Sentenza 29 novembre 2007
Massime • 1
Non è consentito in sede predibattimentale il mutamento della richiesta di giudizio abbreviato condizionato avanzata nel corso dell'udienza preliminare e respinta in quella sede, in domanda di giudizio abbreviato incondizionato. V. Corte cost., 23 maggio 2003 n. 169.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/11/2007, n. 47027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47027 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 29/11/2007
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CULOT Dario - Consigliere - N. 1492
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO MO - Consigliere - N. 021151/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SS IE, N. IL 28/11/1968;
avverso SENTENZA del 16/01/2007 CORTE ASSISE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. CEDRANGOLO O., Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Uditi i difensori del ricorrente, avvocati ARICÒ Giovanni e Vincenzo Minasi i quali hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con sentenza, deliberata il 16 gennaio 2007 e depositata il 12 aprile 2007, la Corte di assise di appello di Milano - in relazione a quanto assume rilievo nel presente giudizio - esclusa la aggravante dei motivi futili e ridotta la pena in complessivi anni diciannove e mesi otto di reclusione ed Euro quattrocento di multa, ha confermato, nel resto, la condanna inflitta dalla Corte di assise di Monza, con sentenza 28 novembre 2005, all'appellante SO GO, imputato del delitto di omicidio in danno di NI US (capo A) e dei concorrenti reati di porto e di detenzione illegali di arma comune da sparo (capo B), commessi in Marzate il 17 gennaio 2004. Le Corti di merito hanno accertato che, in occasione di una riunione conviviale nella abitazione dell'imputato, in seguito ad alcune rimostranze formulate dal NI nei confronti altro ospite (RA NT, amico e compare del padrone di casa), insorse un diverbio tra il SO e la vittima. La discussione trascese a vie di fatto con reciproche percosse e con alterne vicende: il NI tentò di colpire il SO con un corpo contundente e, successivamente, si armò con un paio di forbici, dalle quali venne, tuttavia, disarmato. Nell'epilogo il SO intimò all'ospite di lasciare la casa. Il NI accondiscese e indossò il soprabito (un giubbotto). Nel mentre la vittima si accingeva a uscire, il giudicabile, prelevò dalla cantina una pistola, che deteneva illegalmente, ed esplose plurimi colpi contro il NI, ferendolo mortalmente. Successivamente, si diede alla fuga, recando con sè l'arma. E rimase latitante, per oltre un anno, fino al momento della cattura.
Con riferimento ai motivi di appello proposti nell'interesse dell'imputato:
a) in ordine alla rinnovazione del dibattimento con richieste di perizia biologica sulla traccia rilevata sul pantalone della vittima;
di perizia medico legale sulla cicatrice del dito della mano sinistra dell'imputato; di perizia balistica per ricostruire la dinamica del fatto;
di trascrizione di tutte le intercettazioni eseguite nel corso delle indagini;
di ispezione del luogo, teatro del delitto;
di nuovo esame dei testimoni presenti al fatto;
b) in ordine al riconoscimento della esimente della legittima difesa, anche putativa, assumendo l'appellante che aveva agito per la necessità effettiva (o, quanto meno, erroneamente supposta) di tutelar la propria incolumità in costanza della aggressione e del ferimento da parte dalla vittima che con uno strumento da taglio (un paio di forbici) gli aveva cagionato lesioni alla mano sinistra;
c) in ordine al diniego della attenuante della provocazione, per il comportamento offensivo del NI, trasceso a vie di fatto;
d) in ordine al giudizio ci comparazione tra le circostanze dei motivi futili e le attenuanti generiche;
e) in ordine alla misura della pena base e alla determinazione del trattamento sanzionatorio;
f) in ordine al rigetto della istanza (reiterata in limine del dibattimento di prime cure) di definizione del giudizio con il rito abbreviato, condizionato al nuovo esame dei testimoni AR LA e CA MO;
g) in ordine al rigetto della mozione, gradatamente proposta rispetto alla precederne, di giudizio abbreviato (incondizionato);
h) in ordine alla mancata applicazione della riduzione premiale di cui all'art. 442 c.p.p. in esito al dibattimento, in quanto sarebbe risultato necessario l'esame del teste CA;
la Corte territoriale ha così motivato:
aa) le istanze di rinnovazione del dibattimento, formulate nei motivi, e la mozione difensiva - presentata nel corso del dibattimento di secondo grado - di acquisizione della video ripresa effettuata dalla polizia giudiziaria in occasione del sopralluogo eseguito il 21 gennaio 2004, per un verso costituiscono "riproposizione di istanze formulate in primo grado e ivi respinte" motivatamente;
