Sentenza 12 gennaio 1999
Massime • 1
In materia di licenziamenti collettivi, la procedura di cui agli artt. 4 e 5 della legge n. 223 del 1991 è finalizzata alla tutela non solo di interessi delle organizzazioni sindacali, ma anche dell'interesse pubblico, correlato alla occupazione in generale ed ai costi della mobilità, e dell'interesse dei lavoratori alla conservazione del posto di lavoro - e, in particolare alla verifica dei criteri di scelta sotto il profilo del loro carattere di generalità, obiettività e coerenza con il fine dell'istituto della mobilità -, sicché è da escludere che l'accordo tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali faccia perdere rilevanza al mancato espletamento o al radicale stravolgimento della procedura medesima. (Nella specie era mancata la stessa comunicazione preventiva con le indicazioni di cui all'art. 2, terzo comma, legge n. 223/1991).
Commentario • 1
- 1. Criteri di sceltaMauro · https://www.wikilabour.it/ · 28 gennaio 2021
Questa voce è stata curata da Eleonora Pini ed aggiornata da Alexander Bell Scheda sintetica Il problema dei criteri di scelta tra lavoratori si pone nel caso di esuberanze riferibili non a singole e predeterminate posizioni lavorative, ma a un gruppo indifferenziato di lavoratori. In tali casi, è necessario individuare, tra i diversi lavoratori potenzialmente colpiti dall'esuberanza, quali collocare in mobilità o sospendere in CIG. Ciò inevitabilmente avviene attraverso criteri di selezione, che il legislatore non vuole lasciare alla libera discrezione del datore di lavoro (anche perché, se così fosse, l'esuberanza del personale si ridurrebbe a pretesto per l'eliminazione di lavoratori …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/01/1999, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMASO - Presidente -
Dott. Alberto EULA - Consigliere -
Dott. Fernando LUPI - Consigliere -
Dott. Donato FIGURELLI - Consigliere -
Dott. NO VIGOLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: oggi,
TE SPA IN LIQ, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROCCAPORENA 34, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CESARE BOSIO, giusta procura speciale per atto Notaio RD RIDELLA rep.n.46051 del 18/06/96;
- ricorrente -
contro
EL IO, BO MP, CE RD, MA GI, EI MA, NT CO, CC ER, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BRUXELLES 20, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PATRIZI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ADOLFO BIOLÈ, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
AR NI, UN OS, RT RU, SE OL, ON RO LE, GH TO, PA UC, GL SC, IN CO, PA SI, DI LA, DE IS AN AR, MA IE, MA NC, LG RA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1187/96 del Tribunale di GENOVA, depositata il 18/04/96 R.G.N.8130/95;
e sul 2^ ricorso n^ 09848/96 proposto da:
UN OS, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 22, presso lo studio dell'avvocato IO RIPOLI, rappresentato e difeso dagli avvocati SAURA CONTESTABILE, GUIDO VERCELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
TE SPA IN LIQ;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1187/96 del Tribunale di GENOVA, depositata il 18/04/96 R.G.N.8130/95;
e sul 3^ ricorso n^ 09849/96 proposto da:
IN CO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 22, presso lo studio dell'avvocato IO RIPOLI, rappresentato e difeso dagli avvocati SAURA CONTESTABILE, GUIDO VERCELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
TE SPA IN LIQ;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1187/96 del Tribunale di GENOVA, depositata il 18/04/96 R.G.N.8130/95;
e sul 4^ ricorso n^ 09850/96 proposto da:
LG RA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 22, presso lo studio dell'avvocato IO RIPOLI, rappresentato e difeso dagli avvocati SAURA CONTESTABILE, GUIDO VERCELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
TE SPA IN LIQ;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1187/96 del Tribunale di GENOVA, depositata il 18/04/96 R.G.N.8130/95;
e sul 5^ ricorso n^ 09851/96 proposto da:
DI LA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 22, presso lo studio dell'avvocato IO RIPOLI, rappresentato e difeso dagli avvocati SAURA CONTESTABILE, GUIDO VERCELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
TE SPA IN LIQ;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1187/96 del Tribunale di GENOVA, depositata il 18/04/96 R.G.N.8130/95;
e sul 5^ ricorso n^ 09852/96 proposto da:
GH TO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 22, presso lo studio dell'avvocato IO RIPOLI, rappresentato e difeso dagli avvocati SAURA CONTESTABILE, GUIDO VERCELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
TE SPA IN LIQ;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1187/96 del Tribunale di GENOVA, depositata il 18/04/96 R.G.N.8130/95;
e sul 7^ ricorso n^ 09853/96 proposto da:
GL SC, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 22, presso lo studio dell'avvocato IO RIPOLI, rappresentato e difeso dagli avvocati SAURA CONTESTABILE, GUIDO VERCELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
