Sentenza 17 febbraio 1999
Massime • 1
Nel giudizio relativo alla legittimità del licenziamento intimato ad un lavoratore sulla base di un addebito che, per il fatto di integrare astrattamente un ipotesi di reato, abbia dato inizio ad un procedimento penale, il giudice non è vincolato dal giudicato penale di proscioglimento (con sentenza del giudice delle indagini preliminari) del lavoratore dall'imputazione ed è quindi abilitato a procedere autonomamente alla ricostruzione e valutazione dei fatti, nel caso di mancata partecipazione al giudizio penale del datore di lavoro, in quanto l'art. 654 cod. proc. pen., diversamente dall'art. 652 relativo ai giudizi civili di risarcimento del danno (quale non è il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento), esclude che possa avere efficacia in un successivo giudizio civile la sentenza penale di condanna o di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento, con riferimento ai soggetti che non abbiano partecipato al giudizio penale, e quindi a maggior ragione non ha alcuna efficacia preclusiva la sentenza di proscioglimento dell'imputato all'esito dell'udienza preliminare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/02/1999, n. 1330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1330 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI Presidente
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Consigliere
Dott. Luciano VIGOLO Consigliere
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE Consigliere
Dott. Camillo FILADORO Cons. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: LA AN, elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele 11, 326, presso l'avv. Renato Scognamiglio, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO ITALIANO DI CREDITO FONDIARIO S.P.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Girolamo da Carpi n. 6, presso gli avvocati Furio Tartaglia e Renato Silvestri, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Roma, 10695 del 5 febbraio-31 maggio 1997, non notificata. R.G. 41683/95 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 novembre 1998 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Udito l'avv.prof. Renato Scognamiglio e l'avv. Furio Tartaglia;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.Alberto Cinque,il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 5 febbraio-31 maggio 1997, il Tribunale di Roma respingeva l'appello di AN LA avverso la sentenza del locale Pretore che aveva rigettato la sua domanda intesa ad ottenere la dichiarazione di illegittimità o nullità del licenziamento intimato dall'Istituto Italiano di Credito Fondiario, in subordine la indennità sostitutiva del mancato preavviso.
La contestazione mossa al lavoratore, dipendente con la qualifica di "quadro" , consisteva nell' aver preteso, nello svolgimento delle sue mansioni (redazione di perizie sul valore degli immobili offerti da terzi clienti, in garanzia dei mutui erogati dall'Istituto) notevoli somme di danaro, in cambio di un suo interessamento per due pratiche di mutuo: fatti risalenti il primo a tre anni, il secondo ad oltre un anno dalla denuncia del cliente IM CA.
Il Pretore aveva rigettato tutte le domande dei LA, ritenendo pienamente provati i fatti contestati.
Il primo giudice rilevava anche che,nel caso in esame, considerata la particolare delicatezza degli incarichi affidati al LA, doveva considerarsi circostanza gravissima l'avere approfittato della posizione ricoperta all'interno dell'Istituto, per chiedere ad un cliente di quest'ultimo somme di denaro, in cambio di un interessamento (per di più del tutto esorbitante dalle sue competenze, per ammissione dello stesso LA), volto all'attribuzione di condizioni di particolare favore. Decidendo sull'appello proposto dal LA, il Tribunale osservava:
-quanto al primo motivo di gravame, che il principio della tempestività della contestazione doveva essere valutato in termini relativi, secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte, ed in relazione alle condizioni specifiche della fattispecie. Esaminando quindi il caso concreto proposto al loro esame, i giudici di appello ritenevano sussistente tale tempestività, poiché l'istituto aveva sospeso immediatamente il LA dal lavoro, subito dopo aver avuto conoscenza dei fatti denunciati dal cliente IM, procedendo quindi senza ritardi alla contestazione dei fatti al LA e, dopo le giustificazioni fornite dal dipendente, all'intimazione del licenziamento.
Il Tribunale precisava che non poteva avere alcun rilievo il tempo trascorso tra i fatti oggetto della contestazione e l'inizio della procedura disciplinare (rispettivamemte: tre anni ed un anno) considerato che la datrice di lavoro era venuta a conoscenza degli episodi solo a seguito della denuncia del cliente ed aveva proceduto alla contestazione dei fatti il giorno successivo al ricevimento della denuncia stessa.
