Sentenza 20 giugno 2014
Massime • 1
Le ricerche necessarie ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità devono essere eseguite cumulativamente, e non alternativamente, in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen., derivando, diversamente, la nullità assoluta del decreto di irreperibilità e delle conseguenti notificazioni, se attinenti alla citazione dell'imputato.
Commentari • 6
- 1. Notifiche all'estero, una telefonata non basta: anzi (Cass. 40119/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 novembre 2024
Necessario attivare il meccanismo di formare notificazione se emergono chiari dati di fatto, quali il luogo e l'indirizzo estero e anche un recapito telefonico, tali da consentire l'impostazione e il perfezionamento dell'ordinario procedimento notificatorio ai sensi dell' art. 169cod. proc. pen. Non è irreperibile un soggetto di cui si conosca il luogo di lavoro abituale e con il quale la polizia giudiziaria sia riuscita a mettersi in contatto telefonicamente, ma che abbia omesso di eleggere domicilio all'estero. L'emissione del decreto di irreperibilità di soggetto destinatario residente o dimorante all'estero dà luogo all'adozione di un atto nullo se il decreto viene emesso prima …
Leggi di più… - 2. Irreperibiltà richiede ricerche cumulative (Cass. 13308/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 aprile 2025
Le ricerche necessarie ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità devono essere eseguite cumulativamente, e non alternativamente, in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen., a pena di nullità assoluta, in quanto l'emissione del decreto costituisce extrema ratio, giacché equipara la conoscenza legale a quella sostanziale da parte dell'imputato del contenuto dell'atto, il che implica che siano stati esperiti tutti i necessari tentativi per la notifica. Corte di cassazione sez. V, ud. 4 marzo 2025 (dep. 7 aprile 2025), n. 13308 Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza emessa il 1 luglio 2024, confermava quella del Tribunale di Vercelli, che …
Leggi di più… - 3. Notificazioni all’imputato irreperibilehttps://www.iusinitinere.it/
A cura di Michele Del Macchia Introduzione La conoscenza di atti afferenti ad un procedimento penale riguarda sia il diritto di difesa che la persecuzione di una verità processuale che sia la più vicina possibile a quella fattuale, raggiungibile attraverso l'attuazione di un contraddittorio che sia effettivo. Inoltre, essa non può considerarsi sganciata dal “sistema” in cui si inserisce, il quale non può fare a meno di considerare anche esigenze economiche e di tutela dei beni giuridici violati. Invero, la dicotomia tra conoscenza effettiva – certezza storica della conoscenza – e conoscenza legale – conoscenza presunta – nasce proprio da qui. Il procedimento di notificazione si snoda nel …
Leggi di più… - 4. Decreto di irreperibilità: le ricerche devono essere svolte cumulativamenteAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 21 luglio 2022
- 5. Decreto di irreperibilità: come compiere le ricercheDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 16 luglio 2022
Come devono essere compiute le ricerche di cui all'art. 159 cod. proc. pen. ai fini della validità del decreto di irreperibilità (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 159) Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto La Corte d'Appello di Milano, giudicando ex art 627 c.p.p., in accoglimento dell'istanza presentata dal difensore di un condannato, aveva dichiarato non esecutiva una sentenza emessa dal Tribunale di Milano, restituendo l'imputato nel termine per proporre personalmente appello ed ha rigettato nel resto l'istanza. A quest'ultimo proposito la Corte territoriale aveva rilevato …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/06/2014, n. 44374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44374 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FUMO Maurizio - Presidente - del 20/06/2014
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 2018
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SETTEMBRE IO - rel. Consigliere - N. 6798/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AC TO N. IL 14/10/1945;
RE NT N. IL 27/03/1963;
avverso la sentenza n. 1477/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 27/09/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. NT SETTEMBRE;
- Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Carmine Stabile, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
- Udito, per i ricorrenti, l'avv. Majorano Lucio, che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 27/9/2013, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, ha condannato IN RE e AR IO per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale concernente il fallimento della "RE IN & C. Sas", dichiarato il 19 giugno 2003.
Ai due è contestato, in particolare, di avere, IN quale socio ed amministratore della società e AR solo socio, distratto il retratto di due mutui ipotecari stipulati con la BNA, per complessivi 300 milioni di lire;
macchinari e attrezzature per ulteriori 300 milioni e merci per circa 44 milioni di lire;
nonché di aver tenuto le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. IN è stato condannato anche per aver omesso di depositare nella cancelleria fallimentare - nel termine di cui all'art. 16 della L.F. - il bilancio e le altre scritture contabili previste dalla legge.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell'interesse di entrambi gli imputati, l'avv. Lucio Majorano, il quale lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alle modalità di citazione a giudizio degli imputati e al bilanciamento delle circostanze.
Lamenta, sotto il primo profilo, che i decreti di irreperibilità emessi dal Pubblico Ministero in data 4/1/2007 dal Pubblico Ministero e dal Tribunale in data 21/4/2008 non siano stati preceduti dalle ricerche prescritte dall'art. 159 cod. proc. pen.; sotto il secondo profilo, che le attenuanti generiche siano state ritenute equivalenti alle aggravanti contestate in ragione del comportamento processuale degli imputati, a cui nulla può essere rimproverato. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Costituisce ormai ius receptum quello per cui le ricerche ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità vanno eseguite cumulativamente, e non alternativamente, in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen., diversamente derivandone la nullità assoluta del decreto di irreperibilità medesimo e delle conseguenti notificazioni, ove attinenti alla citazione dell'imputato (Cass., n. 9244 del 21- 1- 2010. Conformi: N. 2965 del 1996 Rv. 206033, N. 10405 del 1998 Rv. 211839, N. 12016 del 1998 Rv. 211765, N. 10803 del 1999 Rv. 214357, N. 5479 del 2006 Rv. 235098).
Al contrario, emerge pacificamente dagli atti che all'udienza del 3/4/2008 il Tribunale dispose la rinnovazione delle ricerche degli imputati, che erano stati citati a giudizio col rito degli irreperibili, ma il Pubblico Ministero non era stato in grado di produrre la documentazione comprovante la completezza delle ricerche. Le ricerche dei due imputati furono infatti rinnovate, su ordine del Tribunale, ma anche questa volta non riguardarono tutti luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen., perché i carabinieri di Roma- Casalbertone, incaricati di effettuarle, si limitarono ad accertare che i due non erano reperibili all'indirizzo di Roma, via dei Tiburtini, e che erano stati cancellati dall'anagrafe per irreperibilità il 29/11/2007 (comunicazione del 12/4/2008). Non eseguirono alcuna ricerca nel luogo di nascita, ne' nel luogo di lavoro, dove avrebbero trovato i due, se si fossero attivati nel modo prescritto dalla legge. Infatti, i carabinieri di Piano di Sorrento, attivati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, poterono tranquillamente notificare l'estratto contumaciale: a) a IN in Piano di Sorrento, via Bagnulo, n. 33, presso la cugina SS AR (notifica del 6/8/2009); b) a AR in Piano di Sorrento presso la società "O Babà srl", ove l'imputato lavorava (notifica del 19/6/2009).
Emerge anche che la notifica dell'avviso per l'udienza preliminare fu notificato col rito degli irreperibili, previo decreto di irreperibilità emesso dal Pubblico Ministero, e che non vi è prova delle ricerche effettuate nei luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen. (il Pubblico Ministero non è stato in grado, come già
detto, di esibire la documentazione comprovante le ricerche effettuate).
Consegue a tanto che il rapporto processuale non si è mai correttamente instaurato. Di conseguenza, vanno annullate le sentenze di primo e secondo grado e trasmessi gli atti al Tribunale di Torre Annunziata per la celebrazione dell'udienza preliminare, dopo aver curato la corretta citazione degli imputati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nonché quella di primo grado, entrambe senza rinvio, e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Torre Annunziata per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2014