Sentenza 15 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/07/2002, n. 10220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10220 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITA ANO0 220/02 IN NOME DEL POPO DITA I NO LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto TRADISTANTA SEZIONE SECONDA CIVILE COSTRUZIONI. IN ZONA BISHI CA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ugo RIGGIO - Presidente R.G.N. 13925/99 - -Rel. Consigliere Dott. Carlo CIOFFI 17851/99 - Cron. 27821 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere - Rep.2018 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE Consigliere Ud. 12/02/02 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE- sul ricorso proposto da: dal Sig. per diri LUG. 2002 RA ES, elettivamente domiciliato in ROMA IL CANCELLIERE il LUNGOTEVERE DEI MELLINI 10, presso lo studio dell'avvocato MARIO LUPI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente ERA
contro
RA ES;
- intimato °e sul 2° ricorso n' 17851/99 proposto da: ER RA ES, elettivamente domiciliato in ROMA 2002 VIA CRESCENZIO 43, presso lo studio dell'avvocato CHIARINELLI, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
RA ES;
intimato avverso la sentenza n. 80/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 13/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/02 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito l'Avvocato Mario LUPI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito l'Avvocato Cesare CHIARINELLI, difensore del controricorrente e ricorrente incidentale, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto di quello principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso principale, il rigetto del primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 4 settembre 1992 CE ER, proprietario di un fabbricato e del circostante terreno nel dettaglio specificato, sito in Accumoli, convenne innanzi al Tribunale di Rieti Fran- cesco ER, proprietario del fabbricato costruito sul suolo confinante, e chiese che fosse condannato all'adempimento degli obblighi assunti con la scrittura privata del 28 agosto 1988, ossia a realizzare una vetrata fissa nella finestra della sua mansarda, a chiudere la finestra del bagno, e ad eliminare una sporgenza della gronda del tetto. In via subordinata, nel caso di ritenuta invalidità di tale scrittura privata, chiese la condanna del convenuto alla e- liminazione della sopraelevazione che aveva costruito, perché in contrasto con le norme della legislazione antisismica relative all'altezza e alla distanza dei fabbricati. Chiese infine il risarcimento dei danni sofferti. RA ER si costituì e chiese il rigetto delle domande;
sostenne in particolare che le obbligazioni che aveva assunto con la detta scrittura privata erano inefficaci, perché erano state condizionate sospensi- vamente alla concessione di una licenza edilizia che non era stata rilasciata;
e che non aveva commesso, nel realizzare la sopraelevazione, violazioni del- la legislazione antisismica. Il Tribunale di Rieti, con sentenza del 27 ottobre 1997, rigettò la domanda principale di CE ER, ed accolse quella subordinata e quella risarcitoria. La Corte d'appello di Roma, pronunziando sulle contrapposte impugnazioni delle parti, ha, con la sentenza indicata in epigrafe (13 gen- naio 1999), innanzi tutto confermato il rigetto della domanda principale di CE ER. Ha in proposito affermato che non si era verificato l'evento al quale era stata condizionata l'efficacia della scrittura privata allegata da Ce- ST ER a sostegno della sua domanda principale, consistente nel ri- lascio a RA ER della concessione edilizia per la trasformazione con sopraelevazione del suo fabbricato rurale in civile abitazione;