Sotto un diverso profilo, pure adombrato nel primo motivo di gravame, i giudici di appello negavano che il tempo trascorso dalla (denunciata) commissione dei fatti potesse comunque determinare una qualche difficoltà nell'esercizio del diritto di difesa da parte del lavoratore interessato. Gli episodi denunciati erano infatti precisi e circostanziati sicché su ciascuno di essi il LA aveva potuto prendere posizione, difendendosi adeguatamente.
Il Tribunale sottolineava la presenza di un interesse concreto ed attuale del datore di lavoro all'esercizio del potere disciplinare, in considerazione della gravità dei fatti contestati e degli effetti che gli stessi potevano produrre all'immagine esterna dell'Istituto. Considerava invece del tutto ininfluente l'indagine sulle possibili ragioni che avrebbero spinto il IM ad una denuncia così tardiva, perché del tutto ipotetiche e comunque irrilevanti ai fini della decisione.
Sul secondo motivo di gravame, il Tribunale rilevava che il teste IM era risultato pienamente attendibile.
In ordine al primo episodio (ritenuto non provato dal Pretore) il Tribunale osservava che la circostanza emersa - e cioè il non essere stato il LA a richiedere direttamente la somma di denaro in cambio di condizioni vantaggiose per il mutuo- non era affatto rilevante, essendo in ogni caso emerse dalla deposizione del IM circostanze e modalità di comportamento del LA del tutto incompatibili con le obbligazioni fondamentali di un rapporto di lavoro.
Tra l'altro, il IM aveva descritto ampiamente ai Carabinieri tutto il comportamento tenuto dal LA, le sue continue richieste di denaro, riferendo poi di aver dovuto rinunciare al primo mutuo, proprio per non sottostare alle pressanti richieste di denaro dei LA e nella testimonianza resa al Pretore non aveva per nulla ritrattato tale deposizione.
Il secondo episodio, in ogni caso, risultava dalle dichiarazioni dello stesso IM, confermate dal suo dipendente FE. Secondo tali dichiarazioni, il LA aveva personalmente richiesto al IM venti milioni, poi ridotti a dieci, per favorire l'ottenimento a tassi agevolati di un mutuo suppletivo di lire 700.000.000, per la ristrutturazione di un albergo, sul quale era già stata accesa ipoteca per un precedente mutuo.
I giudici di appello osservavano, inoltre, che il primo giudice aveva preso in considerazione le risultanze probatorie emerse in sede penale (contrariamente a quanto dedotto dal LA nel ricorso in appello), ritenendole utili a fornire elementi fondamentali per la formazione del convincimento del giudice nel presente giudizio. Il rigetto della richiesta di rinvio a giudizio del LA da parte del Giudice delle Indagini Preliminari per il reato di tentata truffa, motivato genericamente con una difficoltà di raccolta delle prove, non era -secondo il Tribunale- affatto in contrasto con le risultanze del procedimento civile.
Infatti, la stessa vicenda, pur non integrando appieno gli estremi della tentata truffa (o del tentativo di estorsione), ben poteva determinare la perdita di ogni fiducia nel LA da parte della datrice di lavoro.
Dalle dichiarazioni dei IM e del FE era emerso che il LA aveva richiesto denaro per ventimilioni, promettendo in cambio il proprio interessamento per una rapida concessione del mutuo a condizioni agevolate e che il LA non aveva competenza sulla pratica in questione, poiché l'importo richiesto (inizialmente di 900.000.000) esorbitava dai suoi compiti, che erano stati limitati all'epoca dei fatti alle procedure sino a 500.000.000 di lire. Il Tribunale concludeva pertanto che vi era la prova piena della giusta causa di licenziamento, confermando quindi la decisione adottata dal Pretore.
Avverso tale decisione, ricorre per cassazione il LA con due distinti motivi, illustrati da memoria.
Resiste la società con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2019 (rectius: 2119), 2697 codice civile e 7 della legge 20 maggio 1970 n.300, nonché carenza e contraddittorietà della motivazione su un punto essenziale della controversia.
