Sentenza 15 maggio 2023
Massime • 1
Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca nei procedimenti relativi a delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare - nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura reale - alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio.
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- 2. Provvedimento sequestro preventivo per confisca: cosa prevedereDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 maggio 2024
1. La questione: il provvedimento di sequestro preventivo Il Tribunale della libertà di Isernia rigettava una richiesta volta a revocare un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città ex artt. 321, comma 2, 322-ter e 240 cod. proc. pen. e in relazione a reati ex artt. 110, 81, comma 2, 479, 640 e 640-bis cod. pen.. Ciò posto, avverso questa decisione la difesa proponeva ricorso per Cassazione, chiedendosi l'annullamento dell'ordinanza impugnata per mancanza di motivazione circa la sussistenza del periculum in mora giustificativo del sequestro. Per approfondire sul provvedimento si consiglia: Procedimento ed esecuzione …
Leggi di più… - 3. Sequestro preventivo: Che cos'è e qual è la disciplina prevista dall'art. 321 c.p.p.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 15 agosto 2023
Articolo 321 c.p.p. - Oggetto del sequestro preventivo 1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero [262] il giudice competente a pronunciarsi nel merito [91 att.] ne dispone il sequestro [104 att.] con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale [405] provvede il giudice per le indagini preliminari [328]. 2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca [240 c.p.; 737, 737-bis, 745]. 2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/05/2023, n. 20649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20649 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2023 |
Testo completo
visti gli atti e l'ordinanza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VI OR, che ha chiesto che il ricorso venga accolto con conseguente annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
letta la memoria scritta depositata dall'Avvocata ER SI, sostituta processuale dell'Avvocato Francesco Trotta, difensore dell'indagata, che ha chiesto in via principale che il ricorso venga rigettato e, in subordine, che Penale Sent. Sez. 6 Num. 20649 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 15/02/2023 l'ordinanza venga annullata con rinvio in relazione al secondo e terzo motivo di riesame, ritenuti assorbiti. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Varese con ordinanza del 07/10/2022 (motivazione deposita il successivo 27 ottobre) 2022 ha annullato il decreto di sequestro preventivo a fini di confisca della somma di 341.466,43 euro o, in caso d'incapienza, di beni per un valore equivalente, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio nei confronti di TI AR, indagata per il delitto di peculato, alla quale viene contestato di essersi appropriata di tali somme, di cui aveva la disponibilità per ragione della sua qualità di direttrice della farmacia comunale di Castellanza. 2. L'ordinanza del riesame, premesso che il sequestro era stato disposto in ragione della possibilità di sottoposizione a confisca della somma suindicata a norma dell'art. 322-ter cod. pen., in quanto profitto dell'ipotizzato reato, ha ritenuto che il relativo decreto non avesse assolto allo specifico onere di motivazione sul necessario presupposto del periculum in mora, come richiesto dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 36959 del 2021, ricorrente Ellade. 2.1. Periculum - ha specificato il Tribunale - che riguarda tutte le tipologie di sequestro funzionale alla confisca e che dev'essere concreto ed attuale, dovendo perciò aversi riguardo alle effettive condizioni patrimoniali dell'indagato. In tale prospettiva, la motivazione del provvedimento ablativo, che ha valorizzato la particolare natura del bene sottoposto a vincolo (denaro) e la spregiudicatezza della condotta appropriativa dell'indagata, è stata ritenuta elusiva dell'anzidetto onere motivazionale, non confrontandosi con gli elementi offerti dalla difesa della TI, che hanno attestato l'insussistenza di un rischio di dispersione del patrimonio: ciò in considerazione delle circostanze che nessun atto distrattivo è stato posto in essere pur dopo aver subìto una perquisizione ed aver saputo di essere indagata;
che la predetta dispone di adeguata e costante capacità reddituale;
