Sentenza 29 maggio 2015
Massime • 1
Non è legittimata a proporre incidente di esecuzione per ottenere la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concessa al condannato, per mancato adempimento dell'obbligazione risarcitoria entro il termine prescritto, la persona offesa già costituitasi parte civile nel processo di cognizione, attesa la tassatività dei diritti e dei poteri dalla stessa esercitabili.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2015, n. 35841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35841 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2015 |
Testo completo
35 84 1/ 15 41 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: -Presidente- Sent. n. sez. 1581/2015 Arturo Cortese CC 29/05/2015Angela Tardio Antonella Patrizia Mazzei -Relatore- R.G.N. 12488/2014 Giuseppe Locatelli Lucia La Posta ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da VI LE, nato a San Giovanni in [...] il [...], avverso l'ordinanza dell'8/11/2013 del Tribunale di Castrovillari, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Condannato con sentenza del Tribunale di Castrovillari del 7 ottobre 2009, divenuta irrevocabile il 3 maggio 2012, alla pena di mesi otto di reclusione ed euro quattrocento di multa per il reato di truffa aggravata (artt. 640 e 61, comma primo, n. 7, cod. pen.), con pena condizionalmente sospesa subordinatamente all'integrale risarcimento del danno -quantificato in euro 27.000- entro il termine di sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, VI LE si è visto revocare, su istanza della persona offesa, Lo TI CH, il beneficio della sospensione condizionale della pena, giusta ordinanza in data 8 novembre 2013 del Tribunale di Castrovillari, in funzione di др giudice dell'esecuzione, per mancato adempimento del predetto obbligo risarcitorio nel termine prescritto in sentenza. Il Tribunale ha ritenuto inidoneo, al fine di considerare adempiuta la condizione, l'accordo intervenuto tra il VI e la persona offesa, Lo TI CH, in data 6 marzo 2013, nel quale quest'ultimo, con riferimento all'obbligazione indicata in sentenza, si dichiarava risarcito, rilasciando al VI quietanza liberatoria, per avere ricevuto dal condannato un'autovettura Smart for Two 800 cabrio Passion, un motoveicolo Jinlun 250, e un assegno circolare di euro duemila. Tale accordo, ad avviso del Tribunale, non costituiva adempimento della condizione cui era stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena perché intervenuto ben oltre il termine di sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza del 7 ottobre 2009, irrevocabile dal 3 maggio 2012, e perché non integralmente satisfattorio delle ragioni del creditore, atteso il valore dei beni consegnati inferiore a quello statuito come oggetto del dovuto risarcimento e l'impossibilità di immatricolare il motoveicolo consegnato al danneggiato, perché privo del certificato di collaudo prescritto dalla Unione europea, donde la richiesta della persona offesa, Lo TI, al giudice dell'esecuzione di revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al VI.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il VI tramite il difensore, il quale deduce vizio della motivazione, mettendo altresì in dubbio la legittimità dell'attuale procedimento di esecuzione iniziato su impulso della sola persona offesa, già parte civile nel giudizio di cognizione. Il Giudice dell'esecuzione avrebbe proceduto alla revoca del beneficio senza tener conto del fatto che la stessa persona offesa, nell'atto sottoscritto il 6 marzo 2013 con firma autenticata dal suo difensore, aveva rilasciato ampia quietanza liberatoria al suo debitore proprio con riferimento all'obbligazione sancita nella sentenza di condanna del 7 ottobre 2009, non costituendo causa di invalidazione di tale atto l'allegata impossibilità di immatricolare il motoveicolo ceduto, già regolarmente acquisito dal VI tramite importatore autorizzato con allegata dichiarazione di immatricolazione. Così operando, oltre a disconoscere il documento tempestivamente prodotto dal VI, il Tribunale avrebbe arbitrariamente sostituito la sua valutazione a quella delle parti, come espressasi nell'esercizio della loro autonomia, e avrebbe illegittimamente sindacato l'accordo dalle stesse raggiunto ratificante l'avvenuto adempimento. 2 ди 3. Il Procuratore generale, nella requisitoria depositata il 18 settembre 2014, richiamata la giurisprudenza in tema di revoca della sospensione condizionale della pena subordinata alla condizione posta dal giudice, ritiene inammissibile ricorso, essendo certo che l'adempimento non è avvenuto per intero nei tempi prescritti e non risultando prospettati dal condannato validi elementi a giustificazione dell'impossibilità di esatto adempimento nel termine. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso pone un problema preliminare, denunciato nell'impugnazione proposta ma rilevabile anche d'ufficio, che attiene all'instaurazione del procedimento di esecuzione su istanza della persona offesa, già costituita parte civile nel processo di cognizione. La richiesta al Tribunale di Castrovillari di revocare la sospensione condizionale della pena concessa al condannato, VI LE, per mancato adempimento, entro il termine prescritto, dell'obbligazione risarcitoria cui il beneficio era stato subordinato, risulta proposta il 9 gennaio 2013 dall'avvocato Angela Zocco, nella dichiarata qualità di difensore della persona offesa, Lo TI CH, con deposito di nomina come difensore unitamente alla procura speciale oltre un mese dopo, il 27 febbraio 2013, a seguito della fissazione dell'udienza in camera di consiglio tenutasi il 24 ottobre 2013, alla presenza delle parti e del pubblico ministero, con decisione deliberata il successivo 8 novembre. Sancisce l'art. 90, comma 1, cod. proc. pen. che "La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova"; e l'art. 666, comma 1, cod. proc. pen. dispone che "Il giudice dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore", precisando nei successivi commi (3 e 4) che "[...] il giudice o il presidente del collegio, designato il difensore di ufficio all'interessato che ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori [...]. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero". Se ne ricava che mentre alla persona offesa dal reato, ancorché non costituita come parte civile, è riconosciuto un generale potere di presentare memorie in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà da essa 3 др esercitabili sono solo quelli espressamente riconosciuti dalla legge e, quindi, soggetti al principio di tassatività. Tanto esclude, ad avviso della Corte, che l'interessato" legittimato a proporre l'incidente di esecuzione e al quale viene designato dal giudice dell'esecuzione un difensore di ufficio, ove sia privo del difensore di fiducia, come previsto dall'art. 666, commi 1 e 3, cod. proc. pen., possa comprendere la persona offesa dal reato;
discende, invece, dalla generale previsione della facoltà di presentare memorie, in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell'art. 90, comma 1, dello stesso codice, che la persona offesa può sollecitare il pubblico ministero a proporre incidente di esecuzione e, in particolare, a richiedere la revoca della sospensione condizionale della pena che sia stata subordinata all'adempimento, da parte del condannato, di obbligazione risarcitoria nei suoi confronti, non avvenuto o inesattamente eseguito rispetto alle condizioni prescritte in sentenza;
tale esito è rafforzato dalla considerazione che la persona offesa, già parte civile nel processo di cognizione, ha un interesse diretto all'adempimento dell'obbligazione del condannato nei suoi confronti, azionabile davanti al giudice civile, e non all'effettiva esecuzione della sanzione penale, rimasta sospesa, la quale sottende un interesse squisitamente pubblicistico: quello dello Stato a realizzare la potestà punitiva che gli compete in via esclusiva. E, in proposito, giova ricordare che la Corte, sia pure in un caso diverso da quello attuale in cui era stata ordinata la revoca della patente di guida su richiesta del Prefetto in relazione al giudicato reato di guida in stato di ebbrezza, ha già precisato che il giudice dell'esecuzione provvede a richiesta del pubblico ministero o dell'interessato, anche tramite il proprio difensore, e che nessun altro soggetto è legittimato alla proposizione dell'incidente di esecuzione, conseguentemente annullando senza rinvio il provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 43208 del 16/10/2012, Scialpi, Rv. 253791). Nel caso di specie, deve quindi ritenersi che l'ordinanza di revoca della sospensione condizionale della pena sia stata emessa dal Giudice dell'esecuzione in assenza di una valida richiesta, idonea a dare inizio al procedimento, poiché proveniente dalla persona offesa, già costituitasi come parte civile, non legittimata a proporre l'incidente; con l'ulteriore conseguenza che il Giudice non aveva il potere di provvedere e, pertanto, il provvedimento comunque emesso deve essere annullato. Tale esito assorbe ogni altra censura del condannato ricorrente. con2. Segue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, comunicazione della presente decisione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, cui compete l'esecuzione della sentenza in questione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari. Così deciso il 29 maggio 2015. Il consigliere estensore Il presidente Antonella Patrizia Mazzei Cortese Intonellat. mar IDEPOSITATA IN CANCELLERIA - 2 SET 2015 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 5