Sentenza 11 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/04/2001, n. 5459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5459 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2001 |
Testo completo
- 5459 /0 1 AULA "A" oggetto LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 22089/98 Dott. Vincenzo TRE ZZA R.G.N.02054/99Rel. Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA Dott. Francesco Ant. MAIORANO Consigliere Consigliere Cron. 11739 Dott. Guido VIDIRI Dott. Raffaele DI LELLA Consigliere Rep.ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto UD. 29.01.2001 da G AR DI IA CONS IGLIA rapp.ta e difesa dall'avv. Aldo Corbo, presso il quale elett.te domicilia in AP, viale Augusto, n. 62, giusta procura speciale a margine del ricorso, e, di ufficio, dom.to in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, 467 - ricorrente
contro
DELL' I N TE RNO MIN I STERO in persona del Ministro p.t., ex lege rapp.to e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa dom.to in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, controricorrente e da 'DELL INTERNO MINI STERO in persona del Ministro p.t., ex lege rapp.to e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa dom. to in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, - ricorrente incidentale
contro
GARD I EL LO MA A CONSIGLIA intimata avverso il ricorso incidentale - per l'annullamento della sentenza del Tribunale di AP n. 02887/98 del 05.06/13.07.1998, R.G. n. 44639/95, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 gennaio 2001 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso incidentale. Svolgimento del processo Con sentenza pronunciata il 14 aprile 1995 il Pretore di AP accoglieva la domanda proposta da MA h 2 IA GI contro il Ministero dell'Interno e riconosceva alla GI l'assegno di invalidità civile con decorrenza dalla domanda amministrativa (dicembre 1987). Il Tribunale di AP, in parziale riforma della sentenza appellata, riconosceva il medesimo diritto con decorrenza gennaio 1996; spese dei due gradi del giudizio compensate tra le parti. Osservava il Tribunale: la GI, in grado di appello, aveva dimostrato la sussistenza dei requisiti cd. socio-economici, e in particolare l'assenza di redditi di alcun genere con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e la incollocazione al lavoro con certificato di iscrizione al collocamento speciale di cui all'art. 19 della 1. n. 482 del 1968 con decorrenza 29 dicembre 1995; a tale ultima data dovevano pertanto ritenersi sussistenti tutti i requisiti essenziali al riconoscimento della prestazione richiesta. Ricorre per cassazione GI MA IA con unico motivo di censura. Il Ministero dell'Interno si è costituito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato ad unico motivo di censura. GI MA IA non si costituita avverso il ricorso incidentale. h 3 ་ MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, essendo essi proposti avverso la medesima sentenza. Con l'unico motivo di ricorso principale la GI denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 13 della legge n. 118 del 1971, e 5 e 19 della legge n. 482 del 1968, nonché insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione, il tutto ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: ai fini dell'attribuzione dell'assegno di invalidità civile la prova dello stato di incollocazione al lavoro non va data attraverso l'iscrizione ○ la richiesta di essa al collocamento speciale, atteso che quest'ultima non è richiesta dalla legge;
la prova, pertanto, può essere desunta dal giudice da presunzioni semplici ex artt. 2727 e 2729 c.c.. Il ricorso principale è infondato. A parte che nel caso di specie si critica la sentenza impugnata per la statuita decorrenza del diritto alla prestazione solo dalla data dell'accertamento dei requisiti socio-economici (in particolare dalla domanda di iscrizione dell'assistito all'ufficio di collocamento obbligatorio), assumendosene la sussistenza, quanto meno per presunzioni, anche per il periodo pregresso, ma non se ne indicano contemporaneamente gli elementi probatori di esse, costituisce consolidato orientamento di legittimità 4 क (da ultime, Cass. nn. 08573/2000, 08055/2000, 07432/2000, 07090/2000, 01948/2000, 02310/1999) il principio, desumibile dall'attenta e combinata lettura delle diverse disposizioni legislative in tema di assistenza degli