Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/02/1999, n. 1330
CASS
Sentenza 17 febbraio 1999

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Nel giudizio relativo alla legittimità del licenziamento intimato ad un lavoratore sulla base di un addebito che, per il fatto di integrare astrattamente un ipotesi di reato, abbia dato inizio ad un procedimento penale, il giudice non è vincolato dal giudicato penale di proscioglimento (con sentenza del giudice delle indagini preliminari) del lavoratore dall'imputazione ed è quindi abilitato a procedere autonomamente alla ricostruzione e valutazione dei fatti, nel caso di mancata partecipazione al giudizio penale del datore di lavoro, in quanto l'art. 654 cod. proc. pen., diversamente dall'art. 652 relativo ai giudizi civili di risarcimento del danno (quale non è il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento), esclude che possa avere efficacia in un successivo giudizio civile la sentenza penale di condanna o di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento, con riferimento ai soggetti che non abbiano partecipato al giudizio penale, e quindi a maggior ragione non ha alcuna efficacia preclusiva la sentenza di proscioglimento dell'imputato all'esito dell'udienza preliminare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/02/1999, n. 1330
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1330
    Data del deposito : 17 febbraio 1999

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