Sentenza 19 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/06/2001, n. 8295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8295 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOM▸8295 /0 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 6115/99 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere 8027/99 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Cron.19060 Dott. Gabriella COLETTI Consigliere Rep. Dott. Gianfranco SERVELLO - Rel. Consigliere Ud. 13/03/01 ha pronunciato la seguente S ENTENZ A sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SARTO RINA, CORRERA FABRIZIO, FONZO FABIO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
GRANDE ARREDO SPA;
intimato e sul 2° ricorso n° 08027/99 proposto da: 2001 ARREDO SPA, in persona del legale 1151 GRANDE ---- -1- pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante CELIMONTANA 38, presso lo studio in ROMA VIA dell'avvocato PANARITI BENITO P. rappresentato e difeso dagli avvocati CURINI MAURIZIO, PANARITI BENITO P., giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
intimato avverso la sentenza n. 1605/98 del Tribunale di TREVISO, depositata il 14/11/98 R.G.N. 509/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/01 dal Consigliere Dott. Gianfranco SERVELLO;
udito l'Avvocato CURINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale. -2- 6115/99 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO A seguito di verbale di accertamento del 4.12.1984, l'INPS rilevava omissioni contributive e indebita fiscalizzazione a carico della Grande Arredo s.p.a. Detta società, che l'Istituto assumeva iscritta all'A.P.I., aveva applicato per il periodo 1.7.76/1.4.81 il Contratto Collettivo vigente per la categoria con esclusione della parte riguardante la durata dell'apprendistato e i conseguenti riflessi economici e contributivi per 32 dipendenti occupati con tale rapporto. L'Istituto otteneva quindi dal Pretore di Treviso decreto ingiuntivo per il complessivo importo di £ 887.522.952- relativo a molteplici addebiti- avverso il quale l'azienda proponeva opposizione con ricorso depositato il 30.4.1992, essenzialmente prospettando una maggior durata del periodo di apprendistato fissata dagli accordi aziendali in ragione della particolarità delle lavorazioni, di talchè non avrebbe potuto esserle addebitato alcun ritardo nella qualificazione degli apprendisti come operai. Il Pretore, con sentenza emessa 1'8.2.1998, revocava l'opposto decreto nella sola parte oggetto di un successivo condono, condannando l'opponente al pagamento in favore dell'INPS di £. 115.977.756, oltre a sanzioni civili, in relazione all'indebito beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali connesso alla tardiva qualificazione dei lavoratori (essendo stata presentata e positivamente verificata domanda di condono relativamente agli altri addebiti). Avverso tale statuizione proponeva appello l'azienda ed il Tribunale di Treviso, con sentenza depositata il 14.11.1998, in accoglimento del gravame, revocava il decreto ingiuntivo, condannando l'Istituto al la pagamento delle spese di entrambe i gradi, ritenendo infondata al tesi di 3 منا quest'ultimo circa l'obbligo di rispettare il trattamento minimo previsto dal CCNL per quei lavoratori che erano stati mantenuti nella qualifica di apprendisti (e come tali retribuiti). Avverso detta sentenza l'Istituto propone ricorso per cassazione sostenuto da un unico motivo;
resiste la Grande Arredo s.p.a. con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale condizionato. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi vanno riuniti in quanto proposti avverso la medesima sentenza. L'INPS deduce violazione dell'art. 7 L. 19.1.1955 n. 25, dell'art. 2 L.
