Sentenza 6 aprile 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/04/2002, n. 4946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4946 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2002 |
Testo completo
67455 REPUBBLICA2 246 / 0 2 ee IN NOME DEL OPOLO ITALIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Enrico R.G.N. 2237/2000PAPA Presidente Dott. Stefano MONACI Consigliere Cron.41265 Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Dott. Antonio MERONE Consigliere Rep. Ud. 15/11/2001 Dott. Antonino DI BLASI Consigliere ha pronunciato la seguente: Oggetto: Tributi Registro S E N TENZA Contratto preliminare e sul ricorso proposto da: definitivo- Inizio decorrenza AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE UFFICIO REGISTRO DI termine decadenza per accertamento. Presupposti VIAREGGIO, in persona del Ministro pro tempore, Disamina ed elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi interpretazione dei due atti Necessità. n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge, ricorrente
contro
S.A.S. CO.RA.C. di OM VITTORIANO, in persona del rappresentante pro tempore, OM LI MARIA, E L I V I FR GA, n.q. di erede di OM LIA, C 5 n.q. di socio OM VITTORIANO, accomandatario e 5 4 legale rapp.te della 7 s.a.s. di RD CO.RA.C. 1 C CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IA, rappresentati e difesi, giusta delega in UFFICIO COPIE Richiesta copia studio calce al controricorso dagli avv.ti Renzo Vecoli ed dal Sig. Sele per diritti € 3.10 Andrea Paulgross, elettivamente domiciliati in Roma, 11 12.04.02 Lungotevere Mellini, 39, presso lo studio IL CANCELLIERE dell'Avv. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Manilio Franchi. UFFICIO COPIE Richiesta copia studio controricorrente - - dal Sig. IPSOA per diritti € 3.10 per la Cassazione della sentenza n.200/18/98 resa dalla 11-12-04-02 - Sez.18, Commissione Tributaria Regionale di Firenze IL CANCELLIERE il 12-11-1998, depositata il 10-12-1998; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/2001 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De Augustinis Umberto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con scrittura privata del 24-08-1982, e successivo atto pubblico del 24-07-1994, RD LI AR e RD IA vendevano alla CO.RA.C. s.a.s. di RD IA, i 4/6 di due immobili, ad uso negozio, siti in Viareggio, verso un corrispettivo di L.30.666.666. L'Ufficio del Registro di Viareggio, con avviso notificato il 31-05-1996, rettificava, aumentandolo, il valore come sopra dichiarato, e procedeva alla liquidazione della maggiore imposta. 2 società acquirente impugnavano Venditrici e l'adita Commissione Tributaria l'accertamento, Provinciale di Lucca, con decisione n.50/06/97, rigettava il relativo ricorso. I contribuenti interponevano appello, deducendo, sia la decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento, per il mancato relativo tempestivo esercizio nei termini di legge, sia pure l'illegittimità della motivazione, con cui si era inteso giustificare l'accertamento del maggior valore, la quale, sostanzialmente, postulava gravasse sul contribuente, e non già, sull'Amministrazione, l'onere di provare la fondatezza della maggior pretesa fiscale. La Commissione Tributaria Regionale di Firenze, con la decisione in epigrafe indicata, dichiarava la tardività dell'accertamento, dovendo, dies a quo, per la decorrenza del termine triennale, essere considerato il 10-09-1982, cioè quello di registrazione della e, pertanto, scrittura privata del 24-08-1982, accoglieva il gravame. L'Amministrazione, con ricorso notificato il 19-01- 2000, ed affidato a due mezzi, ha chiesto la cassazione della decisione di appello. Con controricorso notificato il 26-02-2000, RD IA, in proprio e quale legale rappresentante 3 della CO.RA.C. s.a.s., RD LI AR, nonché AN BR quale erede di RD IA, hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo, 1'Amministrazione censura decisione per e falsa l'impugnata violazione applicazione dell'art.57 del D. Leg.vo. N. 546/1992, e dell'art.345 C.p.C., in relazione all'art.360 n.ri 3 e 4 