Sentenza 5 giugno 2001
Massime • 2
Rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta.
La pendenza del giudizio di nullità del matrimonio è assunta dal legislatore come ragione sufficiente a giustificare la pronuncia di separazione temporanea dei coniugi, la quale riveste carattere cautelare ed efficacia interinale e condizionata, essendo destinata a rimanere assorbita dalla declaratoria di nullità del matrimonio, con la definitiva cessazione dell'obbligo di convivenza, ovvero ad essere caducata a causa del rigetto della domanda di nullità, con conseguente ripristino del vincolo in tutti i suoi aspetti, compreso l'obbligo della convivenza, salva la facoltà, in quest'ultima ipotesi, di promuovere l'azione ordinaria di separazione.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 41434 del 23https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. III, 23/12/2021, (ud. 24/06/2021, dep. 23/12/2021), n.41434 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SESTINI Danilo – Presidente – Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere – Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere – Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere – Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 14355-2019 proposto da: DITTA DI AUTOTRASPORTI DI S.A., in persona dell'omonimo titolare S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AUGUSTO VERA 32, presso lo studio dell'avvocato CARMELA PASQUA SARDELLA, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI TOSCANO giusta procura; – …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/06/2001, n. 7594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7594 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALFREDO ROCCHI - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - rel. Consigliere -
Dott. DONATO PLENTDA - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IA AD, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 46. presso l'avvocato GIAN MARCO GREZ, rappresentato e difeso dall'avvocato ENRICA SELVATICI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
EL DA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 15, presso l'avvocato NICOLA ROMANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO DI MATTEO, giusta mandato in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 203/99 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 22/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/03/2001 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Selvatici che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RI AN conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna DA ER chiedendo che si dichiarasse la nullità al sensi dell'art. 120 c.c. o in subordine dell'art. 122 comma 1 c.c. del matrimonio con la medesima contratto il 18 giugno 1987. L'attore deduceva che qualche mese prima delle nozze era stato colpito da ictus cerebrale e ricoverato presso l'Ospedale Maggiore di Bologna, dal quale era stato dimesso innanzi tempo a seguito delle pressioni di FI ER, all'epoca sua convivente e sorella della futura sposa;
che la predetta dopo le dimissioni gli aveva impedito ogni contatto con l'esterno, ed in particolare con il proprio fratello, e lo aveva indotto a sposare la sorella DA, persona senza lavoro e senza reddito;
che il matrimonio non era stato consumato e la vita coniugale si era presto dimostrata insostenibile;
che il 21 gennaio 1988 la moglie, insieme alla sorella FI, lo aveva abbandonato nella casa di sua proprietà di Bologna dove aveva abitato in precedenza;
che egli, già affetto da diabete e quasi cieco, era stato poco dopo colpito da paresi facciale.
Costituitosi il contraddittorio ed espletata consulenza tecnica medico-legale, con sentenza del 12 marzo - 9 maggio 1996 il Tribunale rigettava la domanda.
Proposto appello dal AN, con sentenza del 4 dicembre 1998 - 22 marzo 1999 la Corte di Appello di Bologna rigettava l'impugnazione, rilevando in motivazione che il consulente medico legale aveva argomentatamente escluso, sulla base della cartella clinica acquisita, che la patologia organica evidenziata in occasione del ricovero in ospedale fosse stata di per sè sufficiente a determinare uno stato di infermità in relazione alla costituzione del vincolo coniugale, ma nel procedere all'ulteriore indagine circa la sussistenza di condizionamenti di ordine psicologico aveva preso atto che il AN aveva "una personalità non sufficientemente matura con deformazione della realtà e dei ricordi suggestionabile ed insicura e che nel suo rapporto con FI ER, più di coabitazione che di convivenza, si poneva in posizione servente, ed aveva quindi espresso un giudizio condizionato, nel senso cioè che ove fossero risultate provate le affermazioni del predetto in ordine alla sua situazione debitoria nei confronti delle sorelle ER ed in ordine a tutte le circostanze connesse alla celebrazione del matrimonio dedotte in giudizio, in tal caso avrebbe potuto ritenersi molto probabile che la patologia sofferta avesse determinato in lui uno stato di grave precarietà ed insicurezza psichica, tale da determinarlo ad esprimere un atto di volontà non libero. Ritenuta pertanto la necessità di verificare la sussistenza delle circostanze di fatto cui le conclusioni dell'esperto erano condizionate, osservava la Corte di merito che effettivamente il AN in una scrittura privata si era riconosciuto debitore delle sorelle ER della somma di L. 40.000.000, ma in ordine a tale atto il g.i.p. presso il Tribunale di Bologna aveva escluso la sussistenza del reato di circonvenzione di incapace denunciato dal fratello dell'attore;
che era rimasto accertato che le dimissioni dall'ospedale erano state volute dall'interessato, il quale aveva riacquistato le sue piene capacità e non aveva risentito da tale decisione alcuna conseguenza dannosa alla propria salute;
ancora, che DA ER, contrariamente a quanto dedotto dal AN, era dal medesimo conosciuta da tempo ed era dedita ad un'attività lavorativa, inoltre, che dall'esame di uno dei testi escussi era risultato che la decisione di contrarre matrimonio non era stata affatto repentina ed improvvisa;
in aggiunta, che i rapporti del AN con il proprio fratello erano stati in passato del tutto sporadici.