8.8.1977 n. 573, dell'art. 4 L. 502/78, dell'art. 1 legge 28.11.1980 n. 782. Vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nri 3 e 5). L'Istituto sostiene la tesi secondo cui la Grande Arredo s.p.a., in quanto iscritta all'Associazione Piccole Industrie, per potere usufruire della رمن Sarebbe STATA fiscalizzazione degli oneri sociali, fosse tenuta al rispetto integrale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente per la categoria, senza escluderne la parte riguardante la durata dell'apprendistato. Secondo l'INPS la società, usufruendo del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali, si sarebbe impegnata a rispettare la condizione posta dalle leggi indicate in epigrafe di garantire ai lavoratori trattamenti economici e/o retribuzioni non inferiori ai minimi previsti dalla CCNL di categoria. Argomenta l'Istituto nel senso che ☑tale impegno del 107 datore di lavoro riguarderebbe non solo la paga base e la contingenza, ma anche gli emolumenti che derivano dalla puntuale applicazione delle clausole contrattuali che hanno indiretta incidenza sulla retribuzione. E tra essi rientrerebbero anche quelli dovuti agli apprendisti che non siano stati qualificati nei termini previsti dalla contrattazione collettiva. A sostegno di 4 ھا siffatta prospettazione, l'INPS richiama le sentenze di questa Corte nn.9816/1994, 3509/1996,5412/1997). Il ricorso incidentale è condizionato all'accoglimento di quello principale e concerne l'omesso esame degli altri motivi di doglianza, ritenuti assorbiti dal collegio di merito. Il ricorso proposto dall'Istituto è infondato, in quanto basato su una tesi definitivamente disattesa da questa Suprema Corte dopo alcuna iniziali incertezze interpretative, dalle quali era scaturito un contrasto, successivamente composto dalle Sezioni Unite. Queste ultime, con la sent.n.486/1999, hanno infatti affermato che la cosiddetta "fiscalizzazione degli oneri sociali" (e cioè la riduzione dei contributi di malattia posti a carico delle imprese operanti in determinati settori produttivi), nei casi in cui quanto al requisito relativo alle- -dipendenti trovino condizioni praticate dal datore di lavoro ai applicazione l'art. 1 della legge n. 782 del 198 oppure gli artt. 1, primo comma, e 6, primo comma, lett. a), e nono comma, lett. c), del D.L. n. 338 del 1989 (convertito in legge n. 389 del 1989), presuppone la effettiva applicazione da parte del datore di lavoro dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva cui le citate disposizioni fanno riferimento, ma non richiede anche il riconoscimento di condizioni o trattamenti normativi non inferiori a quelli stabiliti dalla stessa contrattazione collettiva. Conseguentemente, per l'erogabilita' del beneficio, non costituisce elemento ostativo il mancato riconoscimento agli apprendisti della qualifica di operaio e della corrispondente retribuzione dopo il decorso del periodo massimo di durata dell'apprendistato stabilito dai suddetti contratti collettivi, sempreche' sia osservato il termine fissato dalla legge. E nella specie la maggior durata consegue all'applicazione della contrattazione integrativa, non essendo 5 هنا stata fatta questionequestione circa il superamento del limite legale dell'apprendistato. Ne' tale conclusione, hanno osservato le Sezioni Unite, comporta un ingiustificato vantaggio a favore delle imprese che non rispettino il termine massimo fissato dai contratti collettivi, con violazione degli artt. 3 e 41 Cost., poiche' il complessivo contenuto del rapporto di apprendistato si distingue sotto vari profili da quello degli ordinari rapporti di lavoro. Tali affermazioni sono state in sostanza adottate dal Tribunale di Treviso nell'impugnata sentenza, in conformità all'orientamento giurisprudenziale poi fatto proprio dalle Sezioni Unite, dal quale non vi è qui ragione di discostarsi, proprio in ragione dell'affermata rilevanza dell'applicazione ECONOMICA, della sola parte normativa del contratto quale condizione per fruire della fiscalizzazione Al rigetto del ricorso principale consegue la declaratoria d'inammissibilità per difetto d'interesse del ricorso incidentale condizionato (Cass. n. 7103/1998). Sussistono giusti motivi, attesa l'incertezza giurisprudenziale perdurante al momento della notifica del ricorso, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Spese compensate. I D , Così deciso in Roma il 13 Marzo 2001. O L A L S Vuiceuro Treska Dell O S Il Presidente Il Relatore 0 B A 1 Serato 3 I T . 3 D , T 5 A A R S T . A E ' S P M IL CANCELLIERE L S O L I P 3 E N 7 M Depositato in Cancelleria D I - G I 8 O - S A 1 19 GIU. 2001 C A N 1 E D oggl, E S E T E I , I G A O U ASSAIL CANCELLIERE G B O E T L T I A T R O C