Cass. pen., sez. I, sentenza 10/05/2017, n. 48423
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Sentenza 10 maggio 2017

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In tema di procedimento di riesame di misure cautelari personali, nel caso in cui sia disposto che la partecipazione dell'indagato all'udienza avvenga a distanza, l'inosservanza del termine di dieci giorni per la comunicazione alle parti ed ai difensori del decreto che dispone il collegamento non determina nullità, ma semplice irregolarità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 10/05/2017, n. 48423
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 48423
    Data del deposito : 10 maggio 2017

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