per altro verso si appalesano, comunque, tutte carenti dei requisiti della assoluta necessità e della indispensabilità, ai fini della decisione;
bb) l'assunto del SO di essere stato, al momento del fatto, aggredito dal NI e ferito alla mano sinistra, mediante colpo inferto con un paio di forbici, non trova alcuna positiva conferma nelle emergenze di causa, neppure nel testimoniale favorevole al SO, e risulta affatto inconciliabile, sul piano logico, con il comportamento tenuto dal giudicabile subito dopo la consumazione dell'omicidio; peraltro, il RA, il quale nella immediatezza accompagnò il SO nella fuga, non fece alcun riferimento alla ferita ne' a qualsivoglia accenno del compare in proposito;
infine la circostanza che il SO scese in cantina per armarsi e reiterò i colpi mortali contro il NI, alle spalle, quando questi, indossato il soprabito (o giubbotto) stava per lasciare la casa, comporta l'evidente soluzione di continuità tra i pregressi accadimenti (e gli atteggiamenti anche aggressivi della vittima) e l'azione omicida, con conseguente esclusione della legittima difesa, anche nella ipotesi putativa, appalesandosi affatto ininfluenti e prive di pregio le argomentazioni difensive: bb1) circa le discordanze su alcuni dettagli ravvisate nel testimoniale, invero lacunoso e confuso;
bb2) circa la rilevazione della traccia ematica, contraddistinta dal numero 5 nella foto numeri 32 e 33 e sicuramente riconducibile al sanguinamelo della vittima;
bb3) circa la traccia di materiale biologico isolata sui pantaloni del NI, di valore ponderale non superire a 400 millesimi di miliardesimo di grammo e non utilizzabile per ulteriori analisi;
cc) le "reciproche provocazioni intercorse tra il NI e il SO, il quale, aveva a sua volta schiaffeggiato la vittima, escludono la possibilità della concessione della attenuante della provocazione;
dd) la eliminazione della (unica) aggravante ritenuta in prime cure rende superata la questione del giudizio di comparazione tra le circostanze;
ee) la considerazione del movente, dell'elemento psicologico del reato, del comportamento post crimen e dei precedenti penali ostano alla postulata riduzione della pena base e consigliano di commisurare il trattamento sanzionatorio nella misura operata, con riduzione per le attenuanti generiche contenuta, per il delitto di omicidio, in anni tre e mesi dieci).
ff) il riesame della AR e del CA, tenuto conto della escussione della prima effettuata da Pubblico Ministero il 4 maggio 2005, ai sensi dell'art. 430 c.p.p. è incompatibile con la finalità di economia processuale del rito speciale, postulandosi l'assunzione di una prova non nuova, ne' necessaria;
gg) nel caso in esame - di giudizio instaurato ai sensi dell'art. 429 c.p.p. - la richiesta di giudizio abbreviato avanzata al giudice del dibattimento è inammissibile e l'isolato arresto di legittimità invocato dall'appellante, peraltro in materia - affatto diversa - di opposizione al decreto penale di condanna, non è condivisibile, alla luce di quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza 19 maggio 2003, n. 169, dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale dell'art. 464 c.p.p.;
hh) il CA non ha assunto nel dibattimento il ruolo di teste- chiave per l'accertamento dei fatti, sicché il suo esame non sarebbe stato ex post necessario nel giudizio abbreviato condizionato, siccome richiesto dall'imputato.
2. - Ricorre per cassazione il SO, col ministero dei difensori di fiducia, avvocati Franco Silva e Vincenzo Minasi, mediante atto recante la data del 27 aprile 2007, depositato il 28 aprile 2007, con il quale sviluppa cinque motivi.
2.1 - Con il primo il ricorrente dichiara di denunziare, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettere b) ed e) inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 603 c.p.p., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità
della motivazione, in ordine alla reiezione delle istanze di rinnovazione del dibattimento con le correlate richieste di perizia medico legale, di trascrizione di tutte le intercettazioni, di ispezione dei luoghi, di nuovo esame dei testi presenti nella abitazione dell'imputato il giorno del delitto, ci acquisizione del supporto magnetico della video ripresa eseguita dalla polizia giudiziaria in occasione del sopralluogo del 21 gennaio 2004; di esame del consulente tecnico balistico della difesa, ing. Saffiotti;
di acquisizione della relazione redatta dal professionista;
di perizia biologica sulla traccia organica rilevata sui pantaloni della vittima.
