Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 8185
CASS
Sentenza 2 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge in relazione all’art. 130 cod. proc. pen. e violazione del diritto di difesa ex art. 24 cost.

    La Corte ritiene che l'errore relativo alla data e al luogo di commissione del reato sia qualificabile come materiale e che la sua correzione non abbia violato il diritto di difesa. Sottolinea che la Corte di cassazione è giudice dei presupposti della decisione e che la correttezza giuridica della decisione prevale sulla motivazione.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 6 Cedu per mancato invio degli atti e termine insufficiente per la consultazione del fascicolo

    La Corte ritiene che il termine accordato sia stato sufficiente a garantire la partecipazione informata del difensore e che il mancato invio degli atti non abbia rilievo, anche perché richiesti in orario non di apertura dell'ufficio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 8185
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8185
    Data del deposito : 2 marzo 2026

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