Sentenza 4 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/03/2002, n. 3064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3064 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2002 |
Testo completo
O L L 74 O .3 B E E! N E , 1 N C 9 IO IPA 9 Z 2 A 1-11 R D T S DICE I BLICA ITALIANA 2 G LA CORTE SUPREMA3064/ 02 39 LU 6 O IN NOME DEL POPOL 6 E N Oggetto Vendita - Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Individuatione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SPADONEDott. Mario R.G.N. 18133/99 Cron. 7168 Consigliere Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Rep. Consigliere Ud. 12/12/01 Dott. Carlo CIOFFI ---------- - Rel. Consigliere Dott. Sergio DEL CORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AUTOPLUS SRL, in persona dell'Amm.re Unico FIORETTI PAOLA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S.AGATONE PAPA 50, presso lo studio dell'avvocato CATERINA MELE, dall'avvocato ALBERTO GRIGIONI, giusta delega difeso in atti;
ricorrente contro domiciliata in ROMANARDONE MARINA, elettivamente P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difesa dall'avvocato PIERMARINO 2001 PIERMARINI, giusta delega in atti;
1702 controricorrente -1- avversO la sentenza n. 211/99 del Giudice di pace di TERNI, depositata il 31/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/01 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo L'Autoplus s.r.l. conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Terni, IN NA chiedendone la condanna al pagamento della somma di lire 1.614.000, pari al costo dell'impianto di climatizzazione installato su un veicolo marca Daewoo venduto alla stessa e in linea subordinata al pagamento di una somma da determinarsi equitativamente ai sensi dell'art. 2041 c.c. La NA resisteva alla domanda sostenendo che nel prezzo pattuito con la venditrice era compreso il costo dell'impianto di climatizzazione e contestando l'applicabilità alla fattispecie dell'art.2041 Ze C.C. Espletata l'istruzione, l'adito giudice, con sentenza del 1°giugno 1999, rigettava la domanda osservando: la società attrice non era riuscita a provare il fondamento della propria pretesa creditoria, e cioè che il climatizzatore non era di serie;
di vero, tale circostanza, confermata solo da alcuni testi, si poneva in contrasto con le indicazioni del contratto, nel quale erano ben specificati gli unici accessori non ricompresi nel prezzo, coi relativi importi. Non poteva offrire elementi certi la fattura prodotta dall'attrice, in quanto documento di parte per di più contenente voci e importi diversi da quelli del contratto di acquisto. Costituivano, infine, particolari inverosimili che l'autovettura fu ordinata con l'impianto di climatizzatore pur non avendolo l'acquirente espressamente richiesto e che il relativo prezzo venne reclamato solo dopo la consegna del veicolo, senza che nulla fosse stato fatto presente in quel momento. Contro questa sentenza l'Autoplus s.r.l. ha proposto ricorso per 2 cassazione affidato a tre motivi, illustrati con memoria. La NA resiste con controricorso. Motivi della decisione Con i primi due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente per la loro evidente connessione, l'Autoplus s.r.l. deduce “violazione di norme di diritto" e precisamente degli artt. 116 e 132 c.p.c. nonché erronea e contraddittoria motivazione, lamentando che il Giudice di pace ha errato nell'interpretazione del contratto sottoscritto dalle parti, in cui risultano specificamente indicati "gli optionals, supplementi, equipaggiamento, allestimenti" dei quali il veicolo era dotato;
tra di essi non figura l'impianto di climatizzazione, il quale non poteva quindi ritenersi ricompreso nel prezzo pattuito. Contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, le ж dichiarazioni dei testi di parte attrice erano pienamente conformi al testo contrattuale sottoscritto dalle parti, nel quale sono espressamente previsti gli optionals scelti dall'acquirente, tra i quali non compare il climatizzatore. Entrambe le doglianze sono palesemente inammissibili. E' sin troppo scoperto il tentativo della ricorrente - conscia dei limiti di sindacabilità in cassazione delle sentenze di equità del giudice di pace- di far passare surrettiziamente come violazioni di norme processuali, peraltro richiamate a sproposito (l'art. 116 c.p.c. fissa il principio del libero convincimento del giudice, l'art. 132 c.p.c. stabilisce il contenuto della sentenza), presunti vizi della decisione che, secondo la stessa prospettazione delle censure contenute nei motivi, configurerebbero, al più, degli errores in iudicando sotto il duplice profilo della violazione delle norme di