che sull'immobile oggetto del vincolo grava un mutuo ipotecario. 2 3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica di Varese, deducendo che l'annullamento del sequestro preventivo ha violato l'art. 321 del codice di rito. 3.1. In primo luogo si rileva che, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale del riesame ed indipendentemente dai richiami agli articoli di legge ivi contenuti, il sequestro non era stato disposto a norma del comma 2 di tale articolo, bensì ai sensi del successivo comma 2-bis: il quale, per i delitti - come quello in esame - dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, prevede un'ipotesi obbligatoria di sequestro, diversamente da quanto stabilito per la generalità dei reati dal predetto comma 2. Al sequestro di cui all'art. 321, comma 2-bis, cit., dunque, non si attaglierebbero il principio ed il sostrato argomentativo della "sentenza Ellade", tutta costruita sulla ipotesi di cui al precedente comma 2; con la conseguenza che, nel primo di tali casi, sarebbe sufficiente a legittimare il sequestro la sola assoggettabilità a confisca del bene, senza alcuna necessità di specificare le ragioni che rendano necessaria la cautela. 3.2. In via subordinata, per l'ipotesi in cui si volesse ritenere necessaria la motivazione del "periculum in mora" anche per il sequestro a norma del comma 2-bis, cit., il Procuratore ricorrente contesta l'affermazione per cui tale esigenza cautelare debba necessariamente presentarsi in termini di concretezza ed attualità, ritenendo perciò sufficiente che il provvedimento ablativo si soffermi sulle ragioni per le quali il bene, nelle more del giudizio, potrebbe essere alterato o disperso. Diversamente opinando - sostiene il ricorrente - la misura cautelare finirebbe per essere praticamente inapplicabile, specie allorché si tratti di somme di denaro, perché attualità e concretezza del pericolo verrebbero a coincidere con le condotte di sottrazione, occultamento o reimpiego, che la misura cautelare reale è destinata ad evitare. 4. Ha depositato memoria scritta nell'interesse dell'indagata L'Avvocata ER SI, concludendo per il rigetto del ricorso o, in subordine, per l'annullamento dell'ordinanza con rinvio al Tribunale del riesame, per la disamina dei motivi di riesame da esso non trattati, in quanto ritenuti assorbiti dal primo. Ha comunque dedotto: a) che la riqualificazione del sequestro come disposto ex art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen., è arbitraria, poiché sia la richiesta del Pubblico ministero che il decreto applicativo della misura hanno fatto esclusivo riferimento al comma 2 di detta norma;
b) che quella del 3 Tribunale del riesame sul "periculum in mora" è una valutazione di merito, non sindacabile dal giudice di legittimità; c) che la confisca per equivalente ha natura di pena, sicché non può essere giustificata dal solo "fumus commissi delitti", ponendosi altrimenti in contrasto con le garanzie imposte dall'art. 27, Cost., e dagli artt. 6 e 7, CEDU;
d) che, in caso di accoglimento del ricorso, rimarrebbero validi gli altri Motivi devoluti con l'istanza di riesame (titolarità dei beni in capo a terzi, loro valore superiore all'ipotizzato profitto del reato). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. In primo luogo, va evidenziato che non vi sono ostacoli alla "riqualificazione" da parte del Tribunale del riesame del disposto sequestro ai sensi del comma 2-bis dell'art. 321 cod. proc. pen., irrilevanti risultando i riferimenti contenuti nel provvedimento agli articoli di legge ed essendo identica la natura del sequestro previsto dalle due disposizioni (cioè strumentale alla confisca), con l'unico elemento specializzante costituito dal tipo di reati per cui si procede (nel caso di specie, il peculato in relazione al quale è applicabile l'indicato comma 2-bis). 3. Nella giurisprudenza di questa Sezione sono presenti due diversi orientamenti in merito alla necessità o meno che il provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca adottato nei procedimenti per delitti contro la Pubblica amministrazione contempli la motivazione relativa alla sussistenza del periculum in mora. 3.1. Secondo un primo indirizzo, che si richiama alle argomentazioni contenute nell'arresto delle Sezioni unite, ai fini dell'adozione del sequestro preventivo preordinato alla confisca ex art. 322-ter cod. proc. pen., è sufficiente, qualora sussista il "fumus" di uno dei delitti contro la pubblica amministrazione, il mero presupposto della confiscabilità del bene, senza alcuna ulteriore specificazione in ordine alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con sentenza di condanna o di applicazione della pena (Sez. 6, n. 12513 del 23/02/2022, Grandis, Rv. 283054; sulla stessa linea, sebbene íncidenter tantum: Sez. 3, n. 47054 del 22/09/2022, Filippetti, non massimata). 4 3.2. Di diverso avviso Sez. 6, n. 32582 del 05/07/2022, Guarrera, Rv. 283619 che - in consapevole dissenso rispetto al precedente sezionale suindicato e richiamando anch'essa la pronuncia delle Sezioni unite "Ellade" - ha ritenuto che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca nei procedimenti relativi a delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare - nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura reale - alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con sentenza, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, atteso che la necessità di detta motivazione opera, con la sola eccezione delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, sia con riguardo alla confisca obbligatoria che a quella facoltativa così come di proprietà o di valore, e senza che possa rilevare la natura, mobiliare o immobiliare, dei beni in sequestro. 4. Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01 ha affermato il principio secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege". 4.1. Secondo l'orientamento che non ritiene necessaria per i sequestri finalizzati alla confisca ex art. 321 comma 2-bis cod. proc. pen. una motivazione relativa al periculum in mora tale conclusione - fondata sul differente dato normativo contenuto nei commi 2 e 2-bis (che per il sequestro finalizzato alla confisca "ordinario" prevede che il giudice "possa" disporlo, mentre per i procedimenti relativi a reati dei pubblici ufficiali viene utilizzata l'espressione verbale "dispone il sequestro") - verrebbe avvalorata anche da alcuni passaggi della sentenza "Ellade". In particolare, al § 6.1. del Considerato in diritto il Collegio nomofilattico ha evidenziato «Che infatti, e innanzitutto, il sequestro a fini di confisca debba essere sorretto da una motivazione è affermazione che 5 non può essere posta in dubbio anzitutto con riferimento al piano letterale della norma considerata. Se è vero che, a differenza del comma 1, testualmente comprensivo del riferimento ad un "decreto motivato" (evidentemente in relazione ai presupposti rivelati dall'incipit dello stesso comma quanto all'oggetto del pericolo che si vuole evitare), il comma 2 nulla evidenzia sul punto della motivazione, è altresì innegabile che al carattere discrezionale dell'esercizio del potere di ablazione, rivelato dall'impiego del verbo modale ("il giudice può"), ed ancor più sottolineato, oggi, dalla diversa formulazione del nuovo comma 2-bis dedicato ai delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ("il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca"), non possa non coniugarsi l' esigenza della attestazione della sua giustificazione». E più oltre (§ 6.2., in fine) si aggiunge «Ed anzi, proprio la differente formulazione dei commi 2 e 2-bis conduce, ancor più, a ripudiare la opzione riduttiva, abbracciata dal primo orientamento, di una motivazione confinata nella mera individuazione della confiscabilità del bene, invece sufficiente, alla luce della differente formulazione della norma, proprio per il sequestro introdotto dal legislatore con riguardo ai reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione». 5. Non ritiene il Collegio che dalla pronuncia "Ellade" - il cui principio di diritto è espressamente riferito al sequestro disposto ai sensi dell'art. 321 comma 2 cod. proc. pen. - consegua a contrario che per l'ipotesi oggetto del presente ricorso si possa prescindere dalla motivazione relativa al periculum. In realtà dal complesso dell'argomentazione delle Sezioni unite si ricava che l'onere motivazionale sul periculum è presupposto necessario per qualsiasi sequestro finalizzato alla confisca, sia essa facoltativa o obbligatoria in caso di condanna. 5.1. Al riguardo, invero, nella indicata pronuncia viene infatti precisato che «Nessun utile parametro può infatti essere rappresentato dalla qualificazione formale della confisca come obbligatoria (per la quale, secondo l'indirizzo ricordato, nessun obbligo motivazionale si porrebbe) o, invece, come facoltativa (per la quale sola, invece, il giudice sarebbe tenuto a motivare): e ciò non solo perché una tale distinzione appare riposare semplicemente sulla scelta normativa di qualificare in un senso o nell'altro le predette misure non in base alle loro caratteristiche, spesso coincidenti, in ambedue le ipotesi, nei presupposti e nella funzione, bensì in ragione della tipologia di reato cui 6 collegare le stesse, ma soprattutto perché, appunto, non congruente rispetto al criterio di valutazione rappresentato dalla anticipata apprensione di un bene che, ove il giudizio si definisse favorevolmente, non potrebbe essere confiscato, in tale valutazione ben potendo rientrare anche cose definite dal legislatore come obbligatoriamente confiscabili» (§ 6.3.1. del Considerato in diritto). 5.2. D'altronde, la sentenza "Ellade" chiarisce che la motivazione riferita al periculum risulta comunque necessaria anche per rispettare «il principio di presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27, secondo comma, Cost. e di cui all'art. 6, par. 2, CEDU: evidenti sarebbero infatti gli aspetti problematici di una soluzione ermeneutica in ragione della quale il provvedimento cautelare prescindesse da una concreta prognosi in ordine alla conseguibilità della misura ablativa finale, così non scongiurandosi la possibilità, esattamente antitetica al predicato costituzionale appena ricordato, che la misura cautelare possa incidere sui diritti individuali più di quanto non lo possa la pronuncia di merito;
