Sentenza 10 dicembre 2009
Massime • 1
La conversione della parte di sanzione sostitutiva nella pena detentiva sostituita, nel caso di violazione delle prescrizioni inerenti alla libertà controllata, va operata calcolando la pena residua non dalla data della violazione, ma da quella del provvedimento di conversione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/2009, n. 50017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50017 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo Presidente del 10/12/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina Consigliere SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania Consigliere N. 3338
Dott. BARBARISI Maurizio Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita rel. Consigliere N. 24541/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI ME DO N. IL 15/10/1971;
avverso l'ordinanza n. 4057/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO, del 25/03/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
lette le conclusioni del PG Dott. Delehaye Enrico che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
1. Il 15 luglio 2008 il Magistrato di sorveglianza di Varese convettiva la pena della multa di Euro 413, irrogata nei confronti di IC Di NT con decreto del gip del locale Tribunale del 3 dicembre 2002 (irrevocabile il giorno 1 ottobre 2003), in undici giorni di libertà controllata.
La misura aveva inizio il 5 agosto 2008.
Il 25 marzo 2009 il Tribunale di sorveglianza di Milano, all'esito delle informazioni acquisite, evidenzianti l'inosservanza delle prescrizioni imposte, procedeva alla conversione della libertà controllata non ancora eseguita - calcolata in undici giorni, vertendosi in ipotesi di inosservanza delle prescrizioni poste in essere sin dall'inizio della sanzione sostitutiva - in un uguale periodo di reclusione.
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, Di NT, il quale lamenta inosservanza ed erronea applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 66 e 108, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo ai parametri adottati ai fini della conversione della libertà controllata in un uguale periodo di reclusione.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Secondo un consolidato orientamento di questa Corte (Cass., Sez. 1^, 3 ottobre 1994, n. 4181 rv. 199872; Cass., Sez. 1^, Sentenza n. 9589 del 29 novembre 2000, n. 9589, rv. 218234; Cass. Sez. 1^, Sentenza n. 41719 del 24 ottobre 2002, n. 41719, rv. 222802) la disposizione di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 66, secondo cui l'inosservanza delle prescrizioni inerenti alla libertà controllata (o alla semidetenzione) comporta la conversione della restante pena nella pena detentiva sostituita, va interpretata nel senso che la pena riconvertita in detentiva debba essere calcolata non con riferimento alla data della violazione, bensì valutando quale momento iniziale il provvedimento di conversione, con deduzione della restante pena sostituita che nel frattempo sia già stata espiata. Una diversa interpretazione, basata sul calcolo della pena riconvertita dal momento della violazione, comporterebbe a carico del condannato una inammissibile doppia espiazione della pena: quella sostitutiva che prosegue nelle more tra l'inosservanza ed il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza e quella detentiva in cui la prima, pur già espiata, verrebbe ad essere convertita per effetto del calcolo operato dal momento della violazione.
Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della libertà controllata non ancora eseguita.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della libertà controllata non ancora eseguita e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di sorveglianza di Milano.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 dicembre 2009. Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2009