conces- sione che quando venne sottoscritta tale scrittura privata era stata già appro- vata dalla competente commissione comunale, ed era in attesa di quella del Genio Civile. Ha Corte d'appello di Roma ha osservato in particolare che il ri- lascio della concessione in sanatoria, allegata da CE ER del dar conto del verificarsi dell'evento che condizionava sospensivamente l'efficacia delle obbligazioni che RA ER aveva assunto con la scrittura privata di cui si è detto, non era idonea allo scopo, dal momento che tale concessione in sanatoria 1) era sopravvenuta dopo la pronunzia di primo grado, quando il Tribunale aveva già affermato il mancato avverarsi 4 dell'evento (e tale affermazione non era stata specificamente contestata da RA ER con il suo appello incidentale), 2) era relativa ad una di- versa domanda di concessione, e 3) ed aveva un diverso contenuto, perché era stata rilasciata per una costruzione di appena 7,60 metri quadrati, non abitabili, mentre la concessione edilizia contemplata dalla detta scrittura privata, come detto al tempo già approvata dalla commissione comunale, ed al vaglio del Genio Civile, era relativa ad una costruzione di 84 metri qua- drati, di cui 80 abitabili. Quanto poi alla domanda subordinata con cui CE Ferrare- si aveva chiesto la demolizione della sopraelevazione realizzata da France- sco ER, la Corte d'appello di Roma ha ribadito quanto già affermato dal Tribunale, ossia che nel caso di specie è applicabile il capo I della la legge 25 novembre 1962 n. 1684, segnatamente l'art. 8, che disciplina le di- stanze tra nuove costruzioni in zone sismiche, pur essendo, quelle conside- rate, collocate in un centro abitato già esistente, e non invece in zona di nuova espansione edilizia;
ma ha poi, per le ragioni specifiche esposte, con- dannato RA ER a demolire non tutta, ma solo parte della sopra- elevazione da lui realizzata. La Corte d'appello di Roma ha infine rigettato la domanda risar- citoria di CE ER, che il Tribunale aveva accolto, osservando che, attesa la modesta entità della sopraelevazione illecitamente realizzata da RA ER, e considerata anche la disposta demolizione, non era configurabile un suo apprezzabile danno. Contro tale sentenza RA ER ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre censure. CE ER ha resistito con controricorso, ed a sua volta ha proposto ricorso incidentale, per due motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE I due ricorsi, proposti contro la stessa sentenza, vanno riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.. Con il primo motivo del suo ricorso incidentale CE ER resi, denunziando violazione degli art- 1362-1366 cod. civ., censura la sen- tenza impugnata per aver rigettato il suo appello incidentale con il quale a- veva riproposto la domanda principale rigettata dal giudice di primo grado;
sostiene in particolare, contestando la prima delle ragioni per cui la Corte d'appello di Roma ha rigettato il suo gravame sul punto, innanzi riferite, che "la condizione contrattuale sospensiva è da qualificarsi alla stregua di con- dizione dell'azione, che deve sussistere solo al momento della decisione"; e che la concessione edilizia il cui rilascio condizionava la efficacia della scrittura privata di cui si è detto in narrativa, interpretata quest'ultima se- condo buona fede, non poteva che essere in sanatoria, dal momento che all'atto della sua sottoscrizione le opere erano state già eseguite. Il motivo è inammissibile, sia perché il ricorrente con la seconda argomentazione appena innanzi riferita allega un fatto che non risulta essere stato prospettato nel giudizio di merito, e che questa Corte, giudice della so- la legittimità, non può dunque prendere in considerazione;
sia perché non censura tutte le argomentazioni esposte dalla Corte d'appello nella sua sen- A tenza, ed in narrativa riferite, segnatamente la seconda, e soprattutto la terza, ciascuna delle quali, da sola, è in grado di dare il dovuto conto della statui- zione censurata. Con il primo ed il secondo motivo del suo ricorso principale RA ER, sostiene che la legge 25 novembre 1962 n. 1684, diver- samente da quanto espressamente affermato dalla Corte d'appello di Roma nella sua sentenza, non è applicabile al caso di specie, in cui sono in discus- sione le distanze tra edifici siti nel centro urbano esistente del Comune di Accumoli, frazione Cassino, non invece nelle zone della sua nuova espan- sione edilizia. La censura è fondata. La