ermeneutica contrattuale (art. 1362 e ss. c.c.) e dell'adeguatezza della 3 motivazione. Ma alla stregua dei noti principi affermati in materia (cfr. Cass. Sez. Un. sent. n.716/99), questi vizi non possono essere denunciati in questa sede di legittimità. Di vero, con riferimento agli errores in iudicando, la sentenza di equità del giudice di pace è impugnabile per cassazione, limitatamente alla violazione delle norme costituzionali e di quelle comunitarie (ove di rango superiore a quelle ordinarie). Quanto ai vizi motivatori, vanno anche qui richiamati i principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella pronuncia citata in tema di limiti al ricorso in cassazione avverso le sentenze equitative del giudice di pace. Un tale vizio è deducibile in cassazione limitatamente al caso veramente patologico di inesistenza di una qualsiasi motivazione (intesa anche come apparenza di una motivazione in realtà inesistente), comportante la nullità della sentenza ж equitativa per mancanza dei requisiti formali indispensabili, ovvero, ai sensi dell'art. 360 n.5 c.p.c., allorché l'enunciazione del criterio di equità adottato (pur se siano state applicate norme di diritto, esplicitamente o implicitamente ritenute corrispondenti all'equità) sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza o di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione. Nella specie non è certo dato riscontrare un vizio di questo genere. Sono comprensibili gli argomenti che hanno indotto il giudice a adottare la statuizione, avendo egli ritenuto che nel contratto l'impianto di climatizzazione non era indicato tra gli optionals da pagare a parte e che indicazioni contrarie non potevano trarsi dalla fattura prodotta dall'attrice, in quanto documento di parte, per di più contenente importi e voci diversi da 4 quelli elencati nel contratto di acquisto. A ulteriore confutazione della tesi attorea, il giudice a quo ha sottolineato la stranezza di due circostanze da essa implicate: che la società venditrice ordinò l'auto già dotata dell'impianto di climatizzazione senza una espressa richiesta in tal senso da parte dell'acquirente e che il prezzo di un tale optional venne reclamato solo dopo la consegna dell'autovettura, mentre nulla era stato fatto presente in quel frangente. Per mera completezza di motivazione, si osserva che le censure in esame sono in generale inammissibili sotto altri profili. Non viene specificata quale regola ermeneutica abbia in concreto violato il giudice nell'interpretare il contratto, limitandosi la ricorrente a contrapporre la propria l'interpretazione a quella operata dal giudice di merito. Inoltre, in ispreto al principio di autosufficienza del ricorso, non vengono riportate le testimonianze che avrebbero asseverato la tesi sostenuta dall'attrice. Col terzo e ultimo motivo la ricorrente denunzia "violazione o falsa applicazione di norme di diritto” e omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), lamentando che il giudice di pace ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di indennizzo per indebito arricchimento, avanzata in subordine ai sensi dell'art. 2041 c .c. A parte l'erroneità della “"titolazione” della censura (l'omessa pronunzia non configura vizio motivatorio) va rilevato come la stessa sia manifestamente infondata. Se è vero infatti che nulla è stato detto a riguardo dal giudice del merito, tuttavia ciò non vale a integrare il vizio denunciato. Non basta, invero, la mancanza di una espressa statuizione del giudice a integrare gli 5 estremi di una omessa pronunzia, essendo necessario che sia completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile in riferimento alla soluzione del caso concreto;
il che non si verifica quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione (vedi Cass. nn. 1798/1997, 5783/1989, 2581/1986, 4317/2000). Nella specie, il giudice di pace ha ritenuto non provata la pretesa creditoria basata su un presunto incompleto pagamento del prezzo della res venduta. In tale statuizione è contenuto in forma implicita il rigetto della domanda subordinata, risultando la stessa incompatibile con l'affermata insussistenza di una prestazione eseguita senza causa da parte dell'acquirente. Il ricorso va in definitiva rigettato con conseguente condanna della sua proponente alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in euro1575 י י . oltre a euro 250,00 per onorari. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2001 Il Presidente Il Consigliere estensore Dott. Mario Spadone Dott. Sergio Del Core Sex del love Прилож O LL O 4 B 7 E .3 IL CANCELLIERE C1 N E E) , R 1 C A A D ValeaNeri E P E T 6 4 EN . S T E E T T.N R A (IS 04 MAR. 2002