TE SPA IN LIQ;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1187/96 del Tribunale di GENOVA, depositata il 18/04/96 R.G.N.8130/95;
e sul 8^ ricorso n^ 09854/96 proposto da:
DE IS AN AR, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 22, presso lo studio dell'avvocato IO RIPOLI, rappresentato e difeso dagli avvocati SAURA CONTESTABILE, GUIDO VERCELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
TE SPA IN LIQ;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1187/96 del Tribunale di GENOVA, depositata il 18/04/96 R.G.N.8130/95;
e sul 9^ ricorso n^ 09855/96 proposto da:
AR NI, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 22, presso lo studio dell'avvocato IO RIPOLI, rappresentato e difeso dagli avvocati SAURA CONTESTABILE, GUIDO VERCELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
TE SPA IN LIQ;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1187/96 del Tribunale di GENOVA, depositata il 18/04/96 R.G.N.8130/95;
e sul 10^ ricorso n^ 09856/96 proposto da:
SE OL, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 22, presso lo studio dell'avvocato IO RIPOLI, rappresentato e difeso dagli avvocati ,SAURA CONTESTABILE, GUIDO VERCELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
TE SPA IN LIQ;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1187/96 del Tribunale di GENOVA, depositata il 18104/96 R.G.N.8130/95;
e sul 11^ ricorso n^ 09857196 proposto da:
MA IE, elettivamente domiciliato in ROMA P.LE CLODIO 22, presso lo studio dell'avvocato IO RIPOLI, rappresentato e difeso dagli avvocati SAURA CONTESTABILE, GUIDO VERCELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
TE SPA IN LIQ;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1187/96 del Tribunale di GENOVA, depositata il 18/04/96 R.G.N.8130/95;
e sul 12^ ricorso n^ 09858/96 proposto da:
MA NC, elettivamente domiciliato in ROMA P.LE CLODIO 22, presso lo studio dell'avvocato IO RIPOLI, rappresentato e difeso dagli avvocati SAURA CONTESTABILE, GUIDO VERCELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
TE SPA IN LIQ;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1187/96 del Tribunale di GENOVA, depositata il 18/04/96 R.G.N.8130/95;
e sul 13^ ricorso n^ 09859/96 proposto da:
RU, elettivamente domiciliato in ROMA P.LE CLODIO 22, presso lo studio dell'avvocato IO RIPOLI, rappresentato e difeso dagli avvocati SAURA CONTESTABILE, GUIDO VERCELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
TE SPA IN LIQ;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1187/96 del Tribunale di GENOVA, depositata il 18/04/96 R.G.N.8130/95;
e sul 14^ ricorso n^ 09860/96 proposto da:
PA UC, elettivamente domiciliato in ROMA P.LE CLODIO 22, presso lo studio dell'avvocato IO, RIPOLI, rappresentato e difeso dagli avvocati SAURA, CONTESTABILE, GUIDO VERCELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
TE SPA IN LIQ;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1187/96 del Tribunale di GENOVA, depositata il 18/04/96 R.G.N.8130/95;
e sul 15^ ricorso n^ 09861/96 proposto da:
PA SI, elettivamente domiciliato in ROMA P.LE CLODIO 22, presso lo studio dell'avvocato IO RIPOLI, rappresentato e difeso dagli avvocati SAURA CONTESTABILE, GUIDO VERCELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
TE SPA IN LIQ;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1187/96 del Tribunale di GENOVA, depositata il 18/04/96 R.G.N.8130/95;
e sul 16^ ricorso n^ 09862/96 proposto da:
ON RO LE, elettivamente domiciliato in ROMA P.LE CLODIO 22, presso lo studio dell'avvocato IO RIPOLI, rappresentato e difeso dagli avvocati SAURA CONTESTABILE, GUIDO VERCELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
TE SPA IN LIQ;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1187/96 del Tribunale di GENOVA, depositata il 18/04/96 R.G.N.8130/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica ,udienza del 03/06/98 dal Consigliere Dott. Fernando LUPI;
udito l'Avvocato DE LUCA TAMAJO;
udito l'Avvocato BIOLÈ;
udito l'Avvocato IO RIPOLI per delega Avv.VERCELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e assorbiti i ricorsi incidentali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 18.4.1996 il Tribunale di Genova rigettava l'appello della TE S.P.A nei confronti di ES OL e degli altri 21 lavoratori, oggi controricorrenti, indicati in epigrafe, avverso sentenza del Pretore della medesima città, confermando la declaratoria di illegittimità del licenziamento collettivo ad essi intimato e la condanna al risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento, 31.12.1993, alla riammissione in servizio avvenuta in esecuzione di provvedimento cautelare il 25.7.1994 . Accoglieva, invece, l'appello incidentale dei lavoratori condannando la TE alla rifusione integrale delle spese di primo grado, compensate per due terzi dal primo giudice. Condannava, infine, la società appellante alle spese del grado.
