Sentenza 23 marzo 2004
Massime • 1
In tema di usura è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 644 cod., pen. per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui è prevista identica sanzione per il caso che il soggetto si faccia dare o solamente promettere il pagamento di interessi usurari, in quanto tale scelta rientra nei poteri discrezionali del legislatore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/03/2004, n. 39649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39649 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LACANNA Pasquale - Presidente - del 23/03/2004
Dott. COSENTINO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - N. 00620
Dott. DE CHIARA Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - N. 043113/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MA LI N. IL 10/09/1974;
2) AR LD N. IL 17/06/1965;
3) CO GI N. IL 14/04/1956;
avverso sentenza del 04/06/2003 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ESPOSITO ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Galati che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Udito i difensori Avv. Managò e Priolo del foro di Reggio Calabria che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NE GI, AR MI e MA SV venivano dichiarati colpevoli del reato di usura aggravata in danno di tale Fori AR con sentenza emessa in data 4/6/2003 dalla Corte di Appello di Reggio Calabria che confermava la decisione adottata, all'esito del giudizio abbreviato, dal G.U.P. del Tribunale di quella città in data 31/5/2002. Ricorrono per Cassazione gli imputati deducendo i seguenti motivi:
MA LI:
Violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) in relazione all'art. 644 c.p.. Rileva il ricorrente che "in tema di valutazione della prova, qualora si tratti della testimonianza della persona offesa dal reato, che ha sicuramente interesse verso l'esito del giudizio, è necessario vagliare le sue dichiarazioni con ogni opportuna cautela, cioè compiere un esame particolarmente penetrante e rigoroso attraverso una conferma di altri elementi probatori" (Cass. sez. 2^, sent. 0 7241 del 23/06/1994). Orbene, la Corte di Appello non si era certamente attenuta ai principi giurisprudenziali in precedenza richiamati ed aveva apoditticamente assunto l'attendibilità della parte offesa prescindendo dai rilievi mossi nei motivi di impugnazione. In particolare, la Corte di Appello aveva rilevato "che qualsiasi profilo di dubbio sulla verosimiglianza del racconto accusatorio è dissipato dalla presenza di molteplici e pregnanti elementi di riscontro: risultanze delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, titoli e documenti sequestrati, indagini di P.G., servizi di appostamento ed osservazioni ulteriormente corroborate dalle riprese filmate".
Sennonché l'assunto era stato affermato e solo apparentemente motivato. Quanto, infatti, alle intercettazioni, queste si esaurivano in una sola conversazione che vedeva conversare l'imputato AR con la parte offesa.
Inoltre, la Corte parlava del sequestro di titoli, ma in realtà, dopo affannose ricerche era stato individuato un titolo di cui il AR aveva dato ampia giustificazione. Titoli, viceversa, che dovevano essere di numero ben superiore ove fossero state credibili le dichiarazioni della parte offesa la quale, durante i suoi numerosi e lunghi interrogatori, aveva parlato di vertiginosi giri di assegni che si erano prolungati per diversi anni, assegni di cui nel processo non vi era assoluta traccia. La parte offesa, inoltre, aveva sicuramente meditato le proprie dichiarazioni in funzione (.Iella possibilità che la legge attribuisce alle persone offese di simili reati di avanzare richieste di indennizzo. E, nel caso di specie, la parte offesa aveva confermato di aver richiesto subito dopo l'arresto degli indagati, un indennizzo di un miliardo e mezzo di lire. Le dichiarazioni del loti dovevano essere valutate con estrema prudenza anche per un ulteriore profilo. Egli, infatti, si era recato dalla P.G. quando ormai era prossimo il suo fallimento. Egli, inoltre, aveva riferito dello svolgimento dell'attività in termini tali da far presumere che nel corso della stessa il medesimo avesse commesso reati di natura economica.
Le dichiarazioni accusatorie, quindi, del TI rappresentavano rispetto a queste evenienze un mezzo di difesa, con tutto ciò che conseguiva in termini di attendibilità dello stesso.