in altri termini, la risposta afflittiva, quale è anche quella propria della confisca, dovrebbe, si è condivisibilrnente detto, costituire il contenuto delle sole pronunce emesse a seguito di un giusto processo sul fatto colpevole e mai di provvedimenti disposti prima della soluzione giudiziaria definitiva» (§ 6.2.1.). Principi - questi - che non si vede perché non dovrebbero valere anche in riferimento ai sequestri finalizzati alla confisca e disposti nei procedimenti per i reati contro la Pubblica amministrazione. Diversamente opinando, d'altro canto, si verrebbe a vulnerare il principio contenuto nell'art. 14 Cost. che per i sequestri prevede le medesime garanzie indicate nel precedente art. 13, tra le quali centrale è "l'atto motivato della Autorità giudiziaria". 5.3. Ancora, la motivazione relativa sul periculum in mora è ritenuta dalle Sezioni unite necessaria per rispettare il principio di proporzionalità «costantemente richiamato dalla giurisprudenza della Corte EDU nella valutazione delle ingerenze rispetto al diritto di proprietà tutelato dall'art. 1, Prot. 1, CEDU ... ed espressamente richiamato nel Regolamento 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca in materia penale». Il cui art. 1, par. 3, prevede espressamente «che "nell'emettere un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca, le autorità di emissione assicurano il rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità". Il medesimo parametro è evocato, inoltre, dalla Direttiva 7 2014/42/UE del 3 aprile 2014 relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea» (§ 6.2.2.). Anche in riferimento al necessario rispetto del principio di proporzionalità non si comprende perché detto presupposto - che trova il suo fondamento nella giurisprudenza della Corte EDU - non debba valere per la tipologia di sequestri in questione. 5.4. D'altro canto, è stato evidenziato in dottrina che la pronuncia dell'organo nomofilattico non ha ritenuto che si possa prescindere dall'obbligo di motivazione sul periculum in mora in relazione al sequestro preventivo "impeditivo", in ordine al quale il comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen. utilizza il verbo "dispone", per cui risulterebbe contraddittoria un'interpretazione complessiva della sentenza "Ellade" dalla quale si voglia ricavare il principio secondo cui, a fronte di una medesima forma verbale connotata dal modo indicativo, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca non richiederebbe motivazione sul periculurn, motivazione invece necessaria per il sequestro "impeditivo". Tali condivisibili argomentazioni evidenziano che il dato letterale dei commi 2 e 2-bis, peraltro non concludente, risulta recessivo rispetto alle esigenze sistematiche e di rispetto dei sopra indicati principi costituzionali e convenzionali. 5.5. Chiarisce infine la sentenza delle Sezioni unite che fa eccezione a detta regola solamente il sequestro avente ad oggetto le cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, per le quali la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege", essendo in tale caso «sufficiente dare, semplicemente, conto, della confiscabilità del bene: difettando infatti, per legge, per la intrinseca pericolosità derivante dalle sue caratteristiche, il presupposto della confisca rappresentato dalla sentenza di condanna o di applicazione della pena, l'esigenza anticipatoria verrà a ridursi alla sola attestazione della ricomprensione dell'oggetto tra quelli, appunto, di natura "illecita", giacché già solo tale requisito finisce, con ogni evidenza, per esaurire la dimensione "cautelare" connessa alla misura finale» (§ 9 del Considerato in diritto). 6. Principi e argomentazioni, quelli sopra indicati, che appaiono al Collegio riferibili anche al sequestro di cui all'art. 321 comma 2-bis cod. proc. pen. il quale, sebbene connotato dal legislatore in termini di "doverosità", è pur sempre disposto - non in relazione all'intrinseca illiceità penale della res su cui 8 onsigliere Il Presidente insiste, ma - in funzione di una affermazione di penale responsabilità conseguente alla pronuncia di condanna, in ordine alla quale non può prescindersi dalla valutazione del periculum in mora. Invero, in conclusione, deve ritenersi che le Sezioni unite abbiano declinato una sorta di statuto generale che è applicabile a tutte le forme di sequestro funzionale alla confisca legate all'accertamento di responsabilità penale, non essendovi plausibili ragioni per operare un distinguo in ragione della diversa tipologia dei reati in riferimento ai quali la misura cautelare reale venga adottata. 7. Anche per il sequestro oggetto del presente ricorso era dunque, necessaria una motivazione relativa al concreto periculum in mora, nel caso di specie mancante, appalesandosi perciò corretta la decisione del Tribunale del riesame. Alla luce delle suesposte considerazioni si impone, dunque, il rigetto del ricorso del Pubblico ministero.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 15 febbraio 2023