Premetteva che oggetto del giudizio di appello erano tutti i vizi della procedura di mobilità e non solo quelli ritenuti dal Pretore, non essendosi formato giudicato sugli altri in quanto gli appellati, vincitori in primo grado, non erano tenuti a riproporre con appello incidentale le eccezioni, questioni o tesi non accolte al fine di ottenerne il riesame.
Il Tribunale rilevava che nel licenziamento collettivo dei ricorrenti non era stata osservata, neppure per grandi linee, la procedura prevista dalla legge n.223 del 1991 sicché, al di là della mera violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'art.4, nono comma, della legge n.223, doveva ritenersi la non riconducibilità della intera procedura, che aveva portato ai licenziamenti del ES e degli altri appellati, alla fattispecie legale degli artt. 4 e 5 della legge n.223 che legittima l'esercizio del potere di recesso del datore di lavoro. Infatti erano stati stravolti nel corso della procedura tutti i passaggi previsti dalla legge per garantire, attraverso la trasparenza e la controllabilità dell'intero procedimento, i diritti e gli interessi dei singoli lavoratori. Osservava, quindi, che la tesi della conversione della messa in mobilità nulla in licenziamento collettivo per riduzione di personale era da respingere, oltre che per il rilievo della inapplicabilità della norma di cui all'art.1424 c.c. a fattispecie negoziali vincolate, per l'assorbente rilievo che nella specie mancano i requisiti di sostanza e di forma costituiti dell'osservanza delle procedure di cui ai commi da 2 a 12 dell'art. 4 e 1 e 5 dell'art. 5 richieste, anche per il licenziamento collettivo, dall'art.24 della legge n.223 del 1991. Passando all'esame delle singole anomalie procedimentali, osservava che non vi era stata la comunicazione, di cui all'art.4 secondo comma della legge n.223, che deve precedere le trattative con le organizzazioni sindacali, ma nemmeno nell'accordo potevano rinvenirsi tutte le indicazioni di motivi, misure e modalità di attuazione del programma di mobilità di cui al terzo comma. Nè tale contenuto si ravvisava nella comunicazione del 24.12.1993 perché successiva alle trattative e all'accordo o in quella del luglio 1993. Rilevava anche che erano stati violati i tempi della contrattazione, senza accordare al sindacato il termine di sette giorni per l'assunzione delle opportune iniziative. Era stato infine violata la previsione del 9^ comma dell'art.4 della legge 223 mancando la comunicazione diretta all'Ufficio Regionale del Lavoro, alla Commissione regionale per l'impiego e alle organizzazioni Sindacali della "puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'art. comma 1", prescrizione che assume rilievo del tutto particolare nell'ottica di tutela delle posizioni individuali dei lavoratori prescelti per la messa in mobilità proprio per la mancanza delle precedenti comunicazioni. Riteneva la infondatezza della tesi dell'appellata, che della comunicazione non vi sarebbe stato bisogno in quanto il criterio di scelta- possesso del requisito per l'accesso alla indennità di mobilità- era oggettivo e consentiva di individuare direttamente i lavoratori perché da dichiarazioni rese dinanzi al Pretore dal legale rappresentante della società risultava che circa cento erano i dipendenti in possesso dei requisiti, mentre solo 42 erano stati posti in mobilità, di fatto sul solo presupposto di essere già in cassa integrazione.
