Sentenza 6 dicembre 2007
Massime • 1
La disposizione, contenuta nell'art. 4-septies della legge n. 49 del 2006, modificativo dell'art. 90 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), la quale consente la sospensione dell'esecuzione della pena pecuniaria nei confronti del tossicodipendente che debba espiare una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, ha natura processuale; ne consegue che essa non trova applicazione nei confronti del condannato per il quale, al momento della sua entrata in vigore, l'esecuzione della pena detentiva abbia già avuto luogo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/12/2007, n. 3950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3950 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 06/12/2007
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 3885
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - N. 020303/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MURA GIUSEPPE, N. IL 12/12/1971;
avverso ORDINANZA del 17/04/2007 TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. KOVERECH OSCAR;
lette le conclusioni del P.G. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Milano, con ordinanza emessa nella camera di consiglio del 17.04.2007, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di sospensione delle pene pecuniarie rispettivamente di Euro 39.987,41, e di Euro 10.329,14, presentata da Giuseppe Mura, ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 90, come successivamente novellato dalla L. n. 49 del 2006. Premetteva il Tribunale che l'istante, in relazione alle pene in argomento, aveva beneficiato della sospensione dell'esecuzione della pena, disposta con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano del 10.10.2003; che, trattandosi di norma concernente le misure alternative alla detenzione (dunque incidente soltanto sulle modalità esecutive della pena detentiva) e, quindi, non avente la caratteristica di norma sostanziale, bensì processuale, risultava soggetta al principio "tempus regit actum", come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, con riferimento ad altri istituti penitenziari (Cass. SS. UU. n. 24561/2006). Rilevava ancora la non applicabilità retroattiva del citato disposto, in tema di sospensione dell'esecuzione della pena pecuniaria, al rapporto giuridico in esame, già esauritosi e, comunque, l'operatività della ordinaria procedura in tema di conversione di pena pecuniaria, disciplinata dall'art. 660 c.p.p.. Avverso detto provvedimento, proponeva ricorso per cassazione il MURA, denunciando l'erronea applicazione della legge penale, l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e la illogicità di motivazione, sostenendo, in particolare, l'applicabilità al caso di specie della invocata modifica legislativa a lui più favorevole, trattandosi di rapporto giuridico non ancora esaurito.
Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso questa Corte chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Come riconosce lo stesso ricorrente, la pena detentiva era già stata positivamente espiata, con un percorso di affidamento terapeutico favorevolmente concluso nella vigenza della L. n. 162 del 1990, art.24, comma 1, come da ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano del 10.10.2003. La novella del 21.02.2006, n. 49 che, all'art. 4 septies, ha sostituito del (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 90, comma 1), col prevedere la possibilità di sospensione anche della pena pecuniaria che non sia stata già riscossa "solo quando deve essere espiata una pena detentiva", ha inciso sulle modalità esecutive della pena detentiva, manifestando natura e caratteristica di norma processuale soggetta, come tale, al principio "tempus regit actum". Erra, quindi, il ricorrente quando sostiene la natura sostanziale della norma in esame e, quindi, la sua applicabilità retroattiva. Del resto, l'interpretazione fornita dal Tribunale di Sorveglianza di Milano nell'ordinanza impugnata trova conforto nella richiamata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, cui va prestata adesione, nel senso di ritenere che le disposizioni concernenti le misure alternative alla detenzione incidenti sulle modalità esecutive delle pene detentive, non riguardando l'accertamento del reato e la irrogazione della pena, ma soltanto le modalità esecutive della stessa, non hanno carattere di norme penali sostanziali e, pertanto in assenza di una specifica disciplina transitoria soggiacciono al principio "tempus regit actum" e non alla disciplina dell'art. 2 c.p., e art. 25 Cost., (Cass. SS. UU. 17.07.2006, n. 24561, PM Aloi). Nel caso di specie, atteso che la richiesta di concessione del beneficio era stata presentata, ai sensi dell'art. 90 sopra citato come modificato dalla L. n. 49 del 2006, per un rapporto esecutivo già esauritosi al momento dell'entrata in vigore della novella, correttamente il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità della relativa istanza.
Il ricorso va, dunque, rigettato con ogni consequenziale pronuncia in ordine alle spese del grado.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606 e 616 c.p.p.. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2008