CASS
Sentenza 24 gennaio 2023
Sentenza 24 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/01/2023, n. 2864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2864 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AN IO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/03/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serrao d'Aquino, che ha concluso chiedendo che l'ordinanza impugnata sia annullata con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28 marzo 2022 - resa nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento di precedente ordinanza, pronunciato con sentenza della Corte di cassazione, Sez. 4, n. 9772 del 28 gennaio 2021 - la Corte d'appello di Palermo ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta dall'interessato, in conseguenza della custodia cautelare da questo subita Penale Sent. Sez. 3 Num. 2864 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 04/10/2022 nell'ambito di un procedimento penale, per il reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, per il quale lo stesso era stato assolto in via definitiva. 2. L'interessato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, censurando, con unico motivo di doglianza, la violazione degli artt. 314 e 627 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, sul rilievo che l'ordinanza impugnata risulta priva dell'indicazione di specifici comportamenti posti in essere dall'interessato che abbiano determinato l'adozione o la protrazione della misura restrittiva, essendo basata, in modo decisivo, sulla illegittima valorizzazione del silenzio dell'imputato nel corso dell'interrogatorio di garanzia e del processo, con conseguente mancata allegazione di circostanze a lui favorevoli. Inoltre, l'ordinanza avrebbe scorrettamente considerato la pretesa contiguità dell'interessato con ambienti criminali, richiamando elementi probatori - tra cui le intercettazioni - già ritenuti inconsistenti, dai giudici di merito, ai fini della sussistenza del reato associativo e solamente idonei a determinare la condanna per un meno grave titolo di reato, che non avrebbe comunque giustificato la prolungata protrazione della detenzione preventiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Deve preliminarmente rilevarsi che - secondo l'orientamento della Suprema Corte - in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Al riguardo, il giudice deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione. Condotte rilevanti in tal senso possono essere quelle di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (falso alibi, 2 autoincolpazione) che non siano state escluse dal giudice della cognizione (ex plurimis, Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 29/01/2015, Rv. 263197; Sez. 4, n. 47756 del 16/10/2014, Rv. 261068; Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, Rv. 222263). 1.2. Va inoltre ricordato, sempre in punto di diritto, che, a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 4, lettera b), del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il silenzio serbato dall'indagato in sede di interrogatorio, nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lettera b), cod. proc. pen., non costituisce condotta ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione;
così che devono essere ritenuti superati i precedenti orientamenti giurisprudenziali che, davano rilievo, ad esempio, al silenzio sull'esistenza di un alibi o di elementi favorevoli di valutazione (ex multis, Sez. 4, n. 19621 del 12/04/2022, Rv. 283241). In ogni caso, anche nel nuovo quadro normativo, il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante sulla determinazione cautelare, incide sull'accertamento dell'eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, posto che la falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile al silenzio serbato nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lettera b), cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Rv. 282581). Da quanto precede consegue che, ove la richiesta di indennizzo sia stata rigettata dal giudice anche sulla base del silenzio dell'imputato, avvalsosi della facoltà di non rispondere, rientra nei compiti della Corte di cassazione effettuare la "prova di resistenza" volta a verificare se gli ulteriori elementi valutati a fondamento del rigetto della richiesta siano sufficienti a sostenere la decisione impugnata. E si è precisato che tale principio trova applicazione anche in relazione ai ricorsi presentati anteriormente alla modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188 (Sez. 4, n. 37200 del 14/06/2022, Rv. 283557). 2. La sentenza di annullamento di questa Corte, dalla quale è scaturito il giudizio di rinvio, evidenzia che la Corte d'appello, con la precedente ordinanza del 10 luglio 2019, non aveva adeguatamente considerato che, nel caso di specie, si discute di una detenzione che è stata eccedente rispetto all'entità della pena finale inflitta;
situazione equiparata a quella di chi abbia subito una detenzione ingiusta sulla scorta di un'ipotesi di reato per la quale è stato definitivamente prosciolto. In altri termini, la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare l'esistenza di condotte gravemente colpose che avessero avuto un ruolo eziologico in tale surplus di detenzione e non limitarsi ad asserire una generica non estraneità dell'interessato al traffico di stupefacenti, così confondendo il piano della gravità indiziaria rispetto 3 a quello della verifica dell'eventuale sussistenza di una condotta ostativa. In particolare, non si potrà trattare delle stesse condotte che, sulla base delle intercettazioni, sono già state ritenute inconsistenti ai fini del delitto associativo. 3. L'ordinanza impugnata, pronunciata all'esito del giudizio di rinvio, non fa puntuale applicazione dei principi enunciati dalla sentenza rescindente, perché richiama elementi che si riferiscono all'instaurazione più che alla protrazione della misura cautelare in relazione al reato associativo, denotando un collegamento con il mondo dello spaccio di stupefacenti, come: il rapporto con CE EN, la comune continuità di attività di spaccio, la disponibilità di armi, la preoccupazione per l'arresto di LI (pagg.
