Sentenza 7 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/2001, n. 7700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7700 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 7700/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ALIA LA CORT Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente R.G.N. 23114/99 Cron. 12728 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere - Rel. Consigliere- Rep. Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Ud. 02/04/01 Dott. Aldo DE MATTEIS Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere- CORTE SUPREMA DI CASSAZION ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SE NTENZA Richiesta copia studio dal Sig.IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti 3000 MINISTERO DELL INTERNO, in persona del Ministro pro 70 .2001 IL CANCELLE domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, €135 13000 presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo CANCELLERIA rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente 00119450
contro
LI AT, LI RE, LI ANTONIETTA, VADALA' PASQUALINA;
- intimati avverso la sentenza n. 173/99 del Tribunale di REGGIO 2001 CALABRIA, depositata il 29/06/99 R.G.N. 237/95; 1566 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 0 CELLERINO;
udito il P.M. Generale Dott. l'accoglimento 2/04/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe in persona del Sostituto Procuratore Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per del ricorso. -2- RG 23114/99 Svolgimento del processo Appellata dal Ministero dell'Interno la decisione del Pretore-giudice del la- voro di Reggio Calabria, che aveva riconosciuto, sino alla alla data del de- cesso (22 febbraio '92), lo stato d'inabilità totale del defunto IS Pasqua- le, attribuendo agli eredi, odierni intimati, su loro ricorso del 1° ottobre 1992, l'indennità di accompagnamento dal 1° gennaio 1990, il Tribunale ri- badiva, sulla base della rinnovata ctu, che le malattie accertate (miocardiopatia ischemica postinfartuale con insufficienza cardiaca con- gestizia compensata BAV di II e III grado, insufficienza renale cronica in soggetto con rene grenzo sx, microcitemia, diabete di tipo II, dolicocolon) rendevano il IS "sicuramente invalido totale e permanente con necessi- tà di assistenza continua, specialmente avuto riguardo alla motricità, che stante un così alto grado di scompenso, non poteva essere possibile se non a livelli minimali e solo in ambito domestico". Contro questa sentenza il Ministero dell'Interno espone un articolato moti- vo di ricorso per cassazione. Gli intimati non si sono costituiti. Motivi della decisione Con unico, complesso motivo, la difesa erariale prospetta la violazione e/o falsa applicazione del DM 5 febbraio 92 del Ministero della Sanità, nonchè dell'art. 1 della 1. n. 18/80, in relazione all'art. 360, I comma, n. 3, cod.proc.civ., e denuncia motivazione omessa e/o insufficiente e/o con- traddittoria su punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, I comma, n. 5, cod.proc.civ., osservando che, a fronte della diagnosi d'inva- lidità, il Tribunale ha omesso di indicare quale fosse il danno funzionale che rendeva necessario l'ausilio permanente di un accompagnatore in rela- zione all'impossibilità di deambulazione o di compiere gli atti quotidiani della vita, tenuto conto sia del limitato grado d'invalidità, valutabile intorno al 50-70 % rispetto alla diagnosi di scompenso cardio-circolatorio, in rela- zione alla conclamata valutazione NHYA (rectius: NYHA, ovvero New York Heart Association) della cartella clinica in atti, conformemente alla "Tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malat- tie invalidanti", approvata con DM 5 febbraio '92 del Ministero della Sani- tà, (codici di riferimento nn. 6442 e 6443), sia dell'insufficienza renale cronica, evidenziata solo nel febbraio 1991 senza trattamento emodialitico, come conseguenza dello scompenso cardiaco, a fronte della decorrenza anteriore del beneficio (1'gennaio 90). Osserva, inoltre, l'Avvocatura che "appare tutta da dimostrare la circostan- za relativa al beneficio che la attribuzione di un accompagnatore avrebbe potuto in concreto arrecare incidendo le patologie principali su organi invo- lontari (il cuore...) oppure sullo stato generale di salute (..insufficienza re- nale..).", potendosi, al più, riferire l'insorgenza della necessità di accompa- gnamento al peggioramento delle