Sentenza 10 maggio 2017
Massime • 1
In tema di procedimento di riesame di misure cautelari personali, nel caso in cui sia disposto che la partecipazione dell'indagato all'udienza avvenga a distanza, l'inosservanza del termine di dieci giorni per la comunicazione alle parti ed ai difensori del decreto che dispone il collegamento non determina nullità, ma semplice irregolarità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/05/2017, n. 48423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48423 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2017 |
Testo completo
48423-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 10/05 2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Consigliere - N 8711/2017- Dott. ARTURO CORTESE - Presidente - SENTENZA N. Dott. ANGELA TARDIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE MARCO VANNUCCI N. 1108 2017Dott. - Consigliere - ROSA ANNA SARACENO Dott. Dott. MONICA BONI - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZZ LU N. IL 07/07/1966 avverso l'ordinanza n. 5372/2016 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del 24/10/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
Arles the he/sentite le conclusioni del PG Dott. Grovarul Asles driest it right del rices. Udit i difensor Avv.; Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 24 ottobre 2016 il Tribunale di Napoli confermava l'ordinanza emessa dal G.i.p. dello stesso Tribunale il 26 settembre 2016 con la quale era stata disposta nei confronti di LU ZZ la misura cautelare della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato dei delitti di omicidio, detenzione e porto illegali di arma da sparo per avere cagionato la morte di EA AV, attinto da plurimi colpi di pistola cal. 9 in Napoli l'11 giugno 2011. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso l'indagato a mezzo del difensore, il quale ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: a) Violazione e falsa applicazione degli artt. 309 cod. proc. pen., commi 6 e 8 bis, 45 bis e 146 bis disp. att. cod. proc. pen. e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione per non avere il Tribunale respinto l'eccezione relativa alla mancata traduzione dell'indagato per consentirgli di presenziare all'udienza camerale, ritenendo che gli fosse stato consentito di prendere parte mediante collegamento in videoconferenza;
non ha però tenuto conto che il relativo provvedimento avrebbe dovuto essere comunicato o notificato alle parti almeno dieci giorni prima dell'udienza, adempimento omesso, al fine di consentire al difensore di recarsi presso l'istituto ove l'indagato è ristretto ed interagire con questi per preparare meglio la difesa. Nel caso in esame non sono stati rispettati i termini previsti dalla legge -né quello di dieci giorni ex art. 127 cod. proc. pen., né quello di tre giorni ai sensi del comma 8 dell'art. 309 cod. proc. pen.- per la citazione per l'udienza del 21/10/2016, né per quella successiva del 24/10/2016. b) Violazione e falsa applicazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 52 cod. pen. in reazione all'esclusione della legittima difesa e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il Tribunale non ha valutato in modo adeguato ed analitico gli elementi indiziari perché ha selezionato il materiale dichiarativo ritenuto utile per confermare la tesi accusatoria e ha scartato le dichiarazioni dissonanti senza considerare le obiezioni difensive. In particolare: -le dichiarazioni dei collaboratori non offrono una chiara interpretazione della conversazione dell'11/7/2011, nella quale non è comprensibile chiaramente che i dialoganti si stessero riferendo all'indagato quale autore dell'omicidio dell'AV e l'ipotesi di un movente legato alla gelosia non viene recepita nemmeno dalla di lui moglie;
-non sono stati correttamente applicati i criteri interpretativi dettati dalla giurisprudenza di legittimità poiché l'unico punto sul quale i collaboratori escussi sono concordi riguarda il contrasto in corso da tempo tra il ricorrente e la vittima per il "controllo dei rioni" e riaccesosi per avere l'AV ottenuto dal LD la consegna di denaro provento di estorsione, riscosso nella zona sotto il controllo del 1 ZZ senza che vi sia certezza sull'ammontare di tale somma, particolare di non secondaria importanza costituendo la causale del delitto, sul luogo del delitto e sulle modalità di esecuzione, sul possesso o meno di un'arma da parte della vittima;
-il ritrovamento in strada di quattro bossoli cal. 9 Luger, di cui tra marca RP, un quarto GFL, lascia intendere l'utilizzo di due pistole, circostanza esclusa dal Tribunale in base al rilievo del possibile impiego da parte della stessa arma di proiettili dello stesso calibro, anche se di marche diverse, affermazione meramente congetturale;
