Sentenza 18 maggio 2001
Massime • 1
L'art. 74, primo comma, del d.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124, nel prevedere il diritto alla rendita per inabilità permanente, assoluta o parziale, collega tale inabilità ad una situazione patologica permanente tale da eliminare o ridurre l'attitudine al lavoro intesa in senso non specifico, ma generico. Una siffatta situazione patologica è configurabile, nel caso di dermatosi, a condizione che tale malattia, ancorché derivante dall'azione di allergogeni specifici di una particolare attività lavorativa, abbia assunto carattere di stabilità, influendo in modo generale e cronico sulla salute dell'assicurato e riducendone nel limite di legge la generica capacità lavorativa, non essendo uno stato predisponente di sensibilizzazione sufficiente ad integrare la malattia di cui al citato art. 74 del d.P.R. n. 1124 del 1965.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/05/2001, n. 6808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6808 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - rel. Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ER ND, elettivamente domiciliato in Roma, via Arno n. 47, presso l'avv. Franco Agostini, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del presidente avv. Pietro Magno, elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre n. 144, presso gli avv.ti Antonino Catania e Rita Raspanti, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti.
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 19 del Tribunale di Chieti depositata il 4 febbraio 1997 (R.G. n. 661/93). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31 gennaio 2001 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Lamorgese;
Uditi gli avv.ti Franco Agostini ed Emilia Favata (per delega avv. Antonino Catania);
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 16 gennaio/14 febbraio 1997 il Tribunale di Chieti ha rigettato l'appello proposto da ND TI avverso la decisione in data 8 giugno 1992, con la quale il Pretore della stessa sede aveva respinto la domanda proposta da esso appellante nei confronti dell'Inail, diretta ad ottenere la rendita per inabilità permanente da dermatosi allergica per sensibilizzazione al bicromato di potassio.
Condividendo le conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio all'esito dell'indagine rinnovata in appello, il giudice del gravame ha, da un lato, escluso la cronicizzazione della malattia denunciata, perché, date le lesioni cutanee riscontrate sul TI, non vi era una elevata frequenza di riacutizzazione della manifestazione clinica e, dall'altro lato, ritenuto che la malattia non raggiungeva la soglia minima indennizzabile.
L'assicurato ricorre per la cassazione della sentenza, sulla base di un unico motivo.
L'Inail resiste con controricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere disattesa la eccezione di inammissibilità del controricorso, sollevata all'udienza di discussione dal Procuratore Generale sotto il profilo della tardività della sua notificazione. La notificazione del ricorso all'Inail, in quanto eseguita a mezzo posta, si è perfezionata, come risulta dall'avviso di ritorno, il 31 gennaio 1998 e quindi conteggiando da tale data il termine dei venti giorni per il deposito in Cancelleria del medesimo atto, e poi ancora venti giorni per la notificazione del controricorso (art. 370, primo comma, cod. proc. civ.), tale ultimo termine andava a scadere il 12 marzo 1998, per cui tempestiva è la notificazione del controricorso avvenuta l'11 marzo 1998, secondo quanto chiaramente indicato dalla relata di notificazione del controricorso.
Passando all'esame dell'unico motivo formulato dal ricorrente, questi, nel denunciare violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 74, 78 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché vizio di motivazione, deduce l'errore in cui è incorsa la sentenza impugnata nel ritenere la non indennizzabilità della malattia, sebbene permanessero le eruzioni cutanee anche dopo la cessazione della lavorazione morbigena. Il TI, inoltre, addebita al Tribunale di non avere proceduto alla rinnovazione dell'indagine al fine di valutare i danni e di accertare il carattere ubiquitario o meno del bicromato di potassio, sostanza presente non solo nei cementi, ma anche in altri prodotti tra cui indumenti.
