Sentenza 13 giugno 2001
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In tema di affidamento in prova al servizio sociale, il giudice può disporre la revoca della misura con effetto <
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/06/2001, n. 29343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29343 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO GIOVANNI - Presidente - del 13/06/2001
1. Dott. LA GIOIA VITO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GEMELLI TORQUATO - Consigliere - N. 4262
3. Dott. SILVESTRI GIOVANNI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI - Consigliere - N. 001554/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
1) DA CE N. IL 03/08/1959
avverso ORDINANZA del 16/05/2000 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEMELLI TORQUATO Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha revocato "ex tunc" la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, ch'era stata applicata a ZO OD.
Avverso l'ordinanza, emessa il 16/05/2000, il difensore del suddetto ha proposto ricorso sostenendo che la sentenza di un procedimento penale non costituisce causa automatica della revoca di cui trattasi, dovendosi nel contempo valutare anche elementi favorevoli di senso opposto, tanto più quando la misura è prossima al suo esaurimento e la pregressa osservanza delle prescrizioni imposte non può che comportare, se mai, l'eliminazione del periodo residuo fino alla scadenza, che va espiato.
Il ricorso non è fondato.
Con la sentenza n. 343/87 la Corte Costituzionale ha affidato al Tribunale di Sorveglianza un ampio potere discrezionale, nel senso che ha stabilito con una pronuncia additiva che, dopo la revoca, detto giudice, per determinare il periodo della residua pena detentiva da espiare, dovrà tener conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento soggettivo e oggettivo, durante il corso dell'esperimento.
L'intervento del Giudice delle leggi è seguito agli opposti orientamenti giurisprudenziali dell'epoca: quello prevalente, riteneva che la revoca operasse retroattivamente, col ripristino dell'originario rapporto punitivo dal suo inizio;
quello minoritario sosteneva doversi scomputare il periodo trascorso in affidamento prima del provvedimento di revoca ovvero (almeno) quello precedente al fatto causativo.
Orbene, la Corte Costituzionale non ha preso posizione indicando la ragionevolezza di un automatismo di espansione di un periodo minimo da calcolarsi espiato, ma ha rilevato un'"ampia zona grigia" di situazioni discrezionalmente rimesse alla valutazione del giudice di sorveglianza, che può spaziare senza limiti purché la decisine sia sorretta da congrua e coerente argomentazione.
Nella specie, tale compito ha correttamente adempiuto il suo indicato Tribunale, dando ragione del motivo per il quale le evenienze negative verificatesi nella parte finale dell'esperimento esterno sono di tale gravità, nel momento in cui gli spunti risocializzanti avrebbero dovuto già incidere positivamente sulla personalità dell'affidato, da rivelare eloquentemente l'inesistenza di un processo di rieducazione, che fa intravedere "ab initio" l'inefficacia del carattere sanzionatorio delle prescrizioni inerenti alla misura, il cui mancato recepimento autorizza la revoca "ex tunc".
Il ricorso, pertanto, va rigettato, con la conseguente condanna del OD al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2001