Il ricorrente censura la decisione del Tribunale, nella parte in cui la stessa ha ritenuto tempestiva la contestazione degli addebiti. Il motivo non è fondato.
Con ampia e logica motivazione, i giudici di appello hanno confermato la decisione del Pretore, secondo la quale nel caso di specie era stato pienamente rispettato il principio della tempestività della contestazione, sia perché i fatti erano stati conosciuti dal datore di lavoro solo a seguito della denuncia del IM, sia perché gli episodi della contestazione erano chiari e ben circostanziati e tali quindi da consentire al lavoratore di apprestare le proprie difese. In considerazione della gravità dei fatti oggetto della denuncia, il Tribunale ha concluso poi per l'esistenza di un concreto interesse all'esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro, nonostante il tempo trascorso, sottolineando che se il rapporto di lavoro era regolarmente proseguito fino al ricevimento della denuncia, ciò era avvenuto solo perché i fatti stessi erano rimasti fuori della sfera di conoscenza del datore di lavoro. In tal modo i giudici di appello hanno mostrato di conoscere e condividere pienamente la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo la quale la immediatezza va riferita non già all'epoca in cuì si è verificata la giusta causa, ma al momento in cui il datore di lavoro, tenuto conto delle circostanze concrete, abbia avuto piena conoscenza del fatto posto a fondamento del licenziamento (in questo senso, Cass. 13 agosto 1981, n. 4909, 6 luglio 1983, n. 4546, 7 marzo 1987, n. 2433. In ogni caso, sulla necessità di applicare il principio di immediatezza della contestazione con criteri di elasticità, cfr. da ultimo Cass. 437 del 1998, 5093 del 1995, 2762 del 1995, 2238 del 1995). Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2019 (rectius:2119), 2697 codice civile e 116 codice di procedura civile, nonché carenza e contraddittorietà
della motivazione su di un punto decisivo della controversia. Il ricorrente ripropone le questioni già sollevate con il secondo motivo di appello, riguardante il mancato raggiungimento della prova a carico del datore di lavoro- dei fatti imputati a giusta causa al licenziamento, con particolare riguardo alla verifica ed alla valutazione di quanto dichiarato, a sostegno dell'accusa, dai testimoni escussi.
Il ricorrente ribadisce, sostanzialmente, i dubbi circa l'attendibilità del teste IM deducendo l'irrilevanza della deposizione resa dal FE.
Il ricorrente rileva, - tra l'altro- che il Tribunale non avrebbe considerato che non era stata raggiunta la prova riguardante il primo addebito, relativo ad una precedente richiesta di 40 milioni rivolta dal LA allo stesso IM in cambio di un suo intervento per la sollecita definizione della pratica di mutuo (quella prima volta dell'importo di un miliardo e mezzo).
Sotto un diverso profilo, il ricorrente segnala il contrasto della piena assoluzione in sede penale dall'accusa di aver richiesto denaro al IM "perché il fatto non sussiste" con la condanna nel giudizio di lavoro, che pur presupponeva la sussistenza degli stessi fatti.
Anche tale motivo è da rigettare.
Appare opportuno per evidenti ragioni logiche, esaminare innanzitutto il secondo profilo del motivo, nel quale si contesta la possibilità per il giudice civile di un autonomo accertamento dei fatti senza vincoli derivanti dall'accertamento in sede penale. Appare opportuno premettere che la richiesta di rinvio a giudizio dei LA formulata dal Pubblico Ministero con riferimento al reato di tentata truffa e di tentata estorsione, in data 29 dicembre 1993-27 gennaio 1994 non è stata accolta dal Giudice delle indagini preliminari (rispettivamente con la formula "perché il fatto non sussiste" e "per non avere commesso il fatto").
La norma processuale alla quale, in ipotesi, dovrebbe farsi riferimento nel caso concreto è quella di cui all'art. 654 codice di procedura penale (infatti, il giudizio civile di impugnazione del licenziamento non è un giudizio di risarcimento del danno, per il quale soltanto vale la regola di cui all'art. 652 codice di procedura penale). A tale proposito, occorre ricordare che l'art. 654 codice di procedura penale del 1988 così stabilisce: "Nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito al dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno ad un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto nel giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa".