4-5 del provvedimento impugnato). Quanto allo specifico profilo della protrazione della misura, la Corte di appello valorizza invece - contro l'interessato - il mantenimento di un atteggiamento silente, non solo nel corso dell'interrogatorio di garanzia, ma in tutto il processo, con la conseguente mancata allegazione di circostanze a lui favorevoli, in senso contrario al quadro probatorio che si andava consolidando, unitamente ai già richiamati comportamenti di contiguità nell'attività illecita di CE EN, la quale è stata oggetto di accertamento giurisdizionale definitivo. Ma la sopravvenuta modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. trova applicazione - come visto - anche al caso di specie, in cui il ricorso è stato presentato anteriormente a detta modifica e l'oggetto del giudizio di rinvio, delineato dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione, è il complesso della motivazione sulla esistenza di elementi ostativi al riconoscimento della riparazione. 4. Alla luce di tali considerazioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Palermo, che procederà a nuovo giudizio, tenendo conto dei principi di diritto sopra affermati, oltre che di quanto statuito già con la sentenza di questa Corte del 28 gennaio 2021, secondo cui non possono essere ritenute ostative, in quanto indice di colpa grave, quelle stesse condotte che, sulla base delle intercettazioni, sono già state reputate inconsistenti ai fini del delitto associativo. Inoltre, si dovrà tenere conto del fatto che la riparazione può essere eventualmente riconosciuta soltanto per la parte di detenzione subita in eccedenza, considerando ai fini della determinazione del suo ammontare, le peculiarità del caso concreto e, in particolare, il grado della sofferenza patita dall'interessato.
P.Q.M.
4 Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Palermo. Così deciso il 04/10/2022
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serrao d'Aquino, che ha concluso chiedendo che l'ordinanza impugnata sia annullata con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28 marzo 2022 - resa nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento di precedente ordinanza, pronunciato con sentenza della Corte di cassazione, Sez. 4, n. 9772 del 28 gennaio 2021 - la Corte d'appello di Palermo ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta dall'interessato, in conseguenza della custodia cautelare da questo subita Penale Sent. Sez. 3 Num. 2864 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 04/10/2022 nell'ambito di un procedimento penale, per il reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, per il quale lo stesso era stato assolto in via definitiva. 2. L'interessato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, censurando, con unico motivo di doglianza, la violazione degli artt. 314 e 627 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, sul rilievo che l'ordinanza impugnata risulta priva dell'indicazione di specifici comportamenti posti in essere dall'interessato che abbiano determinato l'adozione o la protrazione della misura restrittiva, essendo basata, in modo decisivo, sulla illegittima valorizzazione del silenzio dell'imputato nel corso dell'interrogatorio di garanzia e del processo, con conseguente mancata allegazione di circostanze a lui favorevoli. Inoltre, l'ordinanza avrebbe scorrettamente considerato la pretesa contiguità dell'interessato con ambienti criminali, richiamando elementi probatori - tra cui le intercettazioni - già ritenuti inconsistenti, dai giudici di merito, ai fini della sussistenza del reato associativo e solamente idonei a determinare la condanna per un meno grave titolo di reato, che non avrebbe comunque giustificato la prolungata protrazione della detenzione preventiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Deve preliminarmente rilevarsi che - secondo l'orientamento della Suprema Corte - in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Al riguardo, il giudice deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione. Condotte rilevanti in tal senso possono essere quelle di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (falso alibi, 2 autoincolpazione) che non siano state escluse dal giudice della cognizione (ex plurimis, Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 29/01/2015, Rv. 263197; Sez. 4, n. 47756 del 16/10/2014, Rv. 261068; Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, Rv. 222263). 1.2. Va inoltre ricordato, sempre in punto di diritto, che, a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 4, lettera b), del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il silenzio serbato dall'indagato in sede di interrogatorio, nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lettera b), cod. proc. pen., non costituisce condotta ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione;
