Sentenza 12 ottobre 1993
Massime • 1
L'interesse ad impugnare ex art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., costituisce un elemento del diritto di impugnazione e non il contenuto dell'impugnazione, che pure è necessario indicare sotto forma di enunciazione di uno specifico motivo. Ne consegue che deve esser ritenuto inammissibile, ai sensi del comma terzo dell'art. 606 cod. proc. pen., perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge, il ricorso per cassazione nel caso in cui il ricorrente prospetti un suo interesse ad impugnare, ma non deduca alcuna violazione di legge o vizio di motivazione, che possa costituire motivo di ricorso volto ad ottenere l'annullamento della sentenza impugnata. (Nella specie il ricorrente affermava che unico motivo della sua impugnazione era quello di poter rinunciare al beneficio della sospensione condizionale della pena, concessogli per una condanna relativa a contravvenzione estinguibile per oblazione, in vista della possibilità di ottenere un tale beneficio in altra più utile circostanza, e la cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso sulla scorta del principio di cui in massima).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 12/10/1993, n. 10127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10127 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 1993 |
Testo completo
Composta dali Ill.mi Sigg.:
Dott.Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA Primo Presidente Aggiunto
1.Dott.Gaetano LO COCO Componente Udienza Pubblica
2." LD SS " del 12.10.1993
3." DO CO " SENTENZA
4." RO AL " N. 12
5." LD LE " REG. GEN.
6." AN AV " N. 3291/93
7." RU TT RE "
8." Francesco FERRI (rel.) "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IS RI LV, n. 1/6/1947 a Cancellara;
avverso la sentenza in data 12.11.1992 del Pretore di Potenza. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere FERRI dott. Francesco;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale dott. Claudio APONTE;
che ha concluso per accoglimento del ricorso con conseguente annullamento senza rinvio sul punto concernente la concessione della sospensione condizionale della pena con revoca della stessa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di opposizione a decreto penale, con sentenza dibattimentale in data 12 novembre 1992 il Pretore circondariale di Potenza dichiarava RI LV SC colpevole della contravvenzione di cui all'art. 20, lett. A), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per avere in un edificio di nuova costruzione realizzato una finestra in difformità dalla concessione edilizia, e lo condannava con attenuanti generiche alla pena di lire 200.000 di ammenda, concedendo la sospensione condizionale della pena. Il SC proponeva ricorso per cassazione, lamentando che gli fosse stato concesso (senza sua richiesta) il predetto beneficio, al quale intendeva rinunziare in considerazione della lieve entità della pena inflittagli e del pregiudizio che poteva derivargliene in relazione a concessioni future.
Il ricorso veniva assegnato alla Terza Sezione di questa Corte, che con ordinanza 18 maggio 1993 lo rimetteva alle Sezioni Unite, rilevando che esisteva contrasto giurisprudenziale sul punto della impugnabilità da parte dell'imputato del capo della sentenza che concede, d'ufficio, il beneficio della sospensione condizionale, posto che in alcune decisioni era stato affermato ed in altre negato che sussistesse un interesse dell'imputato ad impugnare. MOTIVI DELLA DECISIONE
Afferma espressamente il ricorrente che "unico motivo" della sua impugnazione è quello di poter rinunciare al beneficio della sospensione condizionale della pena, concessogli per una condanna relativa ad una contravvenzione estinguibile con oblazione, in vista della possibilità di ottenere un tale beneficio in altra più utile circostanza.
In questo modo il ricorrente si è limitato a dedurre un suo interesse ad impugnare, apprezzabile o meno, ma l'interesse, ex art.568, 4 comma, c.p.p., costituisce un elemento del diritto ad impugnare e non il contenuto dell'impugnazione, che pure è necessario indicare sotto forma di enunciazione di uno specifico motivo. Ora, nel caso in esame manca ogni deduzione di violazioni di legge o di vizi di motivazione, che possa costituire motivo di un ricorso per cassazione volto ad ottenere l'annullamento della sentenza impugnata. E neppure, a rigore, è stata richiesta una pronuncia di legittimità, posto che, si dice, fine dell'impugnazione era quello di poter consentire alla parte di rinunciare ad un beneficio, che veniva considerato più dannoso che utile. Il ricorso, perciò, è stato proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge e va di conseguenza considerato inammissibile ai sensi del 3 comma dell'art. 606 c.p.p.. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle Ammende, che si ritiene di poter determinare in £. 1.000.000.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di lire 1.000.000 alla Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 1993.