Sentenza 20 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/12/2002, n. 18216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18216 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2002 |
Testo completo
AULA "A" 24-8 2 1 6 / 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 17213/2000 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Guglielmo Sciarelli Presidente Cron.42920 Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Rep. Dott. Fernando Lupi Consigliere Ud. 2 otto- Dott. Corrado Guglielmucci Consigliere bre 2002 Dott. Pasquale Picone Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: società BA LA S.p.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Bolzano n. 28, presso l'avv. Marco Masci che, unitamente all'avv. Giovanni Bonino, la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente 3825
contro
FR LI, elettivamente domiciliato in Roma, viale di Villa та Grazioli n. 20, presso l'avv. Giorgio Romano che rappresenta e di- dall'ew. Marie Pie Vigilants fe giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 11/99, decisa il 27 ottobre 1999 e pubbli- cata il 10 novembre 1909, resa dal Tribunale di Ivrea nel procedi- mento n. 565/98 R. G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 ottobre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito l'avv. Giovanni Bonino nell'interesse della società ricor- rente;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 13 gennaio 1994, FR LI conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Biella in funzione di Giudice del Lavoro la datrice di lavoro società BA LA S.p.A., al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità, per mancanza di giusta causa o di giustificato motivo e per violazione del crite- rio di proporzionalità, del licenziamento disciplinare a lei inti- mato in data 10 settembre 1993. Chiedeva la reintegra nel posto di lavoro, con ogni conseguenza di legge. L'addebito per il quale era stata applicata la sanzione espulsiva si riferiva all'effettuazione, tra il novembre 1992 e il maggio 1993, di 59 operazioni di acquisto e rivendita di valuta stranie- ra, sul proprio conto corrente o su conti cointestati al figlio ed al marito, con abuso delle notizie sul corso dei cambi ottenute grazie al rapporto di lavoro dipendente. 2 л In pratica la FR procedeva alle operazioni di acquisto nella tarda mattinata о nel primo pomeriggio, quando ancora veniva ap- noto ilplicata la quotazione del giorno precedente e peraltro era rialzo avvenuto nella giornata in corso, di cui avrebbero benefi- ciato le operazioni del giorno successivo. La valuta veniva quindi rivenduta alla BA appunto in detto giorno, con profitto pari alla differenza fra le due quotazioni. La redditività delle operaziori, cui di fatto conseguiva un pro- fitto complessivo di lire 10.180.264, era consentita dalla circo- stanza che la BA LA non applicava ai propri dipendenti ed ai familiari degli stessi la commissione dello 0,80%, richiesta alla clientela. Con sentenza n. 614 in data 27 maggio 1994 il Giudice adito acco- glieva la domanda, dichiarava illegittimo il licenziamento per di- fetto di proporzionalità, ordinava la reintegra della lavoratrice con ogni conseguenza di legge. Interponeva appello la datrice di lavoro e in esito il gravame ve- niva rigettato con sentenza n.369/94, emessa in data 8 ottobre 1994 dal Tribunale di Biella. La BA LA proponeva ricorso per cassazione e questa Corte Su- prema, con sentenza 12330/97, emessa in data 16 maggio 4 dicem- bre 1997, annullava la sentenza di appello, disponendo il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Ivrea. La sentenza annullata veniva censurata per non aver preso in esa- apprezzamento complessivo, aspetti decisivi della
contro
- me, con versia, in particolare la qualità della dipendente, la sua posi- 3 s zione lavorativa, la natura del datore di lavoro, i riflessi del comportamento addebitato. Il Collegio designato per il rinvio, con sentenza n. 11/99 decisa il 27 ottobre 1999 e pubblicata il 10 novembre 1999, confermava la sentenza pretorile. La decisione veniva così motivata. Veniva presa in esame la posizione della FR nell'ambito azien- dale e si evidenziava che la stessa aveva un ruolo di responsabi- lità circoscritto, di addetta ala Cassa Centrale, sotto il con- trollo di altro responsabile. Si poneva in rilievo che altri dipendenti di livello superiore, a conoscenza delle operazioni compiute dalla FR, non erano in- tervenuti. Si evidenziava altresì che il danno era in sostanza dovuto alla man a percezione delle commissioni;
il beneficio era stato succes- sivamente eliminato per i dipendenti;
