Sentenza 16 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/01/2004, n. 15970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15970 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 16/01/2004
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 93
Dott. FUMU Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 35691/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AU RE, nato a [...] il [...], e dall'avv. AU Bonini;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Varese, in funzione di giudice del riesame, del 7 agosto 2003.
Letto il ricorso e la sentenza impugnata.
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO. Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dr. Consolo Santi, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Sentito, altresì, l'avv. AU Bonini, nell'interesse del ricorrente, che, dopo il deposito di note scritte ed allegati documentali, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. OSSERVA
1. - Con decreto del 13 gennaio 2003, il G.I.P. del Tribunale di Busto Arsizio disponeva, ai sensi degli artt. 321, comma secondo, c.p.p. e 12 sexies d.lvo n. 306/1992, il sequestro preventivo di due immobili, siti rispettivamente in Sumirago e Lonate Pozzolo, di proprietà di EV AU, colpito da ordinanza custodiale in carcere emessa in pari data, in quanto ritenuto responsabile di reati di riciclaggio e ricettazione di una serie di motociclette di grossa cilindrata nonché organizzatore di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una pluralità di delitti di riciclaggio, ricettazione e furto di motociclette di crossa cilindrata e relativi accessori.
Provvedendo sulla richiesta di restituzione dei beni, proposta dall'interessato il 2 luglio successivo, lo stesso giudice rigettava l'istanza, sul riflesso che mancava la prova della legittima disponibilità dei beni in questione in misura proporzionata alla capacità reddituale dell'indagato e l'ininfluenza della dedotta disponibilità di danaro da parte della convivente del EV, a nome NI LL - a sua volta coindagata nel reato associativo - trattandosi peraltro di somme di danaro percepite in epoca successiva agli acquisti immobiliari.
Avverso tale pronuncia il EV ha proposto appello innanzi al Tribunale di Varese, deducendo che l'immobile sito in Lonate Pozzolo era stato acquistato nel 1989, ove i fatti in contestazione risalivano al 2001, e dunque dodici anni dopo;
e che, per quanto riguardava l'immobile di Sumirago, l'acquisto, avvenuto il 7 marzo del 2000, per l'importo di lire settantamilioni, era stato effettuato con i proventi dell'attività di lavoro della NI e con la somma di ventidue milioni di lire da lei percepita per la liquidazione di una polizza vita intestata al marito deceduto e con parte della maggior somma di duecentocinquanta milioni di lire percepite successivamente a titolo di risarcimento del danno per il sinistro mortale occorso allo stesso coniuge.
Con l'ordinanza oggi impugnata, il Tribunale ha parzialmente accolto il gravame, revocando la misura cautelare relativamente all'immobile sito in Lonate Pozzolo, in quanto il relativo acquisto era stato effettuato molto tempo prima rispetto ai fatti in contestazione, e dunque al di fuori di un ambito di ragionevolezza temporale. Invece, relativamente all'immobile di Sumirato, il giudice del riesame rilevava che nell'arco temporale in cui cadeva l'acquisto il EV non risultava percettore di alcun reddito di lavoro, soggiungendo che, pur a fronte della convivenza di fatto con la NI, intrattenuta dopo la separazione dalla moglie, non v'era prova che l'acquisto fosse frutto di regolare lavoro ovvero che fossero stati impiegati somme di danaro di pertinenza della convivente, peraltro anch'essa indagata per i delitti oggetto del procedimento. Avverso l'anzidetto provvedimento, il EV ed il suo difensore hanno proposto ricorso per Cassazione, per le ragioni di seguito specificate.
2. - Con sei distinti motivi d'impugnazione parte ricorrente censura la statuizione in esame, specie sotto il profilo della pertinenza ed adeguatezza dell'impianto motivazionale, e deduce, all'odierna udienza, motivi nuovi con i quali contesta ulteriormente la negata riferibilità delle somme utilizzate per l'acquisto all'esclusiva disponibilità della NI, allegando documentazione, richiamata o preannunciata nelle allegazioni documentali all'originario ricorso, a riprova del perfezionato pagamento mediante assegni circolari emessi su provvista bancaria a lei intestata. In dettaglio:
- il primo motivo eccepisce difetto motivazionale, sul rilievo che l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato non darebbe compiuta ragione deLL'iter logico-giuridico seguito, esprimendo solo disarticolate locuzioni.
- Il secondo motivo denuncia erronea applicazione di norma penale ed ancora difetto motivazionale, con riferimento alla dedotta non pertinenza della locuzione secondo cui anche la NI sarebbe coindagata per gli stessi reati.
- Il terzo motivo denuncia identici vizi con riferimento, stavolta, alla ritenuta non riconducibilità del bene in sequestro agli asseriti proventi delittuosi, considerata anche l'anteriorità del relativo acquisto.
- Il quarto motivo riguarda, ancora una volta, il difetto motivazionale con riferimento alla pertinenza della misura cautelare ed alla ritenuta proporzione tra la stessa ed il valore del bene sanzionato.
