Cass. civ., sez. I, sentenza 17/07/2013, n. 17463
CASS
Sentenza 17 luglio 2013

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La disciplina del riconoscimento delle sentenze straniere in Italia, così come desumibile dalla legge 31 maggio 1995, n. 218, non ha delineato un trattamento esclusivo e differenziato delle controversie sui rapporti di famiglia mediante l'art. 65, ma ha descritto, con l'art. 64, un meccanismo di riconoscimento di ordine generale (riservato in sé alle sole sentenze), valido per tutti tipi di controversie, ivi comprese perciò quelle in tema di rapporti di famiglia. Rispetto ad un tale generale modello operativo, la legge ha affidato, poi, all'art. 65 la predisposizione di un meccanismo complementare più agile di riconoscimento (allargato alla più generale categoria dei "provvedimenti") riservato all'esclusivo ambito delle materie della capacità delle persone, dei rapporti di famiglia o dei diritti della personalità, il quale, nel richiedere il concorso dei soli presupposti della "non contrarietà all'ordine pubblico" e dell'avvenuto "rispetto dei diritti essenziali della difesa", esige tuttavia il requisito aggiuntivo per cui i "provvedimenti" in questione siano stati assunti dalle autorità dello Stato la cui legge sia quella richiamata dalle norme di conflitto.

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  • 1Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia
    https://www.osservatoriofamiglia.it/ · 17 marzo 2018
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 17/07/2013, n. 17463
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17463
Data del deposito : 17 luglio 2013

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