così che devono essere ritenuti superati i precedenti orientamenti giurisprudenziali che, davano rilievo, ad esempio, al silenzio sull'esistenza di un alibi o di elementi favorevoli di valutazione (ex multis, Sez. 4, n. 19621 del 12/04/2022, Rv. 283241). In ogni caso, anche nel nuovo quadro normativo, il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante sulla determinazione cautelare, incide sull'accertamento dell'eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, posto che la falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile al silenzio serbato nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lettera b), cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Rv. 282581). Da quanto precede consegue che, ove la richiesta di indennizzo sia stata rigettata dal giudice anche sulla base del silenzio dell'imputato, avvalsosi della facoltà di non rispondere, rientra nei compiti della Corte di cassazione effettuare la "prova di resistenza" volta a verificare se gli ulteriori elementi valutati a fondamento del rigetto della richiesta siano sufficienti a sostenere la decisione impugnata. E si è precisato che tale principio trova applicazione anche in relazione ai ricorsi presentati anteriormente alla modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188 (Sez. 4, n. 37200 del 14/06/2022, Rv. 283557). 2. La sentenza di annullamento di questa Corte, dalla quale è scaturito il giudizio di rinvio, evidenzia che la Corte d'appello, con la precedente ordinanza del 10 luglio 2019, non aveva adeguatamente considerato che, nel caso di specie, si discute di una detenzione che è stata eccedente rispetto all'entità della pena finale inflitta;
situazione equiparata a quella di chi abbia subito una detenzione ingiusta sulla scorta di un'ipotesi di reato per la quale è stato definitivamente prosciolto. In altri termini, la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare l'esistenza di condotte gravemente colpose che avessero avuto un ruolo eziologico in tale surplus di detenzione e non limitarsi ad asserire una generica non estraneità dell'interessato al traffico di stupefacenti, così confondendo il piano della gravità indiziaria rispetto 3 a quello della verifica dell'eventuale sussistenza di una condotta ostativa. In particolare, non si potrà trattare delle stesse condotte che, sulla base delle intercettazioni, sono già state ritenute inconsistenti ai fini del delitto associativo. 3. L'ordinanza impugnata, pronunciata all'esito del giudizio di rinvio, non fa puntuale applicazione dei principi enunciati dalla sentenza rescindente, perché richiama elementi che si riferiscono all'instaurazione più che alla protrazione della misura cautelare in relazione al reato associativo, denotando un collegamento con il mondo dello spaccio di stupefacenti, come: il rapporto con CE EN, la comune continuità di attività di spaccio, la disponibilità di armi, la preoccupazione per l'arresto di LI (pagg.
4-5 del provvedimento impugnato). Quanto allo specifico profilo della protrazione della misura, la Corte di appello valorizza invece - contro l'interessato - il mantenimento di un atteggiamento silente, non solo nel corso dell'interrogatorio di garanzia, ma in tutto il processo, con la conseguente mancata allegazione di circostanze a lui favorevoli, in senso contrario al quadro probatorio che si andava consolidando, unitamente ai già richiamati comportamenti di contiguità nell'attività illecita di CE EN, la quale è stata oggetto di accertamento giurisdizionale definitivo. Ma la sopravvenuta modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. trova applicazione - come visto - anche al caso di specie, in cui il ricorso è stato presentato anteriormente a detta modifica e l'oggetto del giudizio di rinvio, delineato dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione, è il complesso della motivazione sulla esistenza di elementi ostativi al riconoscimento della riparazione. 4. Alla luce di tali considerazioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Palermo, che procederà a nuovo giudizio, tenendo conto dei principi di diritto sopra affermati, oltre che di quanto statuito già con la sentenza di questa Corte del 28 gennaio 2021, secondo cui non possono essere ritenute ostative, in quanto indice di colpa grave, quelle stesse condotte che, sulla base delle intercettazioni, sono già state reputate inconsistenti ai fini del delitto associativo. Inoltre, si dovrà tenere conto del fatto che la riparazione può essere eventualmente riconosciuta soltanto per la parte di detenzione subita in eccedenza, considerando ai fini della determinazione del suo ammontare, le peculiarità del caso concreto e, in particolare, il grado della sofferenza patita dall'interessato.
P.Q.M.
4 Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Palermo. Così deciso il 04/10/2022