Sentenza 12 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/05/2001, n. 6615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6615 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2001 |
Testo completo
Aula B' M REPUBBLICA ITALIANA 6615/01 IN NOME D LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 4308/99 Dott. Rosario DE MUSIS PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Cron.14884 Dott. Mario - Consigliere Rep. Dott. Donato FIGURELLI Rel. Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO Ud.01/03/01 - Dott. Saverio TOFFOLI - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI IC SE AR, BE EN, BE MA, BE IA, BE AN, eredi di BE SIMEONE, elettivamente domiciliati presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato LADDAGA TERESA, giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
AZIENDA CONSORTILE TRASPORTI PUBBLICI NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE,2001 1001 rappresentata e difesa dall'avvocato LITTERIO -1- PASQUALE, giusta delega in atti;
- controricorrente- avverso la sentenza n. 69/98 del Tribunale di SANTA AR CAPUA VETERE, depositata il 17/02/98 R.G.N. 174/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/03/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. n. 4308/99 Svolgimento del processo SE IA Di IC, nonchè OM, MM, IA e NA Benevento, quali eredi di ON Benevento, dipendente sino alla data del recesso (luglio '83) dall'Azienda consortile trasporti pubblici di Napoli (ACTPN), ricorrono per cassazione, illustrando un motivo di censura, in- tegrato da memoria, contro la sentenza del Tribunale di S. IA Capua Vetere che, accogliendo l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Azienda, ha ritenuto prescritto il diritto alla riliquidazione, con l'inclusione del "forfait di lavoro straordinario festivo e notturno", dell'indennità di buona uscita del loro dante causa, richiesta per la prima volta nel novembre '89. In particolare, la sentenza del Tribunale, confermando la decisione del Pretore di Caserta, ha escluso, per l'eccepita decorrenza del termine quin- quennale di prescrizione (art. 2948, cod.civ.), che l'indennità in questione, pur riconosciuta quale parte integrante della retribuzione con sentenza definitiva della Corte di Cassazione 10 novembre 88-29 settembre 89, in relazione alla causa vertente su quell'oggetto, promossa a suo tempo dal loro dante causa, possa interagire sulla diversa e autonoma domanda di riliquidazione dell'indennità di buona uscita, collegata alla cessazione del rapporto di lavoro, risalente al luglio 1983. L'ACTPN resiste con controricorso. Motivi della decisione Parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 2945, cod.civ., nonchè degli artt. 2120 e 2909, cod.civ., oltre a insuffi- ciente contraddittoria ed illogica motivazione della sentenza, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod.proc.civ., per aver ritenuto, rispetto alla data di cessazione del rapporto di lavoro del dante causa (luglio 1983), prescritto 3 il diritto alla riliquidazione della indennità di buona uscita, includendovi il forfait di lavoro straordinario riconosciuto, quale componente della retri- buzione ordinaria mensile, con sentenza della Corte di cassazione 10 no- vembre 88-29 settembre 89. Osserva che la prescrizione, in relazione al diritto alla riliquidazione del- l'indennità di buona uscita, poteva maturare solo dopo l'individuazione della "giusta retribuzione", definita giudizialmente dalla sentenza della Cassazione del 29 settembre 1989, traendo esso origine, "con stretto nes- so di causalità", dal diritto precedentemente sub judice, evidenziandosi, altrimenti, "una ipotesi di conflitto di giudicati, atteso che il Giudice suc- cessivamente adito per stabilire l'ultima retribuzione ex art. 2120, cod.civ., sarebbe chiamato a decidere nuovamente sull'inclusione o meno del compenso in parola nella retribuzione ordinaria", ed osservando, infi- ne, "che la decisione richiamata non solo statuisce il diritto alla percezio- ne della competenza accessoria, ma condanna conseguentemente l'Azien- da al pagamento di tutte le differenze retributive, quindi anche di quelle che derivano dall'errato calcolo dell'indennità di anzianità…..". Il ricorso non merita di essere condiviso. Costituisce jus receptum, da cui non v'è ragione di discostarsi, quello se- condo cui (Cass., 29 maggio 1998, n. 5302) l'interruzione della prescri- zione, che costituisce un'eccezione in senso proprio, in replica all'eccezio- ne di prescrizione, non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma deve essere fatta valere esplicitamente dalla parte, che deve non solo allegare il fatto su cui l'eccezione di interruzione si fonda, ma anche dedurre che di esso intende avvalersi, quale causa produttiva di quel determinato effetto giuridico (Cass. 5 febbraio 1979, n. 753; 13 dicembre 1980, n. 6460; 17 marzo 1981, n. 1529). D'altra parte le cause di interruzione della prescrizione sono