Se nel giudizio civile o amministrativo le stesse sentenze penali dibattimentali (di condanna o di assoluzione) non sono vincolanti per i soggetti che non siano stati posti in grado di essere presenti nel processo penale, sarebbe contrario ad ogni principio di razionalità, oltre che lesivo del diritto di difesa garantito dall'art.24 della Costituzione, attribuire una simile efficacia al proscoglimento dell'imputato, pronunciato dal G.I.P. all'esito della udienza preliminare (artt. 424 e 425 c.p.p.). Per giustificare la diversità di efficacia della sentenza penale nelle due diverse situazioni, basterà ricordare, alla luce della chiara disposizione dettata dall'art. 654 codice di procedura penale, le più elevate garanzie di approfondimento che sul piano probatorio vengono assicurate dalla pienezza del contraddittorio. Esse valgono ad escludere che l'accertamento dei fatti materiali, compiuto in sede di indagini preliminari, possa essere equiparato a quello compiuto in dibattimento, onde non appare irragionevole la diversità di trattamento giuridico che il legislatore, nell'apprezzamento delle due situazioni ha per esse dettato, rispetto all'efficacia vincolante nel giudizio civile o amministrativo (V. in generale Cass. 9805 del 9 ottobre 1997, 11006 dell'8 novembre 1997, 12163 del 1 dicembre 1997 le quali ricordano che la disposizione di cui all'art.654 c.p.p. esclude che possa avere efficacia in un successivo giudizio civile la sentenza penale di condanna o di assoluzione con riferimento ai soggetti che non abbiano partecipato al giudizio penale, indipendentemente dalle ragioni di tale mancata partecipazione). Per un riferimento alla diversa ipotesi del provvedimento di archiviazione che può concludere la fase delle indagini preliminari affidate al Pubblico Ministero (ma è pur sempre revocabile, a differenza della sentenza di proscioglimento del G.I.P., per l'esigenza di nuove investigazioni) cfr. Cass. 22 ottobre 1998 n. 10521. Può pertanto concludersi che nel caso di specie, per giudicare della legittimità del licenziamento, il giudice del lavoro aveva il potere di ricostruire autonomamente, con pienezza di cognizione i fatti materiali e di pervenire a qualificazioni e valutazioni degli stessi non vincolate dall'esito del procedimento penale, terminato con una sentenza di non luogo a procedere ai sensi degli articoli 424 e 425 c.p.p. (v. in generale, Cass. 28 settembre 199 n. 9680 e 27 ottobre
1998 n. 10709). Per concludere l'argomento, e sempre in materia di efficacia della sentenza penale nel giudizio civile, può ancora aggiungersi che la valutazione della gravità del comportamento del dipendente ai fini del giudizio sulla legittimità del licenziamento per giusta causa deve essere sempre compiuta alla stregua della "ratio" dell'art. 2119 codice civile e cioè tenendo conto dell'incidenza del fatto sul particolare rapporto fiduciario che lega il datore di lavoro al lavoratore, delle esigenze poste dall'organizzazione produttiva e delle finalità delle regole di disciplina postulate da detta organizzazione.
Pertanto, anche in presenza di condanna penale del lavoratore per le medesime vicende poste dal datore di lavoro alla base del licenziamento, il giudice civile ben potrebbe giungere ad escludere la legittimità del licenziamento, qualora ritenesse la sanzione espulsiva non proporzionata alla mancanza commessa. Venendo ora alle altre censure contenute nel secondo motivo, deve dirsi che le stesse non sono ammissibili.