citata legge disciplina, con le norme contenute nel capo pri- mo, le costruzioni nelle zone di nuova espansione urbanistica, e con quelle contenute nel capo secondo, le "nuove costruzioni, ricostruzioni e sopraele- vazioni nei centri abitati esistenti". I due gruppi di norme, determinati da ragioni di disciplina urba- nistica diverse, non sono tra loro coordinati, ossia non sono tra loro recipro- camente complementari, ma sono autonomi, per la fondamentale ragione che mentre nelle zone di nuova espansione le norme tecniche ottimali, diret- te a prevenire danni da eventuali eventi sismici possono trovare integrale at- tuazione, nei vecchi centri abitati la disciplina urbanistica della costruzione e della ricostruzione non può non tenere conto della situazione storico- ambientale esistente. Da ciò deriva che le regole dettate per l'attività edilizia su im- mobili ricadenti nelle zone di nuova espansione (capo I ) non valgono per le nuove costruzioni, ricostruzioni e sopraelevazioni nei vecchi centri abitati (capo II). Sul punto la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata, ed ha sempre affermato, salvo un'isolatissima ed abbastanza remota pro- nunzia di segno (per la verità solo apparentemente) diverso (Cassazione ci- vile sez. II, 24 agosto 1992 n. 9826), (comunque) ormai superata da tante più recenti (Cassazione civile sez. II, 11 febbraio 1987 n. 1487, 6 novembre 1987 n. 82271, 3 febbraio 1993 n. 1838) o recentissime (Cassazione civile sez. II, 15 luglio 1997, n. 6473, 8 settembre 1997, n. 8715, 11 febbraio 2000), che l'art. 17 della citata legge, contenuto nel detto capo II, non disci- plina in modo diretto le nuove costruzioni nei centri abitati di zone sismiche, ma si limita, se non esistono piani regolatori o regolamenti edilizi, a stabilire in qual modo la relativa normativa dovrà essere posta in essere dagli organi competenti;
e che, in caso di inerzia di tali organi, non potendosi far riferi- mento agli artt. 6, 7 e 8 della legge stessa, non può che essere applicabile, in tema di distanze tra costruzioni, la normativa generale del codice civile. Il giudice del rinvio si atterrà, nel suo riesame della causa, a tale principio di diritto. Con il secondo motivo del suo ricorso principale RA ER RE sostiene che, essendo applicabili al caso di specie le norme dettate dal codice civile in tema di distanze tra costruzioni, delle quali CE ER resi non aveva denunziato, con l'atto introduttivo del giudizio, la violazione, la Corte d'appello di Roma "non doveva pronunziarsi sulla domanda"; e de- nunzia violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. La censura è inammissibile. Questa Corte non può verificare l'esattezza dell'affermazione del ricorrente, perché il giudice del merito non si è pronunziato al riguardo, avendo risolto altrimenti la controversia, e perché l'interpretazione della domanda compete comunque ad esso, ed è sindacabile nel giudizio di legit- timità quando sia stata effettuata, non anche quando sia stata omessa, non essendo necessaria ai fini della decisione adottata. Restano assorbiti il terzo motivo del ricorso principale, che sup- pone l'applicabilità, nella specie, dell'art. 8 della legge 25 novembre 1962 n. 1684, ed il secondo motivo del ricorso incidentale, con il quale CE ER ha censurato il rigetto della sua domanda risarcitoria, dovendosi verificare preventivamente l'esistenza e la consistenza del denunziato illeci- to edilizio. Il giudice del rinvio provvederà anche al governo delle spese di questo giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso in- cidentale, accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara inammis- sibile il secondo motivo del ricorso principale, ed assorbiti il terzo motivo del ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa ad altra 109T/29.11 sezione della Corte d'appello di Roma, anche per le spese. Roma, 12 febbraio 2002 30.99 456T । Il presidente TOT 150,101 (Ugo Riggio) Hope Uriggio L'estensore (Ca Cioffi) IL CANCELLIERE 01 Paolo Talarico Telorico DEPOSITATO IN ERA Roma 15 AUG. 2002 IL CAR IERE C 1 Telorico Cetroci257 150,10 LANTA 10