Per questi motivi
il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge.
CO GI:
Nullità dell'impugnata sentenza per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine agli indizi di colpevolezza. Per violazione di legge penale e processuale.
Art. 606, comma , lettere B-C ed E c.p.p. in relazione ad artt. 192, commi 1 e 2 c.p.p.; art. 546, comma 1, lettera E c.p.p.; art. 56 e
644 c.p.. Il ricorrente deduce innanzitutto che la Corte aveva disapplicato i principi che regolano la deposizione della parte offesa che, nella specie, era teste "doppiamente interessato" la cui attendibilità doveva essere valutata con particolare rigore e attenzione. Richiama, inoltre, il ricorrente la trasparenza del rapporto instaurato tra il TI ed il NE, regolarizzato a mezzo di scrittura privata, sottoscritta anche da un fratello del TI AR, nonché alla regolamentazione dei pagamenti delle rate del debito a mezzo di assegni, depositati normalmente in banca. Tutte modalità di pagamento sulle quali vi era stata identità di dichiarazioni tra i due, con sola discordanza sull'entità degli interessi pretesi. Non si era considerando che - così come dato atto in sentenza - il rapporto tra il NE ed il TI era stato regolato a mezzo della scrittura privata cui i due hanno fatto concorde riferimento. Rileva ancora il ricorrente che tutta la vicenda, così come proposta dal TI, ed in particolare parte di essa attinente alla somma aggiuntiva di 750 milioni offriva occasione di rivisitazione, sotto il profilo della sua legittimità costituzionale e nei termini già proposti e disattesi dai Giudici di merito, il disposto di cui all'art. 644 c.p.. La norma in questione, infatti, prevede identica sanzione (indipendentemente da ogni discrezionale determinazione della pena affidata alla valutazione del Giudice) sia per il caso che il soggetto si "faccia dare" sia per l'altro in cui si faccia solo "promettere" il pagamento di interessi usurari. Si ritiene si possa e si debba in ciò ravvisare chiara irrazionalità della norma - con riferimento al Kart. 3 Carta Costituzionale - che prevede identica sanzione in relazione a comportamenti produttivi di effetti concreti del tutto differenti.
Eccepisce ancora il ricorrente la nullità della sentenza nella parte in cui aveva disposto per l'utilizzazione delle conversazioni intercettate, ed in particolare la violazione dell'art. 271 c.p.p. in relazione agli artt. 267 e 268 stesso codice, ciò in riferimento sia alle ragioni di urgenza indicate a giustificazione del decreto emesso dal P.M. sia al ricorso agli impianti diversi da quelli rigorosamente previsti dal comma 3 dell'art. 268 c.p.p.. Non era dato rinvenire in sentenza, secondo il ricorrente, ragioni specifiche - eccezionale urgenza e quanto altro - riferibili al NE. Il richiamo era a quelle specifiche riguardanti l'eventuale presenza di organizzazioni criminali o attualità di minacce. Tutte circostanze non riguardanti il NE.
Eccepisce, infine, il ricorrente la nullità della sentenza per violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla ravvisata aggravante di cui al n 3, comma 5, art. 644. Per dette ragioni insiste il ricorrente nella richiesta di annullamento della sentenza.
AR LD:
- Violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 268 3^ comma e 271 stesso codice.
Rileva il ricorrente che con riferimento al decreto autorizzativi delle intercettazioni emesso dal P.M. in via d'urgenza in data 5/3/2001 e convalidato dal G.I.P. in data 7/3/2001 si era evidenziato debitamente nei motivi di impugnazione come lo stesso dovesse ritenersi nullo in ragione della evidente violazione del disposto di cui all'art. 268 3^ comma c.p.p.. Si era evidenziato a tal proposito come, in effetti, il decreto emesso d'urgenza dal P.M., nella parte in cui disciplinava le modalità esecutive delle intercettazioni, avesse previsto la possibilità di utilizzare impianti diversi rispetto a quelli in dotazione alla Procura della Repubblica senza tuttavia motivare minimamente in ordine alla sussistenza di "eccezionali ragioni di urgenza", circostanza che sola (unitamente alla dedotta indisponibilità degli impianti) avrebbe potuto legittimare il detto uso di impianti esterni.
A fronte di tale argomentazione, tuttavia, si era rilevato nei motivi di impugnazione - a cui si rimandava per una maggiore analiticità delle argomentazioni - come effettivamente il rilievo fosse del tutto erroneo non essendo possibile accostare le ragioni di "mera urgenza" che avevano legittimato la emissione del decreto di urgenza emesso dal P.M. alle "eccezionali ragioni di urgenza" che avrebbero potuto legittimare l'uso di impianti diversi rispetto a quelli in dotazione alla Procura procedente.
Appare evidente, pertanto, come doveva ritenersi del tutto inesatto il riferimento operato dalla sentenza impugnata nella parte in cui la stessa aveva ritenuto che il presupposto per la emissione del decreto di urgenza potesse legittimare automaticamente anche la utilizzazione di impianti diversi rispetto a quelli in dotazione alla Procura della Repubblica. Ma laddove la sentenza impugnata evidenziava un evidente errore interpretativo era nella parte in cui la stessa riteneva che potesse essere ricavata la motivazione carente da altra parte del decreto che atteneva a disciplina completamente diversa rispetto a quella esecutiva. Infatti, nel decreto di urgenza emesso dal P.M. venivano a fondersi due diversi provvedimenti: l'autorizzazione provvisoria ad operare la intercettazione e la disciplina delle modalità esecutive della stessa. Nel caso di specie, secondo il Occidente, era possibile ricavare la motivazione attinente al decreto "esecutivo" da quella adottata nel corpus del decreto di urgenza, la qual cosa appariva evidentemente del tutto erronea. Nè potrebbe ritenersi surrogata la detta motivazione in ordine alla detta sussistenza delle "eccezionali ragioni di urgenza" con il fatto che era operato un riferimento alla necessità di consentire agli organi di P.G. di operare un immediato riscontro del contenuto dei dialoghi. In tal senso la pacifica giurisprudenza di codesta Suprema Corte ha più volte avuto modo di affermare come il detto riferimento non possa minimamente ritenersi sufficiente a legittimare la desunzione in ordine alla sussistenza delle predette eccezionali ragioni di urgenza essendo questa valutazione operata ex post e dunque non pertinente ad un decreto attuativo che deve cristallizzare la situazione di fatto sussistente ex ante.
Ancor più esplicitamente è stato sancito proprio dalla sentenza citata che l'utilizzo di impianti diversi rispetto a quelli in dotazione devesi "riconnettere, se non all'allegata necessità di - coniugare l'ascolto delle conversazioni con la tempestività dell'intervento di P.G. - (esprimente una semplice valutazione di opportunità piuttosto che una ricognizione ex ante di concrete ed eccezionali ragioni di urgenza) " (Cass. pen., sez. Fer. 9/8/2002, sent. N 37678).
- Violazione dell'art. 606 comma 1^ lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 644 c.p. la stessa sentenza impugnata nel riportare pedissequamente le affermazioni della pronuncia di prime cure, riferiva come la figura del teste-persona offesa non potesse essere equiparata a quella dell'imputato di reato connesso ma possa costituirne da sola elemento di prova.
Pur tuttavia, la detta dichiarazione necessitava di una concreta e puntuale verifica su ogni parte del proprio racconto, tale da consentire di superare i dubbi che l'interesse diretto di cui era portatore il dichiarante ontologicamente arrecavano. In effetti, appariva preliminarmente doveroso segnalare come non potesse costituire elemento di conferma della attendibilità del narrato del TI la circostanza, pure richiamata in sentenza, secondo cui lo stesso avrebbe reso le proprie dichiarazioni con costanza nel corso di numerosi interrogatori. Appariva evidente come la detta circostanza non poteva costituire elemento di conferma della attendibilità; ma soprattutto ciò non comprovava minimamente il fatto che il racconto reso dal leste sia stato compulsato e sottoposto a quel necessario vaglio critico tale da consentire di condurre alla conclusione della attendibilità dello stesso. Il riscontro, infatti, deve necessariamente inerire ad elementi esterni alla chiamata accusatoria e non può necessariamente essere rinvenuto nelle modalità della chiamata stessa e ciò per la evidente considerazione che ciò condurrebbe alla inaccettabile conclusione di ritenere la accusa riscontrata da se stessa. Ed anzi, gli accertamenti operati avevano consentito di rinvenire un solo titolo che sarebbe transitato addirittura nell'anno 2000, vale a dire oltre due anni dopo da quando, secondo il TI. si sarebbe verificata la datazione della somma ad usura (fine 1998). E dunque, la detta circostanza non solo avrebbe dovuto fare ritenere irriscontrata la parola del TI, ma addirittura avrebbe dovuto condurre alla conclusione di ritenere la stessa smentita e ciò proprio perché su un fondamentale aspetto del narrato dello stesso si era trovata una aperta smentita. Ulteriore motivo di censura atteneva alla assoluta sospetta tardività del riferimento ai rapporti commerciali intrattenuti dal TI con il Marino. Orbene, non solo sul punto la parola del TI non aveva trovato riscontro alcuno - non essendo stata effettuata la fonoregistrazione del colloquio - ma addirittura era risultata implicitamente smentita da quanto statuito dallo stesso Giudice di prime cure. Nè avrebbe infine potuto essere considerata elemento di riscontro la registrazione del colloquio intervenuto tra esso AR ed il TI nel corso del quale ci si sarebbe intrattenuti su una ritenuta esposizione debitoria del secondo verso il primo.
In effetti, la detta captazione avvenne in un frangente in cui il TI aveva sporto le prime denunce ed dunque era ben consapevole delle attività di riscontro che erano state predisposte. I tale asserto appariva palpabile dalla sola lettura del dialogo intercettato dalla quale si evinceva nitidamente come in effetti fosse proprio il TI a condurre il dialogo e non certo il AR ad insistere.
Anche con riferimento alla ritenuta aggravante di cui al 5^ comma dell'art. 644 c.p. la sentenza appariva evidentemente congetturale allorquando aveva ritenuto che solo il colloquio intercettato avrebbe potuto offrire la contezza della consapevolezza in capo ad esso MA della difficile condizione economica del TI. Ma la circostanza che esso MA non avesse preso parte attiva alla conversazione appariva di per sè sola sufficiente a rendere del tutto erronea la argomentazione addotta dal Decidente. - Violazione dell'art. 606 comma 1^ lett. e) c.p.p, in relazione agli arti. 62 bis e 69 c.p. Evidente appariva la censurabilità della sentenza impugnata che aveva ritenuto di denegare la concessione delle predette circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza facendo riferimento solo ed esclusivamente alla gravita della condotta posta in essere dallo stesso.
- Violazione dell'art. 606 comma 1^ lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 133 c.p.. Anche in riferimento alla determinazione della pena la sentenza aveva operato un fugace accenno alla gravita delle condotte poste in essere ritenendo ciò solo sufficiente ai fini della inflazione della stessa.
Appariva evidente la assoluta incongruenza di tale apparato motivazionale al cospetto di tutta una serie di elementi che di certo avrebbero dovuto connotare la personalità di esso odierno ricorrente e le condotte poste in essere conducendo così alla mitigazione della pena stessa.
Per tutti i motivi esposti il ricorrente chiede l'annullamento dell'impugnata sentenza con ogni conseguenza di legge. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ambientali del 21.3.2001 ore 9,17, 53 per nullità del decreto PM del 21.3.2001, convalidato dal g.i.p. il 7.3.2001, per violazione dell'art. 268, 3 comma, sia per non essere stati utilizzati gli impianti presso la Procura sia per mancanza di qualsiasi accenno nel decreto del P.M. alla eccezionale urgenza. L'eccezione è stata correttamente disattesa dalla Corte territoriale con le seguenti adeguate considerazioni del tutto immuni da vizi logico-giuridici.
