CASS
Sentenza 2 agosto 2023
Sentenza 2 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/08/2023, n. 33940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33940 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL MA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/03/2023 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO Penale Sent. Sez. 4 Num. 33940 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 13/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 6 marzo 2023 il Tribunale del riesame di Catania ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di LO TT avverso l'ordinanza del G.I.P. del locale Tribunale del 19 gennaio 2023, con cui era stata applicata all'indagato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato ex art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestatogli al capo 1. 1.1. Il giudice del riesame ha, in particolare, ritenuto di non poter accogliere l'istanza con cui la difesa dell'LO aveva richiesto l'annullamento dell'ordinanza gravata ovvero, in subordine, la sua riforma con applicazione di una misura meno afflittiva, esplicando come la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del prevenuto fosse stata desunta dalle risultanze di una complessa attività di indagine, concretatasi nell'espletamento di servizi di videosorveglianza e localizzazione, intercettazioni telefoniche e ambientali, sequestri di sostanza stupefacente, arresti in flagranza di soggetti coindagati e dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia, che hanno consentito di ritenere comprovata l'esistenza e l'operatività, nel periodo compreso tra l'agosto 2018 e l'agosto 2020, di un gruppo criminale radicato sul territorio della provincia di Catania, diretto e organizzato dai fratelli TA, dedito al traffico di sostanze stupefacenti del tipo marijuana, hashish e cocaina. Per come emerso dalle acquisite emergenze indiziarie, l'LO è risultato essere organicamente inserito nella suddetta struttura associativa, in quanto soggetto stabilmente dedito, nel periodo compreso tra il febbraio e il novembre 2019, alla custodia presso il suo garage della sostanza stupefacente per conto dei fratelli TA, peraltro anche provvedendo alla cessione di droga per via autonoma. Dalle plurime intercettazioni effettuate era, in particolare, emerso come i TA, dopo l'intervenuto arresto del precedente custode IA LO TT, avessero avuto la necessità di reperire un altro luogo ove collocare lo stupefacente, infine rinvenuto nel garage dell'LO, ove già alla data del 22 febbraio 2019 erano risultati stoccati e occultati circa kg. 32 di marijuana. Diverse captazioni, quindi, avevano consentito di accertare numerosi e frequenti rapporti intercorsi tra l'LO e i TA in occasione dell'effettuata cessione di sostanza stupefacente da parte di questi ultimi. Il giudice del riesame ha, inoltre, motivato il proprio provvedimento reiettivo osservando come, tenuto conto della gravità dei fatti contestati, della pericolosità sociale del prevenuto, anche evincibile da precedenti comprovanti la sua elevatissima caratura criminale, nonché della notevole professionalità 2 dimostrata nel mettersi a disposizione dei TA per custodire rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti, non fossero individuabili elementi idonei a consentire di superare il pericolo, concreto e attuale, di reiterazione di analoghe condotte illecite, rendendo, pertanto, necessaria a adeguata l'applicazione della misura cautelare più afflittiva. 2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, eccependo, con unico motivo, violazione di legge e carenza di motivazione, non essendo stata espressa argomentazione alcuna in ordine all'individuazione degli elementi di riscontro della presenza nel prevenuto della consapevolezza di essere partecipe di un'associazione criminosa, avendo costui unicamente svolto, in cambio di denaro, un'attività di custodia per conto di TA FR, senza che, per ciò solo, possa essere ritenuto intraneo al sodalizio criminoso. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusione scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. Ed infatti, le doglianze espresse dall'LO risultano palesemente generiche e assertive, oltre che reiterative delle medesime censure sottoposte all'esame del Tribunale del riesame, e da questo rigettate con argomentazione congrua e giuridicamente corretta. 2.1. In tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nel caso in cui denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884-01). Anche con riferimento al giudizio cautelare personale, cioè, il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende 3 indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del G.I.P. e del Tribunale del riesame, ed essendo esso, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (così, tra le tante, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01). Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, infatti, è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione - come nel caso in esame - sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Non sono consentite, pertanto, censure che, pur formalmente investendo la motivazione, e a fortiori ammantandosi di una pretesa violazione di legge, si risolvano, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. 2.2. Orbene, nel caso di specie le doglianze espresse dall'LO si risolvono nella rappresentazione di errate valutazioni circa la sussistenza della gravità indiziaria in ordine al reato di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, così come accertata dal Tribunale del riesame, prevalentemente concernendo circostanze di puro fatto non sindacabili nella presente sede di legittimità. Di converso, le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato appaiono del tutto congrue ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico. Ed infatti, l'ordinanza impugnata, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, ha fornito puntuale indicazione degli elementi indiziari, ed in particolare delle emergenze procedurali scaturite da captazioni telefoniche e ambientali, da cui è stato possibile evincere come l'LO fosse organicamente inserito nella suddetta struttura associativa, svolgendo in modo stabile, tra il febbraio e il novembre 2019, il ruolo di custode presso il suo garage di droga appartenente ai fratelli TA. Dal cospicuo materiale intercettivo è stato, in particolare, evinto come i TA, dopo l'arresto del precedente custode IA LO TT, avessero avuto la necessità di rinvenire un altro luogo ove celare la droga, infine reperito nel garage dell'LO. Numerose captazioni hanno consentito di accertare i I. 4 Il Consigliere estensore frequenti rapporti intercorsi tra l'LO e i TA in occasione dell'avvenuta effettuazione di cessioni di sostanza stupefacente da parte di questi ultimi. Dal compendio probatorio in atti, quindi, è stato possibile evincere l'inequivoca ricorrenza di un pregiudicato quadro indiziario gravante a carico del prevenuto in ordine alla sua partecipazione al sodalizio criminoso, evidenziato dal Tribunale del riesame con motivazione del tutto logica e congrua, immune dalle censure dedotte, e comunque da vizi sindacabili in questa sede di legittimità. 3. Alla stregua delle superiori considerazioni, deve affermarsi, pertanto, che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questo Collegio, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge per l'emissione ed il mantenimento dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito. Conclusivamente, pertanto, il Tribunale del riesame ha rappresentato la sua pronuncia con motivazione congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile, logica e coerente, così da non poter essere censurata in questa sede di legittimità. 4. Ne consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). Viene disposta, altresì, la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 13 luglio 2023 Il Presi ente
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 13 luglio 2023 Il Presi ente