Concludeva che era fondata la domanda proposta in primo grado dai ricorrenti, e conseguentemente anche l'appello incidentale proposto da una parte di essi ed avente per oggetto le spese del giudizio di primo grado. Infatti la società appellante era risultata soccombente sia nella fase cautelare che in quella di merito, eccettuata soltanto la domanda di reintegrazione, ritenuta inammissibile dal Pretore in relazione al venir meno dell'interesse dei ricorrenti ormai pensionati. Tale valutazione, divenuta definitiva per il venir meno dell'interesse dei lavoratori ad impugnarla, non escludeva che, non essendo ancora venuto meno l'interesse ad agire al momento della sentenza pretorile, dovesse ritenersi la virtuale soccombenza anche su questo punto della società con la conseguenza che la soccombenza della medesima era integrale sia nelle due fasi del giudizio di primo grado che in quello di appello. .
Propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi la TE s.p.a. in liquidazione;
resistono con unico controricorso AI EL, LO AM, RE DO, AR GI, IN AN, MO IC e CC IG. Resistono con singoli controricorsì e propongono ricorsi incidentali affidati ad un unico, identico motivo ES OL, CC OS, RU RT, SE AO, NE UR FE, EN RT, PA NO, GL ES, CA NR, AN VI, AS IO, De AN AR. IE AN, MA ON e UL NF.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi avverso la medesima sentenza a sensi dell'art,335 c.p.c.. Con il primo motivo del ricorso principale la TE, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art.4 della legge n.223 del 1991 e contraddittoria motivazione (art.360 nn.3 e 5 c.p.c.), lamenta che il Tribunale, dopo avere affermato che la funzione della legge n.223 è quella di porre un limite agli abusi nel ricorso alla CIGS, avrebbe ritenuto illegittimo il ricorso alla mobilità quando le parti collettive abbiano previsto una preventiva collocazione dei lavoratori in CIGS , ovvero illegittimo il ricorso alla CIGS quando, essendo la crisi irreversibile, si sia previsto sin dall'inizio il ricorso alla mobilità, ovvero ancora illegittimo il licenziamento del lavoratore in base ad una complessiva interpretazione della legge n.223 del 1991. Le censure sono infondate. Nella motivazione della sentenza impugnata le valutazioni in ordine alla finalità complessiva della legge n.223/91 e dei rapporti in essa previsti tra mobilità e cassa integrazione guadagni costituiscono una mera cornice alla argomentazione che fonda la decisione, costituita dal puntuale accertamento della inosservanza da parte dell'TE di tutti gli adempimenti procedurali previsti dalla legge n.223 del 1991 per la messa in mobilità dei dipendenti. Consegue che l'esattezza giuridica o meno dei rilievi sistematici e le eventuali contraddizioni della motivazione sul punto sono irrilevanti, trattandosi di obiter dicta, cioè di affermazioni che non costituiscono antecedenti logici giuridici della decisione.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione della legge n.236 del 1993 (art.360 n.3 c.p.c.) la quale per le imprese con più di 500 dipendenti prevede come obbligatorio il preventivo ricorso alla cassa integrazione.
Anche questa censura non ha attinenza con le ragioni della decisione impugnata che non ha ritenuto la nullità della procedura di mobilità per il fatto di essere stata preceduta dalla CIGS. Con il terzo motivo si censura la interpretazione eccessivamente formalistica data dal Tribunale alla procedura prevista dai commi da 2 a 12 dell'art.4 e da uno a tre dell'art.5 della legge n.223 del 1991 (art.360 n.3 c.p.c.), sostenendo da un lato di avere adempiuto a tutti gli obblighi e dall'altro che lo scopo della procedura ed in particolare delle comunicazioni avrebbero carattere di strumentalità al fine di consentire un effettivo controllo sindacale sul potere di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità. Raggiunto l'accordo perderebbe rilevanza l'assolvimento degli obblighi procedurali ed in particolare quello di cui al nono comma dell'art.4 della legge n.223.La ricorrente principale negava anche che la mancanza della comunicazione di cui al nono comma dell'art.4, collocandosi questa in un momento successivo alla procedura potesse determinare la inefficacia dei licenziamenti.
Le censure sono infondate. Rispetto all'accertamento in fatto del Tribunale della inosservanza di tutta la procedura, la contraria affermazione della società ricorrente di avere osservato tutti gli adempimenti previsti dagli art.4 e 5 della legge n.223 del 1991, non censurando la congruità della motivazione sul punto ne' prospettando l'omesso esame di prove, costituisce un mera contestazione in fatto inammissibile in sede di legittimità.