In tema di licenziamento per giusta causa spetta unicamente al giudice di merito (e non può essere sindacato in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi) l'accertamento che il fatto addebitato sia di gravità tale da integrare gli estremi della fattispecie di cui all'art.2119 codice civile, fermo restando che, nell'ipotesi del dipendente di un istituto di credito, l'idoneità del comportamento contestato a ledere il rapporto fiduciario deve essere valutata con particolare rigore ed a prescindere dalla sussistenza di un danno effettivo per il datore di lavoro (Cass. 154 del 10 gennaio 1997, 3095 del 10 aprile 1997, 4328 del 9 maggio 1996, 2951 del 14 marzo 1995, 9773 del 18 novembre 1994, 497 del 20 gennaio 1994, 10565 del 25 ottobre 1993, 12938 del 1992, 6180 del 23 maggio 1992). Sotto un profilo più generale, questa Suprema Corte ha del resto più volte avuto modo di affermare che non sussiste il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 360 n.5 codice di procedura civile, tutte le volte in cui la critica si sostanzi -come nel caso di specie in "un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito" (Cass. 21 ottobre 1994 n. 8653). Nel caso di specie, la motivazione della sentenza è immune da vizi che incidano sul ragionamento del giudice di merito. Spetta, del resto, esclusivamente al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente stabiliti dalla legge (Cass. Sez. Un. 13045 del 27 dicembre 1997, 27 ottobre 1995, n. 11154, 18 marzo 1995
n. 7054, 3205 del 1995, 7000 del 1993). Nel caso di specie, il Tribunale di Roma ha data ampia motivazione del proprio convincimento, vagliando tutte le risultanze processuali e valutando tutte le eccezioni dell'appellante.
Ha rilevato, ma solo incidentalmente, giudicando in ordine alla attendibilità del teste IM, che nel giudizio di primo grado, attraverso la deposizione dello stesso, era stata raggiunta la prova di una condotta incompatibile con le obbligazioni fondamentali di un rapporto di lavoro subordinato anche per il primo episodio, anche se il LA non aveva "richiesto direttamente la somma di denaro al IM" (pag. 9 della sentenza impugnata). Quanto al secondo episodio, di per sè solo sufficiente a integrare giusta causa di recesso (e considerato come unico fatto contestato a dall'Istituto) il Tribunale, condividendo le conclusioni del primo giudice, ha ritenuto pienamente provate tutte le circostanze riferite dal IM, riguardanti ripetute richieste di denaro a lui rivolte dal LA, in cambio di un interessamento per la pratica mutuo. Il Tribunale ha precisato che era risultato provato che il LA, pure non essendo affatto incaricato della valutazione del secondo immobile, (poiché la sua competenza si era ridotta fino ai cinquecentomilioni), più volte si era recato nell'ufficio del IM, per chiedergli in cambio di un preteso interessamento nella concessione del mutuo la soma di lire 20.000.000, poi ridotta a 10.000.000.
I giudici di appello hanno valutato anche la dichiarione del FE, dipendente del IM, ricordando che lo stesso ebbe a riferire di aver visto due volte il LA nello studio del IM e di avere ricevuto, anche dopo la stipula del mutuo, numerose telefonate del LA.
Lo stesso FE ha anche precisato che il IM talvolta si faceva negare al telefono, in caso di chiamate del LA. Il Tribunale ha ricordato, richiamandola integralmente, la motivazione della sentenza di primo grado nella quale si sottolineava come "le visite e le assidue telefonate all'ufficio del IM" non erano state minimamente spiegate dal LA, e che le stesse erano tali, invece, da suffragare la ricostruzione dei fatti fornita dal IM.
I giudici di appello hanno ancora concordato con quanto ritenuto dal giudice di primo grado secondo il quale "costituisce oggettivamente circostanza gravissima approfittare della posizione ricoperta all'interno dell'Istituto, per chiedere ad un cliente di quest'ultimo somme di denaro, in cambio di un interessamento (per di più del tutto esorbitante dalle sue competenze come è stato ammesso dallo stesso LA) volto all'attribuzione di condizioni di particolare favore. La gravità in sè della condotta, censurabile anche eticamente, appare tanto più palese se si ha riguardo agli effetti devastanti che sull'immagine esterna dell'istituto essa è in grado di produrre".
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, pertanto, i giudici di appello hanno considerato non solo le circostanze oggettive, ma anche tutti gli aspetti soggettivi della vicenda, valutandoli con attenzione singolarmente e nel loro complesso.
In particolare, il Tribunale ha tenuto conto della qualifica ricoperta dal dipendente, delle sue mansioni di responsabilità, della qualità del datore di lavoro, per giungere quindi alla motivata conclusione che i fatti addebitati al LA erano tali da legittimare pienamente la risoluzione del rapporto per giusta causa. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in lire 50.000 oltre a lire 4.000.000 per onorario di avvocato.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 199 8
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 1999