Sentenza 2 dicembre 2002
Massime • 1
In tema di elezione di domicilio, la notifica della citazione in appello eseguita mediante consegna dell'atto al difensore, anche se priva della indicazione della qualità di domiciliatario dello stesso, è affetta da mera irregolarità, a condizione che sia certamente idonea a raggiungere lo scopo di porre l'imputato a conoscenza dell'atto, come nel caso in cui sia stato lo stesso difensore a presentare in cancelleria la dichiarazione di elezione di domicilio del prevenuto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/2002, n. 1646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1646 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 02/12/2002
Dott. DI VIRGILIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 1422
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 17137/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA LÌ MI, n. 14.06.1969 in Tunisia;
avverso la sentenza emessa il giorno 12.02.2002 dalla Corte d'appello di Perugia;
Visti gli atti, la sentenza denunziata, e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carmine Di Zenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
La Corte d'appello di Perugia, con sentenza del 12.02.2002, pronunciata in Camera di consiglio nei confronti di TA LÌ MI, imputato del delitto di cui agli artt. 110 cp. e 73 dpr 309/90, per avere, in concorso con El HO TO, detenuto illecitamente all'interno della vettura di proprietà di questo n. 5 ovuli contenenti sostanza stupefacente del tipo eroina, al fine della cessione a terzi, confermava la sentenza del 29.03.2000 con cui il GUP del locale Tribunale, riconosciuta l'attenuante di cui al comma 5 del cit. art. 73, e con la diminuente del rito, lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e L.
4.000.000 di multa.
Propone ricorso l'imputato, deducendo in primo luogo la violazione degli artt. 179, 178, 161 e 162 cpp. per omessa e/irrituale citazione nel giudizio di appello, posto che il decreto di fissazione dell'udienza fu notificato ex comma 4 art. 161 cpp. mediante consegna al difensore, mentre l'imputato, con dichiarazione ricevuta in data 10.07.2001 dalla Cancelleria del GIP del Tribunale, aveva formalmente eletto domicilio presso lo studio del difensore, onde la notifica avrebbe dovuto essere effettuata sì al difensore ma non in quanto tale bensì quale domiciliatario dell'imputato.
Con secondo motivo il ricorrente denuncia violazione delle lett. b) ed e) dell'art. 606 cpp. in relazione agli artt. 62 bis e 133 cp., per avere la Corte d'appello confermato il diniego delle attenuanti generiche in base alla generica e comunque illegittima considerazione del comportamento processuale non collaborativo del prevenuto. Con terzo motivo si lamenta violazione delle lett. b) ed e) dell'art.606 cpp. in relazione agli artt. 15 D. Lgs. 286/98, 86 dpr 309/90 e 133 cp., per avere la Corte di merito confermato la misura di sicurezza dell'espulsione, facendo perno sul comportamento processuale non collaborativo del prevenuto, senza effettuare il doveroso e rigoroso accertamento della sua pericolosità. DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Per quanto concerne, invero, il primo motivo, si osserva che la notifica della citazione in appello effettuata mediante consegna dell'atto al difensore, pur se priva della precisazione della qualità di domiciliatario dello stesso, deve considerarsi affetta da mera irregolarità, che non ne inficia la validità, avendo sicuramente e adeguatamente raggiunto il suo scopo di porre l'imputato a conoscenza dell'atto tramite il difensore, tenuto conto in particolare che nella specie quest'ultimo era perfettamente consapevole della sua qualità di domiciliatario, per avere egli stesso provveduto a presentare in Cancelleria la dichiarazione di elezione di domicilio del prevenuto.
Per quanto concerne il diniego delle generiche, lo stesso risulta adeguatamente motivato con il riferimento al grave precedente specifico, mentre al richiamato comportamento processuale non collaborativo deve correttamente attribuirsi valore solo nel senso dell'impossibilità di individuare in da tale dato un elemento idoneo a supportare una diversa e favorevole conclusione sul punto. In ordine infine alla misura espulsiva, fermo restando quanto detto sul valore da attribuire al richiamato comportamento processuale, congrua motivazione sulla pericolosità era già stata resa dal primo giudice, col riferimento alla commissione nell'arco di un quinquennio, da parte dell'imputato, di "fatti criminosi eterogenei e di oggettiva gravità".
P.Q.M.
visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2003