CASS
Sentenza 16 giugno 2023
Sentenza 16 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/06/2023, n. 26046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26046 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE CE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/05/2022 del TRIBUNALE di VELLETRI udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette/seite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 26046 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 07/03/2023 Letta la requisitoria del dott. Paola Mastroberardino, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Rilevato in fatto e considerato in diritto 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Velletri in composizione monocratica, quale giudice dell'esecuzione, ha proceduto alla correzione di un errore materiale della sentenza emessa in data 28/06/2021 dallo stesso Tribunale nei confronti di FR FE, definitiva il 14/09/2021, aggiungendo alla condanna irrogata nei confronti dello stesso anche la condanna alle spese. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, FR FE, lamentando violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., per non avere il Tribunale rilevato il legittimo impedimento del suddetto a partecipare all'udienza del 9 maggio 2022, in relazione all'istanza di rinvio del 7 maggio 2022, in quanto il condannato si trovava ristretto in detenzione domiciliare e non aveva l'autorizzazione per recarsi in • udienza. 3. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. E' principio consolidato che nell'ambito del procedimento di esecuzione o di sorveglianza, non essendo necessaria la partecipazione al giudizio del condannato, ai sensi dell'art. 666, comma 4, cod. proc. pen., non rileva il suo legittimo impedimento a comparire, a meno che egli abbia preventivamente richiesto di essere sentito personalmente (si veda, con specifico riguardo al procedimento di sorveglianza, Sez. 1, n. 1913 del 23/10/2020, dep. 2021, Di Bari, Rv. 280299: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inidonea a giustificare il differimento dell'udienza la comunicazione trasmessa al tribunale dal sanitario del carcere attestante l'impedimento, per motivi di salute, a presenziare all'udienza da parte del condannato che non aveva chiesto di essere sentito, né di partecipare all'udienza). Orbene, nel caso in esame risulta formulata una semplice istanza di rinvio a ridosso dell'udienza camerale, senza che l'interessato abbia richiesto di essere sentito personalmente né di partecipare all'udienza. 4. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
1 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 7 marzo 2023.
lette/seite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 26046 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 07/03/2023 Letta la requisitoria del dott. Paola Mastroberardino, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Rilevato in fatto e considerato in diritto 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Velletri in composizione monocratica, quale giudice dell'esecuzione, ha proceduto alla correzione di un errore materiale della sentenza emessa in data 28/06/2021 dallo stesso Tribunale nei confronti di FR FE, definitiva il 14/09/2021, aggiungendo alla condanna irrogata nei confronti dello stesso anche la condanna alle spese. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, FR FE, lamentando violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., per non avere il Tribunale rilevato il legittimo impedimento del suddetto a partecipare all'udienza del 9 maggio 2022, in relazione all'istanza di rinvio del 7 maggio 2022, in quanto il condannato si trovava ristretto in detenzione domiciliare e non aveva l'autorizzazione per recarsi in • udienza. 3. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. E' principio consolidato che nell'ambito del procedimento di esecuzione o di sorveglianza, non essendo necessaria la partecipazione al giudizio del condannato, ai sensi dell'art. 666, comma 4, cod. proc. pen., non rileva il suo legittimo impedimento a comparire, a meno che egli abbia preventivamente richiesto di essere sentito personalmente (si veda, con specifico riguardo al procedimento di sorveglianza, Sez. 1, n. 1913 del 23/10/2020, dep. 2021, Di Bari, Rv. 280299: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inidonea a giustificare il differimento dell'udienza la comunicazione trasmessa al tribunale dal sanitario del carcere attestante l'impedimento, per motivi di salute, a presenziare all'udienza da parte del condannato che non aveva chiesto di essere sentito, né di partecipare all'udienza). Orbene, nel caso in esame risulta formulata una semplice istanza di rinvio a ridosso dell'udienza camerale, senza che l'interessato abbia richiesto di essere sentito personalmente né di partecipare all'udienza. 4. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
1 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 7 marzo 2023.