invalidi civili, della necessità della iscrizione (o della domanda di iscrizione) alle liste del collocamento obbligatorio quale unica e sicura prova non soltanto dell'attualità dello stato di effettiva incollocazione al lavoro dell'invalido, che non abbia ancora superato i cinquantacinque anni di età, ma dell'avvenuto necessario interessamento di esso per il reperimento di una occupazione adatta alla ridotta capacità lavorativa. Si è sostenuto, anche, e coerentemente, l'assoluta irrilevanza del mancato riconoscimento da parte delle competenti commissioni sanitarie della percentuale di invalidità del richiedente. Con l'unico motivo di ricorso incidentale il Ministero dell'Interno denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della legge n. 118 del 1871, nonché omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: i requisiti cd. socio-economici dovevano essere sussistenti alla data della domanda quanto meno ancorché inevitabilmente mutevoli e amministrativa, suscettibili per qualche momento di venir meno;
né poteva 5 trovare applicazione in via analogica l'art. 149 disp. att. c.p.c., essendo la norma riferita all'aggravamento delle malattie in corso di causa e quindi del tutto specifica al relativo requisito;
la mancanza di tali elementi essenziali doveva comportare il rigetto della domanda, in quanto sarebbe stato onere della parte al comento provvedere, della sussistenza di essi, a nuova domanda amministrativa;
il Tribunale aveva omesso ogni motivazione dei requisiti reddituale e disulla sussistenza compatibilità; la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in quanto atto di parte, non costituiva prova del requisito ivi affermato. Il motivo è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione. In realtà, l'incollazione al lavoro “rappresenta un elemento costitutivo del diritto alla prestazione e non già una mera condizione di erogabilità del beneficio, sicché può utilmente sopravvenire nel corso del giudizio" (Cass. 26 luglio 2000, n. 09812) "ferma restando la regola secondo la quale il trattamento decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si sia perfezionata la fattispecie, senza che sia necessaria la presentazione di una nuova domanda amministrativa diretta alla verifica della sussistenza di detto requisito. Ed invero, l'art. 149 disp. att. c.p.c. concernente le controversie in 6 materia di invalidità pensionabile, prevede espressamente che vengano prese in esame le infermità e gli aggravamenti intervenuti nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario a fini di economicità, fini che sarebbero frustrati se non si consentisse anche la verifica, nel corso del procedimento giudiziale, degli ulteriori requisiti come l'incollocazione al lavoro, che possono ben sopraggiungere in conseguenza dell'aggravamento delle infermità preesistenti" (Cass. 13 giugno 2000, n. 08055). Quanto alle censure sul requisito reddituale e su compatibilità, ritiene il Collegio chequello di sia del Tribunale ✓ carente. In realtà, il l'accertamento giudice di appello ha ritenuto sussistente detti requisiti sulla scorta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (vedi sentenza), che, essendo atto di parte, non costituisce piena prova di quanto in essa affermato. Conclusivamente, e rigettato il ricorso principale, la sentenza su tale ultimo punto merita la censura di vizio della motivazione;
essa va cassata in relazione ad esso, e la causa rimessa ad altro giudice di merito, che si designa nella Corte di Appello di AP per il riesame sui requisiti costitutivi del diritto sopra indicati e per liquidazione anche delle spese del giudizio dila cassazione. 4
P. Q. M.
7 la Co rt e riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e accoglie per quanto di ragione il impugnata in ricorso incidentale;
cassa la sentenza accolta, e rinvia, anche per le relazione alla censura spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di AP. Così deciso in Roma il 29 gennaio 2001. Il Consigliere est. Il Presidente Giovanni Mazzarella Giovanni Alfapparella Vincenzo Tregza Vincenzo Cresse Shill e IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 1.1 APR. 2001 IL CANCELLIERECANCE O N I 3 0 3 1 5 A I . S D . S T , A R N O T A L , ' 3 L L A 7 L S O - E E B 8 P D - I S 1 I D I 1 S N A N G T E 1 E S O S G O I A G P A D E M L E I O , T A O T A D I R L R T L E I S T E I D G N D E O E S R E 8