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Sentenza 30 marzo 2026
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/03/2026, n. 12072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12072 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da: PI GR, nata a [...] il [...], CE ET, nato a [...] il [...], IG GR, nata a [...] il [...], avverso la sentenza del 13/07/2023 della Corte di appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Antonio Costantini, che ha concluso per: l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione per i delitti di cui al capo 1) contestati sino al 2015 e per i delitti di cui al capo 2) antecedenti al 27 settembre 2015; l’annullamento con rinvio nei confronti di GR PI e ET CE limitatamente al trattamento sanzionatorio e nei confronti di GR IG sulla responsabilità; udito l’avv. Davide Pucci, del foro di Prato, difensore di fiducia di GR PI, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’avv. Mauro Cini, del foro di Prato, difensore di fiducia di ET CE e di GR PI, che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi;
udito l’avv. Gianluca Gambogi, del foro di Firenze, difensore di fiducia di GR IG, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 ottobre 2021, il Tribunale di Firenze condannava ET CE e GR IG alla pena di cinque anni di reclusione ciascuno e GR PI alla pena di tre anni e otto mesi di reclusione, in quanto ritenuti colpevoli dei reati di cui agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 2 e 8 d.lgs. n. 74/2000, descritti nei capi 1) e 2) dell’imputazione, CE in qualità di amministratore di fatto di varie imprese, GR IG in qualità di commercialista, GR PI in qualità di legale rappresentante di varie imprese, applicando le pene accessorie di legge e disponendo la confisca anche per equivalente. Con sentenza del 13 luglio 2023, la Corte di appello di Firenze, dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 relativo all’anno di imposta 2011 per GR PI, dichiarati estinti per prescrizione i reati di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 Penale Sent. Sez. 3 Num. 12072 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI Data Udienza: 20/02/2026 relativi all’anno di imposta 2011 e i reati di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 relativi alle fatture emesse nell’anno 2012 per ET CE e GR IG, rideterminava in anni tre e mesi quattro la pena nei confronti di GR PI, in anni tre e mesi otto di reclusione la pena nei confronti di ET CE, in anni tre e mesi due di reclusione la pena nei confronti di GR IG, riducendo la confisca per equivalente e confermando nel resto.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, GR PI, ET CE e GR IG, tramite i rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione.
3. GR PI ha articolato cinque motivi.
3.1. Con un primo motivo, la difesa denuncia violazione di legge per omessa dichiarazione di nullità dell’ordinanza emessa dal Tribunale in data 10/12/2019 e della sentenza per violazione dell’art. 552, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., per indeterminatezza dei capi di imputazione. Lamenta la ricorrente che, a fronte di una pluralità di fatture emesse ed utilizzate nel corso di diversi anni, dal 2010 al 2017, e tra una pluralità di società, era indispensabile, per garantire appieno il diritto di difesa, sapere con precisione quelle contestate perchè ritenute relative ad operazioni inesistenti, e non limitarsi ad indicare la quantità complessiva, senza alcun riferimento analitico. Sebbene il Tribunale, all’udienza del 29/11/2019, avesse invitato il Pubblico ministero a precisare ulteriormente il capo di imputazione, il Pubblico ministero si era limitato a richiamare la memoria ex art. 121 cod. proc. pen. depositata in atti che, tuttavia, non specificava, rispetto ad ogni annualità e ad ogni società, le fatture oggetto di contestazione, limitandosi al mero dato quantitativo delle complessive fatture ritenute relative ad operazioni inesistenti. Aggiunge la difesa che la fondatezza dell’eccezione è provata dal fatto che il Pubblico ministero, in sede di discussione, ha depositato un prospetto riepilogativo nel quale, per la prima volta, sono state analiticamente indicate, per ogni annualità e per ogni società, le fatture relative ad operazioni inesistenti.
3.2. Con un secondo motivo, la difesa denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 e dell’art. 192 cod. proc. pen. rispetto alla valutazione della sussistenza dell’elemento materiale dell’emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, nonché vizio della motivazione in merito alla falsità delle fatture in contestazione. Lamenta la difesa che le fatture gemelle, cioè modificate dopo l’emissione, con la modifica del ricarico sul prezzo di acquisto dal 35% al 170% riguardava solo 45 fatture emesse nell’anno 2012 dalla CC s.r.l. verso l’NT GE, non tutte le fatture in contestazione;
e, comunque, su tali fatture, sostituite con importi maggiorati, relative al solo anno 2012, la difesa aveva osservato che ciò corrispondeva alla necessità di correggere errori di compilazione che potevano essere corretti senza particolari formalità, prima della loro annotazione sui registri IVA, senza che la Corte fiorentina si sia espressa su tali osservazioni e senza aver indicato il giusto e corretto ricarico per ogni prodotto merceologico. Quanto alla fatturazione emessa nell’anno 2013 dalla CC per corrispettivo superiore a quello previsto di euro 15.000,00 per il franchising ed alle operazioni per le fatture emesse a conguaglio per servizi extra contratto, ritenute totalmente inesistenti perché sprovviste di documentazione, obietta la difesa che la prova della insussistenza delle operazioni non può farsi discendere dalla assenza di documentazione, perché nei contratti di prestazione di servizio non è richiesta la forma scritta ad substantiam, specie nell’ambito di gruppi con matrice intrafamiliare, come nel caso in esame, in cui la ricorrente ha ricoperto la veste di amministratore nella società emittente e in quelle riceventi. Quanto alle società diverse dalla CC che presentavano criticità diverse dalle c.d. fatture gemelle, le obiezioni difensive, mosse nel secondo motivo di appello, sono state disattese con motivazione carente, essendosi la Corte limitata a condividere le considerazioni svolte nella sentenza di primo grado, senza apportare un contributo autonomo.
3.3. Con un terzo motivo, la difesa denuncia vizio di motivazione in ordine alla valutazione della sussistenza dell’elemento psicologico (dolo generico e dolo specifico) dell’evasione. Lamenta la difesa che la Corte fiorentina non ha spiegato le ragioni per le quali la ricorrente fosse chiamata a rispondere dei reati fiscali a fronte della presenza di un amministratore di fatto, sottolineando la contraddittorietà del giudizio di responsabilità nei confronti della ricorrente, quale soggetto attivo del reato in ordine alla frode fiscale, allorquando il giudice di merito afferma il ruolo preminente dell’amministratore di fatto, che riunisce nella sua persona il complesso delle funzioni amministrative, direttive e gestionali delle imprese fra loro collegate e ritiene responsabile, quale concorrente esterno, GR IG, titolare dello Studio Consulenti Aziende s.r.l., senza che emerga un collegamento probatorio circa un legame con la ricorrente. Aggiunge la difesa che il giudice di merito ha ritenuto sussistente, in capo all’amministratore di diritto, il dolo di evasione, senza indicare il contributo, morale o materiale, fornito dalla ricorrente nell’evento, fondando il giudizio di responsabilità su elementi di mero sospetto, non sufficienti a ritenere provata la consapevolezza del sistema fraudolento e della finalità elusiva perseguita dall’amministratore di fatto, essendosi in presenza di realtà commerciali effettivamente sussistenti e attive con una contabilità che, almeno all’apparenza, risultava regolare agli occhi dell’amministratore di diritto.
3.4. Con un quarto motivo, la difesa denuncia vizio di motivazione, in relazione all’intervenuta prescrizione, alla data della pronuncia del dispositivo della sentenza di appello, del reato ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, per le fatture emesse dalla CC nell’anno 2013, essendo datata l’ultima fattura di quell’anno 10/07/2013. Deduce la difesa che, dovendo individuarsi il momento consumativo del reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, nell’ipotesi di plurime fatture emesse nel medesimo anno, nella data di emissione dell’ultima fattura, l’ultima fattura emessa nel 2013 dalla CC era datata 10/07/2013, sicchè, alla data della sentenza di appello, emessa il 13/07/2023, il periodo decennale di prescrizione del reato era già trascorso, per cui la Corte fiorentina avrebbe dovuto dichiarare prescritto il reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 relativamente alle fatture emesse nell’anno 2013 dalla CC.
3.5. Con un quinto motivo, la difesa denuncia violazione di legge in relazione agli aumenti di pena determinati in mesi due di reclusione per ciascun reato senza alcuna motivazione. Lamenta la difesa che, per la scelta di procedere ad un aumento automatico di due mesi di reclusione per ogni reato satellite, il giudicante non ha fornito una adeguata e coerente motivazione, non avendo tenuto conto del diverso importo delle evasioni e del ruolo secondario rivestito dalla ricorrente, in presenza di un amministratore di fatto cui è stato attribuito il ruolo di dominus del progetto criminoso.
