Sentenza 29 marzo 2001
Massime • 1
Fermo restando che il credito inerente a prestazioni assistenziali dovute agli invalidi civili, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 1993, in applicazione di una regola analoga a quella dettata dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., è produttivo di interessi legali e di rivalutazione monetaria, qualora, peraltro, l'esistenza dei presupposti della prestazione venga accertata in epoca successiva alla morte dell'interessato o, comunque, la prestazione stessa venga liquidata non al diretto beneficiario, ma agli eredi, a questi ultimi, in relazione al periodo successivo al decesso del dante causa, venendo ormai in rilievo non già una situazione di assistenza sociale obbligatoria, bensì una tipica situazione successoria, non spetta la rivalutazione monetaria in base al predetto art. 429 cod. proc.civ., con la conseguenza che gli eredi che intendano ottenere, per detto periodo, il risarcimento del danno ulteriore ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., hanno l'onere di dedurre e provare il pregiudizio subito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/03/2001, n. 4672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4672 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE ANNUNZIATA - Presidente -
Dott. VINCENZO MILEO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - rel. " -
Dott. ATTILIO CELENTANO - " -
Dott. PAOLO STILE - " -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, per legge rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma Via dei Portoghesi n. 12, è pure per legge domiciliato.
- ricorrente -
contro
LI NC.
- intimato -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Perugia n. 1246 del 10.10.1997 (R.G. n. 3604/96, R. Lav. n. 555/96). Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino nella pubblica udienza del 13.12.2000;
Sentito il P.M., nella persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto Cinque, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso del 6 marzo 1995 NC LI conveniva davanti al Pretore del lavoro di Perugia il Ministero dell'Interno e, premesso che, quale erede del proprio genitore - invalido civile deceduto il 2 settembre 1988 - aveva inutilmente chiesto che sulle somme che erano state corrisposte in ritardo (dopo il suddetto decesso) per prestazioni assistenziali dovute al suo dante causa, gli fossero erogati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, chiedeva che il Ministero fosse condannato al relativo pagamento. Costituitosi in giudizio, il Ministero dell'Interno contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto, eccependo, in particolare, che essendo stata la somma capitale corrisposta all'erede del beneficiario della prestazione, il medesimo erede non poteva usufruire della disciplina dettata dalla legge in materia di liquidazione degli accessori relativi alle prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Con sentenza del 1^ luglio 1996 il Pretore, in accoglimento del ricorso, condannava il Ministero dell'Interno a pagare al LI la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma di L.
3.797.930 con decorrenza dal centoventunesimo giorno dalla domanda presentata in sede amministrativa.
Questa decisione, impugnata dal Ministero dell'Interno, veniva confermata dal Tribunale di Perugia, con sentenza del 10 ottobre 1997, in base al rilievo che il diritto fatto valere dall'interessato era sorto in data anteriore al 31 dicembre 1991, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 16, sesto comma, della legge n. 412 del 1991, correttamente il primo giudice aveva riconosciuto il cumulo fra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Interno, che ha dedotto un unico motivo. Il LI non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo dell'impugnazione il Ministero ricorrente denuncia la violazione degli artt. 16 della legge n. 412 del 1991 e 429, terzo comma, c.p.c., oltre a vizi di motivazione (art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c.), e sostiene che, essendo stata la somma capitale pagata all'erede del diretto beneficiario della prestazione assistenziale dopo la morte del medesimo, il Tribunale avrebbe errato nell'applicare le norme di legge sopra indicate, dato che, viceversa, il diritto agli accessori per il ritardato pagamento del credito ricadeva sotto la disciplina comune.
Il motivo è fondato nei termini che saranno indicati. Questa Corte, nel decidere un ricorso analogo a quello in esame, ha enunciato il seguente principio di diritto: fermo restando che il credito inerente a prestazioni assistenziali obbligatorie dovute agli invalidi civili, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 27 aprile 1993 e in applicazione, quindi, di una regola analoga a quella dettata dall'art. 429, terzo comma, c.p.c., è produttivo di interessi legali e di rivalutazione monetaria, tuttavia, qualora l'esistenza dei presupposti della prestazione vengano accertati in epoca successiva alla morte dell'interessato o, comunque, la prestazione stessa venga liquidata non al diretto beneficiario ma per la prima volta agli eredi, a questi ultimi, in relazione al periodo successivo al decesso del dante causa, venendo ormai in evidenza non già una situazione di assistenza sociale obbligatoria bensì una tipica situazione successoria, non spetta la rivalutazione monetaria in base al suddetto art. 429 c.p.c., con la conseguenza che, se i medesimi intendano ottenere, per il suddetto successivo periodo, il risarcimento dell'ulteriore danno in base all'art. 1224, secondo comma, c.c., hanno l'onere di dedurre e di provare il pregiudizio subito (Cass. 17 gennaio 1998 n. 407). A questo principio di diritto occorre fare riferimento per la decisione della controversia.
Va al riguardo rilevato che, verificatasi la morte della persona fisica, non tutti i rapporti giuridici che alla stessa facevano capo si trasmettono all'erede, non essendo trasmissibili quei rapporti che attengono a diritti od obblighi strettamente collegati alla vita del titolare, come quelli che si basano sull'intuitus personae o quelli di diritto pubblico. In relazione a tali rapporti (c.d. intrasmissibili), che si estinguono con il decesso del soggetto che ne era titolare, non potranno più venire in essere, con la disciplina che li regolava, ulteriori diritti ed obblighi ne' in capo al defunto ne' in capo all'erede. In tal caso, l'erede acquista solamente la titolarità di quegli obblighi e di quei diritti che erano già entrati a far parte del patrimonio del de cuius e dei quali, al momento della morte, non era stata ancora ultimata la realizzazione - come avviene, ad esempio, riguardo a ratei di imposta già maturati ma non ancora adempiuti dal debitore o riguardo a ratei di una prestazione previdenziale o assistenziale non ancora corrisposti al titolare del rapporto obbligatorio - ma, trattandosi di cespiti ereditari, agli stessi va applicata la disciplina comune dettata dalla legge per qualsiasi diritto od obbligo, incluso nell'asse ereditario, del quale non è stato ancora completato l'adempimento.
Tenuto conto di questi rilievi, si deve affermare che, se al momento della morte del titolare di una determinata prestazione in danaro da corrispondersi a periodiche scadenze, dal debitore non erano state ancora adempiute una o più rate, la somma capitale, pari a tutti i ratei già maturati al tempo dell'apertura della successione, entra a far parte del patrimonio ereditario con gli accessori da calcolarsi, fino a quel momento, secondo le regole dettate dalla legge per quella particolare fattispecie, mentre la somma complessiva, che comprende la sorte e gli accessori così determinati, se corrisposta in ritardo rispetto al giorno dell'apertura della successione, dovrà essere acquisita dall'erede con gli ulteriori accessori, se e in quanto dovuti, da calcolarsi in base alle disposizioni contenute nell'art. 1224 c.c.. A conclusione di tutte le argomentazioni svolte, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione - limitatamente alla domanda avente per oggetto il calcolo degli accessori per il periodo successivo al decesso del dante causa dell'intimato - e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al profilo accolto. La causa deve essere, quindi, rinviata ad un altro giudice, che si designa nella Corte di appello di Perugia e che dovrà uniformarsi al principio di diritto enunciato nella sopra indicata sentenza emanata da questa Corte.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata in relazione al profilo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Perugia, che pronuncerà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2001