C.p.C., deducendo l'inammissibilità, in quanto nuova, della domanda di decadenza dell'Amministrazione dall'esercizio della potestà di accertamento, per essere stata formulata solo in sede di appello. Con il secondo motivo, prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 1351 e 1362 C.C., nonché degli artt.20 e 76 del T.U. n. 131/1986, in relazione all'art. 360 n.3 C.p.C.. Il vizio di legge viene ricollegato alla circostanza che la C.T.R. ha considerato dies a quo, per la termine di decadenza decorrenza del dell'Amministrazione dal potere di accertamento, quello della registrazione del preliminare di vendita, laddove, invece, poiché gli effetti concreti, di natura reale, nella sfera giuridica dei contraenti, venivano a verificarsi solo con il contratto definitivo, a quest'ultimo doveva farsi riferimento, anche agli 4 effetti di determinare l'inizio della decorrenza del citato termine. I contribuenti resistono, deducendo la rituale dell'eccezione di decadenza, e, nelproposizione merito, l'esattezza della soluzione offerta dal giudice a quo. Il ricorso appare fondato, nei termini che seguono. La prima doglianza è priva di fondamento, posto che la questione della decadenza dell'Ufficio dall'azione di accertamento, viene considerata come non prospettata, con il ricorso introduttivo del giudizio, attraverso una lettura delle citate norme che ne fraintende il senso e la portata e che si pone in manifesto contrasto con pregresse condivise pronunce di questa Corte. Invero, in ricorso, contribuenti avevano pure dedotto che l'Ufficio avrebbe dovuto chiedere il pagamento dell'imposta principale entro tre anni dalla data di registrazione della scrittura privata del 24-08-1982, er quindi, atteso che tale registrazione era avvenuta il 10-09-1982, entro il 10-09-1985. Ciò stante, deve escludersi che la questione sia stata prospettata solo con l'appello, evincendosi, dall'atto precitato, che la problematica costituiva già oggetto del giudizio di primo grado. Infatti, la circostanza che i contribuenti avevano, in 5 che 1'Amministrazione avrebbe ricorso, evidenziato pretesa fiscale entro l'ormai dovuto azionare la 10-09-1985, era а ritenersi decorso termine del emblematica, stando а significare che, una volta spirato il detto termine, 1'Ufficio non aveva più titolo per reclamare il pagamento dell'imposta, tenuto conto della maturata decadenza. Ne consegue che, nel caso, non può ravvisarsi una mutatio libelli, dovendosi ritenere, alla stregua di consolidato e condiviso principio, che sia configurabile una domanda nuova solo quando l'istanza, proposta in appello sia fondata su presupposti di fatto о su situazione giuridica non prospettati davanti al primo giudice, (Cass. 20-12-1997 n.12940; 15-01-1996 n.269), sì da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione diverso da quello delineato in precedenza, (Cass. 30-03-1999 n.3065; 27-10-1998 n.9621), e sul quale, in primon. 10687; 25-09-1998 grado, non si era instaurato il contraddittorio (Cass. 03-02-1999 n.918). Fondato, e da accogliere, è, invece, il secondo profilo di censura, dovendo ritenersi che la C.T.R., sia incorsa nel denunciato vizio di falsa applicazione di legge, perché la sentenza non effettua la verifica, necessaria per riscontrare la coerenza e la 6 riconducibilità ai condivisibili principi affermati, della realtà fattuale in esame. i giudici di appello, dopo avere,Infatti, correttamente, affermato, che ai fini della qualificazione giuridica di un negozio, Occorre tener conto tantonon del nomen iuris, attribuito dalle parti, quanto dell'effettivo contenuto dello stesso, hanno con affermazione apodittica, ritenuto che, nel caso in esame il preliminare di vendita, in effetti, contenesse tutti gli elementi dell'atto definitivo. Nel far ciò, non solo non si sono fatti carico di indicare tali elementi, onde verificarne la coerenza allo schema normativo proprio dell'atto di авилн compravendita ma, pure, sono incorsi nel fondamentale errore giuridico di ritenere che il rogito definitivo, laddove segua alla stipula di una promessa di vendita, costituisca un mero