-la possibilità che l'AV fosse armato di pistola e che l'avesse estratta per primo è stata riferita dal AI e dal SS, mentre il OL ha dichiarato che egli aveva inteso pugnalare il ZZ, scatenandone la reazione a colpi di pistola;
-il Tribunale ha escluso che il ricorrente avesse agito in condizioni di legittima difesa ma non ha tenuto conto che egli aveva sparato per salvaguardare se stesso dall'azione offensiva dell'AV, che l'aveva colpito più volte nel corso della colluttazione e poi aveva impugnato la pistola condotta con sé; -l'inseguimento ed i successivi colpi esplosi in strada costituiscono circostanze non accertate e non precisate dai collaboratori, che non hanno riferito chi avesse sparato lungo le scale. c) Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 L. n. 203/91 e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione;
l'ordinanza non spiega per quale ragione la condotta del ricorrente vada considerata quale forma di agevolazione della consorteria criminale e sia stata eseguita con modalità tipicamente mafiose. Non si comprende da quale elemento possa desumersi che l'azione dovesse avvantaggiare la consorteria se era insorta al suo interno tra due fazioni contrapposte e, secondo l'imputazione, essa aveva costituito l'occasione per dare sfogo allo spirito di sopraffazione, descrivendo in tal modo un gesto non inserito nel contesto della criminalità camorristica e del clan ZZ. Anche il ricorso al tipico metodo mafioso non può essere non può essere ricavato dall'organizzazione dell'incontro tra i due soggetti e dalle modalità esecutive del delitto, stante la mancata prova della partecipazione del TT. d) Violazione e falsa applicazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione;
l'ordinanza è basata su petizioni di principio e frasi di stile in assenza di una valutazione legata alla posizione individuale del ricorrente. Non ha valutato il lasso di tempo intercorso dai reati investigati e l'assenza di professionalità della commissione dell'omicidio, episodio occasionale, che consente di superare la duplice presunzione relativa di cui all'art. 275 cod. proc. pen., comma 3. Inoltre, il Tribunale non ha argomentato 2 sul pericolo di recidivazione in termini di concretezza ed attualità. Considerato in diritto Il ricorso è infondato e va dunque respinto.
1.Non può accogliersi il primo motivo, col quale la difesa ripropone l'eccezione già formulata nel corso del procedimento di riesame, incentrata sull'omessa notificazione all'indagato del decreto che aveva disposto la sua partecipazione a distanza all'udienza camerale fissata per la trattazione del riesame e sul mancato rispetto del termine di dieci giorni, all'uopo stabilito dall'art. 146 bis disp. att. cod. proc. pen., comma 2. 1.1 Va premesso che, come risulta dagli atti, direttamente consultabili da parte di questa Corte per la natura processuale della questione sollevata, all'udienza inizialmente stabilita del 21 ottobre 2016, all'indagato detenuto in località non compresa nel distretto e che nell'atto di riesame aveva fatto istanza di partecipazione all'udienza, tale facoltà era stata consentita mediante videocollegamento dal luogo di detenzione, ma egli aveva rinunciato a presenziare e per tale ragione ne era stata disposta l'interruzione. Il suo difensore aveva quindi eccepito l'omessa traduzione dell'indagato detenuto, l'omesso avviso alla difesa del decreto di fissazione del collegamento in videoconferenza e la nullità dell'avviso notificato all'indagato con l'indicazione della possibilità di essere sentito dal magistrato di sorveglianza;
il Tribunale, constatata l'effettiva omessa notifica alle parti del decreto che stabiliva il collegamento dell'indagato a distanza e la persistenza di particolari ragioni di sicurezza ed ordine pubblico, secondo la previsione di cui all'art. 146 bis disp. att. cod. proc. pen., comma 1, lett. a), aveva differito l'udienza al successivo 24 ottobre 2016, disponendo la partecipazione all'udienza del ZZ mediante videoconferenza e dando contestualmente avviso alle parti del relativo provvedimento. Nel corso di tale udienza, effettuato regolarmente il collegamento, la difesa aveva prodotto memoria difensiva e l'indagato aveva reso spontanee dichiarazioni. Da quanto esposto emerge con certezza che alcun avviso dell'emissione del decreto che stabiliva il collegamento a distanza tra il detenuto nel luogo di restrizione e l'aula giudiziaria era stato dato per l'udienza del 21 ottobre e che per la successiva tale adempimento era avvenuto direttamente in udienza senza l'osservanza della disposizione che ne prescrive la comunicazione o la notificazione "almeno dieci giorni prima dell'udienza".