condizioni di salute, intervenuto nel pri- mo semestre '91, previa dimostrazione della "sussistenza del requisito della permanenza dello stato invalidante, quale desumibile dall'art. 1/1 del d. Lgs n. 509/88, poiché, proprio a causa del peggioramento delle condizioni clini- che del ricorrente nel semestre successivo, interveniva l'exitus dello stesso". Il ricorso non merita di essere condiviso né sotto il profilo della dedotta il- legittimità, né sotto quello del difetto di legittimazione. Quanto alla violazione del DM, é appena il caso di notare che le menoma- zioni acclarate non riguardavano un unico organo, ma interessavano in mi- м sura severa una serie di apparati e di organi distinti fra loro (cardio- circolatorio, urinario, endocrino, intestinale), per la cui valutazione com- plessiva il DM suggerisce significativamente, nelle "Modalità d'uso della nuova tabella d'invalidità", che, in caso d'infermità plurime, alla valutazione separata di ogni singola menomazione non segua "di norma" la somma aritmetica delle singole percentuali, "bensì un valore percentuale propor- zionale". L'apprezzamento, in altre parole, del danno funzionale permanente, riferito alla capacità lavorativa generica, é rimesso alla prudente valutazione medi- co legale dell'organo (Commissione medica o CTU) deputato all'analisi dell'incidenza delle infermità invalidanti, da effettuare nell'alveo delle indi- cazioni, per fascia, delle patologie tabellate. Il che é puntualmente avvenu- to Peraltro, trattandosi di una valutazione tecnica, non può proporsi, in questa sede di legittimità, una lettura divergente da quella offerta dal libero con- vincimento del giudice di merito. Come emerge in modo lampante dagli atti di causa, le indagini medico le- gali di primo e di secondo grado sono state svolte sulla base degli atti, es- sendo all'epoca del loro espletamento già intervenuta (febbraio '92) la morte dell'assistito, poiché il giudizio fu introdotto, come riferito, nell'otto- bre del 1992. Ora, con il ricorso per cassazione, vengono ulteriormente proposte censure tecniche in ordine alla valutazione dell'Ausiliare, contestando, in particola- re, il giudizio d'invalidità totale attraverso il riferimento alla valutazione percentuale dello scompenso cardio-circolatorio (indicato in misura mini- male: 51-70 %) ed ipotizzando doveri di assistenza domiciliare familiare, 5 M avendo, in buona sostanza, "omesso il Tribunale di indicare quale fosse il danno funzionale" provocato dal quadro clinico surriferito. A fronte di ciò, tuttavia, la valutazione peritale di secondo grado, conforme a quella precedente, esclude, per la gravità dello stato di salute complessi- vo del IS, ogni possibilità di dubbio sull'esigenza dell'assistenza conti- nua, e rimarca che la cardiopatia, di cui era portatore, rivestiva un così alto grado di "scompenso congestizio di circolo in diabetico affetto da insuffi- cienza renale cronica grave" (da cui derivò la morte), da incidere, sin dal- l'epoca della domanda amministrativa, sulla motricità e sullo svolgimento di tutta una serie di funzioni, di carattere psichico e fisico "che caratterizzano la persona", limitando "a livelli minimali e solo in ambito domestico", gli atti quotidiani della vita, rappresentando "la deambulazione il necessario presupposto biologico" per l'estrinsecazione della persona. Il che é quanto dire che era preclusa al IS, senza l'assistenza diuturna e persistente dei familiari o di persone mercenarie, qualsiasi manifestazione vitale autonoma, sufficiente all'autosostentamento e all'autoconservazione. L'indennità di accompagnamento risponde a questa esigenza di solidarietà sociale e, pertanto, l'accertamento che costituisce il presupposto biologico della attribuzione del beneficio non può essere messo in discussione in questa sede, dovendo, invece, costituire l'oggetto di una indagine tempesti- va ed esaustiva da svolgersi nel corso dei giudizi di merito. Nulla per le spese di questo giudizio di legittimità, non essendo costituita la parte intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 2 aprile 2001 Consigliefe illum Il Presidente Vincenzo Creare Stille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 7 GIU 2001 IL CANCELLIEREA fille T R O C I D , A S O 0 S L 1 L A 3 . T O 3 , T B 5 R A I S 'A . D E L P N A L S T E I 3 S D N 7 O - I G P 8 S O - M N 1 I A E 1 S D A I E D E , A E G O T O R G T T N E IS E IT L S G R E I E A D R L L O E D 7