strumento, inteso a realizzare le "formalità relative alla trascrizione e catastali". Non hanno cioè tenuto conto, i decidenti, della basilare distinzione tra promessa di vendita, che negozio ad effetti obbligatori, e compravendita, che è atto ad effetti reali, e, conseguentemente, non hanno considerato che, ove pure si realizzasse una coincidenza nei due atti, di tutti gli sostanziale altri elementi, egualmente, non se ne potrebbero trarre 7 conclusioni adesive alla tesi recepita in sentenza, potendo conseguire, l'effetto traslativo, solo alla stipula del rogito di compravendita, e non certo alla conclusione di una promessa di vendita, quale quella intervenuta il 24-08-1982, tra i contribuenti. In buona sostanza, si è fatto ricorso а norme e principi validi ed applicabili alle scritture private di vendita, che sostanzialmente attuano immediatamente il trasferimento del bene, e con riferimento alle quali il successivo atto pubblico ha solo lo scopo di assicurare l'evidenza pubblicistica (c.d. negozio riproduttivo). intenzione delle Nel caso in esame, invece, la comune الله parti, agganciata alle modalità di formulazione dell'atto, rivelava pur sempre una promessa di vendita ' cui conseguono meri effetti obbligatori, e rispetto alla quale l'atto pubblico, che realizza il trasferimento, è soltanto eventuale. Nella dedotta violazione 1 giudici di appello sono altresì incorsi, per non aver considerato che gli stessi contribuenti avevano richiesto la registrazione dell'atto a tassa fissa, con ciò mostrando di riconnettere allo stesso solo gli effetti obbligatori propri del preliminare, e non già quelli reali, conseguenti alla compravendita. 8 Simmetricamente, non hanno tenuto conto che la rettifica era stata effettuata con riferimento all'atto di compravendita stipulato il 24-07-1994 e che, quindi, ai fini della corretta applicazione delle norme che 1'Amministrazione assume erroneamente interpretate, Occorreva comparare tale atto con quello definito preliminare, per verificarne la perfetta corrispondenza negli elementi essenziali, quali, gli effetti, soggetti stipulanti, l'oggetto del trasferimento, il prezzo, od altri essenziali elementi;
ovvero per escluderne la sostanziale identità. Quindi, la decisione affetta dal denunciato vizio posto che, in spregio al disposto degli artt.1351 e la1362 e seg.ti C.C., ha considerato ad effetti reali promessa di vendita del 24-07-1982, di per se ad efficacia meramente obbligatoria, senza indagare, né in ordine alla sostanziale coincidenza, nei due atti, degli elementi essenziali, e, neppure, in merito alla comune intenzione delle parti, desumibile, oltre che dal senso letterale delle parole, dal comportamento complessivo posteriore al contratto. Non consta, infatti, che il giudice di appello si sia fatto carico di tali indagini e valutazioni malgrado circostanze che rendevano necessarie, quali, la richiesta della registrazione della scrittura 24-08- 9 fissa;
la successiva richiesta di 1982 а tassa registrazione del rogito 24-07-1994 con imposta proporzionale;
la compatibilità fra scrittura privata di vendita e contratto per persona da nominare (espressamente dedotta dai contribuenti in appello: cfr sentenza impugnata p. 1) con riguardo alla riserva della parte promittente acquirente di sostituire altri a sé, in sede di rogito notarile;
il tutto, fermo il diverso nomen iuris dato ai due negozi. In relazione al motivo accolto, la sentenza va, pertanto, cassata. Il giudice del rinvio, che si designa in altra Sezione della Commissione Tributaria della Toscana, previo севе processuali, esame e valutazione delle emergenze deciderà, adeguandosi ai richiamati principi, pronuncerà anche sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso ed accoglie il secondo. Cassa l'impugnata decisione in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana. Così deciso in Roma il 15 novembre 2001. FO Il Consigliere Relatore Dott. Antonino Di CELLIEREIL CANCELLIERE CE Osvaldo Ascanic Il Presidente Dott. Enrico مشده Estensore as DEEPOSITATO IN CANCELLERIA - 6 APR. 2002Oggigi 14LCANGELLIERE C1 COsvaldo Ascanio 11