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Sentenza 20 aprile 2026
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/04/2026, n. 14378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14378 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AS NE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/07/2025 della Corte d’appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere IO OR;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, e per l’inammissibilità del ricorso nel resto;
lette le conclusioni, per il ricorrente, dell’Avv. Ippolito Matrone, che chiede l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 15 luglio 2025, la Corte d’appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Nocera inferiore il 4 febbraio 2025, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di Penale Sent. Sez. 3 Num. 14378 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 17/02/2026 2 NE AS per il reato di cui all’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 139 del 2006 contestato al capo A), e per il reato di cui all’art. 679 cod. pen. contestato al capo B), rideterminato la pena in 280,00 euro di ammenda e revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena. Secondo quanto ricostruito dai Giudici di merito, NE AS si è reso responsabile dei reati a lui ascritti perché, in qualità di rappresentante legale della società “Eredi IO AS” di NE AS & C. S.a.s., avrebbe omesso di richiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi (capo A), e avrebbe inoltre illecitamente detenuto, ai fini della commercializzazione, all’interno di un deposito, gasolio per autotrazione, senza averne fatto denuncia all’autorità (capo B). I fatti sono stati entrambi accertati in data 7 settembre 2021. 2. Avverso la sentenza indicata in epigrafe ha presentato ricorso per cassazione NE AS, con atto sottoscritto dall’Avv. Ippolito Matrone, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato. Si deduce che la Corte d’appello di Salerno, nel confermare la dichiarazione di penale responsabilità dell’imputato per entrambi i reati a lui ascritti, ha omesso di confrontarsi con le doglianze difensive contenute nei motivi d’appello. Si osserva, in particolare, quanto al reato di cui all’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 139 del 2006, contestato al capo A), che, nell’atto di appello, si era rappresentato che l’attività imprenditoriale dell’imputato non rientrava fra quelle prese in considerazione dalla norma incriminatrice, cioè, tra quelle soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, perché, come osservato dal consulente tecnico della difesa, questo non è non necessario nel caso di cisterne mobili di capacità inferiore ad 1 m/c, e che, nonostante tale specifica doglianza, la sentenza impugnata non ha risposto in alcun modo. Si rileva, poi, quanto al reato previsto dall’art. 679 cod. pen., e di cui al capo B), che la Corte d’appello ha fornito una motivazione illogica e contraddittoria, sia perché non ha adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza del reato di cui al capo A), che ne costituiva necessario presupposto, sia perché nulla ha detto con riguardo al fine di commercializzazione della detenzione del gasolio, richiesto dalla disposizione incriminatrice, ed escluso dall’istruttoria, dalla quale si evince come il combustibile servisse alla trazione dei “muletti” utilizzati per lo spostamento della merce all’interno del deposito aziendale. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 597, comma 3, cod. proc. pen., 164 e 168, terzo comma, cod. pen., a norma 3 dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla revoca della sospensione condizionale della pena. Si deduce che la Corte d’appello, nel revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso dal giudice di primo grado, è incorsa nella violazione del divieto di reformatio in pejus, essendo stata adita in forza del solo appello dell’imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate. 2. Fondate sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano l’affermazione di sussistenza di entrambi i reati ascritti, deducendo, in particolare, che la sentenza impugnata non ha in alcun modo risposto alle doglianze specificamente formulate con l’atto di appello, nelle quali si evidenziava l’insussistenza dell’obbligo di richiedere il rilascio di un certificato antincendio nel caso di specie, e che l’omesso accertamento della necessità di tale incombente non consente di ravvisare la violazione dell’(ulteriore) obbligo di denunciare la detenzione di materie infiammabili. 2.1. La prima questione da esaminare attiene alla ritenuta sussistenza del reato di violazione dell’obbligo di richiedere il rilascio di un certificato antincendio, previsto dall’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 139 del 2006. 