CASS
Sentenza 28 luglio 2023
Sentenza 28 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/07/2023, n. 33287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33287 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UD NO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Andrea Venegoni, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, e conclusioni scritte nell'interesse dell'imputato con le quali si insiste per l'accoglimemo del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 33287 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 14/07/2023 Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza del 3 novembre 2022 la Corte d'appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato IN AN alla pena di giustizia avendolo ritenuto responsabile del delitto di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose e dall'esposizione del bene alla pubblica fede. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassEizione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si rileva l'intervenuto difetto di proceclibilità dell'azione penale, per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del tentativo punibile. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Andrea Venegoni, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, e conclusioni scritte nell'interesse dell'imputato con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso. 4. Il primo motivo di ricorso è fondato dal momento che il delitto del quale si tratta è divenuto procedibile a querela, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. i), d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, entrato in vigore il 30 dicembre 2022, che ha modificato il terzo comma dell'art. 624 cod. pen. nei seguenti termini: «Il delitto punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 -bis)». Non risultando, per effetto della formale interlocuzione intercorsa con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, la presentazione di alcuna querela nel termine di cui all'art. 85, comma 1, d. Igs. n. 150 del 2022, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché l'azione penale non può essere proseguita. 1
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela. Così deciso il 14/07/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Andrea Venegoni, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, e conclusioni scritte nell'interesse dell'imputato con le quali si insiste per l'accoglimemo del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 33287 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 14/07/2023 Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza del 3 novembre 2022 la Corte d'appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato IN AN alla pena di giustizia avendolo ritenuto responsabile del delitto di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose e dall'esposizione del bene alla pubblica fede. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassEizione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si rileva l'intervenuto difetto di proceclibilità dell'azione penale, per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del tentativo punibile. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Andrea Venegoni, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, e conclusioni scritte nell'interesse dell'imputato con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso. 4. Il primo motivo di ricorso è fondato dal momento che il delitto del quale si tratta è divenuto procedibile a querela, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. i), d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, entrato in vigore il 30 dicembre 2022, che ha modificato il terzo comma dell'art. 624 cod. pen. nei seguenti termini: «Il delitto punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 -bis)». Non risultando, per effetto della formale interlocuzione intercorsa con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, la presentazione di alcuna querela nel termine di cui all'art. 85, comma 1, d. Igs. n. 150 del 2022, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché l'azione penale non può essere proseguita. 1
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela. Così deciso il 14/07/2023