Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2011, n. 14650
CASS
Sentenza 1 marzo 2011

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La previsione di cui all'art. 93 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, sostituito dall'art. 4 decies del D.L. 30 dicembre 2005 n. 272, convertito nella L. 21 febbraio 2006 n. 49, circa la sospendibilità e successiva estinzione anche delle pene pecuniarie, ha natura sostanziale e dunque trova applicazione retroattiva nelle parti favorevoli al condannato. (La Corte ha così affermato che l'estinzione della pena pecuniaria segue al provvedimento di sospensione che, emesso prima della novella legislativa, aveva riferimento esclusivo alla pena detentiva).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2011, n. 14650
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14650
    Data del deposito : 1 marzo 2011

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