2.1.1. La sentenza impugnata, con riferimento al reato appena indicato, si è limitata laconicamente ad affermare che «[l]’imputato avrebbe dovuto richiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi, perché si tratta di materiale infiammabile». Ora, l’art. 20, comma 1, d.lgs. cit. prevede: «1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2». Il d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, emanato in attuazione dell’art. 16, comma 2, d.lgs. n. 139 del 2006, contiene un elenco di 80 attività, considerate a maggior rischio in caso d’incendio, soggette ai controlli di prevenzione incendi, denominate 4 anche «Attività soggette a controllo dei Vigili del fuoco», o «Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi», anche più semplicemente «Attività soggette». La difesa, già nel corso del giudizio di primo grado, mediante consulenza tecnica, e poi con l’atto di appello, come riportato anche nella sentenza impugnata, ha affermato che, nella specie, non era necessario richiedere il certificato di prevenzione incendi perché il gasolio era detenuto non per la commercializzazione, ma per la movimentazione dei muletti dell’impresa, ammontava a 700 litri, ed era custodito all’interno di una cisterna dotata di scheda tecnica e già omologata della capienza massima di 990 litri. 2.1.2. Da quanto precedentemente indicato, si evince che la sentenza impugnata è incorsa nel vizio di assenza di motivazione. La Corte d’appello, infatti, ha affermato la sussistenza dell’obbligo di richiedere il rilascio di un certificato antincendio solo perché la ditta dell’imputato deteneva «materiale infiammabile». Tale motivazione, però, è meramente apparente, perché l’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 139 del 2006 non prevede l’obbligo di richiedere il rilascio di un certificato antincendio ogniqualvolta sia detenuto «materiale infiammabile», ma solo nei casi specificamente indicati dal d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151. Inoltre, l’imputato, nel corso dell’intero processo, e anche con specifici motivi di appello, ha sempre rappresentato, con specifiche allegazioni, che, nella specie, si era fuori dei casi indicati dal d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151. La sentenza impugnata, però, pur sintetizzandole nell’esposizione dedicata all’atto di appello, non si è confrontata in alcun modo con tali deduzioni. 2.2. La seconda questione da esaminare attiene alla ritenuta sussistenza del reato di violazione dell’obbligo di omessa denuncia di materie esplodenti, previsto dall’art. 679 cod. pen. 2.2.1. La sentenza impugnata, con riferimento a tale reato, afferma che la fattispecie è configurabile anche nel caso di materie «infiammabili o pericolose per la qualità e quantità sulla base dei precetti contenuti dalle leggi speciali». Precisa che, nella specie, il gasolio per autotrazione è sostanza pericolosa per quantità e qualità ed è assoggettata alla denuncia ed al controllo del Comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio, «indipendentemente dalle dimensioni della cisterna e della quantità di gasolio detenuto ed a prescindere dal tipo di attività svolta». 2.2.2. Anche questa motivazione è meramente apparente. In effetti, la sentenza impugnata osserva che il gasolio è sostanza pericolosa indipendentemente dalla quantità detenuta, ma non precisa quale sia la fonte dell’obbligo di denuncia della sua detenzione, salvo a citare l’art. 36 d.P.R. n. 547 del 1955, che, però, è stato abrogato e che faceva riferimento a disposizioni 5 regolamentari di attuazione per l’individuazione delle aziende e delle lavorazioni specificamente assoggettate al controllo dei Vigili del Fuoco. L’individuazione della fonte dell’obbligo di denuncia, tuttavia, è decisiva, perché, come si è evidenziato in precedenza, nei §§ 2.1, 2.1.1 e 2.1.2, non è stato precisato compiutamente per quale ragione, nella specie, vi fosse un obbligo di richiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi. Né, d’altro canto, può prescindersi dall’esistenza di una disposizione che, come ad esempio l’art. 38 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, per le «materie esplodenti di qualsiasi genere», preveda, in termini sufficientemente precisi, i presupposti per la configurabilità dell’obbligo di denuncia relativo alle materie infiammabili, e le modalità per adempiervi, perché altrimenti si sanzionerebbe la violazione di un precetto sostanzialmente indeterminato, in contrasto con il principio costituzionale di tassatività (cfr. in materia, di recente, Corte cost., sent. n. 54 del 2024). E, infatti, in giurisprudenza si è osservato che il reato di omessa denuncia di materie esplodenti ha carattere sanzionatorio dei precetti contenuti nelle leggi speciali che individuano le ipotesi in cui occorre la denuncia, le modalità di presentazione della stessa e l'autorità alla quale deve essere effettuata (Sez. 1, n. 24508 del 17/06/2010, Radicci, Rv. 247756 – 01). 