"Il provvedimento censurato dall'appellante è un decreto d'urgenza, n. 181 /2001, emesso dal PM in data 5 marzo 2001, che consta di 15 pagine. tutte dedicate a segnalare l'urgenza particolare dell'attività di intercettazione in ragione della grave e drammatica situazione criminosa cui era sottoposto TI AR, imprenditore ridotto al lastrico dagli usurai, vittima di un disegno criminoso che iniziato con l'usura aveva abbracciato anche ipotesi criminose più gravi;
il PM, dopo aver riassuntogli episodi riferiti dalla parte offesa, ha evidenziato la dimensione dell'indagine ed il più ampio ed inquietante attesto criminoso nel quale collocare le singole vicende: 'dall'esposizione dei fatti si deduce che si trova di fronte non a semplici usurai, ma a due organizzazioni criminali di tipo mafioso che operano nelle zone di Reggio Calabria e nel versante jonico del centro a ridosso del capoluogo', aggiungendo che i due nuclei di soggetti, quello jonico Zampaglione-TI-Manganaro e quello reggino AR-Marino e SV 'agiscono non per conto proprio ma come associati in un'organizzazione che presenta i connotati tipici di un'associazione mafioso...'", sottolineando "il fatto che gli stessi (imputati-odierni appellanti) realizzano i propri intenti criminosi con il sicuro benestare delle cosche dominanti"; al termine di questa ampia e complessa motivazione, il PM ha messo in risalto lo stato di "urgenza potendo dal ritardo derivarne grave pregiudico alle indagini e stante l'attualità delle minacce nei confronti della vittima "; Del resto il P.M., come puntualmente rilevato dalla Corte, non ha trascurato di motivare sull'altro dei requisiti richiesti dalla norma invocata dall'appellante, perché ha evidenziato In "indisponibilità di attrezzature idonee alle intercettazioni presso questa Procura"- (e già questo è più che sufficiente alla luce della recente sentenza di questa Corte a S.U., Gatto) - ed ha ulteriormente specificato che venivano adoperati gli impianti presso la sala d'ascolto della Squadra Mobile della Questura di Reggio Calabria "onde consentire un efficace intervento della Polizia Giudiziaria per immediate attività di riscontro".
Ha aggiunto opportunamente la Corte di merito che "l'analitica ricostruzione episodica e la condizione drammatica in cui si trovava la vittima, finanche minacciata, il chiaro riferimento all'esistenza di ben due organizzazioni criminali di tipo mafioso, la necessità indifferibile di consentire un immediato e tempestivo intervento della p.g., unitamente alla disponibilità degli impianti presso la Procura consentono di dedurre chiaramente l'iter cognitivo e valutativo seguito dal PM nel derogare alla disciplina ordinaria in materia di intercettazione, sia nella fase ammissiva (decreto d'urgenza del P.M.) che in quella esecutiva (uso di impianti diversi) e quindi di ritenere sussistente l'apparato motivazionale minimo per giudicare legittimo, sotto il profilo giustificativo, il provvedimento in relazione ad entrambi i presupposti di legge". Ancora la Corte di merito ha precisato:
a) il decreto di convalida del G.I.P. del 7.3.2001 ha confermato la sussistenza di particolari ed indifferibili ragioni d'urgenza, rilevando "che si procede in ordine a delitto rispetto ai quali sussistono sufficienti indizi richiesti dall'art. 13 - L. 203/91 ... che il ritardo delle operazioni di intercettazione indicate avrebbe gravemente pregiudicato le indagini in corso volte in primo luogo ad identificare i personaggi coinvolti nei fatti delittuosi denunciati ed a fare capo alle organizzazioni malavitose di cui si è detto";
b) a dimostrazione dell'eccezionale urgenza deve considerarsi anche l'esplicito riferimento all'esistenza di due associazioni mafiose e quindi ad ipotesi criminose di indubbia gravita, che proprio per le loro caratteristiche ontologice e strutturali rendono indifferibile l'investigazione per far cessare al più presto l'esecuzione criminosa in atto (in tal senso sono le stesse indicazioni delle S.U. nella decisione 31 ottobre-21 novembre 2001 n. 42792, Pollastro);
c) la consistenza probatoria delle conversazioni intercettate ha rivelato anche a posteriori l'assoluta urgenza di attivare le operazioni di intercettazioni e di avvalersi delle attrezzature presso la P.G., senza attendere la disponibilità degli impianti presso la Procura".