Il secondo profilo della censura, secondo il quale la procedura sarebbe funzionale al raggiungimento dell'accordo e che con il raggiungimento di esso verrebbe meno la rilevanza della inosservanza della procedura, contrasta innanzitutto con la lettera della legge che all'art.5 sanziona l'inosservanza della procedura senza distinguere se essa sia sfociata o meno in un accordo. Il potere attribuito dalla legge ai lavoratori di far dichiarare l'inefficacia del licenziamento e di ottenere la reintegrazione ed il risarcimento del danno per inosservanza della procedura, dimostra che la legge ha voluto rendere più penetrante non solo il controllo delle organizzazioni sindacali ma anche quello dei lavoratori coinvolti nel processo di ristrutturazione. Va aggiunto che il controllo dei singoli lavoratori si estende oltre che agli aspetti formali della procedura anche al merito dell'accordo, potendo essi sindacare il carattere discriminatorio dei criteri di scelta concordati, la mancanza dei caratteri dell'obiettività e della generalità, la coerenza con il fine dell'istituto della mobilità, come affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza 30.6.1994 n. 268. Va poi osservato che anche a dare preminente rilevanza all'accordo sindacale, il raggiungimento dello stesso non incide sull'interesse, anche delle organizzazioni sindacali, alla comunicazione di cui all'art.4, nono comma, costituendo essa il mezzo per verificare l'esatto adempimento dell'accordo da parte del datore di lavoro. Quanto, infine, agli effetti della predetta comunicazione si osserva che la sentenza impugnata e conforme alla prevalente giurisprudenza di questa Corte, Cass. nn. 6759 del 1996, 2165, 4685, 10716 del 1997, 419 e 4121 del 1998, che ha ritenuto che la mancanza di essa determini l'inefficacia del recesso in base alla lettera delle norme ed alla ratio di essa di rendere trasparente l'esercizio del potere di recesso e di consentire il controllo su di esso, oltre che agli uffici del lavoro ed alle organizzazioni sindacali, anche ai lavoratori interessati. Vero è che alcune sentenze di questa Corte(nn.10187 del 1996, n.3610 del 1998) hanno ritenuto che la mancanza della comunicazione di cui trattasi non incida sulla validità del recesso, nella specie tuttavia tali precedenti non paiono rilevanti non rileva decidere sul punto in quanto il Tribunale ha ritenuto l'inefficacia del recesso non per la inosserbanza di un singolo passaggio della procedura ma per l'inosservanza di tutta la procedura.
Conclusivamente si può affermare che alla osservanza della procedura di cui agli artt.4 e 5 della legge n.223 del 1991 convergono, oltre l'interesse delle organizzazioni sindacali, quello pubblico, correlato alla occupazione in generale ed ai costi della mobilità, e quello dei lavoratori alla conservazione del posto di lavoro, sicché è da escludere che l'accordo tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali faccia perdere rilevanza alla inosservanza della procedura medesima.
Con il quarto motivo , denunciando l'insufficienza della motivazione (art.360 n.5 c.p.c.) la società ricorrente contesta che la comunicazione in data 20.7.93 non avesse, come ritenuto dal Tribunale, ne' sotto il profilo dei contenuti ne' sotto quello dei destinatari le caratteristiche della comunicazione di cui al secondo comma dell'art.4 della legge n.223 del 1991.
La censura è inammissibile. Al fine di consentire alla Corte, cui è precluso l'esame degli atti, di decidere sulla decisività della censura sulla valutazione di fatto compiuta dal Tribunale occorreva trascrivere la comunicazione per far constatare come essa rispondesse per contenuto al disposto di cui al terzo comma dell'art.4 e precisare gli elementi in base ai quali il Tribunale doveva ritenere che essa avesse per destinatari quelli di cui al secondo e quarto comma. L'omissione non consente la verifica della decisività della censura che si palesa perciò inammissibile. Con il quinto motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt.24 l. n.223 e 1424 c.c. nonché nuovo vizio della motivazione (art.360 nn.3 e 5 c.p.c.) , l'TE lamenta che si sia ritenuta l'inapplicabilità alla fattispecie della regola della conversione attesa la particolare natura della procedura. La censura è inammissibile.- La inapplicabilità della norma di cui all'art.1424 C.C. è basata nella motivazione del provvedimento impugnato su due autonome ragioni, ciascuna sufficiente a fondare la decisione adottata. Impugnandone solo una, e non anche la seconda- e cioè che il negozio non ha i requisiti di sostanza e di forma del licenziamento collettivo di cui all'art.24 per l'inosservanza della procedura cui fa rinvio questa norma- manca l'interesse ad accertare la fondatezza della censura, in quanto questa, anche se fosse fondata, non varrebbe a far cassare la decisione che resterebbe fondata sull'altra autonoma ratio decidendi non impugnata. Con il sesto motivo, denunciando la violazione dell'art.5 1 comma della legge 223 del 1991, (art.360 n.3 c.p.c.) con un primo profilo l'TE lamenta che si siano ritenuti troppo generici i criteri di scelta la cui verifica compete soltanto al sindacato. La genericità è stata esattamente ritenuta in base all'accertamento che l'unico criterio esplicitato- la sussistenza delle condizioni soggettive per usufruire della mobilità lunga- consentiva di selezionare 100 lavoratori, ma non indicava come tra essi fossero stati scelti i 42 lavoratori posti in mobilità. Il criterio esposto quindi non fondava, come esattamente rilevato dal Tribunale, la scelta operata. Inoltre il criterio di scelta concordato con i sindacati è censurabile, come ritenuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 268 del 1994 ove, come nel caso di specie, manchi del requisito della obiettività.