4. ET CE ha articolato sei motivi. 3 4.1. Con un primo motivo, sovrapponibile al primo motivo della ricorrente GR PI, la difesa denuncia violazione di legge per omessa dichiarazione di nullità dell’ordinanza emessa dal Tribunale in data 10/12/2019 e della sentenza per violazione dell’art. 552, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., per indeterminatezza dei capi di imputazione. Si rimanda sul punto alla esposizione del motivo di cui al paragrafo 3.1. 4.2. Con un secondo motivo, la difesa denuncia violazione di legge in relazione alla valutazione, in capo al ricorrente, del ruolo di amministratore di fatto del c.d. gruppo CC. Lamenta la difesa che, pur in presenza di amministratori di diritto, non meri prestanomi delle persone giuridiche, i giudici di merito non hanno spiegato quali fossero le effettive funzioni dal ricorrente esercitate e tali da trasmodare dai poteri inerenti la figura del direttore commerciale che il CE aveva assunto nell’ambito delle imprese, tanto più che, nel caso in esame, si verteva nell’ambito di gruppo di imprese su base familiare, dove la prova dei ruoli effettivamente svolti doveva essere più rigorosa, in virtù della sussistenza della c.d. affectio familiaris, sottolineando la mancanza dei c.d. indici dimostrativi dell’effettivo ruolo decisionale in seno alle società, costituite prima di una impresa autonoma da lui condotta, che non aveva sortito effetti positivi.
4.3. Con un terzo motivo, la difesa denuncia vizio di motivazione in ordine alla falsità materiale delle fatture in contestazione. Deduce la difesa che le fatture gemelle, cioè modificate dopo l’emissione, con la modifica del ricarico sul prezzo di acquisto dal 35% al 170% riguardava solo 45 fatture emesse nell’anno 2012 dalla CC s.r.l. verso l’NT GE, non tutte le fatture in contestazione;
e, comunque, nonostante la difesa avesse censurato sul punto la decisione di primo grado, la Corte fiorentina non si era espressa su tali osservazioni, né aveva indicato, rispetto alle ritenute sovrafatturazioni, il giusto e corretto ricarico per ogni prodotto merceologico. Quanto alla fatturazione emessa nell’anno 2013 dalla CC per corrispettivo superiore a quello previsto di euro 15.000,00 per il franchising ed alle operazioni per le fatture emesse a conguaglio per servizi extra contratto, ritenute totalmente inesistenti perché sprovviste di documentazione, obietta la difesa che la prova della insussistenza delle operazioni non può farsi discendere dalla assenza di documentazione.
4.4. Con un quarto motivo, la difesa denuncia vizio di motivazione, in relazione all’intervenuta prescrizione, alla data della pronuncia del dispositivo della sentenza di appello, del reato ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, per le fatture emesse dalla CC e dalla NT DA nell’anno 2013, essendo datate le ultime fatture di quell’anno, rispettivamente, 10/07/2013 e 16/04/2013. Deduce la difesa che, dovendo individuarsi il momento consumativo del reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, nell’ipotesi di plurime fatture emesse nel medesimo anno, nella data di emissione dell’ultima fattura, l’ultima fattura emessa nel 2013 dalla CC era datata 10/07/2013, mentre l’ultima fattura emessa nel 2013 dalla NT DA era datata 16/04/2013, sicchè, alla data della sentenza di appello, emessa il 13/07/2013, il periodo decennale di prescrizione del reato era già trascorso, per cui la Corte fiorentina avrebbe dovuto dichiarare prescritto il reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 relativamente alle fatture emesse nell’anno 2013 dalla CC e dalla NT DA.
4.5. Con un quinto motivo, la difesa denuncia violazione di legge in relazione agli aumenti di pena determinati in mesi due di reclusione per ciascun reato senza alcuna motivazione. 4 Lamenta la difesa che, per la scelta di procedere ad un aumento automatico di due mesi di reclusione per ogni reato satellite, il giudicante non ha fornito una adeguata e coerente motivazione, non avendo tenuto conto del diverso importo delle evasioni.
4.6. Con un sesto motivo, la difesa denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche. Lamenta la difesa che la Corte fiorentina non aveva esposto le ragioni per le quali non potevano essere concesse le circostanze attenuanti generiche in favore del ricorrente.
5. GR IG ha articolato due motivi.
5.1. Con un primo motivo, la difesa denuncia vizio della motivazione in relazione ai contestati reati.
5.1.1. Con riferimento ala contestazione di essere tenutaria delle scritture contabili e socia al 90% della Consulenti Azienda s.r.l., la difesa obietta che la tenuta della contabilità, quand’anche sia estesa alla materiale redazione delle fatture, non implichi, in automatico, una responsabilità del commercialista per l’eventuale emissione o utilizzo di fatture inesistenti, mancando la prova che il commercialista abbia agito con dolo specifico, ovvero con la consapevolezza e la volontà di concorrere al fine illecito di consentire a terzi l’evasione di imposte.
5.1.2. Con riferimento alla mail del 06/03/2012, inviata da RE OV (dipendente del CED) a GR IG, osserva la difesa che, anche a volerle attribuire il significato conferitole dai due giudicanti del merito, non può giustificare il concorso dell’imputata nel reato di emissione ed in quello di utilizzazione di ben 730 fatture riferibili anche a soggetti differenti dalle due società NT OM e NT GE interessate dalla mail;
né avrebbero potuto essere valorizzate per il giudizio di responsabilità le ulteriori e non meglio specificate mail citate dal Tribunale e anche dall’atto di appello, mancando al riguardo ogni e qualsiasi riferimento al contenuto delle stesse e ad un loro vaglio critico.
5.1.3. Con riferimento all’elemento di colpevolezza relativo al numero ed al valore complessivo delle fatture emesse nel corso degli anni tra le varie società del gruppo, trattasi di una mera presunzione, se non addirittura di una mera asserzione come tale priva di valenza probatoria, non essendo dimostrata la partecipazione attiva del professionista alla predisposizione, registrazione o trasmissione delle fatture false con la consapevolezza e volontà di concorrere al fine illecito di consentire a terzi l’evasione di imposte. Aggiunge la difesa che, nella sentenza impugnata, non viene fatta alcuna distinzione tra i due reati contestati e nessun cenno viene effettuato in merito alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo proprio dei due reati.
5.2. Con un secondo motivo, la difesa denuncia vizio di motivazione in relazione all’omesso esame delle specifiche e particolareggiate censure mosse dalla difesa dell’imputata alla sentenza di primo grado.
5.2.1. Con riferimento alla inesistenza e/o insufficienza di prova del concorso della ricorrente nel reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, la difesa rileva che la ricorrente non aveva mai avuto mandato a gestire la contabilità delle imprese del gruppo CC, essendo tale mandato stato conferito alla Consulenti Azienda s.r.l., che si appoggiava alla ricorrente quale intermediaria abilitata alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi e quale consulente per pratiche ed adempimenti in ambito fiscale e tributario e pratiche amministrative, come chiarito dalla teste Tesi, nella cui testimonianza era stato spiegato che la ricorrente era affidataria di quegli incarichi, altamente specializzati, che esulavano dagli adempimenti tipici di un centro elaborazione dati, non comprendenti la compilazione delle fatture. Quanto alla mail del 06/03/2012, inviata dalla OV alla ricorrente, la tesi ha 5 chiarito che la risoluzione di tali problematiche non competeva alla ricorrente. I giudici di merito avevano ignorato la testimonianza della Tesi per dare credito a quella della OV, invece caratterizzata da molte imprecisioni, che tuttavia, quale giovane dipendente, chiedeva istruzioni a tutta una serie di persone, in ciò collimando con quanto sostenuto dalla difesa, tanto che, alla cessazione del rapporto di dipendenza della OV, nessuno aveva più indicato la ricorrente come colei che dava istruzioni per registrazioni contabili relative al gruppo CC. Aggiunge la difesa che, per la tenuta della contabilità del gruppo, era utilizzato un programma denominato “Sigla”, che consentiva sia agli operatori del centro elaborazione dati, sia all’ufficio amministrativo del gruppo CC di intervenire direttamente sulle registrazioni contabili. Quanto all’analisi dettagliata delle sedici mail indicate dal Tribunale quali elementi indiziari posti a fondamento della sentenza di condanna, deduce la difesa che il loro contenuto – ad eccezione di due del 06/03/2012 e del 28/01/2015 – attiene ad argomenti per i quali la ricorrente prestava consulenze al gruppo CC su incarico della Consulenti Azienda s.r.l. ed è pertanto irrilevante rispetto alle contestazioni del reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000. In ordine alle mail del 06/03/2012 e del 28/01/2015, in cui si parala di fatture, ribadisce la difesa che, anche a volerle interpretare in senso sfavorevole all’imputata, tali mail, in un arco di ben otto anni, non potevano costituire la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, di un concorso della ricorrente nel reato proprio di emissione di fatture per operazioni inesistenti, ed anzi confermavano che la ricorrente non si occupasse della contabilità del gruppo CC. In ordine alla fattura n. 20 del 06/10/2015, emessa da NT DA a Primipirales, recante una correzione a mano dell’oggetto della fattura e siglata con “VG”, osserva la difesa che la correzione attiene ad un errore di battitura e che non vi può essere alcuna certezza che la correzione sia riconducibile alla ricorrente. In ordine alla rilevanza probatoria del brogliaccio manoscritto senza data con promemoria manoscritto “detto GZ lasciare così”, in riferimento al quale il giudice di prime cure aveva attribuito la sigla GZ alla ricorrente, osserva la difesa che trattasi di un documento senza data e che non è dato comprendere perché la sigla GZ venga riferita all’imputata, non contenendone neppure le iniziali.
