CASS
Sentenza 9 marzo 2023
Sentenza 9 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/03/2023, n. 10079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10079 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AL ND, nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza in data 13/09/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente Massimo Ricciarelli;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. ND AL, attraverso il proprio difensore, impugna l'ordinanza della Corte di appello di Napoli del 13 settembre scorso, che ha dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato da lui proposta avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 10 febbraio 2019, irrevocabile dal 21 marzo successivo. 2. La Corte d'appello ha ritenuto che egli avesse avuto notizia del procedimento conclusosi con la predetta sentenza, ciò desumendo dal fatto che Penale Sent. Sez. 6 Num. 10079 Anno 2023 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: RICCIARELLI MASSIMO Data Udienza: 14/02/2023 avesse presentato argomentata opposizione al decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti, per il tramite di un difensore di fiducia, altresì munito di procura speciale, al quale erano state poi effettuate le varie notifiche, essendo risultate infruttuose quelle eseguite presso la sua residenza. 3. Nel motivo di ricorso si ribadisce l'irritualità di tali notifiche all'imputato - e la sua conseguente mancanza di conoscenza del processo - in quanto: egli non aveva eletto domicilio presso il proprio difensore né aveva mai modificato l'originaria elezione di domicilio;
le notifiche infruttuose erano state effettuate presso domicili diversi da quello da lui indicato;
le notifiche al difensore avrebbero potuto dirsi valide in caso di irreperibilità dell'imputato, formalmente dichiarata;
la notifica del decreto di giudizio immediato al difensore di fiducia, avvenuta tramite pec, era stata effettuata in proprio e non ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. 4. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, chiedendo di rigettare il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Premesso che devono applicarsi le regole di giudizio derivanti dall'applicazione delle norme vigenti prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, si rileva che la domanda di rescissione del giudicato si fonda nel caso in esame sulla mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato, odierno ricorrente, derivante da vizi inerenti alle notifiche effettuate, di cui si prospetta in varia guisa la nullità. Deve in proposito chiarirsi che la nullità non può essere dedotta come tale, essendo di per sé coperta dal giudicato. Piuttosto va richiamato il principio secondo cui «le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse» (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931). 2 Ed allora il tema cruciale risulta essere quello della concreta conoscenza del processo da parte dell'imputato. 3. Sul punto la Corte territoriale ha dato rilievo alla circostanza che l'imputato avesse piena contezza del processo e del contenuto dell'imputazione, avendo proposto opposizione avverso il decreto penale emesso nei suoi confronti con atto articolato e argomentato nel merito, affidato al difensore, Avv. Cacciapuoti, cui era stato conferito mandato fiduciario. Si tratta di elemento rilevante, seppur non decisivo, dovendosi comunque verificare la conoscenza del processo fissato a seguito dell'opposizione. In tale prospettiva va rilevato che, al di là della ritualità o meno delle notifiche, le stesse sono state effettuate a mani di difensore di fiducia, costituendo inoltre proprio la nomina di difensore di fiducia indice sintomatico di effettiva conoscenza. Sta di fatto che sulla base dell'analisi del carteggio processuale, consentito dalla natura della questione che forma oggetto del ricorso, è emerso che alle prime udienze il difensore di fiducia era rimasto assente, sostituito ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., finché in vista dell'udienza del 7/12/2018 lo stesso difensore aveva specificamente comunicato, anche all'imputato, mediante messaggio inviato in posta elettronica, la propria rinuncia al mandato, dando conto del prossimo svolgimento di quella udienza dibattimentale, poi in effetti celebratasi con nomina di difensore di ufficio. 4. Sulla base di tali elementi deve ritenersi in concreto inconferente il tema della ritualità o meno delle notifiche. Posto che fin dall'inizio era stato indicato negli atti un domicilio dichiarato dall'imputato, risultato di volta in volta inidoneo, cui era seguito l'invio delle notifiche al difensore, sta di fatto che, anche in mancanza di una formale dichiarazione di domicilio e quindi a fronte di notifiche irrituali, risulta in concreto che l'imputato avesse contezza dell'imputazione, in ragione dell'originaria emissione di decreto penale, poi opposto, e avesse altresì contezza del processo, in conseguenza della comunicazione inviata dal difensore di fiducia rinunciante. Deve dunque escludersi che la prospettata nullità delle notifiche, quand'anche ravvisabile, abbia inciso sulla concreta conoscenza del processo, comunque utilmente acquisibile e in effetti acquisita dall'imputato, in ragione dei suoi rapporti con l'originario difensore di fiducia, non potendosi, per quanto rilevato, valorizzare il mero fatto della ravvisabilità di nullità di per sé coperte dal giudicato. 3 5. E' dunque esclusa la sussistenza dei presupposti per la rescissione, da ciò discendendo il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14/02/2023