1.2 Tale violazione non può ritenersi causa di nullità degli atti processuali e dell'ordinanza emessa a definizione del procedimento. Invero, la legge 16 aprile 2015, n. 47, ha modificato il testo dell'art. 309 cod. proc. pen. nei commi 6 e 8-bis, 3 up prevedendo che il soggetto sottoposto a misura coercitiva personale ha diritto di comparire personalmente all'udienza camerale e può esercitarlo soltanto a condizione di averne fatto richiesta, anche per il tramite del difensore, nell'istanza di riesame. La novellata disciplina, per la sua specialità nel riferimento al procedimento d'impugnazione delle misure cautelari, ha reso inapplicabili le disposizioni già vigenti di cui agli artt. 127 cod. proc. pen., comma 3, e 101 disp. att. cod. proc. pen., che contemplano la facoltà del detenuto o internato fuori dal circondario, interessato ad un procedimento da trattare in camera di consiglio, di essere sentito dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo di restrizione. Nel caso di specie il diritto dell'indagato detenuto di presenziare alla celebrazione del processo ha trovato attuazione per entrambe le udienze nelle quali si è trattata la sua richiesta di riesame, mentre l'unico profilo rilevante di inosservanza della disciplina normativa di riferimento è costituito dall'intempestività della comunicazione del decreto che aveva stabilito si procedesse al collegamento a distanza. Se, infatti, l'omissione di tale avviso per la prima udienza del 21 ottobre non ha cagionato alcun pregiudizio all'interessato, poiché la videoconferenza era stata attivata ed alcuna attività era stata compiuta col rinvio alla successiva data del 24 ottobre, rispetto a questa udienza la comunicazione non era stata antecedente di dieci giorni, ma di soli due. Risponde al vero che l'art. 146 bis disp. att. cod. proc. pen., norma richiamata per il procedimento camerale dall'art. 45 bis disp. att. cod. proc. pen., nel regolamentare il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e l'istituto ove è ristretto l'imputato in presenza delle condizioni ivi stabilite, prescrive il rispetto del termine di dieci giorni prima dell'udienza per la comunicazione del decreto che dispone quella modalità partecipativa, ma dalla sua violazione discende una mera irregolarità non sanzionata a pena di nullità.
