Sentenza 4 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/04/2003, n. 5300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5300 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
S E I E c.c.76172 V N IO Z C I A R U T Q u 05300/03 S I G 3 E 1 1 UBBLI R 9 t 5 4 A 1 r CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE D 8 a . IN NOME DEL POPOLO ALIANO E 5 . T N 6 g 2 E u S s E Oggetto i lla a SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria de Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 9474/01 Dott. Bruno SACCUCCI Consigliere Cron. 11738 Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere Dott. Antonio MERONE Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Rel. Consigliere Ud. 08/07/02 - Consigliere Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente MRON CI SE NTENZA 46172 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente e da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 ricorrente 3166
contro
-1- LL QU;
- intimato avverso la sentenza n. 66/00 della Commissione tributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata il 06/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il ricorrente l'Avvocato dello Stato GIORDANO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo LL QU, residente in un Comune colpito dal sisma del 1984, ha impugnato l'iscrizione a ruolo effettuata dall'Ufficio IIDD, che ha ritenuto che l'ammontare dell'imposta sospesa in base al d.l. n.159/84, conv. in 1.n.363/84, non poteva essere detratto dall'imponibile. La Commissione di primo grado ha accolto il ricorso e la decisione è stata confermata dalla Commissione Regionale. Ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze deducendo un unico motivo. Il contribuente non si è costituito in questa fase del giudizio. Motivi della decisione Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 28 l.n. 133/1999, dell'art. 13 quinquies d.l.n.159/84, conv. in l.n.363/84, dell'art. 3,comma 2 bis d.l.n.791/85, dell'art. 13,comma 1 l.n.449/97, dell'art. 10 1.n.46/86, dell'art. 2 d.p.r. n.597/73, del d.l. n.202/89, conv.in l.n.263/89 (in relazione all'art. 360, n.3, c.p.c.) sul presupposto che l'art. 28 citato ha chiarito, in via di interpretazione autentica, che le somme dovute a titolo di imposte sospese non costituiscono un onere deducibile ai fini della determinazione del reddito, per cui andavano inserite e conteggiate nella base imponibile. La Corte ha affrontato e risolto il problema di che trattasi in più occasioni, ed ha deciso con un orientamento ormai consolidato, che qui si condivide, che questa doglianza è infondata (cfr. Cass. sentenze nn.4945/00,13189/00, 8659/01, 10237/01 e 11248/01). In particolare, è stato ritenuto che l'art. 3, comma 2 bis citato, in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 1.n.133/1999, posto in relazione all'art. 11 1.n.28/1999, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi. Poiché non sono stati addotti nuovi e validi elementi, questo orientamento va confermato. Non vi è da provvedere sulle spese di questa fase processuale poiché il contribuente non si è costituito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il giorno 8 luglio 2002 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il cons. rel. Il Presidente Dr. Giuseppe Falcone Dr. Bruno Saccucci зимо асчи DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL GANCELLIERE C 4 APR. 2003 Amaido GA IL CANCELLIERE C Oggi AL AS A