Al preliminare rilievo della Corte territoriale che non si trattava della riproposizione di istanze formulate in prime cure e non ammesse, il ricorrente oppone, innanzi tutto, di aver nel corso del dibattimento davanti la Corte di assise sollecitato (ai sensi dell'art. 507 c.p.p.) l'esame del maresciallo Frattini o del maresciallo Stabile del Reparto investigazioni scientifiche dei Carabinieri di Parma, in merito "al numero e alla direzione dei colpi e, in subordine, "accertamento" in proposito, nonché il confronto tra il teste CA e l'imputato SO.
Illustra, quindi, variamente la valenza probatoria dei mezzi richiesti e, in punto, di diritto argomenta, invocando un arresto di questa Corte (v. infra), che ai fini della previsione di cui all'art.603 c.p.p., comma 2, rientrerebbe nella previsione della prova nuova
"pure quella esistente al momento del giudizio e già versata in atti, ma non valutata dal giudice".
2.2 - Con il secondo motivo il ricorrente dichiara di denunziare, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 438 e 442 c.p.p. nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, risultante col testo del provvedimento e da altri atti del processo, in relazione ella mancata ammissione del rito abbreviato condizionato, in relazione - in implicito subordine - alla mancata ammissione del rito abbreviato (incondizionato), formulata per la prima volta nel dibattimento di prime cure e, comunque, in relazione alla denegata riduzione premiale della pena: deduce che il riferimento operato dalla Corte territoriale alle dichiarazioni dibattimentali del CA, il quale aveva ritrattato le precedenti dichiarazioni rese nelle indagini, in merito alle circostanze in cui l'imputato si armò della pistola, avrebbe contraddetto la negativa valutazione del giudice a quo circa il ruolo del testimone e la necessità della assunzione della prova in questione.
Sostiene, infine, il ricorrente che la inammissibilità della mozione per il giudizio abbreviato, formulata per la prima volta a dibattimento, nei giudizi instaurati in seguito alla udienza preliminare, è "soluzione non così pacifica nella giurisprudenza di legittimità".
2.3 - Con il terzo motivo il ricorrente si duole del diniego della concessione della attenuante della provocazione, argomentando che ricorrerebbero i presupposti del fatto ingiusto altrui, dello stato d'ira e del nesso causale, e censurando che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe, in proposito, meramente "suggestiva", o "non convincente" ovvero "carente".
2.4 - Con il quarto motivo il ricorrente postula il riconoscimento della esimente della legittima difesa: ripropone (senza peraltro espungere l'auspicio della rinnovazione del dibattimento) le deduzioni formulate con i motivi appello e, variamente argomentando con riferimento a discordanze ravvisate nel testimoniale in merito plurimi dettagli e circostanze - anche alla luce dei dati della generica - e con riferimento all'accenno, emerso dalle intercettazioni, circa la "conferma della presenza ..) di un paio di forbici" sulla scena del delitto, oppone la versione dell'imputato circa il patito ferimento, censurando come "apparente" la motivazione della sentenza impugnata.
2.5 - Con il quinto motivo il ricorrente si duole del trattamento sanzionatorio, postulando la riduzione della pena base, la diminuzione per le generiche nella misura massima consentita e "l'accoglimento della richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche".
2.6 - Con memoria recante la data del 14 novembre 2007, l'avvocato Minasi ha prodotto copia delle dichiarazioni rese il 9 agosto 2007 ai Carabinieri della Stazione di Cittanova dal testimone CA MO (a conferma di precedenti dichiarazioni assunte dal difensore del SO, avvocata Maria Sicari): il difensore, traendo spunto dalle dichiarazioni del CA (costui ha asserito che a cagione delle minacce dei familiari della vittima non aveva, riferito a dibattimento che il NI aveva prelevato un paio di forbici dalla cucina con le quali aveva minacciato il SO), ribadisce la necessità della rinnovazione del dibattimento in relazione alla acquisizione della video cassetta, consentente la ripresa effettuata dai Carabinieri nella abitazione della vittima, e rinnova le censure formulate.
3. - Il ricorso è infondato.
3.1 - Non ricorrono i vizi della violazione della legge penale dedotte nei primi due motivi, ne', avuto riguardo alle disposizioni ibidem citate, si apprezza alcuna inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza.