Esclusa pertanto la ricorrenza dei presupposti di fatto che il consulente aveva posto a base dell'ipotesi di precarietà ed insicurezza psicologica suscettibili di viziare la volontà di contrarre matrimonio, e tenuto anche conto che il AN non aveva mai dichiarato di aver ricevuto da FI ER pressioni tali da indurlo a considerare il matrimonio come rimedio alla sua situazione, ma aveva soltanto fatto riferimento alla decisione delle due sorelle di "farlo sposare" ad DA ER, senza peraltro addurre alcuno specifico episodio di "consiglio" o "pressione", considerato altresì che nel giorno delle nozze egli aveva tenuto una condotta del tutto normale, negava la sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti circa l'incapacità naturale del predetto, nonché circa lo stato di soggezione nei confronti di FI ER.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il AN deducendo quattro motivi. Ha resistito con controricorso la ER. Alla precedente udienza del 16 novembre 2000 questa Corte, rilevato che il ricorso non era stato notificato al pubblico ministero presso il giudice a quo ed al pubblico ministero presso il giudice ad quem, entrambi titolari del potere di impugnazione al sensi dell'art. 72 comma 3 e 5 c.p.c., ha concesso termine al ricorrente per l'integrazione del, contraddittorio. Procedutosi all'incombente nel termine all'uopo concesso, è stata nuovamente fissata l'udienza di discussione del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 120 c.c., insufficienza e contraddittorietà di motivazione, si deduce che la Corte di Appello ha mancato di rilevare la sussistenza di indizi tali da far sicuramente presumere che il AN, pur avendo mantenuto un buon grado intellettivo, non fosse in grado, per la sua debolezza fisica, per la sua fragile personalità, per il timore del proprio futuro a causa delle non buone condizioni di salute, di formarsi una volontà pienamente cosciente in ordine alle nozze. Si precisa al riguardo che la Corte di merito ha posto a base del suo giudizio questioni patrimoniali relative ad un periodo successivo e del tutto irrilevanti rispetto alla volontà di contrarre matrimonio, trascurando di esaminare gli aspetti più significativi della vicenda, emersi dalle deposizioni dei testi ed indicati dallo stesso consulente tecnico di ufficio come essenziali ai fini della valutazione della capacità di autodeterminarsi dell'attore. Il motivo è inammissibile. Ed invero esso si sostanzia, nonostante il riferimento formale al vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione, unicamente in una censura in fatto, diretta a prospettare una valutazione degli elementi utilizzati dalla Corte di Appello nella formazione del suo convincimento circa la capacità del AN di maturare una volontà libera e cosciente in relazione al matrimonio diversa da quella compiuta nella sentenza impugnata, attraverso una non consentita disamina delle dichiarazioni resi dai testimoni escussi ed una altrettanto inammissibile rilettura della relazione del consulente tecnico di ufficio.
Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 122 c.c., insufficienza e contraddittorietà di motivazione, si sostiene che la sentenza impugnata ha omesso ogni puntuale esame sulla ricorrenza di un completo stato di dipendenza del AN nei confronti di FI ER, tale da determinare la sua totale soggezione alla volontà di quest'ultima, e si è limitata a considerare il corrispondente motivo di gravame del tutto generico.