1.3 La mancata comunicazione della disposta partecipazione a distanza, che poi sia effettivamente garantita, non incide sul diritto dell'imputato o indagato di presenziare al procedimento che lo riguarda, né su quello di essere assistito e rappresentato dal difensore prescelto o nominato d'ufficio, ma può soltanto influire negativamente sulla possibilità che il legale sia presente nel luogo di detenzione ove si trova il suo assistito al momento della videoconferenza, facoltà riconosciuta dal quarto comma dell'art. 146 bis citato, il cui impedito esercizio deve essere causa di un concreto pregiudizio alle prerogative difensive, da dedurre in modo specifico nel sollevare la relativa eccezione. La disposizione in esame accorda al difensore la possibilità di scegliere in via alternativa se essere presente nell'aula ove si celebra il processo ed avvalersi di dispositivi di comunicazione riservata con il proprio assistito, rimasto in carcere, oppure se recarsi nel luogo di detenzione di questi, alternativa che consente modalità del tutto equipollenti quanto alle garanzie di un efficace contatto funzionale al valido espletamento del mandato difensivo. Se dunque, a fronte della presenza del difensore in aula, sia assicurata l'effettività del videocollegamento con il suo rappresentato detenuto, come accaduto nel caso di specie, non si è verificata alcuna nullità. In tal senso si è già espressa questa Corte (Cass. sez. 5, n. 50394 del 22/07/2016, Bleve e altri, rv. 268601; sez. 1, n. 19511 del 15/01/2010, Basco, rv. 247194; sez. 2, n. 46245 del 23/11/2005, Filippone, rv. 232775) con orientamento qui riaffermato, perché pienamente condiviso.
1.4 La diversa lettura della vicenda processuale, proposta dalla difesa, secondo la quale l'avviso della disposizione di procedere al collegamento a distanza andrebbe comunicato o notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza camerale, almeno dieci giorni prima ex art. 127 cod. proc. pen., comma 5, a pena la nullità, non tiene conto della diversa funzione dei due provvedimenti e che soltanto il secondo è finalizzato a consentire la conoscenza anticipata e tempestiva della data dell'udienza di trattazione del procedimento e l'adeguata preparazione della difesa nella prospettiva della sua celebrazione, venendo ad incidere sull'effettività e sulla pienezza del diritto di difesa secondo la previsione di cui all'art. 178 cod. proc. pen., lett. c); il decreto sul collegamento a distanza, invece, rende edotti la parte ed il suo legale che si procederà con quelle modalità, ma non è strettamente pertinente ed indispensabile per consentire la presenza in udienza e la preparazione ad affrontare il confronto dialettico con le altre parti ed il giudice in quella sede.
1.5 In ogni caso, anche a voler seguire l'opinione minoritaria, che ravvisa nella violazione dell'art. 146 bis, comma 2, una causa di nullità degli atti processuali, deve osservarsi che si tratterebbe di nullità relativa a regime intermedio, da eccepire prima del compimento dell'atto, ossia dell'udienza, cosa che nel caso in esame non si è verificata in riferimento all'udienza del 24 ottobre 2016 con la conseguente sanatoria del vizio e la sua indeducibilità con l'impugnazione.
1.6 Deve soltanto aggiungersi in conclusione che la deduzione difensiva si presenta comunque genericamente formulata, perché non corredata dalla specificazione degli effettivi e rilevanti pregiudizi derivati alla difesa dal mancato rispetto del termine prescritto dall'art. 146 bis citato in relazione all'attività processuale svolta nell'udienza, nella quale il difensore risulta avere presentato memoria e discusso il caso e l'indagato avere rassegnato proprie spontanee dichiarazioni. Sotto ogni profilo considerato le censure mosse col primo motivo vanno dunque respinte.