Peraltro è appena il caso ci aggiungere, in punto di diritto e in rito, - con riferimento al primo motivo:
A) che la prova "esistente al momento del giudizio (di primo grado) e già versata in atti, ma non valutata dal giudice", pur rientrando nella previsione della "prova nuova", ai sensi dell'art. 603 c.p.p., è disciplinata - contrariamente all'assunto del ricorrente - dal comma 1 (e non dal comma 2) della ridetta disposizione, come peraltro questa Corte ha più volte chiarito, anche con l'arresto citato nel ricorso (Sez. 1, 21 febbraio 1994, n. 5167, Fagiolo), ma riportato parzialmente con travisante riferimento;
e - in relazione alla richiesta di acquisizione della video cassetta, con sentente la ripresa effettuata dai Carabinieri nella abitazione della vittima il 21 gennaio 2004 (peraltro quattro giorni dopo il delitto e non nella "immediatezza dei fatti" come assume il difensore) - che la circostanza (della conferma) della esistenza di un paio di forbici sulla scena del crimine si palesa affatto irrilevante alla stregua dell'accertamento operato dalla Corte territoriale: i giudici di merito non hanno, invero, misconosciuto che la vittima, brandendo le forbici, prelevate in cucina, avesse minacciato il ricorrente;
ma l'episodio si inserì, secondo la ricostruzione operata, in una precedente fase della vicenda, culminata con il disarmo del NI;
sicché la rilevata cesura rispetto alla successiva azione omicida rende manifestamene ininfluente la circostanza in parola;
B) che priva di pregio e l'obiezione, formulata dal ricorrente con riferimento alla (gradata) richiesta avanzata in prime cure di "accertamento", trattandosi di istanza proposta ai sensi dell'art.507 c.p.p., sicché il criterio di valutazione resta quello della assoluta necessità dalla assunzione del mezzo ai fini della decisione, esattamente osservato dalla Corte territoriale, che è motivatamente pervenuta alla soluzione negativa;
- con riferimento al secondo motivo:
C) che la reiezione della reiterata istanza di instaurazione del rito abbreviato condizionato è stata legittimamente fondata dal giudice a quo sulla base della valutazione che i mezzi di prova postulati non erano necessari, ne' indispensabili ai fini della decisione (Sez. Un., 27 ottobre 2004, n. 44711 del 27/ 10/2004, Wajib, massima n. 229175);
D) che non è consentita in sede dibattimentale la trasformazione della richiesta (formulata alla udienza preliminare) di giudizio abbreviato condizionato con quella di giudizio abbreviato "puro" (Sez. 1, Sentenza n. 27778 del 19/04/2006, Lombardi, massima n. 234964 e, da ultimo: Cass., Sez. 1, 3 luglio 2007, n. 29115, Pontrelli).
3.2 - Risulta, altresì manifesto che non ricorre il vizio della mancanza della motivazione, denunciato nei motivi in esame e, incidenter, negli altri motivi, neppure sotto il profilo della motivazione apparente, in quanto, siccome illustrato nel paragrafo che precede sub 1, la Corte territoriale ha dato puntualmente conto delle ragioni della propria decisione, con specifico riferimento e in assoluta aderenza alle risultanze del processo.
Neppure ricorrono gli ulteriori vizi della motivazione prospettati dal ricorrente.
Deve, innanzi tutto, rilevarsi che tra l'affermazione del giudice a quo che la ammissione dell'esame del CA non rivestiva, ai fini della instaurazione del giudizio abbreviato sub condicione, il carattere della indispensabilità, e il riferimento operato dalla Corte territoriale - nella rappresentazione e ricostruzione del fatto - alla testimonianza del medesimo CA, non è ravvisabile alcuna contraddizione, trattandosi di prova assunta nel dibattimento (e, pertanto, oggetto di doverosa valutazione).
Ed è, poi, appena il caso di aggiungere, in relazione alla memoria del 14 novembre 2007, che, anche alla luce della prospettazione del difensore in ordine alle tardive dichiarazioni del CA, resta manifesta - per le ragioni sopra indicate al paragrafo 3.1 sub A) - la ininfluenza del riesame del testimone, sulla circostanza del prelievo di un paio di forbici da parte della vittima. Sui punti controversi - scilicet: della negativa valutazione della indispensabilità dei mezzi di prova non ammessi, della esclusione della legittima difesa (a fronte dalla argomentata confutazione della tesi dell'imputato di essere stato ferito alla mano dalla vittima e della assorbente considerazione che il SO reiterò i colpi mortali, colpendo il NI alle spalle, mentre la vittima si accingeva a lasciare la sua abitazione), della provocazione (esclusa dalla reciprocità delle offese) e del trattamento sanzionatorio -la decisione risulta sorretta da motivazione affatto immune da contraddizioni e illogicità, sicuramente contenuta nei confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte;
Cass., Sez. 1, 5 maggio 1967, n. 524, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, incensurabile nella sede del presente giudizio di legittimità.
Tutte le residue deduzioni, doglianze e argomentazioni, espresse dal ricorrente, siccome orientate ad accreditare, in contrapposizione all'accertamento del giudice a quo, la alternativa ricostruzione e valutazione della regiudicanda, si sviluppano nell'orbita delle censure di merito e consistono, pertanto, in motivi (di fatto) diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione e, dunque, sono inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3. 3.3 - Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2007