3. Fondate sono anche le censure formulate nel secondo motivo, che contestano la statuizione di revoca della sospensione condizionale, deducendo che è stata disposta dal giudice in violazione del divieto di reformatio in peius. La revoca della sospensione condizionale è stata disposta dalla Corte d’appello di ufficio, e sulla base di una valutazione discrezionale. La sentenza impugnata, in effetti, dopo aver rideterminato la pena nella sola ammenda, per un importo pari a 280,00 euro, si limita ad osservare: «Trattandosi di pena pecuniaria, si ritiene di revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena». Ora, questa statuizione non è consentita al giudice di appello in assenza di impugnazione de pubblico ministero, atteso il disposto dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. Ed infatti, in giurisprudenza si è specificamente affermato che la revoca della condizionale della pena concessa in primo grado può essere disposta dal giudice d'appello solo se la statuizione sia stata oggetto di espressa impugnazione da parte dell'imputato e non anche di ufficio, anche quando in secondo grado la condanna a pena detentiva è sostituita con condanna alla sola pena pecuniaria, in quanto la concessione del beneficio, dando luogo ad una causa di estinzione del reato, è sempre una previsione di favore per l'imputato, rispetto alla quale opera il divieto di reformatio in peius (così Sez. 5, n. 42583 del 11/06/2015, Camisotti, Rv. 266412 – 01, la quale, in motivazione, ha escluso che la domanda di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria comportasse 6 l'implicita richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena, disposta dal giudice di primo grado con riferimento alla pena detentiva, nonché Sez. 3, n. 6313 del 20/12/2007, dep. 2008, Pagano, Rv. 238831 – 01). 4. Attesa la fondatezza delle censure esposte nei due motivi di ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata per nuovo giudizio. Il Giudice del rinvio, che si individua in altra Sezione della Corte d’appello di Salerno, procederà ad un nuovo esame delle censure formulate nell’atto di appello, evitando di incorrere nei vizi logici e giuridici precedentemente rilevati, secondo quanto esposto nei §§ 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.2.1, 2.2.2, e 3.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Salerno. Così deciso il 17/02/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente IO OR LD TO
udita la relazione svolta dal consigliere IO OR;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, e per l’inammissibilità del ricorso nel resto;
lette le conclusioni, per il ricorrente, dell’Avv. Ippolito Matrone, che chiede l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 15 luglio 2025, la Corte d’appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Nocera inferiore il 4 febbraio 2025, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di Penale Sent. Sez. 3 Num. 14378 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 17/02/2026 2 NE AS per il reato di cui all’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 139 del 2006 contestato al capo A), e per il reato di cui all’art. 679 cod. pen. contestato al capo B), rideterminato la pena in 280,00 euro di ammenda e revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena. Secondo quanto ricostruito dai Giudici di merito, NE AS si è reso responsabile dei reati a lui ascritti perché, in qualità di rappresentante legale della società “Eredi IO AS” di NE AS & C. S.a.s., avrebbe omesso di richiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi (capo A), e avrebbe inoltre illecitamente detenuto, ai fini della commercializzazione, all’interno di un deposito, gasolio per autotrazione, senza averne fatto denuncia all’autorità (capo B). I fatti sono stati entrambi accertati in data 7 settembre 2021. 2. Avverso la sentenza indicata in epigrafe ha presentato ricorso per cassazione NE AS, con atto sottoscritto dall’Avv. Ippolito Matrone, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato. Si deduce che la Corte d’appello di Salerno, nel confermare la dichiarazione di penale responsabilità dell’imputato per entrambi i reati a lui ascritti, ha omesso di confrontarsi con le doglianze difensive contenute nei motivi d’appello. Si osserva, in particolare, quanto al reato di cui all’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 139 del 2006, contestato al capo A), che, nell’atto di appello, si era rappresentato che l’attività imprenditoriale dell’imputato non rientrava fra quelle prese in considerazione dalla norma incriminatrice, cioè, tra quelle soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, perché, come osservato