, ai sensi del D.Lgs. n. 271 del 1989, art. 86 del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 151 e 156 l'esecuzione della confisca e, in particolare, del disposto smaltimento dei rifiuti confiscati spetta al giudice che ha emesso il provvedimento e non al pubblico ministero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Dal combinato disposto degli artt. 658 e 679 cod. proc. pen., nonché art. 86 disp. att. cod. proc. pen. e art. 13 del relativo regolamento, si desume che alla vendita o alla distruzione delle cose confiscate provvede la cancelleria del giudice che ha disposto la confisca. I richiamati artt. 658 e 679 escludono, infatti, espressamente la confisca dal novero delle misure di sicurezza per la cui esecuzione è necessaria o, comunque, prevista l'iniziativa del pubblico ministero. L'art. 86, cui l'art. 13 del regolamento da esecuzione, prevede espressamente che sia la cancelleria a provvedere alla vendita delle cose di cui è stata ordinata la confisca e che sia il giudice a disporne la distruzione qualora la vendita non sia ritenuta opportuna.
Ne consegue, quanto al caso di specie, che la decisione del Gip di trasferire al pubblico ministero la competenza a provvedere sul richiesto smaltimento dei rifiuti si configura come un atto abnorme, perché determina la stasi del processo penale e l'impossibilità di proseguirlo (ex plurimis, sez. 6, 20 gennaio 2011, n. 7912; sez. un., 26 marzo 2009, n. 25957, Rv. 243590; sez. un., 20 dicembre 2007, n. 5307; sez. un., 24 novembre 1999, n. 26/2000). 4. - Il provvedimento impugnato deve essere perciò annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Gip del Tribunale di Patti, per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Gip del Tribunale di Patti per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2013