Sentenza 17 marzo 2010
Massime • 1
Non è viziata da nullità l'ordinanza del tribunale del riesame (nella specie resa in materia di misura cautelare personale) sottoscritta dal giudice anziano e non dal presidente del collegio del quale sia genericamente indicato l'impedimento al momento della redazione dei motivi, senza specificazione della natura e delle cause di esso, in quanto, trattandosi di provvedimento da depositare in tempi ristretti, qualsiasi impedimento, anche di durata temporanea, rileva ai fini della mancata sottoscrizione. (Nella specie, il dispositivo dell'ordinanza risultava sottoscritto da tutti i componenti del collegio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/2010, n. 23680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23680 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 17/03/2010
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 875
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 5810/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI AN, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del tribunale di Napoli del 16 novembre 2009;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Presidente Dott. Edoardo Fazzioli;
udito il P.M. in persona del Dott. DE SANDRO Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
RI AN, per mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione contro l'ordinanza del 16 novembre 2009 del tribunale di Napoli con la quale veniva confermata la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei suoi confronti in data 26 ottobre 2009 dal gip del tribunale della stessa Città per i reati di usura (capi a, b) e di tentata estorsione (in concorso con D'IA IO), aggravati dalla circostanza di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Deduce il ricorrente, con articolati motivi:
1) la nullità dell'ordinanza in quanto la motivazione è stata sottoscritta dal consigliere anziano senza indicare la natura dell'impedimento del presidente;
2) la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa LL AL in quanto, essendo stato querelato dal ricorrente per truffa collegata con i reati per i quali si procede, avrebbe dovuto essere sentito previo avvertimento ai sensi dell'art.64 c.p.p., comma 3 e art. 197 bis c.p.p.. Peraltro, la giustificazione fornita dall'ordinanza impugnata secondo la quale, non essendo il LL iscritto nel registro degli indagati e non avendo, quindi, assunto la qualità di indagato, non ricorrevano i presupposti per l'applicazione degli articoli del codice sopra richiamati, sarebbe erronea dovendosi avere riguardo al "criterio sostanziale della qualità oggettivamente attribuibile al soggetto nel momento in cui le dichiarazioni sono state rese". Qualità di indagato risultante nel caso di specie dal fatto che già prima dell'interrogatorio reso dal LL in data 12 luglio 2009 ai Carabinieri, costui era stato querelato dal RI per truffa avente oggetto assegni per lo stesso importo della presunta usura;
3) inattendibilità delle dichiarazioni rese dal LL in quanto le transazioni di denaro denunziate ed accertate non erano prestiti usurari, ma il corrispettivo di fornitura di nocciole, la merce trattata dal LL e dal RI, come risultava dalle fatture esibite;
4) inattendibilità del LL in quanto aveva modificato nel corso delle indagini la versione dei fatti, adattandola man mano in senso a lui favorevole;
5) insussistenza del delitto di tentata estorsione una volta esclusa la configurazione delle usure di cui ai capi a) e b);
6) insussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, ritenuto in base alla frase, peraltro pronunziata dal concorrente nella tentata estorsione, D'IA, "se fossero stati arrestati ce ne sarebbero stati altri ottanta liberi come lui". I motivi di ricorso sono infondati.
1. Per quanto concerne la omessa indicazione del motivo dell'impedimento a sottoscrivere del presidente del collegio, va rilevato che nella specie trattasi di ordinanza e non di sentenza;
che in calce al provvedimento è indicato specificamente che il presidente è impedito "al momento della redazione dei motivi", sicché trattandosi di ordinanza emessa ai sensi dell'art. 309 e, quindi, da depositarsi nel più breve termine possibile, deve ritenersi ammissibile un qualsiasi impedimento alla sottoscrizione anche se di durata temporanea e che, in ogni caso, "il carattere unitario del complesso procedimento logico nel quale si compendia la decisione" - come precisato nel ricorso - era nella specie garantito, dalla sottoscrizione del dispositivo dell'ordinanza da parte di tutti i componenti del collegio.
2. È condivisibile il principio richiamato dal ricorrente secondo il quale, oltre ed anche indipendentemente dalla iscrizione nel registro degli indagati, occorre fare riferimento alla posizione sostanziale della parti al fine di stabilire le modalità di assunzione delle dichiarazioni.
Deve, tuttavia, rilevarsi che il tribunale, dopo aver richiamato il criterio formale della iscrizione nel registro degli indagati contestato dal ricorrente, ha precisato che "dalla denuncia presentata dal OL non sono ricavabili ex se elementi indizianti a carico del LL, esistendo da un lato un chiaro interesse a fornire la propria - inverosimile versione dei fatti - e dall'altro, pur a voler ritenere credibile il OL, emergerebbero prima facie profili squisitamente civilistici in materia", circostanza quest'ultima sulla quale nulla deduce il ricorrente, per cui il motivo, limitato ad una sola parte della motivazione, deve ritenersi sotto tale profilo inammissibile. 3), 4), 5). L'ordinanza impugnata ha fornito una ricostruzione dei fatti che non presenta vizi manifesti di illogicità, chiarendo in particolare le ragioni che portavano ad escludere che il credito vantato dal ricorrente potesse ritenersi avere avuto origine da un rapporto commerciale. Rispetto a tale ricostruzione il RI ha ribadito la sua versione, richiamando a comprova della sussistenza di una causa lecita le fatture e la tardività della denunzia dei rapporti usurari da parte del LL.
Tale motivo, tuttavia si risolve in una deduzione in punto di fatto e meramente assertiva (non proponibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1), non indicando il ricorrente le ragioni per le quali le affermazioni contenute nell'ordinanza (che il commercio di nocciole non aveva mai riguardato forniture di valore così elevato e che il LL non aveva in precedenza denunciato i fatti per paura di ritorsioni) dovevano ritenersi manifestamente illogiche. 6). Quanto, infine, alla aggravante del metodo mafioso, premesso che la stessa è stata contestata sotto il duplice profilo dell'uso del metodo mafioso e di avere agito per agevolare il clan US, è massima di esperienza da tempo recepita che il "metodo mafioso" consiste, anche, nel minacciare alla vittima ritorsioni di natura imprecisata non direttamente da parte dell'agente o quanto meno non soltanto a lui, ma da parte di una "entità" imprecisata, non per questo meno temibile, che può in qualsiasi momento aggredire i beni e gli affetti del soggetto minacciato. Non appare, quindi, manifestamente illogica la conclusione del tribunale che ha ritenuto configurabile l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 in base alla circostanza che il AN D'IA (coindagato del RI), dopo averlo picchiato, lo avvertì che se lo avesse denunziato e se fosse stato arrestato "ce ne sarebbero stati altri ottanta come lui liberi".
Nè il fatto delittuoso di cui al capo a) può essere scisso dal contesto complessivo della ricostruzione dei fatti operata dall'ordinanza impugnata al fine di escludere per tale reato l'aggravante speciale, in considerazione del richiamo espresso contenuto nell'ordinanza alle lettere inviate dal presunto capo clan, MI US, al cognato RI AN ed al LL, in ordine alla quali nulla deduce il ricorrente.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Va dato avviso ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010