Sentenza 6 dicembre 2007
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo, l'appartenenza del bene a soggetto non indagato non è causa di esclusione della misura una volta che sia accertata la disponibilità del bene stesso da parte dell'indagato e la sua necessaria strumentalità rispetto al reato per il quale si procede. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto legittimo il sequestro preventivo di motoscafi, appartenenti ad un terzo, utilizzati dall'indagato per commettere il reato di cui all'art. 513 bis cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/12/2007, n. 2887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2887 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 06/12/2007
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 01216
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 026599/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OR IZ, N. IL 01/02/1966;
avverso ORDINANZA del 04/04/2007 TRIB. LIBERTÀ di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. IANNIELLO ANTONIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Fraticelli Mario, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
Con ordinanza del 4 aprile 2007, il Tribunale di Venezia ha respinto l'istanza di riesame proposta da IA AR avente ad oggetto il decreto di sequestro preventivo di due motoscafi (Benedetta VE 8526 e Erica VE 7631) di proprietà della Società servizi marittimi s.n.c. di cui ella è legale rappresentante, sulla base dell'ipotesi investigativa che tali imbarcazioni fossero utilizzate dal marito della AR per commettere, insieme ad altri indagati, proprietari o aventi la disponibilità di altre sedici imbarcazioni, anch'esse oggetto del sequestro, il reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., art.110 c.p., art. 112 c.p., n. 1, 513 bis c.p., comma 1, concretatosi nell'attività di trasporto di turisti dal Tronchetto o da Piazzale Roma verso il centro storico di Venezia e le isole della laguna, compiendo atti di concorrenza illecita con violenza e minaccia nei confronti della società comunale di trasporto pubblico, delle cooperative e dei consorzi di tassista autorizzati e di altri operatori di settore.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per Cassazione il difensore della sig.ra AR, deducendo la violazione di legge:
- in quanto il provvedimento di sequestro è stato emesso nei confronti di soggetto non indagato;
- in quanto il motoscafo non serviva certo per commettere violenza o minaccia contro la concorrenza e, anche senza motoscafo, potrebbe essere reiterata la violenza e minaccia in futuro;
- in quanto infine sarebbe errato quanto affermato dal Tribunale secondo cui i natanti sarebbero comunque confiscabili, e ciò sia per mancanza di diretta correlazione tra la res e il reato e poi perché a norma dell'art. 240 c.p., comma 3, la confisca non si applica se il bene è di proprietà di terzi.
Chiede pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Il ricorso è infondato.
Effettuato il controllo con esito positivo in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti, il Tribunale ha correttamente affermato, come risulta dallo stesso tenore letterale e dalla ratio della norma del codice di rito e alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte, che l'appartenenza della cosa oggetto di sequestro ad soggetto non indagato in relazione al reato in funzione del quale la misura cautelare viene adottata non esclude una tale adozione, volta che sia accertata la disponibiltà di tale cosa da parte dell'indagato e la sua necessaria strumentalità rispetto al reato. Nel caso in esame, mentre la disponibilità del natante da parte dell'indagato, coniuge della ricorrente, non è più contestabile in questa sede, il rapporto di strumentalità necessaria richiede l'analisi della norma incriminatrice.
Questa (art. 513 bis c.p.) è formulata nel senso che: chiunque nell'esercizio di una attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia... è punito...
L'ipotesi investigativa che riguarda gli indagati nel procedimento indicato è quella di esercizio di violenza e di minaccia per accaparrarsi clienti da trasportare con le imbarcazioni proprie o comunque di cui si ha la disponibilità.
Appare allora corretta la valutazione operata dal Tribunale di riesame, secondo cui i natanti costituiscono il mezzo indispensabile per l'esercizio di atti di concorrenza commerciale realizzati in maniera illecita mediante violenza o minaccia.
Del resto, basti considerare che la violenza e minaccia senza il mezzo materiale necessario per esercitare la concorrenza costituirebbe un assurdo, un mero atto gratuito, comunque estraneo alla specifica fattispecie delittuosa considerata. Le considerazioni svolte comportano il rigetto del ricorso, essendo irrilevante l'ulteriore considerazione ivi indicata in ordine alla non confiscabilità del bene, in presenza comunque dell'accertato concreto pericolo della reiterazione del reato in dipendenza della disponibilità del natante.
Al rigetto del ricorso consegue altresì, a norma dell'art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2008