era mancato l'effetto imita- tivo. I l comportamento della dipendente risultava in contrasto con i doveri di correttezza e peraltro la sanzione applicata non appari- va proporzionata all'illecito accertato, avuto riguardo anche allo stato di servizio della lavoratrice che, durante quindici anni di attività, mai aveva ricevuto contestazioni di sorta. Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazio- ne la società BA LA S.p.A., con atto notificato in data 12 settembre 2000, sulla base di un unico complesso motivo. 4 M FR LI resiste con controricorso notificato in data 20 ottobre 2000. La società ricorrente deposita memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico complesso motivo si denuncia, con riferimento ai n. 3 e 5 dell'art. 360 cpc, la "disapplicazione d ei principi espressi dalla Suprema Corte", la violazione degli artt. 1175, 1375, 2104, 2105 e 2106 CC e dell'art. 28 commi 2 e 6 del CCNL. Si denuncia altresì il vizio di motivazione. Le censure non appaiono fondate. Si rileva preliminarmente che la sentenza di questa Corte di le- gittimità, n. 12330 del 4 dicembre 1997, con la quale veniva cas- sata la sentenza resa in grado di appello e disposto il rinvio al Tribunale di Ivrea, non enuncia alcun principio di diritto (e in effetti dalla stessa non è stata tratta alcuna massima), ma sola- mente censura la motivazione offerta dalla sentenza cassata "per essersi limitata a valutare partitamente singoli aspetti della vi- cenda in esame, senza avere poi operato un apprezzamento comples- sivo del comportamento censurato, omettendo, in particolare, di tener conto delle particolari responsabilità connesse alla speci- fica posizione lavorativa della FR, alle sue mansioni connota- te da assoluta fiduciarietà, nonché all'impatto negativo che quel comportamento poteva avere, specialmente nell'ambiente di lavoro, in termini di possibili effetti imitativi". D'altro canto la stessa ricorrente riporta nell'intestazione del 5 motivo alcuni articoli del codice civile ma non indica quale prin- cipio di diritto sarebbe stato violato o applicato a fattispecie non pertinente. Il richiamo all'art. 28 del contratto collettivo è del pari privo di rilevanza e perché detto testo contrattuale non viene riportato in ricorso, in violazione del principio di autosufficienza, e per- ché non viene indicato il criterio ermeneutico che sarebbe stato violato o falsamente applicato. Vero è che l'enunciazione delle disposizioni di legge e di con- tratto è ripresa in modo pressoché testuale dalla sentenza di rin- vio ma la pronunzia di legittimità si è limitata a indicare i pa- rametri normativi e contrattuali per valutare il comportamento della dipendente e non ha formulato alcun principio di diritto dal momento che il thema decidendum non riguardava in alcun modo l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni citate. La censura si risolve dunque nell'ambito della denuncia del vizio di motivazione. Al riguardo si deve premettere che la Corte di legittimità ha ri- levato la violazione del canone fondamentale della logica indutti- va che impone di formulare qualsiasi giudizio, sia esso euristico o assiologico, solo in esito ad una valutazione complessiva degli elementi acquisiti ed ancora ha segnalato gli elementi indicati nella lettera di contestazione "incompatibili sia con lo svolgi- mento normale dell'attività lavorativa, sia con la posizione lavo- rativa e le relative responsabilità della resistente". 6 L'enunciato non contiene dunque quel giudizio di valore che la ri- corrente vi legge, in ordine all'incompatibilità della condotta tenuta con la posizione lavorativa, ma solamente un invito al giu- dice del merito а tener conto di "elementi o aspetti negativi in- siti o coessenziali al comportamento censurato". In tale ambito si è sviluppato l'iter argomentativo del giudice di rinvio. Sono stati presi infatti in esame e valutati tutti gli elementi sopra indicati e quindi è stata compiuta una valutazione comples- siva, anche alla luce del dato, non contestato, che la dipendente, durante i quindici anni di prestazione del lavoro presso la stessa BA, non aveva mai ricevuto contestazioni di sorta. Il giudizio di proporzionalità così compiuto è nel senso che la sanzione del licenziamento appare senz'altro eccessiva in relazio- ne all'addebito. Trattasi di valutazione che implica un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e si sottrae al vaglio di legittimità siccome adeguatamente motivata. La ricorrente invero non indica alcun vizio argomentativo ma sola- mente oppone una valutazione dei fatti differente rispetto a quel- la adottata dal Tribunale. Il ricorso va quindi rigettato. Si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
7 La Corte Rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Roma, 2 ottobre 2002 IL PRESIDENTE Gaglicku faull IL CONSIGLIERE ESTENSORE Alber to you IL CANCELLIERE repostate Sencalieria 2009 2012 NOELLERE 0 0