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Sentenza 21 settembre 2023
Sentenza 21 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/09/2023, n. 38478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38478 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OS IU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 38478 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 07/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Napoli, con ordinanza del 9 marzo 2023, rigettava l'istanza di riparazione avanzata da SI IU per l'ingiusta detenzione carceraria subita dal 22 ottobre 2017 al 17 febbraio 2018 per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990 da cui era stato assolto ex art. 530 cpv per non aver commesso il fatto. 2. L'istante, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione. 4. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 606, c. 1, lett. b), cod.proc.pen., violazione di legge in relazione all'art. 314 cod proc pen in ordine alla riconosciuta sussistenza della colpa grave in capo al ricorrente, nonché violazione dell'art. 314 cod proc pen in quanto il provvedimento impugnato aveva fatto riferimento, per corroborare la sussistenza del comportamento colposo, al fatto che il Longo non avesse fornito spiegazioni in ordine alla circostanza che si fosse trovato insieme al conducente dell'autocarro che traportava la sostanza stupefacente. Tale passaggio motivazionale non teneva conto della recente innovazione dell'art. 314, che espressamente esclude la rilevanza causale di un diritto difensivo quale la facoltà di non rispondere dell'imputato. 5. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta ritualmente presentata, conclude per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, e pertanto deve essere rigettato. 2. Occorre richiamare il principio fondamentale che disciplina l'accertamento in tema di riparazione per ingiusta detenzione. Il giudice di merito, infatti, per stabilire se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22 settembre 2016, La Fornara, Rv. 268952; Sez. 4, n. 9212 del 13 novembre 2013, Maltese, Rv. 259082; Sez. Un., n. 34559 del 26 giugno 2002, De Benedictis, Rv. 222263). 3. Ciò premesso, Il Tribunale partenopeo, alla pag. 5 del provvedimento, sottolinea le seguenti circostanze: 1) il conducente del camion, accanto al quale sedeva l'odierno ricorrente aveva intrattenuto uno scambio di messaggi con il soggetto che , 1 lo stava attendendo ai fini dello scambio della droga occultata nel vano passeggero;
2) il medesimo conducente, senza apparente motivo, aveva deciso di fermarsi in orario notturno in una piazzola di sosta in luogo poco illuminato;
3) si trattava, notoriamente, di luogo ad alta e notoria intensità criminale. Evidenziano dunque i giudici di merito che l'SI aveva assistito all'agire a dir poco sospetto del conducente del camion ed aveva accettato passivamente detto comportamento, ponendo in essere un comportamento gravemente imprudente e negligente che aveva contribuito ad una obiettiva situazione di apparente co - detenzione della droga. 4.Detto passaggio motivazionale, che non risulta neppure specificamente attaccato nel ricorso, è assolutamente rispettoso dei principi ripetutamente affermati da questa Corte di legittimità sopra ricordati e non risulta manifestamente illogico.Va inoltre ricordato che, per giurisprudenza consolidata, in particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo può essere integrata dalle frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 3, n. 39199 del 1 luglio 2014, Pistorio, Rv. 260397; Sez. 4, n. 8914 del 18 dicembre 2014, Dieni, Rv. 262436). 5. Si impone pertanto il rigetto del ricorso, cui segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 6. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713). 2
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 7 settembre 2023 Il Consigliere qstensore Il Presidente ,
2) il medesimo conducente, senza apparente motivo, aveva deciso di fermarsi in orario notturno in una piazzola di sosta in luogo poco illuminato;
3) si trattava, notoriamente, di luogo ad alta e notoria intensità criminale. Evidenziano dunque i giudici di merito che l'SI aveva assistito all'agire a dir poco sospetto del conducente del camion ed aveva accettato passivamente detto comportamento, ponendo in essere un comportamento gravemente imprudente e negligente che aveva contribuito ad una obiettiva situazione di apparente co - detenzione della droga. 4.Detto passaggio motivazionale, che non risulta neppure specificamente attaccato nel ricorso, è assolutamente rispettoso dei principi ripetutamente affermati da questa Corte di legittimità sopra ricordati e non risulta manifestamente illogico.Va inoltre ricordato che, per giurisprudenza consolidata, in particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo può essere integrata dalle frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 3, n. 39199 del 1 luglio 2014, Pistorio, Rv. 260397; Sez. 4, n. 8914 del 18 dicembre 2014, Dieni, Rv. 262436). 5. Si impone pertanto il rigetto del ricorso, cui segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 6. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713). 2
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 7 settembre 2023 Il Consigliere qstensore Il Presidente ,