In conclusione osserva questa Corte di legittimità che il decreto del P.M. è ampiamente, esaustivamente motivato così come ampia, corretta, approfondita è la motivazione della (Corte territoriale che ha giustamente respinto la infondata eccezione. (osi come sempre correttamente è stata dichiarata la manifesta infondatezza della sollevata eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 644 c.p. (nelle due formulazioni) giacché la previsione di comportamenti diversi, sanzionati allo stesso modo, è sicuramente espressione di discrezionalità legislativa senza che si venga, in alcun modo, a ledere i principi di cui agli artt. 3 e 24 Carta Costituzionale. - Ciò posto e passando ad esaminare dapprima il ricorso del NE, si osserva che la Corte di merito - dopo aver fatto puntuale riferimento alle dichiarazioni accusatorie, plurime, circostanziate, reiterate con precisione, minuziose e costanti,
rese ad organi diversi - ha indicato, a riprova della verosimiglianza del racconto accusatorio, molteplici e pregnanti elementi di riscontro e precisamente: risultanze delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, titoli e documenti sequestrati, indagini di P.G., servizi di appostamento e osservazione, ulteriormente corroborate dalle riprese filmate. Elementi tutti, peraltro, specificamente descritti nella decisione di 1^ grado, cui la Corte territoriale ha espressamente rinviato. La Corte di merito ha, quindi, richiamato, a completamento del quadro accusatorio, due ulteriori passaggi della conversazione registrata, quando cioè il NE aveva affermato:
"allora bisogna fare, per dare una garantita sia per te, sia per loro, per noi per me, come vuoi che diciamo, allora bisogna fare una ... bisogna aggiungere una ipoteca di secondo grado ... ecco, e dovete fa ... allora una volta che tu mi presenti questi documenti, glieli metto a alla ... in visione al commercialista e al notaio loro mi sapranno dire la data per stipulare l'atto", espressioni queste che, secondo il logico e convincente convincimento dei Giudici di appello, smentivano l'assunto difensivo per il quale l'intervento del NE sarebbe stato di portata minimale e meramente consultiva;
esse, invece, dimostravano - a corretto avviso del Giudice di appello - il personale e concreto interesse del ricorrente e la sua pronta disponibilità a ricevere i documenti da portare al commercialista e al notaio "per la stipula dell'atto". Ha richiamato, inoltre, la Corte territoriale il contenuto di una intercettazione che dimostrava come la trattativa in corso tra le parti non avesse quale oggetto un nuovo e differente prestito, ma gli interessi da pagare sul prestito originario di 150.000.000 e riscontrava compiutamente il dichiarato accusatorio della p.o. quando sosteneva che l'ulteriore somma di 750.000.000 rappresentava il corrispettivo di interessi assolutamente impensabili.
Ancora, la Corte di merito ha spiegato come in tale contesto probatorio, a fronte degli clementi raccolti ed evidenziati, divenisse irrilevante il riferimento dell'imputato alla scrittura privata;
sul punto ha richiamato le chiare dichiarazioni del TI esattamente evidenziando come la verosimiglianza delle sue affermazioni si evincesse dalla considerazione che era conforme alla logica e al buon senso ritenere che nessun patto usuraio veniva consacrato per iscritto, così come nessun patto assodativo criminoso veniva formalizzato in sede notarile.
