Sentenza 24 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/2003, n. 4286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4286 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SERIONE LAVORO Lavoro0 4 2 8 6 / 03 Composta dagli Ill. Presidente CICIRETTI Dott. Stefano N. 8407/00 Cron. 9834 Consigliere Dott. Fernando LUPI Consigliere Dott. Attilio CELENTANO : kep. Dott. Antonio LAMORGESE Ud.21/11/02Consigliere Rel. Consigliere Dott. Paolo STILE - ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da;
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato: in ROMA VIA PLINIO 21. presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
EL GA, BA ER, RI RU, RI TO, PE RU, elettivamente . domiciliati in ROMA VIA VOLTURNO 40, presso lo studio SINDACATO U.G.L., rappresentati e difesi 2002 del dall'avvocato FRANCESCO BANCHINI, giusta delega in 4764 -1- atti;
controricorrenti avvers0 la sentenza n. 1/00 del Tribunale di PARMA, depositata il 08/02/00 R.G.N. 942/99; uditā la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.. Vincenzo NARDI che ha concluso per 1'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 15 settembre 1998, IC IE, dipendente י dell'Ente Poste Italiane come operatore di esercizio ed addetta al recapito della posta ordinaria, chiedeva che il Pretore di Parma ingiungesse al predetto Ente di corrisponderle la somma di lire 915.645. Esponeva che, con circolare n. 2 del 7 aprile 1994, il servizio, precedentemente affidato in appalto a terzo (i c.d.accollatari), di consegna delle stampe di peso superiore a 500 grammi veniva affidato ai portalettere, riconoscendo loro un compenso giornaliero ragguagliato a 10 per ogni portalettere che effettuava il servizio. Aggiungeva che, poiché dal giugno del 1994 aveva provveduto ad effettuare, nell'espletamento della propria prestazione lavorativa, anche la consegna delle stampe di peso superiore a 500 grammi, riteneva di avere maturato il relativo M diritto al pagamento del compenso previsto nella richiamata circolare. Chiedeva, quindi, l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti dell'Ente Poste agli Italiane per il predetto importo, oltre accessori. 11 Pretore del lavoro di Parma accoglieva il ricorso, emettendo il relativo decreto ingjuntivo. Avverso tale decreto ingiuntivo proponeva tempestiva opposizione l'Ente Poste Italiane chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente rigetto della domanda di controparte. Si costituiva il IE, insistendo nella domanda di cui al ricorso per d.i. e concludendo per il rigetto della proposta opposizione. Sempre per le stesse identiche ragioni richiedevano ed ottenevano decretu ingiuntivo anche PI LU AI per lire 957.555, UN PO per lire 1.051.370, TO PO per lire 911.759 e UN OR per lire 1.053.324. 1 Anche in tali cause E.P.I. proponeva tempestiva opposizione a decreto ingiuntivo. L'adito Pretore, riunite le cause, rigettava le proposte opposizioni, con conseguente integrale conferma dei decreti ingiuntivi opposti. Tale decisione, appellata dal soccombente Ente, veniva confermata dal Tribunale della stessa città, che riteneva non condivisibile l'interpretazione data dali appellante alla suddetta circolare, secondo la quale l'equiparazione dell'attività di recapito delle stampe pesanti a dieci minuti primi di lavoro serviva a distribuire equamente il lavoro dei portalettere entro diverse zone di recapito, ossia cra un semplice criterio di stima della gravosità del lavoro, ma non aveva alcun valore ai fini della determinazione del compenso. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la "Poste Italiane S.p.A.", già Ente Poste Italiane, con un unico motivo. Resistono i lavoratori intimati con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso la S.p.A. Poste Italiane, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, deduce la illegittimità della sentenza del Tribunale in quanto fondata su una interpretazione erronea della normativa di riferimento nonché della circolare n.2 del 7 aprile 1994 non conseguendo essa ad alcun accordo collettivo e non vincolando l'Ente emanante ad alcuna prestazione economica in favore del lavoratori dipendenti. Deduce la ricorrente che con la legge 29 gennaio 1994 11. 71 l'Amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni e' stata trasformata in ente pubblico economico denominato Ente Poste Italiane. Richiamato l'art. 8 della medesima legge, la societa' deduce che la circolare n. 2 del 1994, avento ad oggetto la "Riorganizzazione del servizio di recapito - Organici - -Mobilita' Applicazione art. 33 della legge 104/92", e' stata emanata dall'Ente proprio nel quadro della generale riorganizzazione necessitata dalla predetta trasformazione;
che si e' quindi previsto, attraverso la predetta circolare, che nel casi in cui la consegna delle stampe "voluminose" fosse stata effettuata dagli "accollatari oppure unitamente quella dei pacchi, da quel momento in poi, per conseguire un generale recupero della produttivita', alla consegna stessa si sarebbe provveduto tramite i portalertere, parametrando in "10 minuti" il relativo impegno, ai fini della determinazione della prestazione complessiva;