5.2.2. Con riferimento alla inesistenza e/o insufficienza di prova del concorso della ricorrente nel reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, la difesa eccepisce una totale mancanza di motivazione specifica sugli elementi costitutivi del reato, rilevando l’assenza di documenti, testimonianze o intercettazione atti a provare gli asseriti accordi criminosi tra la ricorrente e gli amministratori delle aziende del gruppo CC.
6. E’ pervenuta memoria dell’avv. Gianluca Gambogi, difensore di fiducia di GR IG, con la quale si ribadiscono le argomentazioni contenute nel ricorso, condividendosi le conclusioni del Procuratore generale in merito alla prescrizione dei reati di cui al capo 1) contestati fino al 2015 ed i delitti di cui al capo 2) antecedenti al 27 settembre 2015 ed insistendo per un annullamento senza rinvio, in mancanza di elementi a fondamento di una pronuncia di colpevolezza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo del ricorso presentato da GR PI, nonché il primo motivo del ricorso presentato dal CE, tra loro sovrapponibili e congiuntamente esaminati, sono 6 infondati. La più recente giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio manifesta adesione, è ormai assestata nel senso che, in caso di genericità o indeterminatezza del fatto descritto nel capo di imputazione, al giudice del dibattimento, prima di dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio, ai sensi dell'art. 429, comma 2, cod. proc. pen., (o del decreto di citazione a giudizio, ai sensi dell'art. 552, comma 2, cod. proc. pen.), è consentita la sollecitazione, rivolta al pubblico ministero, a integrare o precisare la contestazione, al fine di adeguare l'accusa agli elementi di fatto e di diritto evidenziati dal giudice (Sez. 5, n. 27298 del 01/07/2025, P., Rv. 288404; Sez. 2, n. 30440 del 14/03/2024, Vena, Rv. 286744). Tale orientamento trova la propria condivisa ragion d'essere nella necessità di evitare regressioni del procedimento che non siano strettamene funzionali all'assolvimento delle finalità del processo, atteso che il principio di economia e di ragionevole durata dello stesso impongono che non venga adottata una declaratoria di nullità se, prima, non sia stata svolta l'attività necessaria (nella specie, l'invito al pubblico ministero a integrare o a precisare l'accusa) a rimuovere la causa di nullità. E’ quanto avvenuto nel caso in esame: dalle conformi decisioni sul punto dei giudici di merito emerge che, a seguito dei chiarimenti richiesti dal Tribunale di Firenze all’udienza del 04/11/2019, il Pubblico ministero depositava in Cancelleria una memoria con la quale, attraverso i richiami agli allegati alle informative di reato unite al fascicolo dibattimentale, rendeva espliciti e dettagliati i riferimenti alle fatture relative ad operazioni inesistenti indicate nei capi di incolpazione, in tal modo consentendo un compiuto esercizio del diritto di difesa. Da ciò deriva la infondatezza delle doglianze.
2. Il secondo motivo del ricorso proposto da GR PI e il terzo motivo del ricorso di ET CE, anch’essi congiuntamente esaminati perché connessi, sono manifestamente infondati perché versati in fatto e generici. I giudici di merito hanno, infatti, precisato in proposito, senza vizi logici, che, tra le fatture per operazioni relative ad operazioni inesistenti per sovrafatturazione, erano state prese in considerazione soltanto quelle modificate dopo l’emissione, con valori di ricarico compresi fra il 35% ed il 170%, ritenute per questo prive di giustificazione e finalizzate ad aumentare i costi dell’impresa destinataria, non essendo sostenibile che un siffatto ricarico potesse essere sorretto da una logica imprenditoriale, tanto più che l’integrale mancato pagamento delle fatture rivelava il dolo di evasione (cfr. Sez. 3, n. 24130 del 23/05/2025, Ferrero, Rv. 288508, secondo cui il mancato pagamento della fattura rappresenta indizio ulteriore della fittizietà dell’operazione, denotando la mancanza di un’effettiva volontà negoziale da parte del destinatario della fattura). Allo stesso modo, quanto alla mancata presenza di documentazione a supporto, è stato congruamente affermato che, anche in un contesto familiare, non era giustificabile che le fatture per prestazioni di servizi fossero prive di documentazione a sostegno, diversamente ciò costituendo uno strumento per realizzare vantaggi fiscali non consentiti (cfr. anche in questo caso Sez. 3, n. 24130 del 23/05/2025, cit., secondo cui «l’emissione di fatture relative a beni non rinvenibili o la cui effettiva esistenza non è comprovata da alcun riscontro materiale, integra il reato di frode fiscale ex artt. 2 ed 8, d. lgs. n. 74 del 2000, attesa l’inesistenza oggettiva delle operazioni oggetto delle fatture, essendo queste ultime unicamente destinate a creare un’apparente legittimazione fiscale per ridurre fraudolentemente l’imponibile»). Pertanto, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 7 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601): l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, è bene ricordare, ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali;
la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903).
3. Il terzo motivo del ricorso presentato da GR PI è manifestamente infondato. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di reati tributari, l'amministratore di una società risponde del reato omissivo contestatogli quale diretto destinatario degli obblighi di legge, anche se questi sia mero prestanome di altri soggetti che abbiano agito quali amministratori di fatto, atteso che la semplice accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, ovvero a titolo di dolo eventuale per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino (Sez. 3, n. 46834 del 21/09/2023, Berti;
Sez. F, n. 42897 del 09/08/2018, C. Rv. 273939-02). Peraltro, con riferimento agli obblighi dichiarativi, la più recente elaborazione giurisprudenziale ha affermato che il legale rappresentante di un ente che non abbia dello stesso l'effettiva gestione non risponde ex art. 40, comma secondo, cod. pen. per violazione dei doveri di vigilanza e controllo derivanti dalla carica rivestita, ma quale autore principale della condotta, in quanto direttamente obbligato "ex lege" a presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto di soggetti diversi dalle persone fisiche, che devono essere da lui sottoscritte e, solo in sua assenza, da chi abbia l'amministrazione, anche di fatto (Sez. 3, Sentenza n. 20050 del 16/03/2022, Rv. 283201). In motivazione la Suprema Corte ha specificato che "si tratta di obblighi dichiarativi gravanti direttamente ed immediatamente sul legale rappresentante dell'ente secondo quanto dispongono gli artt. 1, comma 4, e 8, comma 6, d.P.R. n. 322 del 1988, a mente dei quali le dichiarazioni relative alle imposte dirette e sul valore aggiunto dei soggetti diversi dalle persone fisiche devono essere sottoscritte da chi ne ha la legale rappresentanza e solo in assenza di questi da chi ne ha l'amministrazione, anche di fatto. La responsabilità omissiva del legale rappresentante dell'ente, dunque, non deriva dall'applicazione dell'art. 40 cpv. cod. pen. (e dunque dalla violazione di un dovere di controllo), bensì dalla violazione dell'obbligo gravante direttamente su di lui, obbligo che concorre a tipizzare la fattispecie di reato di omessa dichiarazione di cui all'art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000, selezionandone l'autore e qualificando il reato stesso come a "soggettività ristretta" che può essere commesso solo da chi sia obbligato, per legge, a presentare la dichiarazione", e la ricorrente non ha negato di aver sottoscritto proprio quelle dichiarazioni che indicavano il debito poi non assolto. Del tutto coerentemente con i principi esposti, i giudici di merito hanno ritenuto, con valutazione non sindacabile in sede di legittimità perché logicamente ed adeguatamente argomentata, che il ruolo di amministratore di diritto rivestito dalla ricorrente non era sufficiente a precludere un giudizio di responsabilità, essendo emerse violazioni sistematiche, corrispondenti ad uno schema operativo ben preciso e ripetuto nel tempo. Del resto, spiegano i giudici di primo grado (v. pagine 86-88 della sentenza) che la ricorrente, oltre a svolgere attività di tipo operativo all’interno del ristorante, si curava anche della direzione commerciale e del coordinamento delle prestazioni lavorative dei dipendenti, occupandosi della sottoscrizione di documenti amministrativi ed anche rapportandosi alla legale rappresentante della società che si occupava della contabilità delle aziende del gruppo.