2. Quanto al merito dell'impugnazione, il Tribunale ha ricostruito i fatti in contestazione nei seguenti termini. Nel pomeriggio dell'11 giugno 2011, nel fabbricato sito al civico 52 di via Claudio Miccoli, al settimo piano, nell'abitazione di RC IE, moglie di LV AR, all'epoca detenuto per reati di criminalità 5 organizzata, EA AV era stato attinto da plurimi colpi d'arma da fuoco;
l'AV era inizialmente riuscito a fuggire per le scale, ma, giunto in strada, era stato raggiunto dai sicari ed attinto da altri colpi di pistola;
trasportato in ospedale dalla moglie, allertata da alcuni passanti, era deceduto il giorno successivo per le ferite riportate. Seguendo le tracce ematiche che dalla carreggiata conducevano al settimo piano del predetto edificio, nonostante la rimozione di gran parte delle stesse, gli investigatori ne avevano individuato punto di partenza nell'appartamento del AR e della IE, cui non avevano potuto fare accesso, per l'irreperibilità della stessa sino al 13 giugno quando era stata rintracciata LU ZZ, madre del AR, che aveva consegnato copia delle chiavi d'ingresso; all'interno del locale cucina era stato rilevato un segno verosimilmente riconducibile all'esplosione di un proiettile ed una macchia di sangue in prossimità del citofono. Da conversazione intercettata in data 11 luglio 2011, per affermazione della moglie dell'AV, si era appreso che l'uccisione era stata compiuta da un suo congiunto per ragioni di gelosia per il prestigio criminale da questi acquisito, il che aveva indirizzato sin da allora i sospetti sulla persona di LU ZZ, cugino dell'AV; ciò nonostante, soltanto dalle successive propalazioni di più collaboratori di giustizia si era appreso che il predetto ZZ aveva nutrito effettivamente sentimenti di rivalsa nei riguardi del cugino, perchè convinto che questi godesse della protezione dello zio NC ZZ, a capo dell'omonimo clan di camorra, e perché intenzionato ad acquisire il controllo delle estorsioni sui commercianti ambulanti del mercato della Maddalena, di cui si era occupato l'AV. Secondo quanto riferito da RA ZZ, in parte per scienza propria, in parte per averne appreso dalla moglie dell'AV, che ne aveva raccolto le confidenze durante l'azione di soccorso, già in passato si era verificato uno scontro violento tra i due, che si erano riappacificati con l'accordo che il ZZ avrebbe "comandato su tutti gli affari della famiglia", sicché l'AV, volendo recuperare il denaro investito nel commercio di capi di abbigliamento contraffatti, venduti al mercato della Maddalena, il giorno della sua morte si era fatto consegnare la somma di mille euro da NC LD, incaricato di fare il giro delle estorsioni in quel mercato ogni sabato, il che aveva suscitato le ire immediate del ZZ, una volta appreso quanto accaduto. Pertanto l'indagato, incaricato LU TT di convocare l'AV, che si era trovato nella sua salumeria, una volta ottenuta la sua presenza disarmato ed insorto uno scontro fisico con lo stesso, era stato colpito dall'AV ed aveva risposto, aprendo il fuoco con una pistola detenuta nel marsupio, quindi, dopo la fuga della vittima per le scale, l'aveva inseguita e le aveva esploso contro altri quattro colpi, lasciandola a terra morente, sino a che era intervenuta la moglie a prestare i primi soccorsi. Ulteriori notizie sulla vicenda erano state acquisite da: 6 EN EL, informatone da UR AI, capo del gruppo camorristico di cui egli faceva parte;
