Sentenza 1 marzo 2011
Massime • 1
La previsione di cui all'art. 93 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, sostituito dall'art. 4 decies del D.L. 30 dicembre 2005 n. 272, convertito nella L. 21 febbraio 2006 n. 49, circa la sospendibilità e successiva estinzione anche delle pene pecuniarie, ha natura sostanziale e dunque trova applicazione retroattiva nelle parti favorevoli al condannato. (La Corte ha così affermato che l'estinzione della pena pecuniaria segue al provvedimento di sospensione che, emesso prima della novella legislativa, aveva riferimento esclusivo alla pena detentiva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2011, n. 14650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14650 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VECCHIO Massimo - Presidente - del 01/03/2011
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 745
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 29588/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
LO IC, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa in data 25.5.2010 dal Tribunale di sorveglianza di Venezia;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata, il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. DI TOMASSI Mariastefania;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa in data 25.5.2010, il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha respinto la domanda avanzata nell'interesse di IC BE, volta alla esplicita declaratoria di estinzione della pena pecuniaria a lui inflitta unitamente a pena detentiva ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 93, comma 1. La domanda faceva seguito alla sospensione dell'esecuzione ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 90, disposta in data 8.10.2004, e alla già avvenuta declaratoria di estinzione "della pena e di ogni altro effetto penale" ai sensi del predetto art. 93, con provvedimento dello stesso Tribunale in data 2 febbraio 2010. A ragione del rigetto della richiesta di estinzione altresì della pena pecuniaria, il Tribunale osservava che con il provvedimento del giorno 8.10.2004 era stata disposta la sospensione della sola pena detentiva, non essendo ancora prevista la possibilità della sospensione anche della pena pecuniaria (introdotta con la legge n.49 del 2006 di conversione del D.L. n. 272 del 2005, art.
4-sepites).
La estinzione dichiarata con l'ordinanza del 2.2.2010 non poteva pertanto che riferirsi alla pena sospesa, dunque alla sola pena detentiva. In tal senso, anzi, andava corretto il dispositivo di detta ordinanza.
2. Ricorre il BE a mezzo del proprio difensore avvocato Marco Crimi e chiede l'annullamento del provvedimento impugnato denunziando violazione della legge sostanziale.
Osserva che erroneamente il Tribunale di sorveglianza aveva ritenuto applicabile, al momento della verifica della sussistenza delle condizioni per la declaratoria di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.93, comma 1, la norma preesistente, nonostante sia la scadenza del termine di sospensione sia il provvedimento preso il 2.2.2010, ai sensi di tale disposizione, cadessero sotto la vigenza della norma più favorevole, introdotta dalla L. del 2006.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato. Il Procuratore generale ha rilevato che il provvedimento impugnato era da considerare errato perché il rapporto esecutivo instauratosi con la sospensione per cinque anni dell'esecuzione della pena ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 90, condizionata alla non commissione di delitti dolosi, non era ancora esaurito al momento dell'entrata in vigore della legge che prevedeva l'estensione della sospensione e della successiva estinzione alle pene pecuniarie.
2. L'osservazione è esatta, tuttavia al fine di individuare il regime collegato alla modifica nel tempo della norma recata dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 93, comma 1, da applicare nel caso concreto, ritiene il Collegio necessario precisare che essa, regolando l'estinzione della pena, ha natura di norma sostanziale (con ciò in parte dissentendo dall'orientamento espresso da Sez. 1, n. 3950 del 06-12-2007). Non può confondersi difatti il regime che regola i criteri processuali probatori o di accesso (cfr, per tutte C. cost. n. 273 del 2001), cui sono assoggettate le varie forme di "messa alla prova" istituite dal legislatore, con gli effetti di natura sostanziale che da codesti istituti premiali possono discendere a seconda dell'istituto alla cui applicazione i vari tipi di probation sono funzionali.
L'estinzione della pena attiene alla legge sostanziale, perché non incide soltanto sulle modalità di realizzazione della pretesa punitiva ma comporta il venire meno di essa, agendo sul rapporto punitivo - ovverosia sulla punibilità in concreto - e non più soltanto sul rapporto esecutivo: e ciò non solo quando consegue ad una inattuazione della pena protrattasi nel tempo (art. 172 c.p.), ma anche quando, come nel caso previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art.93, deriva dall'utile decorso del tempo durante il quale l'attuazione del rapporto esecutivo resta, seppure in parte e a certe condizioni, paralizzato.
La natura sostanziale dell'estinzione della pena, recte delle pene, e di ogni altro effetto penale, prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 93, comma 1 comporta dunque l'effetto retroattivo delle modifiche normative favorevoli al condannato.
Deve solo aggiungersi che neppure sotto un profilo rigidamente formale potrebbe condividersi l'affermazione del provvedimento impugnato che, concernendo la sospensione soltanto la pena detentiva, l'effetto estintivo andrebbe esclusivamente a detta pena riferito. Nel 2004 il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 90 (T.U. stup.) statuiva (al comma 3) che la sospensione non si estendeva "alle pene accessorie e agli altri effetti penali della condanna"; ciò nonostante l'art. 93 già prevedeva che l'esito positivo della prova comportava che "la pena e ogni altro effetto penale si estinguono". Tanto bastando a rendere evidente l'assenza, fin dall'origine, di un rapporto di dipendenza univoco tra sospensione dell'esecuzione ed effetti estintivi.
3. L'ordinanza deve per conseguenza essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Venezia, perché proceda a nuovo esame della istanza del condannato sulla base dei principi affermati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Venezia.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011