CASS
Sentenza 2 aprile 2026
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/04/2026, n. 12389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12389 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: HE IT, nata ad [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 17/01/2025 dal Tribunale di Ascoli Piceno visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente Aldo Aceto;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giulio Monferini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17/01/2025, il Tribunale di Ascoli Piceno ha condannato HE IT alla pena di giustizia, in relazione ai reati di cui agli artt. 216 e 256 d.lgs. n. 152 del 2006, a lei ascritti come meglio specificato ai capi a) e b) della rubrica. 2. Propone ricorso per cassazione la HE, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Vizio di motivazione, ritenuta apparente perchè redatta con la mera trascrizione delle dichiarazioni dei testi di accusa, senza alcun vaglio dell'attendibilità e dell'univocità delle stesse e senza alcuna esposizione delle Penale Sent. Sez. 3 Num. 12389 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 24/02/2026 ragioni per cui l'ipotesi accusatoria (soprattutto quella del capo b) non sarebbe efficacemente contrastata dalle dichiarazioni del teste indicato dalla difesa. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale ha sollecitato il rigetto del ricorso, ritenendo la sentenza adeguatamente motivata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è fondato. 2. Deve invero ritenersi applicabile, alla fattispecie in esame, il consolidato indirizzo interpretativo espresso, tra le altre, da Sez. 3, n. 5441 del 13/01/2023, Piazza (cfr. in particolare il § 2.1.: «Secondo alcune decisioni, deve considerarsi priva di motivazione la sentenza di condanna che si limiti a riprodurre brani delle deposizioni testimoniali, omettendo il vaglio critico delle stesse e l'illustrazione delle valutazioni relative alla ricostruzione del fatto e alla sua attribuzione all'imputato (così Sez. 5, n. 12053 del 16/12/2009, dep. 2010, Henaieche, Rv. 246706-01, nonché Sez. 6, n. 39569 del 10/10/2002, Garbaini, Rv. 222958-01). Altre decisioni, in termini sovrapponibili alle precedenti, osservano che, in tema di vizio della motivazione della sentenza, è ravvisabile una motivazione apparente qualora il provvedimento si limiti ad indicare le fonti di prova della colpevolezza dell'imputato, senza contenere la valutazione critica ed argomentata compiuta dal giudice in merito agli elementi probatori acquisiti al processo (cfr., in particolare, Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015, Santucci, Rv. 265322-01, e Sez. 3, n. 7134 del 30/04/1998, Campione, Rv. 211210-01). E queste conclusioni, ad avviso del Collegio, risultano pienamente condivisibili anche perché l'art. 546, comma 1, lett. e), prescrive che la sentenza debba contenere 'la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata', ma, si puntualizza, 'con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie'». Nel caso di specie, il percorso argomentativo tracciato dalla sentenza impugnata si risolve, pressoché esclusivamente, nella trascrizione letterale delle deposizioni testimoniali, non potendo evidentemente apprezzarsi, quale vaglio critico idoneo ai fini che qui rilevano, l'affermazione conclusiva del Tribunale secondo cui "dalle suddette risultanze testimoniali in uno con la documentazione agli atti, emerge la responsabilità della prevenuta con riferimento ai fatti di cui ai capi d'imputazione, provati con gli accertamenti eseguiti dagli Agenti accertatori" (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). 2 3. Le considera.zioni fin qui svolte consentono di ritenere assorbite le ulteriori censure, ed impongono l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ascoli Piceno, in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Ascoli Piceno, in diversa persona fisica. Così deciso il 24 febbraio 2026
udita la relazione svolta dal Presidente Aldo Aceto;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giulio Monferini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17/01/2025, il Tribunale di Ascoli Piceno ha condannato HE IT alla pena di giustizia, in relazione ai reati di cui agli artt. 216 e 256 d.lgs. n. 152 del 2006, a lei ascritti come meglio specificato ai capi a) e b) della rubrica. 2. Propone ricorso per cassazione la HE, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Vizio di motivazione, ritenuta apparente perchè redatta con la mera trascrizione delle dichiarazioni dei testi di accusa, senza alcun vaglio dell'attendibilità e dell'univocità delle stesse e senza alcuna esposizione delle Penale Sent. Sez. 3 Num. 12389 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 24/02/2026 ragioni per cui l'ipotesi accusatoria (soprattutto quella del capo b) non sarebbe efficacemente contrastata dalle dichiarazioni del teste indicato dalla difesa. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale ha sollecitato il rigetto del ricorso, ritenendo la sentenza adeguatamente motivata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è fondato. 2. Deve invero ritenersi applicabile, alla fattispecie in esame, il consolidato indirizzo interpretativo espresso, tra le altre, da Sez. 3, n. 5441 del 13/01/2023, Piazza (cfr. in particolare il § 2.1.: «Secondo alcune decisioni, deve considerarsi priva di motivazione la sentenza di condanna che si limiti a riprodurre brani delle deposizioni testimoniali, omettendo il vaglio critico delle stesse e l'illustrazione delle valutazioni relative alla ricostruzione del fatto e alla sua attribuzione all'imputato (così Sez. 5, n. 12053 del 16/12/2009, dep. 2010, Henaieche, Rv. 246706-01, nonché Sez. 6, n. 39569 del 10/10/2002, Garbaini, Rv. 222958-01). Altre decisioni, in termini sovrapponibili alle precedenti, osservano che, in tema di vizio della motivazione della sentenza, è ravvisabile una motivazione apparente qualora il provvedimento si limiti ad indicare le fonti di prova della colpevolezza dell'imputato, senza contenere la valutazione critica ed argomentata compiuta dal giudice in merito agli elementi probatori acquisiti al processo (cfr., in particolare, Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015, Santucci, Rv. 265322-01, e Sez. 3, n. 7134 del 30/04/1998, Campione, Rv. 211210-01). E queste conclusioni, ad avviso del Collegio, risultano pienamente condivisibili anche perché l'art. 546, comma 1, lett. e), prescrive che la sentenza debba contenere 'la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata', ma, si puntualizza, 'con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie'». Nel caso di specie, il percorso argomentativo tracciato dalla sentenza impugnata si risolve, pressoché esclusivamente, nella trascrizione letterale delle deposizioni testimoniali, non potendo evidentemente apprezzarsi, quale vaglio critico idoneo ai fini che qui rilevano, l'affermazione conclusiva del Tribunale secondo cui "dalle suddette risultanze testimoniali in uno con la documentazione agli atti, emerge la responsabilità della prevenuta con riferimento ai fatti di cui ai capi d'imputazione, provati con gli accertamenti eseguiti dagli Agenti accertatori" (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). 2 3. Le considera.zioni fin qui svolte consentono di ritenere assorbite le ulteriori censure, ed impongono l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ascoli Piceno, in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Ascoli Piceno, in diversa persona fisica. Così deciso il 24 febbraio 2026