FF OL, che aveva raccontato i dissidi in atto tra l'indagato e l'AV sulla spartizione dei proventi degli affari illeciti del clan, nonché quanto confidatogli dallo stesso LU ZZ sulla necessità di uccidere l'AV perché questi aveva cercato di pugnalarlo, ma aveva altresì precisato che sul fatto IO AM, detto NO o DO, presente al delitto, gli aveva riferito una versione diversa, secondo la quale al culmine di un litigio verbale il ZZ aveva sparato all'AV; NS ZZ, detenuto all'epoca dell'omicidio, di cui aveva appreso dalla sorella AS, -a sua volta resane edotta dal fratello RA-, nel corso di un colloquio nel carcere di Frosinone, e, una volta tornato in libertà, da ET RE, moglie di NC ZZ, secondo la quale LU si era presentato a casa loro tutto sporco di sangue, riferendole che poco prima aveva avuto una discussione con il cugino AV, il quale gli aveva dato uno schiaffo e lui gli aveva sparato con una pistola calibro 38; RE OR, storico affiliato al clan ZZ ed in particolare al gruppo facente capo al AR, il quale aveva dichiarato di avere appreso i fatti proprio dalla moglie di quest'ultimo, RC IE, presente in casa al momento dell'aggressione da parte del ZZ e dal di lei cognato ZI LL, con il quale la stessa IE e la sorella TE avevano concordato la versione di comodo da fornire alle forze di polizia, secondo la quale la donna non era a casa al momento dell'omicidio ed aveva consegnato le proprie chiavi alla suocera;
-LV SS, altro storico affiliato al clan ZZ, che aveva riferito di avere appreso i fatti da LU TT e di come la IE avesse messo a disposizione la sua casa e, dopo l'aggressione armata, eseguita dal ZZ, unitamente ad altri suoi familiari, tra cui la sorella e la suocera LU ZZ, avesse provveduto a ripulire l'appartamento dalle macchie di sangue;
-UR AI, rivale dei ZZ, ma in quel periodo, a seguito di precisi accordi, interessato alle vicende criminali nelle zone della Maddalena e di Forcella, quale aveva appreso i particolari dell'omicidio da LU ZZ e dal TT, che avevano commentato l'accaduto in sua presenza a casa di LV DE PR;
NZ LI, che, sulla base di quanto confidatogli da AL ZZ nel carcere di Frosinone, aveva indicato in LU ZZ l'autore dell'omicidio, notizia riferita anche da AL OR.
2.1 Nella considerazione del Tribunale tali dichiarazioni, sebbene de relato e con alcuni profili di difformità su particolari secondari, forniscono dati conoscitivi affidabili, perché provenienti da personaggi legati all'accusato da stretti rapporti 7 criminali di appartenenza alla stessa formazione camorristica o a questa vicini e comunque riconducibili a soggetti che avevano preso parte alle fasi immediatamente precedenti o successive all'azione delittuosa o direttamente alla sua esecuzione, quali l'indagato ed il TT. Le stesse sono state altresì apprezzate come convergenti nell'indicare il primo quale autore della sparatoria letale, il movente e le modalità fattuali dell'aggressione, oltre che corrispondenti a quanto deducibile dalla conversazione intercettata l'11/7/2011, nella quale la moglie della vittima, ZI NE, aveva ricondotto l'omicidio all'azione di un parente del marito, animato da gelosia per vicende maturate nell'ambito medesima organizzazione criminale. Ha dunque evidenziato che plurime fonti dichiarative, ossia AF OL, UR AI, LF OR e LV SS avevano riferito che il delitto era avvenuto all'interno dell'abitazione della IE, ove l'AV era stato convocato per dar conto al ZZ del suo operato, mentre il OL, il SS, oltre a RA ed AL ZZ e UR AI, avevano descritto l'azione anche nella sua fase svoltasi con l'inseguimento della vittima lungo le scale ed in strada, notizie che hanno ricevuto oggettivo riscontro nei dati di generica e negli accertamenti condotti all'interno dell'appartamento dell'indagata.