- Il quinto motivo deduce errata applicazione della legge penale e difetto di motivazione, criticando l'assunto del giudice di merito che aveva rilevato il mancato assolvimento dell'onere probatorio, sulla legittimità dell'acquisto immobiliare, in ragione della sola mancanza di risultanze reddituali in capo al EV, omettendo, però, di considerare che la prova della titolarità, non soggetta al rigore formale delle leggi civilistiche, avrebbe ben potuto utilizzare anche diversi elementi fattuali, comunque utili a dimostrare la liceità delle attività patrimoniali utilizzate. - Il sesto motivo deduce, infine, identici vizi dell'ordinanza impugnata, censurandone la motivazione nella parte in cui nega che il danaro servito per l'acquisto dell'immobile fosse frutto di regolare lavoro della NI o provenisse dal percepito risarcimento del danno per la morte del coniuge, che, invece, era documentalmente anteriore alla data del rogito.
3. - Le articolate doglianze di parte, come sopra puntualizzate, presentano - sia pure con diversità di angolazione prospettica - un comune denominatore nella censura al provvedimento impugnato nella parte in cui ha riconosciuto la legittimità del disposto sequestro preventivo, ancorché, a dire di parte ricorrente, risultasse in atti la prova che l'acquisto fosse stato perfezionato con danaro della NI, convivente del EV e pur essa coindagata per i delitti per i quali oggi si procede.
Le doglianze - che, proprio in ragione di quel comune denominatore, possono essere contestualmente esaminate - sono manifestamente infondate e vanno, pertanto, disattese.
Ed invero, sia pure con argomentazione sintetica, il Tribunale del riesame ha adeguatamente dato ragione della ritenuta legittimità della misura cautelare oggetto d'impugnativa.
Si tratta, infatti, di sequestro preventivo finalizzato, ai sensi dell'art. 321, comma secondo, c.p.p., alla confisca prevista dall'art. 12 sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, ritualmente eseguito nei confronti di indagato per ipotesi di reato (arti. 644 e 644 bis) rientranti nel novero dei delitti per i quali la confisca è stabilita. L'oggetto è rappresentato dalla titolarità di un immobile in capo allo stesso EV, la cui disponibilità è stata ritenuta in valore sproporzionato alle capacità reddituali. Su tale profilo, che rappresenta il momento qualificante della misura cautelare in questione, lo sviluppo argomentativo dell'ordinanza di riesame non appare assolutamente censurabile, specie nella parte in cui rileva la mancanza in atti di una giustificazione credibile in ordine alla provenienza dello stesso bene (cfr., in termini, Cass. Sez.Un., 17.12.2003, n. 920). D'altronde, è frutto di insindacabile apprezzamento di merito l'assunto che, a fronte di un acquisto immobiliare a nome dell'indagato, a ridosso temporale dell'epoca di contestazione dei delitti, non vi fosse prova appagante che l'intero corrispettivo di acquisto costituisse graziosa elargizione dell'attuale convivente dello stesso EV, a parte che la NI medesima risultava pur essa coindagata per identiche fattispecie di reato. Locuzione, quest'ultima, che non può considerarsi impropria o non pertinente, giacché, al di là del rilievo solo parentetico assunto nel contesto della globale motivazione, stava a significare che lo stesso immobile avrebbe potuto, comunque, essere sottoposto a sequestro anche in pregiudizio della NI ove fosse emersa la provenienza del danaro necessario all'acquisto da parte sua (in misura non proporzionata alla disponibilità reddituale), posto che la norma contenuta nel menzionato art. 12 sexies consente la confisca anche di beni acquistati per interposta persona fisica o giuridica (nel caso di specie, l'immobile risultava direttamente acquistato dal EV). 4. - Resta da dire, quanto alla produzione documentale offerta all'odierna udienza, che la relativa documentazione è stata acquisita, nonostante la ben nota disciplina inibisca l'ammissibilità in Cassazione di nuova produzione dibattimentale, solo in quanto concernente documenti indicati o preannunciati nell'originaria allegazione documentale, dei quali non sarebbe stata possibile una tempestiva esibizione. Nondimeno, tale materiale documentale resta, comunque, inapprezzabile in questa sede, siccome relativo ad elementi di fatto - afferenti alla ricostruzione della provenienza dei titoli serviti per l'acquisto o, comunque, alla provenienza delle somme all'uopo utilizzate - che non sono suscettibili di valutazione in questa sede, implicando un'indagine di merito sulla giustificazione credibile in ordine alla provenienza del bene in questione che, notoriamente, esula dall'ambito di cognizione di questo giudice di legittimità. Si tratta, insomma, di valutazioni che andranno sottoposte al giudice di merito in funzione di una rinnovata istanza di revoca, sulla scorta proprio dei documenti oggi proposti.
5. - Per quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con le conseguenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 gennaio 2004. Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2004