dal consulente tecnico della difesa, questo non è non necessario nel caso di cisterne mobili di capacità inferiore ad 1 m/c, e che, nonostante tale specifica doglianza, la sentenza impugnata non ha risposto in alcun modo. Si rileva, poi, quanto al reato previsto dall’art. 679 cod. pen., e di cui al capo B), che la Corte d’appello ha fornito una motivazione illogica e contraddittoria, sia perché non ha adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza del reato di cui al capo A), che ne costituiva necessario presupposto, sia perché nulla ha detto con riguardo al fine di commercializzazione della detenzione del gasolio, richiesto dalla disposizione incriminatrice, ed escluso dall’istruttoria, dalla quale si evince come il combustibile servisse alla trazione dei “muletti” utilizzati per lo spostamento della merce all’interno del deposito aziendale. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 597, comma 3, cod. proc. pen., 164 e 168, terzo comma, cod. pen., a norma 3 dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla revoca della sospensione condizionale della pena. Si deduce che la Corte d’appello, nel revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso dal giudice di primo grado, è incorsa nella violazione del divieto di reformatio in pejus, essendo stata adita in forza del solo appello dell’imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate. 2. Fondate sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano l’affermazione di sussistenza di entrambi i reati ascritti, deducendo, in particolare, che la sentenza impugnata non ha in alcun modo risposto alle doglianze specificamente formulate con l’atto di appello, nelle quali si evidenziava l’insussistenza dell’obbligo di richiedere il rilascio di un certificato antincendio nel caso di specie, e che l’omesso accertamento della necessità di tale incombente non consente di ravvisare la violazione dell’(ulteriore) obbligo di denunciare la detenzione di materie infiammabili. 2.1. La prima questione da esaminare attiene alla ritenuta sussistenza del reato di violazione dell’obbligo di richiedere il rilascio di un certificato antincendio, previsto dall’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 139 del 2006. 2.1.1. La sentenza impugnata, con riferimento al reato appena indicato, si è limitata laconicamente ad affermare che «[l]’imputato avrebbe dovuto richiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi, perché si tratta di materiale infiammabile». Ora, l’art. 20, comma 1, d.lgs. cit. prevede: «1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2». Il d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, emanato in attuazione dell’art. 16, comma 2, d.lgs. n. 139 del 2006, contiene un elenco di 80 attività, considerate a maggior rischio in caso d’incendio, soggette ai controlli di prevenzione incendi, denominate 4 anche «Attività soggette a controllo dei Vigili del fuoco», o «Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi», anche più semplicemente «Attività soggette». La difesa, già nel corso del giudizio di primo grado, mediante consulenza tecnica, e poi con l’atto di appello, come riportato anche nella sentenza impugnata, ha affermato che, nella specie, non era necessario richiedere il certificato di prevenzione incendi perché il gasolio era detenuto non per la commercializzazione, ma per la movimentazione dei muletti dell’impresa, ammontava a 700 litri, ed era custodito all’interno di una cisterna dotata di scheda tecnica e già omologata della capienza massima di 990 litri. 2.1.2. Da quanto precedentemente indicato, si evince che la sentenza impugnata è incorsa nel vizio di assenza di motivazione. La Corte d’appello, infatti, ha affermato la sussistenza dell’obbligo di richiedere il rilascio di un certificato antincendio solo perché la ditta dell’imputato deteneva «materiale infiammabile». Tale motivazione, però, è meramente apparente, perché l’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 139 del 2006 non prevede l’obbligo di richiedere il rilascio di un certificato antincendio ogniqualvolta sia detenuto «materiale infiammabile», ma solo nei casi specificamente indicati dal d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151. Inoltre, l’imputato, nel corso dell’intero processo, e anche con specifici motivi di appello, ha sempre rappresentato, con specifiche allegazioni, che, nella specie, si era fuori dei casi indicati dal d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151. La sentenza impugnata, però, pur sintetizzandole nell’esposizione dedicata all’atto di appello, non si è confrontata in alcun modo con tali deduzioni. 