4. Non si sottrae alla manifesta infondatezza il secondo motivo del ricorso proposto da ET CE, perché generico e versato in fatto. La Corte territoriale ha valorizzato le innumerevoli occasioni in cui coloro che devono interloquire con le società (creditori, professionisti, dipendenti) si rivolgevano al ricorrente, richiamando i numerosi elementi indicati alle pagine da 68 a 73 della sentenza di primo grado, in cui sono stati messi in evidenza i molteplici documenti rinvenuti dagli inquirenti che riconducevano al ricorrente l’amministrazione di fatto della CC s.r.l. e delle società collegate, in particolare le mail che svelavano come costui si occupasse personalmente di tutte le questioni riguardanti il personale dipendente delle aziende del gruppo, decidesse i prezzi delle forniture ed effettuasse gli ordini di acquisto per le società del gruppo, costituendo il punto di riferimento per tutte le questioni inerenti ai pagamenti, fosse il destinatario delle fatture quietanzate dei fornitori delle società, nonché dei preventivi per la ristorazione o per la manutenzione dei locali, richiamando infine l’esito della perquisizione presso l’abitazione di costui, dove erano stati rinvenuti, oltre che numerosi documenti, 18 assegni per l’importo complessivo di 100.000,00 euro emessi dal legale rappresentante di una delle società del gruppo, nonché gli accertamenti della Guardia di Finanza, in base ai quali le spese legali del ricorrente erano state registrate nella contabilità di una delle società del gruppo e, nelle vicende relative alla risoluzione del contratto di affitto di azienda della NT DA, aveva rappresentato l’azienda, nonostante il legale rappresentante fosse il padre. Alla stregua di tali emergenze, i giudici di merito hanno, senza vizi logici, messo in risalto il ruolo preminente del ricorrente nella gestione del gruppo CC, tale da svolgere funzioni amministrative, direttive e gestionali delle varie imprese del gruppo. In definitiva, in quanto sorretto da considerazioni coerenti con le fonti dimostrative acquisite e comunque non manifestamente illogiche, il giudizio delle due conformi sentenze di merito circa il ruolo di amministratore di fatto di ET CE delle aziende del c.d. gruppo CC non presta il fianco alle doglianze difensive, formulate invero in termini assertivi e non adeguatamente specifici.
5. Sono, invece, fondati, per quanto si dirà, il quarto motivo del ricorso di GR PI e il quarto motivo del ricorso proposto da ET CE che si dolgono della mancata declaratoria di estinzione del reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, relativamente alle fatture per operazioni inesistenti emesse nell’anno 2013 dalla CC s.r.l. e dalla NT DA. Ora, sebbene le ultime fatture emesse nell’anno 2013 dalla CC s.r.l. (10/07/2013) e dalla NT DA (16/04/2013) non siano anteriori di oltre dieci anni (che, all’epoca rappresentava il termine massimo di prescrizione per il reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000) rispetto all’emissione della sentenza di secondo grado (13/07/2023), dovendosi considerare anche un periodo di sospensione dei termini di prescrizione di 154 9 giorni, la non manifesta infondatezza del primo motivo dei ricorsi proposti dalla PI e dal CE rende i rapporti processuali validamente instaurati e, conseguentemente, la impugnata sentenza della Corte di appello di Firenze deve essere annullata senza rinvio limitatamente alle condotte realizzate fino al 19 settembre 2015 perché estinte per prescrizione. In specie, il termine massimo di prescrizione dei contestati reati di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 è, ratione temporis, di dieci anni (il massimo della pena per entrambe le imputazioni è stato elevato a otto anni a decorrere dal 27/10/2019, quindi in epoca successiva all’epoca di commissione delle condotte di cui si tratta), per cui, considerando il periodo di 154 giorni di sospensione del decorso della prescrizione, alla data di emissione della presente sentenza, non sono prescritte tutte le condotte successive al 19 settembre 2015. 6. Sono conseguentemente assorbite le doglianze, contenute nel quinto motivo dei ricorsi proposti dalla PI e dal CE, relative agli aumenti di pena per i reati satellite, dovendo procedersi in sede di rinvio alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
7. Il sesto motivo del ricorso proposto da ET CE è fondato. Lamenta il ricorrente il mancato adempimento dell’obbligo motivazionale da parte della Corte territoriale sul motivo di appello che invocava il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Effettivamente, sebbene la difesa dell'imputato avesse formulato, in seno all’atto di appello, richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche (v. pagina 9 del ricorso per cassazione), la Corte di appello ne ha omesso la disamina. Risulta, quindi, integrata la dedotta carenza motivazionale che vizia parzialmente l'atto decisorio e ne impone l'annullamento con rinvio sul punto, investendo il rilievo un ambito della decisione rimesso all'esclusivo apprezzamento fattuale del giudice di merito.
8. Fondati sono i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente perché connessi, proposti da GR IG, relativamente al vizio di motivazione circa l’affermazione di responsabilità quale professionista incaricata di gestire la contabilità nella veste di maggiore azionista della CED Consulenti Azienda s.r.l. Giova premettere in proposito che, diversamente dall’amministratore di fatto e di diritto delle società, il professionista risponde del concorso nel reato del cliente assistito allorché la frazione di condotta realizzata, consistita nel fornire consigli sui mezzi giuridici idonei a perseguire il risultato o nel compiere attività dirette a garantire l'impunità o a favorire o rafforzare l'altrui proposito criminoso, sia stata posta in essere nella piena consapevolezza di contribuire materialmente al complessivo perfezionamento del reato e al perseguimento del fine specifico di evasione (Sez. 3, n. 37642 del 06/06/2024, Tomasi, Rv. 286978). Tanto premesso, come rileva anche il Procuratore generale, la motivazione della Corte territoriale appare carente, poiché, a parte il riferimento ad uno scambio di mail avvenuto in data 06/03/2012, vale a dire in un periodo ormai coperto da prescrizione, avente per oggetto la giustificazione di un passaggio di denaro da una ad altra società del gruppo, manca un adeguato vaglio critico che le doglianze mosse dalla difesa avrebbero reso necessario: non vengono, infatti, adeguatamente confutate le osservazioni contenute nei motivi di gravame della difesa che avevano contestato sia la mancata individuazione delle condotte riferibili alla consulente in relazione alle contestazioni mosse in rubrica, sia la prova del dolo specifico di evasione in capo alla consulente medesima, dolendosi, inoltre, del mancato esatto inquadramento dei rapporti tra il gruppo CC e la ricorrente, nonché della mancata considerazione della testimonianza dell’amministratrice della Consulenti Azienda s.r.l., del 10 programma informatico che metteva in condivisione la contabilità tra la Consulenti Azienda s.r.l. e gli uffici del gruppo CC, e senza infine alcuna valutazione delle osservazioni difensive mosse alla corrispondenza via mail, valorizzata dal Tribunale e posta a fondamento della affermazione di responsabilità della ricorrente. Sotto tale profilo, ovverosia in ragione del mancato confronto con le deduzioni difensive, suscettibili di incidere, almeno in via potenziale, sulla conferma del giudizio di colpevolezza dell’imputata, la sentenza impugnata presenta quindi una lacuna motivazionale che ne impone l’annullamento, dovendosi al riguardo richiamare la costante e condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 8947 del 16/02/2016, Rv. 265848), secondo cui il giudizio di appello ha la precisa funzione di garantire non solo il controllo della legittimità della progressione processuale e della tenuta logica della motivazione del primo giudice, ma estende il suo sindacato alla analisi del fatto, ovvero delle prove che accertano il fatto, ovviamente nei limiti del devoluto;
la dimensione fattuale della vicenda processuale trova infatti la sua definizione ultima proprio nel giudizio di secondo grado, dato che nessuna ulteriore valutazione è consentita in sede di legittimità fuori della (invero residuale) area del travisamento della prova.
9. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di PI GR e CE ET limitatamente alle condotte realizzate fino al 19 settembre 2015 perché estinte per prescrizione, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio e dell’ammontare della confisca per equivalente - rendendosi al riguardo necessarie valutazioni di merito non consentite in questa sede -, relativamente alle condotte successive al 19 settembre 2015, per le quali è irrevocabile l’accertamento di responsabilità ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen. I ricorsi di PI GR e CE ET devono essere rigettati nel resto. Alla stregua delle considerazioni svolte nel precedente paragrafo, la sentenza deve essere annullata nei confronti di IG GR con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze che tenga conto di quanto sopra indicato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di PI GR e CE ET limitatamente alle condotte realizzate fino al 19 settembre 2015 perché estinte per prescrizione. Rigetta nel resto i ricorsi di PI GR e CE ET e rinvia per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio a loro carico e dell'ammontare della confisca per equivalente ad altra Sezione della Corte d'appello di Firenze. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilita' della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilita' di PI GR e CE ET in ordine ai fatti successivi al 19 settembre 2015. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IG GR con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze. Così è deciso, 20/02/2026 Il Consigliere estensore 11
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Antonio Costantini, che ha concluso per: l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione per i delitti di cui al capo 1) contestati sino al 2015 e per i delitti di cui al capo 2) antecedenti al 27 settembre 2015; l’annullamento con rinvio nei confronti di GR PI e ET CE limitatamente al trattamento sanzionatorio e nei confronti di GR IG sulla responsabilità; udito l’avv. Davide Pucci, del foro di Prato, difensore di fiducia di GR PI, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’avv. Mauro Cini, del foro di Prato, difensore di fiducia di ET CE e di GR PI, che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi;
udito l’avv. Gianluca Gambogi, del foro di Firenze, difensore di fiducia di GR IG, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 ottobre 2021, il Tribunale di Firenze condannava ET CE e GR IG alla pena di cinque anni di reclusione ciascuno e GR PI alla pena di tre anni e otto mesi di reclusione, in quanto ritenuti colpevoli dei reati di cui agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 2 e 8 d.lgs. n. 74/2000, descritti nei capi 1) e 2) dell’imputazione, CE in qualità di amministratore di fatto di varie imprese, GR IG in qualità di commercialista, GR PI in qualità di legale rappresentante di varie imprese, applicando le pene accessorie di legge e disponendo la confisca anche per equivalente. Con sentenza del 13 luglio 2023, la Corte di appello di Firenze, dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 relativo all’anno di imposta 2011 per GR PI, dichiarati estinti per prescrizione i reati di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 Penale Sent. Sez. 3 Num. 12072 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI Data Udienza: 20/02/2026 relativi all’anno di imposta 2011 e i reati di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 relativi alle fatture emesse nell’anno 2012 per ET CE e GR IG, rideterminava in anni tre e mesi quattro la pena nei confronti di GR PI, in anni tre e mesi otto di reclusione la pena nei confronti di ET CE, in anni tre e mesi due di reclusione la pena nei confronti di GR IG, riducendo la confisca per equivalente e confermando nel resto.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, GR PI, ET CE e GR IG, tramite i rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione.
3. GR PI ha articolato cinque motivi.
3.1. Con un primo motivo, la difesa denuncia violazione di legge per omessa dichiarazione di nullità dell’ordinanza emessa dal Tribunale in data 10/12/2019 e della sentenza per violazione dell’art. 552, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., per indeterminatezza dei capi di imputazione. Lamenta la ricorrente che, a fronte di una pluralità di fatture emesse ed utilizzate nel corso di diversi anni, dal 2010 al 2017, e tra una pluralità di società, era indispensabile, per garantire appieno il diritto di difesa, sapere con precisione quelle contestate perchè ritenute relative ad operazioni inesistenti, e non limitarsi ad indicare la quantità complessiva, senza alcun riferimento analitico. Sebbene il Tribunale, all’udienza del 29/11/2019, avesse invitato il Pubblico ministero a precisare ulteriormente il capo di imputazione, il Pubblico ministero si era limitato a richiamare la memoria ex art. 121 cod. proc. pen. depositata in atti che, tuttavia, non specificava, rispetto ad ogni annualità e ad ogni società, le fatture oggetto di contestazione, limitandosi al mero dato quantitativo delle complessive fatture ritenute relative ad operazioni inesistenti. Aggiunge la difesa che la fondatezza dell’eccezione è provata dal fatto che il Pubblico ministero, in sede di discussione, ha depositato un prospetto riepilogativo nel quale, per la prima volta, sono state analiticamente indicate, per ogni annualità e per ogni società, le fatture relative ad operazioni inesistenti.
3.2. Con un secondo motivo, la difesa denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 e dell’art. 192 cod. proc. pen. rispetto alla valutazione della sussistenza dell’elemento materiale dell’emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, nonché vizio della motivazione in merito alla falsità delle fatture in contestazione. Lamenta la difesa che le fatture gemelle, cioè modificate dopo l’emissione, con la modifica del ricarico sul prezzo di acquisto dal 35% al 170% riguardava solo 45 fatture emesse nell’anno 2012 dalla CC s.r.l. verso l’NT GE, non tutte le fatture in contestazione;
e, comunque, su tali fatture, sostituite con importi maggiorati, relative al solo anno 2012, la difesa aveva osservato che ciò corrispondeva alla necessità di correggere errori di compilazione che potevano essere corretti senza particolari formalità, prima della loro annotazione sui registri IVA, senza che la Corte fiorentina si sia espressa su tali osservazioni e senza aver indicato il giusto e corretto ricarico per ogni prodotto merceologico. Quanto alla fatturazione emessa nell’anno 2013 dalla CC per corrispettivo superiore a quello previsto di euro 15.000,00 per il franchising ed alle operazioni per le fatture emesse a conguaglio per servizi extra contratto, ritenute totalmente inesistenti perché sprovviste di documentazione, obietta la difesa che la prova della insussistenza delle operazioni non può farsi discendere dalla assenza di documentazione, perché nei contratti di prestazione di servizio non è richiesta la forma scritta ad substantiam, specie nell’ambito di gruppi con matrice intrafamiliare, come nel caso in esame, in cui la ricorrente ha ricoperto la veste di amministratore nella società emittente e in quelle riceventi. Quanto alle società diverse dalla CC che presentavano criticità diverse dalle c.d. fatture gemelle, le obiezioni difensive, mosse nel secondo motivo di appello, sono state disattese con motivazione carente, essendosi la Corte limitata a condividere le considerazioni svolte nella sentenza di primo grado, senza apportare un contributo autonomo.
3.3. Con un terzo motivo, la difesa denuncia vizio di motivazione in ordine alla valutazione della sussistenza dell’elemento psicologico (dolo generico e dolo specifico) dell’evasione. Lamenta la difesa che la Corte fiorentina non ha spiegato le ragioni per le quali la ricorrente fosse chiamata a rispondere dei reati fiscali a fronte della presenza di un amministratore di fatto, sottolineando la contraddittorietà del giudizio di responsabilità nei confronti della ricorrente, quale soggetto attivo del reato in ordine alla frode fiscale, allorquando il giudice di merito afferma il ruolo preminente dell’amministratore di fatto, che riunisce nella sua persona il complesso delle funzioni amministrative, direttive e gestionali delle imprese fra loro collegate e ritiene responsabile, quale concorrente esterno, GR IG, titolare dello Studio Consulenti Aziende s.r.l., senza che emerga un collegamento probatorio circa un legame con la ricorrente. Aggiunge la difesa che il giudice di merito ha ritenuto sussistente, in capo all’amministratore di diritto, il dolo di evasione, senza indicare il contributo, morale o materiale, fornito dalla ricorrente nell’evento, fondando il giudizio di responsabilità su elementi di mero sospetto, non sufficienti a ritenere provata la consapevolezza del sistema fraudolento e della finalità elusiva perseguita dall’amministratore di fatto, essendosi in presenza di realtà commerciali effettivamente sussistenti e attive con una contabilità che, almeno all’apparenza, risultava regolare agli occhi dell’amministratore di diritto.
3.4. Con un quarto motivo, la difesa denuncia vizio di motivazione, in relazione all’intervenuta prescrizione, alla data della pronuncia del dispositivo della sentenza di appello, del reato ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, per le fatture emesse dalla CC nell’anno 2013, essendo datata l’ultima fattura di quell’anno 10/07/2013. Deduce la difesa che, dovendo individuarsi il momento consumativo del reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, nell’ipotesi di plurime fatture emesse nel medesimo anno, nella data di emissione dell’ultima fattura, l’ultima fattura emessa nel 2013 dalla CC era datata 10/07/2013, sicchè, alla data della sentenza di appello, emessa il 13/07/2023, il periodo decennale di prescrizione del reato era già trascorso, per cui la Corte fiorentina avrebbe dovuto dichiarare prescritto il reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 relativamente alle fatture emesse nell’anno 2013 dalla CC.
3.5. Con un quinto motivo, la difesa denuncia violazione di legge in relazione agli aumenti di pena determinati in mesi due di reclusione per ciascun reato senza alcuna motivazione. Lamenta la difesa che, per la scelta di procedere ad un aumento automatico di due mesi di reclusione per ogni reato satellite, il giudicante non ha fornito una adeguata e coerente motivazione, non avendo tenuto conto del diverso importo delle evasioni e del ruolo secondario rivestito dalla ricorrente, in presenza di un amministratore di fatto cui è stato attribuito il ruolo di dominus del progetto criminoso.
