Sentenza 9 settembre 2015
Massime • 1
Nel giudizio di appello in camera di consiglio si applica il più breve termine di comparizione (non inferiore a dieci giorni) previsto in via generale dall'art. 127 cod. proc. pen. e non quello di cui all'art. 601, comma terzo, dello stesso codice, essendo la camera di consiglio riservata ai giudizi di appello che non coinvolgono complesse questioni di fatto o di diritto.
Commentario • 1
- 1. Art. 601 - Atti preliminari al giudiziohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/09/2015, n. 44413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44413 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2015 |
Testo completo
444 1 3/ 1 5 44413 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 09/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. ANTONIO AGRO' - Presidente - N. 1100 Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. DOMENICO CARCANO - - Consigliere -N. 19969/2015 Dott. ANNA PETRUZZELLIS Dott. PIERIG DI STEFANO - Consigliere - Dott. EMANUELE DI SALVO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AS GI IG N. IL 30/09/1941 AS EL N. IL 29/01/1970 avverso la sentenza n. 10/2013 CORTE APPELLO di CAMPOBASSO, del 12/03/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/09/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CARCANO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Sonte Sprinaci che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. 1 Ritenuto in fatto 1.La Corte d'appello di Campobasso dichiara inammissibile l'appello proposto da GI IG SC, perché presentato fuori termine e rigetta l'appello presentato da BR SC. Ad entrambi era ab origine stato contestato il delitto di estorsione, poi qualificato dal giudice di primo grado "esercizio arbitrario delle proprie ragioni", con la condanna all'esito di giudizio abbreviato. Entrambi dopo aver acquistato da IC De NA, titolare di autosalone, un'auto al prezzo di 23.500,00 euro, di cui 16.500 mediante finanziamento e la restante somma con la consegna di due assegni postdatati rispettivamente di 4.000, 00 e 3000,00, non provvedevano alla copertura dei due titoli, uno dei quali fu protesto. De NA effettuò il passaggio di proprietà del mezzo e l'iscrizione di ipoteca sullo stesso a garanzia del credito. I due hanno avuto un incontro con De NA per ottenere la restituzione dei due assegni, minacciandolo di morte, spingendolo contro il muro e, mentre si recavano dai carabinieri, nuovamente BR SC colpiva De NA, dicendogli che lo avrebbe ammazzato. Condanna in primo grado per entrambi per esercizio arbitrario delle proprie ragioni;
diniego di attenuanti generiche per mancanza di elementi positivi ex art. 133 c.p. e diniego sospensione per precedenti.
2. Entrambi i ricorrenti, difesi dall'avvocato Roberto d'Aloisio, propongono ricorso: con un promo motivo deducono la violazione dell'art. 178 lett. c), c.p.p. per mancato rispetto del termine a comparire, perché il decreto di citazione è stato notificato dieci gifoni prima dell'udienza anziché 20 come previsto. -violazione di legge per erronea qualificazione del fatto che avrebbe dovuto essere qualificato come semplice minaccia, e giudicato dal giudice di pace. Il fatto peraltro, avrebbe dovuto essere qualificato tentativo, anziché, come ritenuto in sentenza, consumator;
non vi è stato un comportamento idoneo ad annullare del tutto l'autodeterminazione della vittima. -Violazione di legge per mancata concessione delle attenuanti generiche, motivato con mero riferimento ai parametri dell'art. 133 c.p.. -Violazione di legge per omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena -Violazione di legge per mancata applicazione di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi. Ir ricorso è inammissibile. X 2 Considerato in diritto 1.I ricorsi sono entrambi inammissibili. Anzitutto va rilevato che l'appello proposto da GI IG SC è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello per tardività e il ricorrente non ha dedotto alcunché per contestare tale decisione. Ne discende che il ricorso è inammissibile.
2.Quanto a BR CI il ricorso è altrettanto inammissibile per manifesta infondatezza.
2.1.Con un primo motivo deducono la violazione dell'art. 178 lett. c),c.p.p. per mancato rispetto del termine a comparire, perché il decreto di citazione è stato notificato dieci gitioni prima dell'udienza anziché 20 come previsto. La questione posta è manifestamente infondata. Questa Corte sì espressa nel senso che al giudizio di appello in camera di consiglio non è invece, applicabile comma terzo dell'art. 601 stesso codice, che prevede il termine di x comparizione non inferiore a venti giorni, dovendosi applicare il più breve termine di comparizione di cui all'art. 127 c.p.p, essendo la camera di consiglio riservata ai giudizi di appello che non coinvolgono complesse questioni di fatto o di diritto (Sez.1, 4 febbraio 1992,dep. 18 marzo 1992, n. 3198) 2.2.Per la violazione di legge riferita all'erronea qualificazione del fatto che avrebbe dovuto essere ricondotto alla sola minaccia ed essere giudicato dal giudice di pace, va rilevato che la ricostruzione della vicenda è stata correttamente effettuata sulla base di elementi acquisiti che non avrebbero potuto che configurare i fatti come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Anche l'ulteriore censura per la quale il fatto avrebbe dovuto essere qualificato tentativo, anziché, come ritenuto in sentenza consumato, si tratta di una prospettazione meramente alternativa rispetta a quella del giudice di merito che ha fatto riferimento alla gravità del fatto ab origine qualificato come estorsione, la cui condotta ha inciso sull'autodeterminazione della vittima.
2.3.Altrettanto manifestamente infondata la censura relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche, motivata con il riferimento ai parametri dell'art. 133 c.p., sulla quale vi è una specifica giustificazione sia in diritto che sotto il profilo della gravità della condotta realizzata;
motivazione riferita altresì mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Quanto infine alla violazione di legge per mancata applicazione di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, il ricorrente deduce la mancata pronuncia del giudice d'appello. CAR 3 Tale richiesta non risulta riportata in sentenza e il ricorrente avrebbe dovuto allegare prova dell'effettiva richiesta e dedurre in questa sede la sussistenza delle condizioni, poste a fondamento della stessa. La censura è così del tutto generica a fronte di una motivazione diretta a valorizzare la gravità dei fatti tali da giustificare sia il diniego delle attenuanti generiche che della sospensione della condizionale della pena oltre che dell'ulteriore richiesta comportante la valutazione dei parametri di cui all'art. 133 c.p. Le Sezioni Unite si sono espresse nel senso che, nell'esercitare il potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, il giudice deve tenere conto dei criteri indicati nell'art. 133 c.p., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato (Sez. Un., 22 aprile 20,dep. 30 giugno 2010, n. 24476).
3. I ricorsi sono, dunque, inammissibili e, a norma dell'art.616 c.p.p., i ricorrenti vanno condannati, oltre che al pagamento delle spese processuali, a versare ciascuno la somma, che si ritiene equo determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni richieste dalla sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n.186.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 settembre 2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Domenico Carcano Antonio Agrò Audity DEPOSITATO IN CANCELLERIA] - 3 NOV 2015 REMADICCASSAYE IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito