CASS
Sentenza 4 giugno 2026
Sentenza 4 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/06/2026, n. 20504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20504 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TT NE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/12/2024 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Lorenzo Antonio Bucca;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Raffaele Gargiulo che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza limitatamente all'applicabilità dell'art. 131 bis c.p. e dell'avv.to OR IL, difensore di BA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 10 dicembre 2024, il Tribunale di Vibo VA ha dichiarato BA SI responsabile del reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006. L'addebito concerneva l'aver effettuato, in qualità di legale rappresentante dell'impresa individuale "Falegno", un'attività di gestione non autorizzata di rifiuti speciali, consistita nell'omesso smaltimento di trucioli di legno, barattoli di collanti, vernici e diluenti, prodotti all'interno della Penale Sent. Sez. 3 Num. 20504 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 20/05/2026 falegnameria, in un arco temporale intercorrente tra il 24 ottobre 2016 e il 4 settembre 2021. A seguito del giudizio, riconosciute le attenuanti generiche, l'imputato è stato condannato alla pena di euro 2.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali e all'ordine di smaltimento dei rifiuti a propria cura e spese. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, deducendo un unico motivo di gravame, con cui si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione all'omessa valutazione della richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. Il ricorrente evidenzia come, in sede di conclusioni, la difesa avesse formulato espressa istanza per il riconoscimento di tale causa di non punibilità, come peraltro attestato dalla stessa sentenza impugnata nella parte dedicata alla trascrizione delle conclusioni delle parti. Ciononostante, il Tribunale avrebbe completamente omesso di pronunciarsi sul punto, non fornendo alcuna motivazione né in senso positivo né negativo. Tale omissione, secondo la prospettazione difensiva, integrerebbe una grave carenza motivazionale, tale da viziare la sentenza e determinarne la nullità. A sostegno di tale tesi, il ricorso richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice ha l'obbligo di rispondere a tutte le istanze delle parti e l'assenza di una motivazione, anche implicita, su una richiesta di applicazione di una causa di non punibilità rende l'atto nullo (vengono citate Sez. 5, n. 18869/2025 e Sez. 3, n. 46533/2024). Il ricorrente sottolinea, infine, la necessità che il giudice del rinvio tenga conto della nuova formulazione dell'art. 131-bis c.p., introdotta dal d.lgs. n. 150/2022, la quale, avendo natura sostanziale e carattere più favorevole, sarebbe applicabile retroattivamente ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore, in ossequio al principio del favor rei di cui all'art. 2, comma 4, c.p. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è tardivo. La sentenza impugnata risulta depositata in data 21/4/2025, quindi, dopo lo spirare del termine di novanta giorni riservato nel dispositivo per il deposito della motivazione. L'avviso ex art. 548 comma 2 c.p.p. risulta comunicato a BA il 4/11/2025 e all'avv.to OR IL il 30/10/2025. Il ricorso risulta inoltrato lunedì 5/1/2026, quindi, due giorni dopo la scadenza del termine di cui al combinato disposto del comma 1 lett. c) e 1-bis dell'art. 585 c.p.p., giunto a compimento sabato 3/1/2026. 2. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese processuali e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/5/2026.
udita la relazione svolta dal Consigliere Lorenzo Antonio Bucca;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Raffaele Gargiulo che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza limitatamente all'applicabilità dell'art. 131 bis c.p. e dell'avv.to OR IL, difensore di BA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 10 dicembre 2024, il Tribunale di Vibo VA ha dichiarato BA SI responsabile del reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006. L'addebito concerneva l'aver effettuato, in qualità di legale rappresentante dell'impresa individuale "Falegno", un'attività di gestione non autorizzata di rifiuti speciali, consistita nell'omesso smaltimento di trucioli di legno, barattoli di collanti, vernici e diluenti, prodotti all'interno della Penale Sent. Sez. 3 Num. 20504 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 20/05/2026 falegnameria, in un arco temporale intercorrente tra il 24 ottobre 2016 e il 4 settembre 2021. A seguito del giudizio, riconosciute le attenuanti generiche, l'imputato è stato condannato alla pena di euro 2.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali e all'ordine di smaltimento dei rifiuti a propria cura e spese. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, deducendo un unico motivo di gravame, con cui si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione all'omessa valutazione della richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. Il ricorrente evidenzia come, in sede di conclusioni, la difesa avesse formulato espressa istanza per il riconoscimento di tale causa di non punibilità, come peraltro attestato dalla stessa sentenza impugnata nella parte dedicata alla trascrizione delle conclusioni delle parti. Ciononostante, il Tribunale avrebbe completamente omesso di pronunciarsi sul punto, non fornendo alcuna motivazione né in senso positivo né negativo. Tale omissione, secondo la prospettazione difensiva, integrerebbe una grave carenza motivazionale, tale da viziare la sentenza e determinarne la nullità. A sostegno di tale tesi, il ricorso richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice ha l'obbligo di rispondere a tutte le istanze delle parti e l'assenza di una motivazione, anche implicita, su una richiesta di applicazione di una causa di non punibilità rende l'atto nullo (vengono citate Sez. 5, n. 18869/2025 e Sez. 3, n. 46533/2024). Il ricorrente sottolinea, infine, la necessità che il giudice del rinvio tenga conto della nuova formulazione dell'art. 131-bis c.p., introdotta dal d.lgs. n. 150/2022, la quale, avendo natura sostanziale e carattere più favorevole, sarebbe applicabile retroattivamente ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore, in ossequio al principio del favor rei di cui all'art. 2, comma 4, c.p. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è tardivo. La sentenza impugnata risulta depositata in data 21/4/2025, quindi, dopo lo spirare del termine di novanta giorni riservato nel dispositivo per il deposito della motivazione. L'avviso ex art. 548 comma 2 c.p.p. risulta comunicato a BA il 4/11/2025 e all'avv.to OR IL il 30/10/2025. Il ricorso risulta inoltrato lunedì 5/1/2026, quindi, due giorni dopo la scadenza del termine di cui al combinato disposto del comma 1 lett. c) e 1-bis dell'art. 585 c.p.p., giunto a compimento sabato 3/1/2026. 2. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese processuali e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/5/2026.