4. ET CE ha articolato sei motivi. 3 4.1. Con un primo motivo, sovrapponibile al primo motivo della ricorrente GR PI, la difesa denuncia violazione di legge per omessa dichiarazione di nullità dell’ordinanza emessa dal Tribunale in data 10/12/2019 e della sentenza per violazione dell’art. 552, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., per indeterminatezza dei capi di imputazione. Si rimanda sul punto alla esposizione del motivo di cui al paragrafo 3.1. 4.2. Con un secondo motivo, la difesa denuncia violazione di legge in relazione alla valutazione, in capo al ricorrente, del ruolo di amministratore di fatto del c.d. gruppo CC. Lamenta la difesa che, pur in presenza di amministratori di diritto, non meri prestanomi delle persone giuridiche, i giudici di merito non hanno spiegato quali fossero le effettive funzioni dal ricorrente esercitate e tali da trasmodare dai poteri inerenti la figura del direttore commerciale che il CE aveva assunto nell’ambito delle imprese, tanto più che, nel caso in esame, si verteva nell’ambito di gruppo di imprese su base familiare, dove la prova dei ruoli effettivamente svolti doveva essere più rigorosa, in virtù della sussistenza della c.d. affectio familiaris, sottolineando la mancanza dei c.d. indici dimostrativi dell’effettivo ruolo decisionale in seno alle società, costituite prima di una impresa autonoma da lui condotta, che non aveva sortito effetti positivi.
4.3. Con un terzo motivo, la difesa denuncia vizio di motivazione in ordine alla falsità materiale delle fatture in contestazione. Deduce la difesa che le fatture gemelle, cioè modificate dopo l’emissione, con la modifica del ricarico sul prezzo di acquisto dal 35% al 170% riguardava solo 45 fatture emesse nell’anno 2012 dalla CC s.r.l. verso l’NT GE, non tutte le fatture in contestazione;
e, comunque, nonostante la difesa avesse censurato sul punto la decisione di primo grado, la Corte fiorentina non si era espressa su tali osservazioni, né aveva indicato, rispetto alle ritenute sovrafatturazioni, il giusto e corretto ricarico per ogni prodotto merceologico. Quanto alla fatturazione emessa nell’anno 2013 dalla CC per corrispettivo superiore a quello previsto di euro 15.000,00 per il franchising ed alle operazioni per le fatture emesse a conguaglio per servizi extra contratto, ritenute totalmente inesistenti perché sprovviste di documentazione, obietta la difesa che la prova della insussistenza delle operazioni non può farsi discendere dalla assenza di documentazione.
4.4. Con un quarto motivo, la difesa denuncia vizio di motivazione, in relazione all’intervenuta prescrizione, alla data della pronuncia del dispositivo della sentenza di appello, del reato ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, per le fatture emesse dalla CC e dalla NT DA nell’anno 2013, essendo datate le ultime fatture di quell’anno, rispettivamente, 10/07/2013 e 16/04/2013. Deduce la difesa che, dovendo individuarsi il momento consumativo del reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, nell’ipotesi di plurime fatture emesse nel medesimo anno, nella data di emissione dell’ultima fattura, l’ultima fattura emessa nel 2013 dalla CC era datata 10/07/2013, mentre l’ultima fattura emessa nel 2013 dalla NT DA era datata 16/04/2013, sicchè, alla data della sentenza di appello, emessa il 13/07/2013, il periodo decennale di prescrizione del reato era già trascorso, per cui la Corte fiorentina avrebbe dovuto dichiarare prescritto il reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 relativamente alle fatture emesse nell’anno 2013 dalla CC e dalla NT DA.
4.5. Con un quinto motivo, la difesa denuncia violazione di legge in relazione agli aumenti di pena determinati in mesi due di reclusione per ciascun reato senza alcuna motivazione. 4 Lamenta la difesa che, per la scelta di procedere ad un aumento automatico di due mesi di reclusione per ogni reato satellite, il giudicante non ha fornito una adeguata e coerente motivazione, non avendo tenuto conto del diverso importo delle evasioni.
4.6. Con un sesto motivo, la difesa denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche. Lamenta la difesa che la Corte fiorentina non aveva esposto le ragioni per le quali non potevano essere concesse le circostanze attenuanti generiche in favore del ricorrente.
5. GR IG ha articolato due motivi.
5.1. Con un primo motivo, la difesa denuncia vizio della motivazione in relazione ai contestati reati.
5.1.1. Con riferimento ala contestazione di essere tenutaria delle scritture contabili e socia al 90% della Consulenti Azienda s.r.l., la difesa obietta che la tenuta della contabilità, quand’anche sia estesa alla materiale redazione delle fatture, non implichi, in automatico, una responsabilità del commercialista per l’eventuale emissione o utilizzo di fatture inesistenti, mancando la prova che il commercialista abbia agito con dolo specifico, ovvero con la consapevolezza e la volontà di concorrere al fine illecito di consentire a terzi l’evasione di imposte.
5.1.2. Con riferimento alla mail del 06/03/2012, inviata da RE OV (dipendente del CED) a GR IG, osserva la difesa che, anche a volerle attribuire il significato conferitole dai due giudicanti del merito, non può giustificare il concorso dell’imputata nel reato di emissione ed in quello di utilizzazione di ben 730 fatture riferibili anche a soggetti differenti dalle due società NT OM e NT GE interessate dalla mail;
né avrebbero potuto essere valorizzate per il giudizio di responsabilità le ulteriori e non meglio specificate mail citate dal Tribunale e anche dall’atto di appello, mancando al riguardo ogni e qualsiasi riferimento al contenuto delle stesse e ad un loro vaglio critico.
5.1.3. Con riferimento all’elemento di colpevolezza relativo al numero ed al valore complessivo delle fatture emesse nel corso degli anni tra le varie società del gruppo, trattasi di una mera presunzione, se non addirittura di una mera asserzione come tale priva di valenza probatoria, non essendo dimostrata la partecipazione attiva del professionista alla predisposizione, registrazione o trasmissione delle fatture false con la consapevolezza e volontà di concorrere al fine illecito di consentire a terzi l’evasione di imposte. Aggiunge la difesa che, nella sentenza impugnata, non viene fatta alcuna distinzione tra i due reati contestati e nessun cenno viene effettuato in merito alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo proprio dei due reati.
5.2. Con un secondo motivo, la difesa denuncia vizio di motivazione in relazione all’omesso esame delle specifiche e particolareggiate censure mosse dalla difesa dell’imputata alla sentenza di primo grado.
5.2.1. Con riferimento alla inesistenza e/o insufficienza di prova del concorso della ricorrente nel reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, la difesa rileva che la ricorrente non aveva mai avuto mandato a gestire la contabilità delle imprese del gruppo CC, essendo tale mandato stato conferito alla Consulenti Azienda s.r.l., che si appoggiava alla ricorrente quale intermediaria abilitata alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi e quale consulente per pratiche ed adempimenti in ambito fiscale e tributario e pratiche amministrative, come chiarito dalla teste Tesi, nella cui testimonianza era stato spiegato che la ricorrente era affidataria di quegli incarichi, altamente specializzati, che esulavano dagli adempimenti tipici di un centro elaborazione dati, non comprendenti la compilazione delle fatture. Quanto alla mail del 06/03/2012, inviata dalla OV alla ricorrente, la tesi ha 5 chiarito che la risoluzione di tali problematiche non competeva alla ricorrente. I giudici di merito avevano ignorato la testimonianza della Tesi per dare credito a quella della OV, invece caratterizzata da molte imprecisioni, che tuttavia, quale giovane dipendente, chiedeva istruzioni a tutta una serie di persone, in ciò collimando con quanto sostenuto dalla difesa, tanto che, alla cessazione del rapporto di dipendenza della OV, nessuno aveva più indicato la ricorrente come colei che dava istruzioni per registrazioni contabili relative al gruppo CC. Aggiunge la difesa che, per la tenuta della contabilità del gruppo, era utilizzato un programma denominato “Sigla”, che consentiva sia agli operatori del centro elaborazione dati, sia all’ufficio amministrativo del gruppo CC di intervenire direttamente sulle registrazioni contabili. Quanto all’analisi dettagliata delle sedici mail indicate dal Tribunale quali elementi indiziari posti a fondamento della sentenza di condanna, deduce la difesa che il loro contenuto – ad eccezione di due del 06/03/2012 e del 28/01/2015 – attiene ad argomenti per i quali la ricorrente prestava consulenze al gruppo CC su incarico della Consulenti Azienda s.r.l. ed è pertanto irrilevante rispetto alle contestazioni del reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000. In ordine alle mail del 06/03/2012 e del 28/01/2015, in cui si parala di fatture, ribadisce la difesa che, anche a volerle interpretare in senso sfavorevole all’imputata, tali mail, in un arco di ben otto anni, non potevano costituire la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, di un concorso della ricorrente nel reato proprio di emissione di fatture per operazioni inesistenti, ed anzi confermavano che la ricorrente non si occupasse della contabilità del gruppo CC. In ordine alla fattura n. 20 del 06/10/2015, emessa da NT DA a Primipirales, recante una correzione a mano dell’oggetto della fattura e siglata con “VG”, osserva la difesa che la correzione attiene ad un errore di battitura e che non vi può essere alcuna certezza che la correzione sia riconducibile alla ricorrente. In ordine alla rilevanza probatoria del brogliaccio manoscritto senza data con promemoria manoscritto “detto GZ lasciare così”, in riferimento al quale il giudice di prime cure aveva attribuito la sigla GZ alla ricorrente, osserva la difesa che trattasi di un documento senza data e che non è dato comprendere perché la sigla GZ venga riferita all’imputata, non contenendone neppure le iniziali.