udita la relazione svolta dal Presidente Massimo Ricciarelli;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. ND AL, attraverso il proprio difensore, impugna l'ordinanza della Corte di appello di Napoli del 13 settembre scorso, che ha dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato da lui proposta avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 10 febbraio 2019, irrevocabile dal 21 marzo successivo. 2. La Corte d'appello ha ritenuto che egli avesse avuto notizia del procedimento conclusosi con la predetta sentenza, ciò desumendo dal fatto che Penale Sent. Sez. 6 Num. 10079 Anno 2023 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: RICCIARELLI MASSIMO Data Udienza: 14/02/2023 avesse presentato argomentata opposizione al decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti, per il tramite di un difensore di fiducia, altresì munito di procura speciale, al quale erano state poi effettuate le varie notifiche, essendo risultate infruttuose quelle eseguite presso la sua residenza. 3. Nel motivo di ricorso si ribadisce l'irritualità di tali notifiche all'imputato - e la sua conseguente mancanza di conoscenza del processo - in quanto: egli non aveva eletto domicilio presso il proprio difensore né aveva mai modificato l'originaria elezione di domicilio;
le notifiche infruttuose erano state effettuate presso domicili diversi da quello da lui indicato;
le notifiche al difensore avrebbero potuto dirsi valide in caso di irreperibilità dell'imputato, formalmente dichiarata;
la notifica del decreto di giudizio immediato al difensore di fiducia, avvenuta tramite pec, era stata effettuata in proprio e non ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. 4. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, chiedendo di rigettare il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Premesso che devono applicarsi le regole di giudizio derivanti dall'applicazione delle norme vigenti prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, si rileva che la domanda di rescissione del giudicato si fonda nel caso in esame sulla mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato, odierno ricorrente, derivante da vizi inerenti alle notifiche effettuate, di cui si prospetta in varia guisa la nullità. Deve in proposito chiarirsi che la nullità non può essere dedotta come tale, essendo di per sé coperta dal giudicato. Piuttosto va richiamato il principio secondo cui «le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse» (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931). 2 Ed allora il tema cruciale risulta essere quello della concreta conoscenza del processo da parte dell'imputato. 3. Sul punto la Corte territoriale ha dato rilievo alla circostanza che l'imputato avesse piena contezza del processo e del contenuto dell'imputazione, avendo proposto opposizione avverso il decreto penale emesso nei suoi confronti con atto articolato e argomentato nel merito, affidato al difensore, Avv. Cacciapuoti, cui era stato conferito mandato fiduciario. Si tratta di elemento rilevante, seppur non decisivo, dovendosi comunque verificare la conoscenza del processo fissato a seguito dell'opposizione. In tale prospettiva va rilevato che, al di là della ritualità o meno delle notifiche, le stesse sono state effettuate a mani di difensore di fiducia, costituendo inoltre proprio la nomina di difensore di fiducia indice sintomatico di effettiva conoscenza. Sta di fatto che sulla base dell'analisi del carteggio processuale, consentito dalla natura della questione che forma oggetto del ricorso, è emerso che alle prime udienze il difensore di fiducia era rimasto assente, sostituito ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., finché in vista dell'udienza del 7/12/2018 lo stesso difensore aveva specificamente comunicato, anche all'imputato, mediante messaggio inviato in posta elettronica, la propria rinuncia al mandato, dando conto del prossimo svolgimento di quella udienza dibattimentale, poi in effetti celebratasi con nomina di difensore di ufficio. 4. Sulla base di tali elementi deve ritenersi in concreto inconferente il tema della ritualità o meno delle notifiche. Posto che fin dall'inizio era stato indicato negli atti un domicilio dichiarato dall'imputato, risultato di volta in volta inidoneo, cui era seguito l'invio delle notifiche al difensore, sta di fatto che, anche in mancanza di una formale dichiarazione di domicilio e quindi a fronte di notifiche irrituali, risulta in concreto che l'imputato avesse contezza dell'imputazione, in ragione dell'originaria emissione di decreto penale, poi opposto, e avesse altresì contezza del processo, in conseguenza della comunicazione inviata dal difensore di fiducia rinunciante. Deve dunque escludersi che la prospettata nullità delle notifiche, quand'anche ravvisabile, abbia inciso sulla concreta conoscenza del processo, comunque utilmente acquisibile e in effetti acquisita dall'imputato, in ragione dei suoi rapporti con l'originario difensore di fiducia, non potendosi, per quanto rilevato, valorizzare il mero fatto della ravvisabilità di nullità di per sé coperte dal giudicato. 3 5. E' dunque esclusa la sussistenza dei presupposti per la rescissione, da ciò discendendo il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14/02/2023