Infine, la Corte territoriale, in merito alla richiesta di esclusione dell'aggravante di cui al 5^ comma dell'art. 644 c.p. (deduzione difensiva comune al MA), ha richiamato le puntuali osservazioni del primo Giudice che aveva segnalato i seguenti elementi probatori:
"era nota la qualità di imprenditore del TI, in capo al NE, come questi ha rivelato nell'interrogatorio di garanzia, riferendo che gli avrebbe commissionato alcune lavorazioni;
era altresì noto al Catone lo stato di bisogno, atteso che l'essersi a lui rivolto denotava già di per sè una sofferenza economica da parte dell'operatore economico, che oltretutto era in crisi anche nei rapporti con le Banche, circostanza che segnalava vieppiù la sua difficoltà economica nel campo in cui operava;
- la conversazione intercettata e l'incontro filmato con il AR e MA offrivano un'idea concreta della difficile condizione in cui si trovava la p.o., costretta a sottostare alle condizioni che le venivano imposte".
Il ricorso del NE deve, pertanto, essere rigettato. - In ordine al ricorso del AR MI si osserva che la Corte di merito ha innanzitutto ribadito come, anche in tal caso, fossero del tutto infondate le doglianze relative all'attendibilità del teste, p.o. per le argomentazioni svolte in precedenza. Alla luce di tali considerazioni sulla credibilità della fonte probatoria, vagliata con rigore anche dal primo Giudice, che aveva tenuto conto delle conferme all'assunto dichiaratorio registrate nel processo, la Corte territoriale ha esattamente rigettato l'appello presentato dal AR, non mancando di rilevare -con puntuale riferimento alla deduzione difensiva che lamentava il rinvenimento di un solo assegno e adduceva ciò come dato processuale che verrebbe a smentire la tesi recepita in sentenza dal primo Giudice - che i riscontri alle accuse mosse dal TI AR erano molteplici e pregnanti sul piano probatorio e di varia natura, e non poteva disinvoltamente disattendersi il contenuto dell'intercettazione del 21/03/2001, già richiamata e valutata. Con ineccepibile valutazione di merito, la Corte territoriale ha ritenuto che l'obiettivo tenore della conversazione intercettata ed il supporto della ripresa dell'incontro, filmato con telecamera nascosta, attestavano la solidità del quadro probatorio e legittimavano ampiamente la conferma del giudizio di responsabilità. Anche il ricorso del AR deve, quindi, essere rigettato. - Quanto al ricorso del MA va richiamato quanto sopra evidenziato circa la corretta valutazione operata dai Giudici di merito delle plurime dichiarazioni della parte civile in ordine alle quali è stato più volte evidenziato dalla Corte di mento da un lato l'assenza di profili di contrasto e la puntuale precisione e coerenza, dall'altro lato la esistenza di numerosi elementi che confermavano la fonte di accusa, rappresentati non solo dall'attività di intercettazione e dal contenuto obiettivo delle conversazioni - (che non lasciavano alcun dubbio sulla natura dei rapporti tra gli imputati e la p.o.) - ma anche da servizi di P.G. che andavano a rafforzare il peso probatorio delle prime. Anche i motivi di ricorso concernenti il trattamento sanzionatolo, (mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, eccessività della pena), sono infondati avendo la Corte territoriale puntualmente preso in esame le doglianze contenute nell'atto di appello e le ha disattese con la seguente adeguata motivazione assolutamente immune da vizi logico-giuridici.
"Vanno, infine, rigettate anche le subordinale in relazione alla pena inflitta, che è più che congrua alla gravita dei fatti e sono state riconosciute anche le circostanze attenuanti generiche, ritenute finanche prevalenti, sicché la pena finale non può ritenersi elevata, dovendosi tenere conto dell'entità del debito e della misura del tasso usuraio, nonché della personalità degli imputati, come emerge soprattutto dai fatti e come attestata anche dal certificato penale di NE (con precedente specifico e condanna per estorsione) e del MA".
Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Suprema Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, dichiara manifestamente infondata la sollevata questione di illegittimità costituzionale. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 23 marzo 2004. Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2004