2.2. La seconda questione da esaminare attiene alla ritenuta sussistenza del reato di violazione dell’obbligo di omessa denuncia di materie esplodenti, previsto dall’art. 679 cod. pen. 2.2.1. La sentenza impugnata, con riferimento a tale reato, afferma che la fattispecie è configurabile anche nel caso di materie «infiammabili o pericolose per la qualità e quantità sulla base dei precetti contenuti dalle leggi speciali». Precisa che, nella specie, il gasolio per autotrazione è sostanza pericolosa per quantità e qualità ed è assoggettata alla denuncia ed al controllo del Comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio, «indipendentemente dalle dimensioni della cisterna e della quantità di gasolio detenuto ed a prescindere dal tipo di attività svolta». 2.2.2. Anche questa motivazione è meramente apparente. In effetti, la sentenza impugnata osserva che il gasolio è sostanza pericolosa indipendentemente dalla quantità detenuta, ma non precisa quale sia la fonte dell’obbligo di denuncia della sua detenzione, salvo a citare l’art. 36 d.P.R. n. 547 del 1955, che, però, è stato abrogato e che faceva riferimento a disposizioni 5 regolamentari di attuazione per l’individuazione delle aziende e delle lavorazioni specificamente assoggettate al controllo dei Vigili del Fuoco. L’individuazione della fonte dell’obbligo di denuncia, tuttavia, è decisiva, perché, come si è evidenziato in precedenza, nei §§ 2.1, 2.1.1 e 2.1.2, non è stato precisato compiutamente per quale ragione, nella specie, vi fosse un obbligo di richiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi. Né, d’altro canto, può prescindersi dall’esistenza di una disposizione che, come ad esempio l’art. 38 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, per le «materie esplodenti di qualsiasi genere», preveda, in termini sufficientemente precisi, i presupposti per la configurabilità dell’obbligo di denuncia relativo alle materie infiammabili, e le modalità per adempiervi, perché altrimenti si sanzionerebbe la violazione di un precetto sostanzialmente indeterminato, in contrasto con il principio costituzionale di tassatività (cfr. in materia, di recente, Corte cost., sent. n. 54 del 2024). E, infatti, in giurisprudenza si è osservato che il reato di omessa denuncia di materie esplodenti ha carattere sanzionatorio dei precetti contenuti nelle leggi speciali che individuano le ipotesi in cui occorre la denuncia, le modalità di presentazione della stessa e l'autorità alla quale deve essere effettuata (Sez. 1, n. 24508 del 17/06/2010, Radicci, Rv. 247756 – 01). 3. Fondate sono anche le censure formulate nel secondo motivo, che contestano la statuizione di revoca della sospensione condizionale, deducendo che è stata disposta dal giudice in violazione del divieto di reformatio in peius. La revoca della sospensione condizionale è stata disposta dalla Corte d’appello di ufficio, e sulla base di una valutazione discrezionale. La sentenza impugnata, in effetti, dopo aver rideterminato la pena nella sola ammenda, per un importo pari a 280,00 euro, si limita ad osservare: «Trattandosi di pena pecuniaria, si ritiene di revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena». Ora, questa statuizione non è consentita al giudice di appello in assenza di impugnazione de pubblico ministero, atteso il disposto dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. Ed infatti, in giurisprudenza si è specificamente affermato che la revoca della condizionale della pena concessa in primo grado può essere disposta dal giudice d'appello solo se la statuizione sia stata oggetto di espressa impugnazione da parte dell'imputato e non anche di ufficio, anche quando in secondo grado la condanna a pena detentiva è sostituita con condanna alla sola pena pecuniaria, in quanto la concessione del beneficio, dando luogo ad una causa di estinzione del reato, è sempre una previsione di favore per l'imputato, rispetto alla quale opera il divieto di reformatio in peius (così Sez. 5, n. 42583 del 11/06/2015, Camisotti, Rv. 266412 – 01, la quale, in motivazione, ha escluso che la domanda di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria comportasse 6 l'implicita richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena, disposta dal giudice di primo grado con riferimento alla pena detentiva, nonché Sez. 3, n. 6313 del 20/12/2007, dep. 2008, Pagano, Rv. 238831 – 01). 4. Attesa la fondatezza delle censure esposte nei due motivi di ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata per nuovo giudizio. Il Giudice del rinvio, che si individua in altra Sezione della Corte d’appello di Salerno, procederà ad un nuovo esame delle censure formulate nell’atto di appello, evitando di incorrere nei vizi logici e giuridici precedentemente rilevati, secondo quanto esposto nei §§ 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.2.1, 2.2.2, e 3.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Salerno. Così deciso il 17/02/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente IO OR LD TO