Sentenza 11 giugno 1999
Massime • 1
In relazione alla sospensione fino al 31 dicembre 1993 del diritto di accedere al pensionamento di anzianità disposto dall'art. 1 del D.L. n. 384 del 1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 438 del 1992, la deroga a tale limitazione prevista dal secondo comma lett. c) (nel testo di cui alla legge di conversione), e relativa ai lavoratori per i quali sia intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro anche se ammessi alla prosecuzione volontaria anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge, è applicabile anche ai lavoratori che, avendo cessato la prestazione di lavoro subordinato in epoca precedente alla data indicata, abbiano, ugualmente prima di tale data, svolto un'attività di lavoro autonomo non rilevante ai fini dell'acquisizione dei requisiti per il conseguimento della pensione d'anzianità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/06/1999, n. 5785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5785 |
| Data del deposito : | 11 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Presidente
Dott. Bruno D'ANGELO - rel. Consigliere
Dott. Alberto SPANÒ - Consigliere
Dott. Pietro CUOCO - Consigliere
Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, GABRIELLA PESCOSOLIDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ET IC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 77/95 del Tribunale di VICENZA, depositata il 20/01/96 R.G.N. 56/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/03/99 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del giudizio
Con ricorso al pretore di Vicenza EN LI deduceva di aver prestato lavoro dipendente e di essere stato ammesso alla prosecuzione contributiva volontaria, per cui aveva chiesto la concessione della pensione di anzianità. Sennonché domanda in quanto dopo il 27 aprile 1990 aveva prestato lavoro autonomo, sicché, secondo l'Istituto, non era applicabile in suo favore la deroga al blocco delle pensioni di anzianità di cui alla legge n.438 del 1992. Il pretore accoglieva la domanda ed il tribunale di Vicenza, su appello dell'Inps (per quello che ancora interessa), confermava la sentenza.
Avverso la decisione del tribunale l'Inps ha proposto ricorso per cassazione con un motivo.
L'intimato ha depositato controricorso tardivo.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso l'Inps denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del d.l. n. 384 del 1992, convertito dalla legge n. 438 del 1992, deducendo in sintesi che la deroga al blocco delle pensioni di anzianità favorisce solo i lavoratori dipendenti che abbiano cessato l'attività al 19 settembre 1992 - data di entrata in vigore del decreto - e noti anche i lavoratori autonomi, come deve essere considerato il EN, che, appunto, dopo la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, aveva svolto lavoro autonomo.
Il ricorso è infondato.
In materia non constano precedenti in termini, essendosi questa Corte occupata della normativa in esame solo in relazione a pensioni integrative erogate in forza di contratti collettivi (Cass. n. 6771 del 1995), ma non pare che la fattispecie de qua sia, come l'Inps pretenderebbe, paragonabile a quella di chi ha sempre espletato lavoro autonomo, dato che l'interessato aveva svolto lavoro dipendente ed aveva maturato i requisiti necessari per il pensionamento senza che il lavoro autonomo interferisse in alcun modo con essi.
Invero, correttamente interpretando il secondo comma, lett. c) dello stesso articolo di legge, il tribunale ha correttamente rilevato che nella specie si era verificata l'estinzione del rapporto di lavoro subordinato anteriormente al 4 giugno 1986 e che questo fosse sufficiente per fruire della deroga alla regola del blocco, ponendosi come irrilevante l'inizio di un lavoro autonomo, peraltro cessato anch'esso tempestivamente.
Nè vale l'osservazione del ricorrente, secondo la quale si verificherebbe una disparità di trattamento tra chi dopo l'estinzione del rapporto di lavoro subordinato ha cessato ogni attività lavorativa e chi ha iniziato un lavoro autonomo, in quanto, viceversa, una disparità di trattamento si avrebbe, ove il ricorso fosse accolto, tra lavoratori dipendenti che, pur avendo tutti maturato il diritto a fruire della deroga, sarebbero diversamente trattati per effetto di eventi estranei alla logica della deroga. Il ricorso va pertanto disatteso, con la condanna dell'Inps al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in L. 15.000 oltre a L.
2.000.000 per onorario di avvocato, che vengono distratte in favore dell'avv. Franco Agostini, che si è dichiarato antistatario. Così deciso in Roma, il 11 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 1999