5.2.2. Con riferimento alla inesistenza e/o insufficienza di prova del concorso della ricorrente nel reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, la difesa eccepisce una totale mancanza di motivazione specifica sugli elementi costitutivi del reato, rilevando l’assenza di documenti, testimonianze o intercettazione atti a provare gli asseriti accordi criminosi tra la ricorrente e gli amministratori delle aziende del gruppo CC.
6. E’ pervenuta memoria dell’avv. Gianluca Gambogi, difensore di fiducia di GR IG, con la quale si ribadiscono le argomentazioni contenute nel ricorso, condividendosi le conclusioni del Procuratore generale in merito alla prescrizione dei reati di cui al capo 1) contestati fino al 2015 ed i delitti di cui al capo 2) antecedenti al 27 settembre 2015 ed insistendo per un annullamento senza rinvio, in mancanza di elementi a fondamento di una pronuncia di colpevolezza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo del ricorso presentato da GR PI, nonché il primo motivo del ricorso presentato dal CE, tra loro sovrapponibili e congiuntamente esaminati, sono 6 infondati. La più recente giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio manifesta adesione, è ormai assestata nel senso che, in caso di genericità o indeterminatezza del fatto descritto nel capo di imputazione, al giudice del dibattimento, prima di dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio, ai sensi dell'art. 429, comma 2, cod. proc. pen., (o del decreto di citazione a giudizio, ai sensi dell'art. 552, comma 2, cod. proc. pen.), è consentita la sollecitazione, rivolta al pubblico ministero, a integrare o precisare la contestazione, al fine di adeguare l'accusa agli elementi di fatto e di diritto evidenziati dal giudice (Sez. 5, n. 27298 del 01/07/2025, P., Rv. 288404; Sez. 2, n. 30440 del 14/03/2024, Vena, Rv. 286744). Tale orientamento trova la propria condivisa ragion d'essere nella necessità di evitare regressioni del procedimento che non siano strettamene funzionali all'assolvimento delle finalità del processo, atteso che il principio di economia e di ragionevole durata dello stesso impongono che non venga adottata una declaratoria di nullità se, prima, non sia stata svolta l'attività necessaria (nella specie, l'invito al pubblico ministero a integrare o a precisare l'accusa) a rimuovere la causa di nullità. E’ quanto avvenuto nel caso in esame: dalle conformi decisioni sul punto dei giudici di merito emerge che, a seguito dei chiarimenti richiesti dal Tribunale di Firenze all’udienza del 04/11/2019, il Pubblico ministero depositava in Cancelleria una memoria con la quale, attraverso i richiami agli allegati alle informative di reato unite al fascicolo dibattimentale, rendeva espliciti e dettagliati i riferimenti alle fatture relative ad operazioni inesistenti indicate nei capi di incolpazione, in tal modo consentendo un compiuto esercizio del diritto di difesa. Da ciò deriva la infondatezza delle doglianze.
2. Il secondo motivo del ricorso proposto da GR PI e il terzo motivo del ricorso di ET CE, anch’essi congiuntamente esaminati perché connessi, sono manifestamente infondati perché versati in fatto e generici. I giudici di merito hanno, infatti, precisato in proposito, senza vizi logici, che, tra le fatture per operazioni relative ad operazioni inesistenti per sovrafatturazione, erano state prese in considerazione soltanto quelle modificate dopo l’emissione, con valori di ricarico compresi fra il 35% ed il 170%, ritenute per questo prive di giustificazione e finalizzate ad aumentare i costi dell’impresa destinataria, non essendo sostenibile che un siffatto ricarico potesse essere sorretto da una logica imprenditoriale, tanto più che l’integrale mancato pagamento delle fatture rivelava il dolo di evasione (cfr. Sez. 3, n. 24130 del 23/05/2025, Ferrero, Rv. 288508, secondo cui il mancato pagamento della fattura rappresenta indizio ulteriore della fittizietà dell’operazione, denotando la mancanza di un’effettiva volontà negoziale da parte del destinatario della fattura). Allo stesso modo, quanto alla mancata presenza di documentazione a supporto, è stato congruamente affermato che, anche in un contesto familiare, non era giustificabile che le fatture per prestazioni di servizi fossero prive di documentazione a sostegno, diversamente ciò costituendo uno strumento per realizzare vantaggi fiscali non consentiti (cfr. anche in questo caso Sez. 3, n. 24130 del 23/05/2025, cit., secondo cui «l’emissione di fatture relative a beni non rinvenibili o la cui effettiva esistenza non è comprovata da alcun riscontro materiale, integra il reato di frode fiscale ex artt. 2 ed 8, d. lgs. n. 74 del 2000, attesa l’inesistenza oggettiva delle operazioni oggetto delle fatture, essendo queste ultime unicamente destinate a creare un’apparente legittimazione fiscale per ridurre fraudolentemente l’imponibile»). Pertanto, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 7 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601): l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, è bene ricordare, ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali;
la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903).
3. Il terzo motivo del ricorso presentato da GR PI è manifestamente infondato. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di reati tributari, l'amministratore di una società risponde del reato omissivo contestatogli quale diretto destinatario degli obblighi di legge, anche se questi sia mero prestanome di altri soggetti che abbiano agito quali amministratori di fatto, atteso che la semplice accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, ovvero a titolo di dolo eventuale per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino (Sez. 3, n. 46834 del 21/09/2023, Berti;
Sez. F, n. 42897 del 09/08/2018, C. Rv. 273939-02). Peraltro, con riferimento agli obblighi dichiarativi, la più recente elaborazione giurisprudenziale ha affermato che il legale rappresentante di un ente che non abbia dello stesso l'effettiva gestione non risponde ex art. 40, comma secondo, cod. pen. per violazione dei doveri di vigilanza e controllo derivanti dalla carica rivestita, ma quale autore principale della condotta, in quanto direttamente obbligato "ex lege" a presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto di soggetti diversi dalle persone fisiche, che devono essere da lui sottoscritte e, solo in sua assenza, da chi abbia l'amministrazione, anche di fatto (Sez. 3, Sentenza n. 20050 del 16/03/2022, Rv. 283201). In motivazione la Suprema Corte ha specificato che "si tratta di obblighi dichiarativi gravanti direttamente ed immediatamente sul legale rappresentante dell'ente secondo quanto dispongono gli artt. 1, comma 4, e 8, comma 6, d.P.R. n. 322 del 1988, a mente dei quali le dichiarazioni relative alle imposte dirette e sul valore aggiunto dei soggetti diversi dalle persone fisiche devono essere sottoscritte da chi ne ha la legale rappresentanza e solo in assenza di questi da chi ne ha l'amministrazione, anche di fatto. La responsabilità omissiva del legale rappresentante dell'ente, dunque, non deriva dall'applicazione dell'art. 40 cpv. cod. pen. (e dunque dalla violazione di un dovere di controllo), bensì dalla violazione dell'obbligo gravante direttamente su di lui, obbligo che concorre a tipizzare la fattispecie di reato di omessa dichiarazione di cui all'art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000, selezionandone l'autore e qualificando il reato stesso come a "soggettività ristretta" che può essere commesso solo da chi sia obbligato, per legge, a presentare la dichiarazione", e la ricorrente non ha negato di aver sottoscritto proprio quelle dichiarazioni che indicavano il debito poi non assolto. Del tutto coerentemente con i principi esposti, i giudici di merito hanno ritenuto, con valutazione non sindacabile in sede di legittimità perché logicamente ed adeguatamente argomentata, che il ruolo di amministratore di diritto rivestito dalla ricorrente non era sufficiente a precludere un giudizio di responsabilità, essendo emerse violazioni sistematiche, corrispondenti ad uno schema operativo ben preciso e ripetuto nel tempo. Del resto, spiegano i giudici di primo grado (v. pagine 86-88 della sentenza) che la ricorrente, oltre a svolgere attività di tipo operativo all’interno del ristorante, si curava anche della direzione commerciale e del coordinamento delle prestazioni lavorative dei dipendenti, occupandosi della sottoscrizione di documenti amministrativi ed anche rapportandosi alla legale rappresentante della società che si occupava della contabilità delle aziende del gruppo.
