Sentenza 26 ottobre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/10/2002, n. 15130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15130 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Composta dagli Ill.mi Sic .r agi ra15 1 30/02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R.G.N.11216/00 Dott. Mercurio Presidente Dott. Figurelli. Consigliere Donato Cron.35377 Dott. De Matteis Aldo Consigliere Giovanni Consigliere Rep. Dott. Mammone Raffaele Cons. Relatore Ud. 11/07/02 Dott. Di Lella ha pronunciato la seguente: SENTENZA Su ricorso proposto da IN AN rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. Carlo Bellisario, ed elettivamente domiciliato presso 10 Camillo Toscano, in Via Cucchiaristudio dell'avv. n. 57, scala E - Roma. - ricorrente
contro
I.N.P.S., ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dagli avv.ti Carlo De Angelis, Michele Di Lullo e Nicola Valente, giusta procura in calce al ricorso 3503 notificato, ed elettivamente domiciliato presso Centrale dell'IN in Via Della Frezza l'Avvocatura n.17 Roma. resistente con procura - avversO la sentenza del Tribunale di Paola n. 41 del 21/2/2000 R.G. 872/1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/7/2002 dal Relatore Cons. Raffaele Di Lella;
Udito l'avv. Carlo Bellisario;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per il riget to de l ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Paola, depositato il 4/9/1998, l'IN ha impugnato la sentenza n. 1165/1997 con la quale il Pretore di Paola aveva riconosciuto il diritto di CE OM all'assegno di invalidità. Il Tribunale adito, in accoglimento dell'appello, ha riformato la sentenza pretorile, ed ha rigettato la domanda proposta da CE OM, osservando che quest'ultimo non aveva fornito la prova piena della sussistenza del requisito contributivo. Si era infatti limitato a produrre, in sede di gravame, un documento privo di autenticità e di non semplice lettura, e non 2 aveva ottemperato all'invito rivoltogli dal Tribunale di fornire ulteriore documentazione. Avverso tale pronuncia il OM propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L'IN ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo del ricorso CE OM denuncia violazione e falsa applicazione dell'art 1 della legge 12 giugno 1984 n.222, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Il ricorrente innanzitutto censura la sentenza impugnata per avere ritenuto ammissibile in secondo grado, in violazione del divieto del c.d. ius novorum, la prova della sussistenza del requisito contributivo, già oggetto di accertamento nel giudizio di primo grado, secondo quanto precisa lo stesso ricorrente. La censura, prima ancora che infondata, appare priva di comprensibilità logico giuridica, sotto i profili della contraddittorietà e della carenza di interesse, va disattesa. 16 L'attuale ricorrente, in risposta allo specifico motivo di appello (con il quale l'ente previdenziale aveva censurato la decisione di primo grado per avere riconosciuto il diritto azionato, pur in assenza di adeguata prova del requisito contributivo) ha prodotto, nel costituirsi nel giudizio di secondo grado, l'estratto conto contributivo, all'evidente fine di paralizzare il motivo di gravame. Il giudice dell'appello, pur riscontrando la sussistenza, nella sentenza impugnata, del vizio denunciato, non ha per ciò solo accolto il gravame dell'IN, ma ha correttamente ritenuto (sulla base del consolidato principio per il quale il divieto di nuove prove in appello riguarda le prove costituende, ma non i nuovi documenti) di dover tenere conto, ai fini della valutazione dell'assolvimento dell'onere probatorio in questione, anche della documentazione prodotta dall'assicurato solo in secondo grado. Rispetto a tale statuizione istruttoria, adesiva rispetto alla posizione difensiva assunta dal CO in sede di appello, la censura in esame, con cui quest'ultimo si duole che il giudice del gravame abbia proceduto, in tale fase del giudizio, all'accertamento del requisito contributivo (sulla base della documentazione probatoria da lui stesso prodotta), appare non solo priva di efondamento logico giuridico, ma innanzitutto preliminarmente contraddittoria (rispetto alla posizione difensiva assunta in appello) ed inammissibile per carenza di interesse (in quanto, avendo il giudice del gravame ritenuto la insufficienza della prova del requisito 4 contributivo offerta in primo grado, la erroneamente eccepita inammissibilità della prova in appello non avrebbe potuto condurre ad una decisione finale diversa da quella impugnata con il ricorso in esame). Il ricorrente censura inoltre la sentenza impugnata per avere, con inadeguata motivazione, ritenuto insufficiente, ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova della sussistenza del requisito contributivo, la produzione dell'estratto conto contributivo, che proviene dallo stesso IN ed ha valore certificativo della situazione in esso descritta, avendo immotivatamente ritenuto poco chiaro il suddetto estratto conto (da cui emergeva il versamento di un numero di contributi ben più ampio del minimo richiesto dall'art 4 legge n.222 del 1994), e per avere di conseguenza richiesto la produzione di ulteriore imprecisata documentazione, senza specificare in che modo l'assicurato avrebbe potuto meglio assolvere all'onere probatorio. La doglianza in esame merita accoglimento. Nel caso di specie, il ricorrente ha prodotto una indicata come proveniente dall'ente certificazione K previdenziale (un estratto conto contributivo), e dunque in quanto tale, ed in via generale ed astratta , pienamente idonea ad assumere efficacia probatoria nei Premessa l'assenza di confronti dell'ente stesso. contestazioni sul contenuto e l'autenticità di tale 5 documento da parte dell'IN (che si è limitato ad eccepire la insussistenza del requisito contributivo), l'affermazione con la quale il giudice del gravame ritiene che l'estratto contributivo in questione risulti incerto e poco chiaro nell'attestare la sussistenza del requisito quest'ultimo debba esserecontributivo, ritenendo che ulteriormente provato (non precisando peraltro quale atto ○ documento sia ancora pretendibile dall'assicurato, che abbia già provveduto a produrre l'estratto contributivo) appare gravemente carente sotto il profilo motivazionale. Non si comprende infatti, e nessuna precisazione al riguardo è contenuta nella impugnata sentenza, se la ritenuta incertezza probatoria derivi da una (imprecisata) incompletezza obiettiva del documento in carenza о questione, ovvero da una difficoltà del giudicante ad interpretare i dati tecnici e contabili nello stesso riportati (nel qual caso avrebbe dovuto valutare la opportunità di procedere alla nomina di un consulente tecnico). Sotto il profilo evidenziato, la statuizione censurata appare dunque viziata, per essere il giudice del merito pervenuto alla adozione della stessa attraverso una inadeguata verifica e motivazione della efficacia probatoria del documento prodotto. Per effetto dell'accoglimento del ricorso sotto i profili 6 esposti, la causa deve essere cassata con rinvio ad altro giudice, che procederà a nuovo esame, tenendo conto delle evidenziate carenze motivazionali della sentenza impugnata. Il giudice del rinvio provvederà altresì alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. ΡΩΜ Accoglie il ricorso;
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Catanzaro. Così deciso in Roma, 1'11 luglio 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaele Di Lella Ettore Mercurio "Micuzia" Ellore Wholly C areare herselle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 2.6.011.2002 REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSESENTE DA IMPOSTA DI BOLLC, T CANCELLIERE O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 11-8-72 N *^ 480