La doglianza è infondata. Senza dubbio condivisibile è il principio di diritto affermato dalla pronuncia di questa Corte 18 marzo 1992 n. 3373, richiamata dalla difesa del ricorrente, secondo cui in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la dermatosi allergica dà luogo ad inabilità permanente indennizzabile quando lo stato di sensibilizzazione reattiva determinatosi sia collegato al contatto di sostanze a larghissima diffusione ambientale, e non possa quindi scomparire con la cessazione di una specifica attività lavorativa. Ma, come ha sottolineato la sentenza impugnata, si deve osservare che il consulente tecnico di ufficio ha escluso la cronicizzazione della denunciata patologia, evidenziando che le lesioni cutanee riscontrate erano indicative di una non elevata frequente riacutizzazione della manifestazione clinica e le alterazioni non si estendevano ad ogni manifestazione di vita;
poi precisando che anche se si fosse voluto considerare la malattia in termini di permanenza delle eruzioni cutanee, l'inabilità non aveva raggiunto il minimo indennizzabile. Quindi, il giudizio espresso al riguardo dal Tribunale, il quale ha fatto proprie le conclusioni svolte dal consulente tecnico di ufficio, è immune dalle censure che il ricorrente muove laddove sostiene che senza spiegazioni e senza valutazioni era stata negata la indennizzabilità della malattia da lui denunciata. E le contestazioni in ordine alla entità del pregiudizio derivante dalla dermatosi allergica e alla frequenza delle alterazioni cutanee si risolvono nella contrapposizione, peraltro generica e comunque priva di qualsiasi riscontro, di una differente valutazione della incidenza della malattia e dei fatti patologici accertati rispetto a quella effettuata dal consulente tecnico di ufficio, poi condivisa dal giudice del merito;
contrapposizione di giudizio che non vale ad integrare errori della consulenza tecnica di ufficio e della sentenza che si basi sull'indagine tecnica espletata. Per costante giurisprudenza elaborata con riferimento soprattutto a invalidità pensionabili oltre che a malattie indennizzabili, si è infatti ritenuto che eventuali lacune ed errori della consulenza si riflettono sulla sentenza, viziandone la motivazione, solo quando si tratti di carenze e deficienze diagnostiche, di incongruenze ed affermazioni illogiche o scientifiche errate, e non già di semplici difformità tra il significato ed il valore attribuiti dal consulente a determinati dati e fatti patologici ed il significato ed il valore agli stessi elementi attribuiti alla parte (Cass. 9 gennaio 1992 n. 142, Cass. 9 novembre 1994 n. 9340, Cass. 15 luglio 1995, n. 7731, Cass. 11 gennaio 2000 n. 225). Infondata è pure la omessa valutazione del carattere ubiquitario o meno del bicromato di potassio, alla cui sensibilizzazione va ascritta la denunciata dermatosi, essendo stata invece questa connotazione implicitamente esclusa dal consulente tecnico di ufficio che ha negato la cronicità delle alterazioni cutanee e che esse possano estendersi ad ogni manifestazioni di vita. Ciò comporta la mancanza di una condizione patologica permanente tale da eliminare o ridurre nei limiti di legge l'attitudine al lavoro intesa in senso non specifico ma generico, che è il requisito necessario ai fini del riconoscimento del diritto alla rendita fatto valere dall'assicurato.
Proprio con riferimento a dermatosi derivanti dall'azione di allergeni specifici di una particolare attività lavorativa e in linea con il precedente giurisprudenziale, richiamato dal ricorrente, si è di recente ribadito che, ai fini del riconoscimento del diritto alla rendita per inabilità permanente parziale, la situazione patologica deve avere assunto carattere di stabilità, influendo in modo generale e cronico sulla salute dell'assicurato e riducendone nel limite di legge la generica capacità lavorativa, non essendo uno stato predisponente di sensibilizzazione sufficiente ad integrare la malattia di cui all'art. 74 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (cfr. Cass. 11 ottobre 1997 n. 9914 e le altre decisioni là richiamate).
Il ricorso va dunque rigettato, ma sebbene soccombente, il TI è, ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., esonerato dal pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2001