4. Non si sottrae alla manifesta infondatezza il secondo motivo del ricorso proposto da ET CE, perché generico e versato in fatto. La Corte territoriale ha valorizzato le innumerevoli occasioni in cui coloro che devono interloquire con le società (creditori, professionisti, dipendenti) si rivolgevano al ricorrente, richiamando i numerosi elementi indicati alle pagine da 68 a 73 della sentenza di primo grado, in cui sono stati messi in evidenza i molteplici documenti rinvenuti dagli inquirenti che riconducevano al ricorrente l’amministrazione di fatto della CC s.r.l. e delle società collegate, in particolare le mail che svelavano come costui si occupasse personalmente di tutte le questioni riguardanti il personale dipendente delle aziende del gruppo, decidesse i prezzi delle forniture ed effettuasse gli ordini di acquisto per le società del gruppo, costituendo il punto di riferimento per tutte le questioni inerenti ai pagamenti, fosse il destinatario delle fatture quietanzate dei fornitori delle società, nonché dei preventivi per la ristorazione o per la manutenzione dei locali, richiamando infine l’esito della perquisizione presso l’abitazione di costui, dove erano stati rinvenuti, oltre che numerosi documenti, 18 assegni per l’importo complessivo di 100.000,00 euro emessi dal legale rappresentante di una delle società del gruppo, nonché gli accertamenti della Guardia di Finanza, in base ai quali le spese legali del ricorrente erano state registrate nella contabilità di una delle società del gruppo e, nelle vicende relative alla risoluzione del contratto di affitto di azienda della NT DA, aveva rappresentato l’azienda, nonostante il legale rappresentante fosse il padre. Alla stregua di tali emergenze, i giudici di merito hanno, senza vizi logici, messo in risalto il ruolo preminente del ricorrente nella gestione del gruppo CC, tale da svolgere funzioni amministrative, direttive e gestionali delle varie imprese del gruppo. In definitiva, in quanto sorretto da considerazioni coerenti con le fonti dimostrative acquisite e comunque non manifestamente illogiche, il giudizio delle due conformi sentenze di merito circa il ruolo di amministratore di fatto di ET CE delle aziende del c.d. gruppo CC non presta il fianco alle doglianze difensive, formulate invero in termini assertivi e non adeguatamente specifici.
5. Sono, invece, fondati, per quanto si dirà, il quarto motivo del ricorso di GR PI e il quarto motivo del ricorso proposto da ET CE che si dolgono della mancata declaratoria di estinzione del reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, relativamente alle fatture per operazioni inesistenti emesse nell’anno 2013 dalla CC s.r.l. e dalla NT DA. Ora, sebbene le ultime fatture emesse nell’anno 2013 dalla CC s.r.l. (10/07/2013) e dalla NT DA (16/04/2013) non siano anteriori di oltre dieci anni (che, all’epoca rappresentava il termine massimo di prescrizione per il reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000) rispetto all’emissione della sentenza di secondo grado (13/07/2023), dovendosi considerare anche un periodo di sospensione dei termini di prescrizione di 154 9 giorni, la non manifesta infondatezza del primo motivo dei ricorsi proposti dalla PI e dal CE rende i rapporti processuali validamente instaurati e, conseguentemente, la impugnata sentenza della Corte di appello di Firenze deve essere annullata senza rinvio limitatamente alle condotte realizzate fino al 19 settembre 2015 perché estinte per prescrizione. In specie, il termine massimo di prescrizione dei contestati reati di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 è, ratione temporis, di dieci anni (il massimo della pena per entrambe le imputazioni è stato elevato a otto anni a decorrere dal 27/10/2019, quindi in epoca successiva all’epoca di commissione delle condotte di cui si tratta), per cui, considerando il periodo di 154 giorni di sospensione del decorso della prescrizione, alla data di emissione della presente sentenza, non sono prescritte tutte le condotte successive al 19 settembre 2015. 6. Sono conseguentemente assorbite le doglianze, contenute nel quinto motivo dei ricorsi proposti dalla PI e dal CE, relative agli aumenti di pena per i reati satellite, dovendo procedersi in sede di rinvio alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
7. Il sesto motivo del ricorso proposto da ET CE è fondato. Lamenta il ricorrente il mancato adempimento dell’obbligo motivazionale da parte della Corte territoriale sul motivo di appello che invocava il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Effettivamente, sebbene la difesa dell'imputato avesse formulato, in seno all’atto di appello, richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche (v. pagina 9 del ricorso per cassazione), la Corte di appello ne ha omesso la disamina. Risulta, quindi, integrata la dedotta carenza motivazionale che vizia parzialmente l'atto decisorio e ne impone l'annullamento con rinvio sul punto, investendo il rilievo un ambito della decisione rimesso all'esclusivo apprezzamento fattuale del giudice di merito.
8. Fondati sono i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente perché connessi, proposti da GR IG, relativamente al vizio di motivazione circa l’affermazione di responsabilità quale professionista incaricata di gestire la contabilità nella veste di maggiore azionista della CED Consulenti Azienda s.r.l. Giova premettere in proposito che, diversamente dall’amministratore di fatto e di diritto delle società, il professionista risponde del concorso nel reato del cliente assistito allorché la frazione di condotta realizzata, consistita nel fornire consigli sui mezzi giuridici idonei a perseguire il risultato o nel compiere attività dirette a garantire l'impunità o a favorire o rafforzare l'altrui proposito criminoso, sia stata posta in essere nella piena consapevolezza di contribuire materialmente al complessivo perfezionamento del reato e al perseguimento del fine specifico di evasione (Sez. 3, n. 37642 del 06/06/2024, Tomasi, Rv. 286978). Tanto premesso, come rileva anche il Procuratore generale, la motivazione della Corte territoriale appare carente, poiché, a parte il riferimento ad uno scambio di mail avvenuto in data 06/03/2012, vale a dire in un periodo ormai coperto da prescrizione, avente per oggetto la giustificazione di un passaggio di denaro da una ad altra società del gruppo, manca un adeguato vaglio critico che le doglianze mosse dalla difesa avrebbero reso necessario: non vengono, infatti, adeguatamente confutate le osservazioni contenute nei motivi di gravame della difesa che avevano contestato sia la mancata individuazione delle condotte riferibili alla consulente in relazione alle contestazioni mosse in rubrica, sia la prova del dolo specifico di evasione in capo alla consulente medesima, dolendosi, inoltre, del mancato esatto inquadramento dei rapporti tra il gruppo CC e la ricorrente, nonché della mancata considerazione della testimonianza dell’amministratrice della Consulenti Azienda s.r.l., del 10 programma informatico che metteva in condivisione la contabilità tra la Consulenti Azienda s.r.l. e gli uffici del gruppo CC, e senza infine alcuna valutazione delle osservazioni difensive mosse alla corrispondenza via mail, valorizzata dal Tribunale e posta a fondamento della affermazione di responsabilità della ricorrente. Sotto tale profilo, ovverosia in ragione del mancato confronto con le deduzioni difensive, suscettibili di incidere, almeno in via potenziale, sulla conferma del giudizio di colpevolezza dell’imputata, la sentenza impugnata presenta quindi una lacuna motivazionale che ne impone l’annullamento, dovendosi al riguardo richiamare la costante e condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 8947 del 16/02/2016, Rv. 265848), secondo cui il giudizio di appello ha la precisa funzione di garantire non solo il controllo della legittimità della progressione processuale e della tenuta logica della motivazione del primo giudice, ma estende il suo sindacato alla analisi del fatto, ovvero delle prove che accertano il fatto, ovviamente nei limiti del devoluto;
la dimensione fattuale della vicenda processuale trova infatti la sua definizione ultima proprio nel giudizio di secondo grado, dato che nessuna ulteriore valutazione è consentita in sede di legittimità fuori della (invero residuale) area del travisamento della prova.
9. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di PI GR e CE ET limitatamente alle condotte realizzate fino al 19 settembre 2015 perché estinte per prescrizione, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio e dell’ammontare della confisca per equivalente - rendendosi al riguardo necessarie valutazioni di merito non consentite in questa sede -, relativamente alle condotte successive al 19 settembre 2015, per le quali è irrevocabile l’accertamento di responsabilità ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen. I ricorsi di PI GR e CE ET devono essere rigettati nel resto. Alla stregua delle considerazioni svolte nel precedente paragrafo, la sentenza deve essere annullata nei confronti di IG GR con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze che tenga conto di quanto sopra indicato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di PI GR e CE ET limitatamente alle condotte realizzate fino al 19 settembre 2015 perché estinte per prescrizione. Rigetta nel resto i ricorsi di PI GR e CE ET e rinvia per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio a loro carico e dell'ammontare della confisca per equivalente ad altra Sezione della Corte d'appello di Firenze. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilita' della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilita' di PI GR e CE ET in ordine ai fatti successivi al 19 settembre 2015. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IG GR con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze. Così è deciso, 20/02/2026 Il Consigliere estensore 11