Sentenza 18 gennaio 2005
Massime • 1
La riconosciuta operatività, da parte del giudice d'appello, di una causa di estinzione del reato preesistente alla pronuncia di condanna emessa dal giudice di primo grado, quando derivi non dall'accertamento di un errore nel quale quest'ultimo sia caduto, ma da una diversa valutazione discrezionale del giudice dell'impugnazione (nella specie costituita dalla ritenuta concedibilità di attenuanti generiche considerate equivalenti alle contestate aggravanti), lascia integro il potere-dovere dello stesso giudice di decidere sull'impugnazione, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., ai soli effetti delle disposizioni e dei capi concernenti gli interessi civili.
Commentario • 1
- 1. Estinzione del reato per prescrizione: si revocano anche le statuizioni civiliDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 ottobre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/01/2005, n. 12315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12315 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 18/01/2005
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - N. 42
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 40997/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RB VI, n. li 8 maggio 1952;
contro la sentenza 4 maggio 2004 della CORTE DI APPELLO DI MILANO;
visti gli atti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. LIVIO PEPINO;
sentito il Procuratore Generale Dr. VINCENZO GERACI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il difensore del ricorrente, avv. CICCONI Giampaolo, che ha dichiarato di rinunciare all'ultimo motivo e chiesto l'accoglimento, nel resto, del ricorso.
OSSERVA
1. Con sentenza 29 giugno 1995 il Tribunale di Milano ha dichiarato IT RB colpevole del delitto di diffamazione a mezzo stampa per avere, in un articolo pubblicato sul settimanale L'Europeo del 12 maggio 1990, offeso la reputazione di AN BO accusando la stessa e gli altri membri della commissione esaminatrice per un concorso di Storia dell'arte moderna e contemporanea (a cui aveva partecipato con esito negativo) di avere perpetrato diversi reati e di essere dei "miserabili personaggi", e lo ha condannato alla pena di otto mesi di reclusione e al risarcimento dei danni provocati alla parte civile liquidati in ottanta milioni di lire. La pronuncia è stata, peraltro, annullata dalla Corte di appello di Milano, con sentenza 30 settembre 1996 (confermata dalla Corte di Cassazione), che ha ritenuto illegittima la reiezione della richiesta dell'imputato di rinvio dell'udienza conclusiva del dibattimento per la concomitanza di impegni parlamentari.
Nel nuovo giudizio il Tribunale di Milano, con sentenza 30 settembre 1998, ha nuovamente affermato la responsabilità dello RB e lo ha condannato alla pena di un anno di reclusione e 500.000 lire di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile. La decisione è stata parzialmente riformata, con sentenza 29 novembre 1999, dalla Corte di appello milanese che ha concesso all'imputato la sospensione condizionale della pena. Anche questa pronuncia non ha superato il vaglio dell'impugnazione, essendo stata annullata, con sentenza 7 dicembre 2000, dalla Corte di Cassazione per carenza di motivazione in punto ritualità della presentazione dell'atto di querela (la cui irregolarità era stata oggetto di specifico motivo di impugnazione). Ha, in particolare, osservato la Corte di legittimità che "in calce al primo foglio dell'atto di querela è apposto un timbro della Procura di Milano, senza però alcuna formale indicazione delle modalità con cui era pervenuto a quegli uffici o delle generalità della persona che aveva provveduto alla materiale presentazione. A margine dell'ultimo foglio vi è, poi, un'informale annotazione a penna, con l'indicazione del nome della querelante e di alcuni dati numerici, senza però alcuna attestazione di autenticità della provenienza di quelle annotazioni. Sarebbe stato pertanto necessario - e se ne ripropone ora la necessità - accertare quelle modalità di presentazione ai fini di un pertinente esame della questione di rito. Esulando tale accertamento di fatto dalla sfera di attribuzioni di questo giudice di legittimità, si impone, dunque, il rinvio, previo annullamento, al giudice di merito perché vi provveda".