Con un secondo profilo la TE censura l'accoglimento dell'appello incidentale in punto spese in quanto sulla domanda di reintegrazione i lavoratori erano risultati soccombenti e quindi non vi era soccombenza totale della società. La censura va respinta essendo il dispositivo conforme a diritto ma va corretta la motivazione. Il Tribunale ha ritenuto che la decisione nel merito del primo giudice sulla domanda di reintegrazione fosse erronea e da questo ha argomentato la soccombenza virtuale. Va però rilevato che, non essendo stato impugnato il capo della sentenza sulla domanda di reintegrazione, fa stato fra le parti a sensi dell'art. 2909 c.c. la decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che la domanda di reintegrazione era divenuta inammissibile nel corso del giudizio di primo grado per essere venuto meno l'interesse ad agire. La valutazione come soccombenza di questa statuizione ai fini delle spese era stato impugnato in appello ed i giudici dell'appello dovevano ritenere fondata l'impugnazione perché, in caso di cessazione della materia del contendere, la soccombenza va valutata virtualmente e cioè in relazione al presumibile esito della causa se non fosse venuto meno l'interesse alla decisione. Nella specie ritenuta dal primo giudice la illegittimità del licenziamento per inosservanza della procedura, la reintegrazione sarebbe conseguita necessariamente a sensi del terzo comma dell'art.5 della l.n. 223 del 1991 che rinvia all'art. 18 della legge n.300 del 1970. Corretta in questi sensi la motivazione, essendo conforme a diritto il dispositivo che sulla base della totale soccombenza ha ritenuto condannare il soccombente al rimborso integrale delle spese, anche questo profilo del motivo va rigettato.
Passando all'esame dei quindici ricorsi incidentali proposti dai dipendenti, con l'unico identico motivo si censura la pronuncia sulle spese sul rilievo che l'attività difensiva in appello non sarebbe stata adeguatamente valutata in quanto liquidata in sole lire 540.000 per diritti ed onorari per ciascuna parte mentre in primo grado era stata valutata in lire 6.000.000.
La censura è inammissibile. Non sono stati dedotti vizi della motivazione ne' violazioni di legge deducibili in questa sede- sotto il profilo ad esempio dell'omessa indicazione delle singole voci liquidate o della violazione dei minimi di tariffa- in ordine alla insufficiente liquidazione delle spese, ma una inadeguata valutazione della attività difensiva cioè un vizio dell'accertamento in fatto incensurabile in sede di legittimità.
In ordine alle spese del giudizio di legittimità si rileva che l'TE è soccombente nei confronti di AI EL, LO AM, RE DO, AR GI, IN AN, MO IC e CCni IG e va condannata al rimborso delle spese del giudizio di cassazione 41 liquidate complessivamente come in dispositivo;
nei confronti di ES OL e degli altri quattordici ricorrenti incidentali la soccombenza è reciproca e costituisce motivo per compensare interamente le spese.
P Q M
La corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Condanna l'TE s.p.a. in liquidazione alle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessive L.87.000 oltre lire seimilioni di onorario in favore di AI EL, LO AM, RE DO, AR GI, IN AN, MO IC e CC IG;
compensa interamente le spese tra ES OL e gli altri quattordici ricorrenti incidentali e la TE. Così deciso in Roma, il 3 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 1999