che, successivamente, in data 7 luglio 1994, erano state fornire le precisazioni applicative riguardanti la consegna delle stampe aventi poso superiore a 500 grammi. Secondo la ricorrente, i 10 minuti a cui fa riferimento la circolare rappresentano unicamente un parametro ai fini della valutazione della complessiva prestazione giornaliera e, cioe', un parametro prodeterminato volto, alla individuazione del fabbisogno del personale ed alla riorganizzazione generale del servizio. aggiuntiva da ed in nessun caso stata individuata una sommae' corrispondere ai portalettere. In sostanza aggiunge la ricorrente-, con la circolare n. 2/1994 e con le ՏԱՐ disposizioni volte ad attuarla, l'Ente ha inteso introdurre una nuova metodologia per la rilevazione del fabbisogno di personale addetto al recapito sul territorio. Non può pertanto ritenersi sussistente, secondo la ricorrente, il diritto vantato dai lavoratori nel presente giudizio e relativo alla corresponsione di un'indennita' dovuta per il solo fatto di avere recapitato stampe di peso superiore a 500 grammi, come invece affermato nella sentenza impugnata. Il motivo è fondato, alla stregua delle considerazioni che seguono, già espresse, del resto, da questa Corte in analoghe occasioni (v., in particolare, Cass. 12 giugno 2001 n.7969; Cass.29 settembre 2000 n.12908). 3 Oggetto della controversia e, come si e' detto, l'interpretazione della circolare n. 2 citata, sc cioe' con essa si sia individuata una somma da corrispondere ai portalettere, ovvero un criterio di stima per la valutazione della complessiva prestazione giornaliera, e cioc' al solo fine della determinazione del fabbisogno del personale. La prima tesi, sostenuta dai lavoratori intimati, e' stata condivisa dal Pretore prima e dal Tribunale poi, mentre la seconda tesi e' sostenuta dalla societa', attuale ricorrente, Giova a tal punto rammentare che nel giudizio di legitimita' le censure relative all'interpretuzione del contratto collettivo offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della insufficienza e contraddittorieta' della motivazione, mentre la mera, contrapposizione fra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata non riveste alcuna utilita' ai fini dell'annullamento di quest'ultima (v. ex plurimis Cass, 10 marzo 1999 n. 2096). E' da aggiungere poi che le norme sull'interpretazione dei contratti si applicano anche ai negozi unilaterali nei limiti della compatibilita' dei criteri stabiliti dagli art. 1362 ss. cc. con la particolare natura e struttura della predetta categoria di negozi. Pertanto, nei negozi unilaterali non puo' aversi riguardo alla comune intenzione delle parti, che non esiste, ma si deve indagare soltanto quale sia stato l'intento proprio del soggetto che ha posto in cssere il negozio senza far ricorso, per determinarlo, alla valutazione del comportamento dei destinatari del negozio stesso (Cass. 19 novembre 1998, n. 11712). La circolare e' un atto interno destinato ad indirizzare e disciplinare in modo uniforme l'attivita' degli organi inferiori. 4 Precipuo compito del giudice del merito era pertanto quello di interpretare la circolare sulla base dell'intento del soggetto, che l'aveva posta in essere. E l'interpretazione dell'atto da parte del Tribunale non risponde ai criteri legali di ermeneutica contrattuale, e presenta vistose omissioni nella motivazione. Per quanto concerne il mancato rispetto dei criteri di ermeneutica contrattuale va detto il Tribunale non ha assolutamente spiegato in base a quale parte della circolare sia stata individuata una somma da corrispondere ai portalettere per il servizio di distribuzione delle stampe voluminose. Ne puo' affermarsi, come sembra fare il Tribunale, che, trattandosi di ида prestazione aggiuntiva, questa doveva comportare una maggiorazione della retribuzione stessa. Lo stesso Tribunale pone in luce, invero, the con la predetta circolare si intendeva riorganizzare le modalita' del servizio di recapito delle stampe di peso superiore a gr. 500, ma la temporizzazione di tale servizio non comportava necessariamente un compenso in danaro che, si ripete, non trova alcun riscontro nell'interpretazione letterale e logica della circolare da parte del Tribunale ben potendo la temporizzazione di tale servizio integrare un criterio di stima per la valutazione della complessiva prestazione giornaliera. Il Tribunale ha poi omesso di considerare che la tesi da esso sostenuta non prevede criteri e modalita' di erogazione dell'asserito compenso. In definitiva la motivazione del Tribunale non appare ne' congrua ne' logica, di tal che il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d'appello - indicata in dispositivo -, che provvedera anche in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Bologna. Roma, 21 novembre 2002. Presidente ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI 11 Consiglieropat. Tefftil REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 CANCELLIERE Depositato in Cancelleria. 4 MAR 2203 CELLIERE I