tassativamen- te indicate dall'art. 2943,cod.civ., del quale non é consentita interpretazio- ne analogica (v. Cass. 2 marzo 1987, n. 2198; 12 giugno 1991, n. 6636; 28 settembre 1994, n. 7898) e tale norma prevede che abbia efficacia in- terruttiva la domanda giudiziale, intesa quale espressione di voler far vale- re il diritto specifico di cui si chiede il riconoscimento (Cass. 22 agosto 1997, n. 7858). In questo quadro risulta che solo il 27 novembre 1989 gli istanti, secondo quanto si legge nel ricorso, invitarono l'Azienda a riliquidare l'indennità di fine rapporto spettante al defunto, cessato dal servizio nel luglio 1983. Solo nel novembre 1989 si verificò, dunque, il primo atto di costituzione in mora della ACTPN, inteso quale atto di intimazione e richiesta di adempimento per il ricalcolo dell'indennità di buona uscita, a fronte del- l'obbligo di controprestazione della controparte, che oppose, al riguardo, l'eccezione di prescrizione, maturata nel luglio '88. Orbene, non essendovi alcuna identità ontologica fra la determinazione della giusta retribuzione, oggetto del primitivo giudizio, e la riliquidazione dell'indennità di fine rapporto, di cui si controverte in questo, né potendosi definire, se non in termini endoprocessuali (v. art. 295, cod.proc.civ.), pe- raltro non emergenti nella fattispecie (ma non anche dal punto di vista so- stanziale, in considerazione dell'autonomia delle pretese) l'esigenza della previa definizione della causa vertente sull'inclusione nella retribuzione dell'elemento ulteriore, rispetto alla domanda di questo, per altro promos- sa successivamente -come visto- alla definizione della prima, il ricorso non può essere accolto. Ed invero l'osservazione, avanzata da parte ricorrente, circa un possibile contrasto di giudicati fra quello, già definito ed avente ad oggetto la de- ih5 terminazione della base di calcolo della retribuzione tout court e quello per la (ri)liquidazione dell'indennità di buona uscita, vuol dimostrare trop- po, stante l'evidente rifluibilità del primo dato accertato nella successiva operazione, qualora quest'ultima fosse stata tempestivamente dedotta ed esercitata, mentre del tutto "nuovo" é il generico richiamo alla condanna dell'Azienda, contenuta nella precedente decisione, al pagamento di tutte le differenze retributive, comprendendovi, in tesi, anche la riliquidazione dell'indennità di fine rapporto. Concludendo, se é vero che gli effetti della sentenza della Cassazione 10 novembre 88-29 settembre 89 si rifletterono a ritroso sulle mensilità non prescritte della retribuzione, individuandone, anche per il futuro, le com- ponenti, tuttavia questo effetto, essendo stata nel frattempo liquidata l'in- dennità di fine servizio, non aveva in sé e di per sé, senza un'esplicita ri- chiesta da parte degli aventi diritto di estenderne la valenza, la forza di reagire immediatamente e costitutivamente sulla determinazione della rili- quidazione della buona uscita, sorgendo il relativo diritto al momento e a causa della cessazione dal servizio, che identifica il termine iniziale (anche della relativa prescrizione) per preterndere il suo adempimento in- tegrale. In altre parole la distinta autonomia e potenzialità della domanda di liqui- dazione dell'indennità di buona uscita, rispetto a quella precedentemente proposta, doveva indurre a un tempestivo esercizio della pretesa, qui contrastata sotto il profilo della maturata prescrizione, come si verifica, similmente, in tutti quei casi in cui, addirittura, si lamenta, sotto il profilo di un'asserita discriminazione costituzionale, l'assenza di una norma di tutela di un bene, per altri versi invece attribuito, il quale, dopo la dichia- razione d'incostituzionalità, oltre ad espandersi erga omes con effetto ex tunc, viene riconosciuto, per il passato, solo in favore di coloro che ne avessero tempestivamente promosso e diligentemente coltivato l'aspettati- va. Com'è noto, infatti, l'esaurimento o il consolidamento di una situazione giuridicamente rilevante, con conseguente inapplicabilità, ad essa, della pronuncia d'incostituzionalità di una norma, può derivare, oltre che dal giudicato, anche dal decorso di termini di prescrizione o decadenza, che rendano la situazione giuridica insensibile alla sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale (v., ex plurimis, Cass. 28 novembre 2000, n. 948). Motivi d'equità inducono a compensare fra le parti le spese processuali di questo giudizio di legittimità
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese processuali di questo giudizio di legittimità Così deciso in Roma il 1° marzo 2001 Π Il fonsigliere llum G D E G E 8 L E A L 1 L 3 - 3 - 7 N . 1 5 3 Il Presidente S A S P A S T S N , A I E E D R A G T E O S G R , O I ' I 0 O 1 O R I D I I N R E . L A D E T S T T L S A Reparto be Muis I L D O , I B D O L P T S A I O M E A T S D E N E Dull IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 2 MAG. 2001 oggi, ولا IL CANCELMERE 7