Nel conseguente nuovo giudizio la Corte di appello di Milano, effettuati alcuni accertamenti istruttori diretti a chiarire le modalità di presentazione della querela de qua, ha pronunciato sentenza 4 maggio 2004 con la quale, in parziale riforma della decisione di primo grado, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate (esclusa quella di cui all'art. 61 n. 10 c.p.), ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essere il reato estinto per prescrizione e lo ha condannato al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile, liquidati in ventimila euro. Ha osservato la corte territoriale che le apparenti diverse date di ricezione risultanti dai timbri della Procura della Repubblica di Milano apposti sull'originale della prima pagina dell'atto di querela sono agevolmente spiegabili, anche alla luce delle indicazioni fornite dal teste escusso, nel senso che: a1) il timbro in alto a sinistra, recante la data 6 luglio 1990 ore 17.25, certifica il deposito effettuato personalmente dalla parte offesa (identificata a mezzo di carta di identità i cui estremi sono annotati, unitamente a nome e indirizzo, a margine dell'ultimo foglio) mediante consegna, in assenza del funzionario preposto (assente il sabato pomeriggio), all'ufficiale di polizia giudiziaria di turno presso la Procura, che ne rilasciò copia all'interessata; a2) il secondo timbro, in basso a destra, recante la data del 10 luglio, corrisponde al momento in cui, il mercoledì successivo, l'atto fu formalmente iscritto a cronologico, con l'inserimento a mano, nell'apposito spazio, del relativo numero (12843 RGNR Mod 21). Così ricostruita la dinamica del deposito la corte ha ritenuto che: b1) la mancanza (dovuta a evidente dimenticanza) della firma dell'ufficiale di polizia giudiziaria che ricevette l'atto di querela e provvide all'identificazione della querelante non produce nullità della querela, essendo certe l'identità di chi effettuò il deposito e la qualità di chi ricevette l'atto; b2) la notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di primo grado non presenta vizi di nullità, essendosi la giurisprudenza stabilizzata nel ritenere efficace l'elezione di domicilio depositata in cancelleria dal difensore domiciliatario;
b3) l'esistenza di un'unica precedente condanna consente la concessione all'imputato delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravante e ciò fissa la durata massima della prescrizione in sette anni e mezzo, ormai ampiamente decorsi;
b4) il tenore obiettivamente ed evidentemente diffamatorio delle espressioni usate nell'articolo in questione esclude la sussistenza di una situazione rilevante ai sensi dell'art. 129, secondo comma, c.p.p. e impone la pronuncia di sentenza di non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione: b5) detta pronuncia non incide sulla condanna al risarcimento dei danni alla parte civile, che merita conferma nell'an e che si determina, nel quantum, in ventimila euro.
Contro la sentenza ha proposto ricorso lo RB lamentando: c1) illegittimità della riapertura dell'istruzione dibattimentale finalizzata all'escussione del funzionario della Procura della Repubblica di Milano preposto, all'epoca dei fatti, al ricevimento degli atti di querela in quanto, il mancato adempimento delle formalità richieste per la valida presentazione dell'atto non consente sanatorie mediante la tardiva e non rituale identificazione di chi la effettuò (che non compete al giudice e può, in ogni caso, intervenire solo entro il termine di presentazione della querela);
c2) l'infondatezza della ricostruzione della corte secondo cui l'irregolarità riscontrabile nella specie consiste esclusivamente nella mancata sottoscrizione dell'operazione di identificazione della querelante da parte dell'ufficiale di polizia giudiziaria in servizio presso la Procura il 6 luglio 1990 e, in ogni caso, il contrasto tra detta ricostruzione e il dictum della sentenza di annullamento di questa corte in data 7 dicembre 2000; c3) il carattere apodittico dell'affermazione della corte secondo cui l'annotazione a penna presente sul quinto foglio della querela corrisponde al nominativo della querelante, al luogo di residenza della stessa e alla data di rilascio della di lei carta di identità; c4) l'illegittimità della condanna al risarcimento del danno poiché tale pronuncia presuppone una condanna in primo grado validamente emessa, mentre, nel caso di specie, già il tribunale avrebbe dovuto dichiarare il reato estinto per prescrizione (concedendo le attenuanti generiche di cui già in allora esistevano le condizioni); c5) la nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare per il 13 novembre 1991, in quanto effettuata a mezzo posta non direttamente ad esso ricorrente ma ad altro soggetto che si era obbligato a curarne la consegna stante la momentanea assenza del destinatario. Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato: la riapertura del dibattimento, infatti, venne effettuata - come risulta univocamente dal testo del provvedimento impugnato - non già al fine, asserito dal ricorrente, di identificare (in modo tardivo e irrituale) la persona che depositò l'atto in esame, ma per accertare, in conformità a quanto specificamente richiesto nella sentenza 7 dicembre 2000 di questa Corte, "le modalità di presentazione della querela".