Anche tale censura è inammissibile. Va al riguardo considerato che a fronte della motivazione resa sul punto dalla sentenza impugnata, che pur definendo generico il corrispondente motivo di gravame ha argomentatamente escluso l'esistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti in ordine alla configurabilità di uno stato di soggezione nei confronti di FI ER tale da integrare l'ipotesi di cui all'art. 122 c.c., ed ha altresì osservato che lo stesso AN non aveva mai fatto riferimento a specifici episodi di violenza o di minaccia grave nei suoi riguardi, il motivo in esame appare inammissibilmente diretto a contestare l'apprezzamento svolto dalla Corte di Appello circa la non ravvisabilità nei comportamenti della predetta ER dei requisiti richiesti dalla norma indicata, attraverso una non consentita ricostruzione del rapporto intercorrente con il AN, così da risolversi ancora una volta in una censura di merito.
Con il terzo motivo, denunciando violazione dell'art. 61 c.p.c. ed omissione di motivazione, si deduce che la Corte territoriale ha erroneamente ed immotivatamente disatteso la richiesta del AN di riconvocazione del consulente tecnico perché terminasse l'elaborato sostanzialmente incompiuto ed esprimesse il suo giudizio definitivo sulla base dei dati raccolti e non più in relazione a mere ipotesi. Il motivo è infondato. Premesso invero che la riconvocazione del consulente di ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, il ricorrente non ha motivo di dolersi di una carenza motivazionale al riguardo, atteso che, come è noto, l'omessa specificazione dei motivi di rigetto della relativa istanza non dà luogo a vizi di motivazione quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza risulti l'irrilevanza e superfluità dell'indagine richiesta, per avere il giudice tratto gli elementi di convincimento dalle risultanze probatorie già acquisite (v. per tutte sul punto Cass. 1999 n. 6124, 1997 n. 722). Nella specie le ragioni della ritenuta superfluità della riconvocazione dell'esperto sono agevolmente desumibili dall'impianto complessivo della sentenza impugnata, che agganciando alle conclusioni del consulente gli accertamenti emersi dall'istruttoria in ordine agli eventi assunti dallo stesso consulente quali circostanze potenzialmente idonee a determinare uno stato di condizionamento del AN, tale da incidere sulla sua libertà di determinarsi al matrimonio, ha coerentemente tratto dall'esclusione in fatto di dette circostanze un giudizio di insussistenza della prospettata infermità.
Con il quarto motivo, denunciando violazione dell'art. 126 c.c. ed omissione di motivazione, si censura l'omesso esame della domanda diretta ad ottenere la separazione temporanea dei coniugi e l'assegnazione della casa familiare, di proprietà esclusiva del AN.
Il motivo è inammissibile. Come è noto, la separazione temporanea dei coniugi in pendenza del giudizio di impugnazione del matrimonio - la cui disciplina è rimasta immutata dopo la riforma del diritto di famiglia e della cui sopravvivenza si è talora dubitato, a fronte del nuovo testo dell'art. 146 comma 2 c.c., che considera giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare la proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento del vincolo (v. in tal senso Cass. 1977 n. 5331) - costituisce una fattispecie particolare riconducibile, nonostante la peculiarità di alcuni profili, nell'ambito concettuale della separazione dei coniugi prevista dagli artt. 150 e ss. c.c., stante il fondamento comune alle due fattispecie costituito dalla impossibilità della prosecuzione della convivenza. Peraltro nell'ipotesi prevista dall'art. 126 c.c. la pendenza del giudizio di nullità - che è diretto alla radicale eliminazione del vincolo matrimoniale - è assunta dal legislatore come ragione sufficiente a giustificare la pronuncia della separazione, la quale riveste carattere cautelare ed efficacia temporanea e condizionata, essendo destinata a rimanere assorbita dalla declaratoria di nullità del matrimonio, con la definitiva cessazione dell'obbligo di convivenza, ovvero ad essere caducata a causa del rigetto della domanda di nullità, con conseguente ripristino del vincolo in tutti i suoi aspetti, compreso l'obbligo della convivenza, salva la facoltà, in quest'ultima ipotesi, di promuovere l'azione ordinaria di separazione (v. sul punto Cass. 1978 n. 2265). Ne risulta che la fattispecie prevista dall'art. 126 c.c. si caratterizza per gli effetti limitati e provvisori cui è preordinata e per essere il compito del giudice limitato all'accertamento della pendenza del giudizio di nullità del matrimonio.
Sulla base di tale configurazione dell'istituto appare evidente il difetto di interesse del ricorrente a dolersi della mancata adozione del provvedimento cautelare in discorso, una volta venuta meno, a seguito della definizione del giudizio di nullità, l'esigenza di provvedere in ordine alla separazione temporanea.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Sussistono giusti motivi per la totale compensazione delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sezione civile, il 28 marzo 2001. Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2001