2.2 Ciò posto, il vaglio logico e puntuale delle risultanze processuali operato dal Tribunale per il riesame non consente a questa Corte di legittimità di muovere critiche, né tantomeno di operare diverse scelte nella ricostruzione in punto di fatto della vicenda, anche perché le osservazioni critiche del ricorrente non scalfiscono l'impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di manifesta illogicità della stessa. Il Tribunale ha attentamente analizzato le risultanze disponibili ed è pervenuto, senza incorrere in alcun errore di diritto, ad affermare la sussistenza, in ordine ai reati ipotizzati, di gravi indizi di colpevolezza a carico del ZZ e ha escluso con pertinenti rilievi anche la possibilità di ravvisare la scriminante della legittima difesa, per l'assenza di elementi dai quali ritenere che la vittima fosse stata armata, avesse inteso attentare alla vita dell'indagato e che questi avesse dovuto difendersi da un attacco altrui. Al contrario, nel giudizio del Tribunale, le emergenze probatorie acquisite attestano di una sparatoria posta in essere dal ZZ all'esito di una discussione degenerata in lite e proseguita anche durante la fuga del suo interlocutore, previamente disarmato secondo quanto affermato dal collaboratore RA ZZ, raggiunto ed attinto da ulteriori colpi di pistola nella fase di allontanamento dal luogo dell'alterco quando non aveva più potuto rappresentare alcun pericolo per l'avversario, con mezzi del tutto sproporzionati alla solo "ipotetica" offesa recata all'indagato. 8 ہ و Inoltre, il collegio del riesame ha già esaminato e disatteso anche le obiezioni difensive, avendo osservato che: -il ritrovamento in strada di quattro bossoli cal. 9 Luger, di cui tra marca RP, un quarto GFL, non consente di inferirne l'avvenuto utilizzo di due pistole da parte di due contendenti per il possibile impiego da parte della stessa ed unica arma di proiettili dello stesso calibro, ma di marche diverse, il che costituisce un rilievo logico e pertinente;
-il fatto che la vittima si fosse recata all'appuntamento armata non consente di ritenere che ne avesse fatto uso contro il ZZ poiché i collaboratori che avevano descritto l'accaduto avevano escluso che l'AV avesse persino minacciato l'indagato con una pistola, mentre l'unica fonte ad avere riferito che questi aveva brandito l'arma senza sparare aveva comunque narrato circostanze apprese dall'indagato e dal TT, ossia da soggetti che nell'ambiente criminale dovevano giustificare l'uccisione di un esponente di rilievo del clan, oltre che cugino del suo assassino. Deve dunque concludersi che la motivazione dell'ordinanza in verifica presenta un argomentare logico, coerente, esente da vizi giuridici o di altra sorta.
2.3 Non meritano accoglimento nemmeno le censure mosse in punto di gravità indiziaria quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91. Contrariamente all'assunto difensivo, l'ordinanza illustra specifiche e puntuali ragioni di tale determinazione per essere i delitti contestati espressione della logica camorristica, che privilegia la violenza, anche nelle sue forme estreme, come metodica di risoluzione di conflitti e rivalità. Individua, dunque, l'aggravante in esame nella sua duplice forma della commissione del delitto secondo metodiche tipicamente mafiose per le modalità esecutive dell'omicidio e della finalità perseguita di agevolare il clan camorristico ZZ con il superamento del contrasto insorto al suo interno tra due suoi esponenti in merito alla suddivisione dei proventi delle attività illecite della consorteria e quindi con l'eliminazione di una faida, in grado di compromettere la continuità e la sicurezza dei traffici criminosi.
2.4 Infine, sono prive di fondamento le censure che vertono sulle esigenze cautelari. La valutazione di gravità dei fatti oggetto di contestazione e la ricostruzione del contesto della loro maturazione e finalità non prestano il fianco a critiche nemmeno laddove se n'è dedotta la spiccata propensione a delinquere del ZZ, la cui personalità è stata correttamente apprezzata come negativa per i plurimi precedenti penali, riportati anche per reati associativi, per la dichiarazione di delinquenza abituale e per il suo stabile inserimento in ambienti camorristici. Il Tribunale non ha quindi operato l'applicazione della duplice presunzione relativa consentita dall'art. 275 cod. proc. pen., comma 3, ritenuta insuperata da contrarie 9 Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 20 OTT. 2017 Roma, lì acquisizioni, ma ha esteso la propria analisi alle caratteristiche del caso concreto per desumerne con perfetto ragionamento inferenziale il giudizio di elevata e qualificata pericolosità sociale dell'indagato, il tutto con motivazione effettiva e congrua, immune da vizi logici e giuridici. Il ricorso va dunque respinto con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017. Il Consigliere estensore I Presid C Arturo Contest Monica Boni DEPOSITATA IN CANCELLERIA 20 OTT 2017 CANCELLERE Pietro Di Mea W O N 101 0