Quanto al secondo motivo, la ricostruzione dell'irregolarità intervenuta all'atto della presentazione della querela (consistente, secondo la corte territoriale, nella mancata sottoscrizione dell'operazione di identificazione della querelante da parte dell'ufficiale di polizia giudiziaria in servizio presso la Procura il 6 luglio 1990) è stata effettuata, in sentenza, sulla base di atti oggettivi (originale dell'atto di querela, copia rilasciata all'interessata e dichiarazioni del funzionario della Procura addetto, nel 1990, al ricevimento delle querele) interpretati in modo coerente e razionale, con conseguente incensurabilità in questa sede. Nè vi è contrasto tra tale ricostruzione e i principi affermati in sede di annullamento con rinvio, avendo anzi questa corte espressamente demandato al giudice di merito, come già ricordato, l'accertamento delle effettive modalità di presentazione della querela.
Anche l'interpretazione dell'annotazione contenuta nel margine del quinto foglio dell'atto di querela (concernente, secondo la sentenza, il nominativo della querelante, il luogo di residenza della stessa e gli estremi della sua carta di identità) è, all'evidenza, questione di fatto il cui controllo, in caso di motivazione non manifestamente illogica, sfugge al giudice di legittimità.
Il quarto motivo è ictu oculi infondato. Ai sensi dell'art. 578 del codice di rito il giudice di appello deve decidere sull'impugnazione, ai soli effetti civili, quando, dopo la condanna di primo grado è intervenuta, l'estinzione del reato per amnistia o prescrizione. Nella specie, pacifica l'esistenza della condanna da parte del tribunale (sentenza 30 settembre 1998), si deduce che già in allora il reato avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per prescrizione, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti. L'assunto non può essere condiviso. La costante giurisprudenza di legittimità secondo cui "la decisione del giudice dell'impugnazione sugli effetti civili del reato estinto presuppone che la causa estintiva sia sopravvenuta alla sentenza emessa dal giudice di primo grado, mentre, qualora essa preesista a quest'ultima e il giudice erroneamente non l'abbia dichiarata, non sussistono i presupposti di operatività dell'art. 578 del codice di rito" (Cass., sez. 6, 19 settembre - 7 ottobre 2002, Rusciano, riv. n. 222426) significa, univocamente, che, l'ostacolo all'operatività del citato art. 578 sta solo nella preesistenza della causa estintiva e nella sua mancata rilevazione per errore del giudice (così Cass., sez. 1, 2 maggio - 14 giugno 1995, Ferrigno, riv. n. 201903) e non anche, come nel caso di specie, nella sopravvenienza di una valutazione discrezionale del giudice di appello difforme da quella di primo grado.
Il quinto motivo, espressamente rinunciato dal ricorrente in sede di discussione, ha, in ogni caso, carattere di assoluta novità ed appare, dunque, proposto fuori dei casi previsti dalla legge. Alla stregua di quanto precede, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si ritiene equo determinare in 500 (cinquecento) euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 500 euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2005