Sentenza 25 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/10/2002, n. 15086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15086 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Lefedizione1 50 26/02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZI Oggetto Contratto di xp guns ob Composta dagli Ill.m Sig ri Magistrati: R.G.N. 5883/99 Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente Dott. Ugo Consigliere FAVARA - Cron. 35275 Rel. Consigliere Dott. Ernesto LUPO LIMONGELLI Consigliere Rep. 3920 Dott. Antonio Consigliere Ud. 04/06/02 Dott. Fabio MAZZA ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig.IL SOLE 24 ORE GEOLOGISTICS SPA, con sede in Verona, in persona per diritu 3.10 3T-T-200/ il dell'amministratore delegato, dott. Pietro AL, IL CANCELLIERE elettivamente domiciliata in ROMA VIA PASUBIO 4, presso lo studio dell'avvocato DE SANCTIS MANGELLI SIMONETTA, difesa dagli avvocati PALMIGIANO GIULIO, PALMIGIANO CLAUDIO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CALZATURIFICIO LARIKA SRL, in persona del legale rappresentante e amm. re unico Lovato Domenico, 2002 elettivamente domiciliato in ROMA VIA GRAMSCI 28, 6416895 1296 presso lo studio dell'avvocato FRANCHI MANILIO, difeso 1 dall'avvocato FILIPPINI DANILO, giusta delega in atti;
controricorrente - avverso la sentenza n. 1490/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, sezione III Civile emessa il 13/7/1998, depositata il 13/08/98; RG.1526/1993; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/02 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 3 Svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato l'11 luglio 1988 la società Calzaturificio AR esponeva di avere consegnato al vettore società AL s.p.a. le scarpe descritte, quanto a numero di colli, paia e prezzi, in cinque fatture da essa emesse nel settembre-ottobre 1987, perché fossero consegnate all'acquirente danese PE SE, con clausola “contro documenti". A seguito di difficoltà nella consegna per il fatto che la ditta danese non pagava, aveva dato alla società AL la disposizione di ritirare tutta la detta merce, riconsegnandola ad essa attrice, e di ritirare anche le altre calzature che la ditta SE avesse restituito, in relazione al mancato pagamento da parte della ditta danese 5 di una cambiale protestata. La società attrice lamentava che non aveva ricevuto 2800 paia di scarpe, di quelle indicate nelle menzionate cinque fatture, e che aveva ricevuto con grave ritardo le restanti 3696 paia di scarpe oggetto dello stesso contratto (oltre a 2044 paia di scarpe inviate in precedenza alla ditta danese e da questa restituite). Tanto premesso, l'attrice chiedeva la condanna della società convenuta al: a) pagamento della somma di L.61.286.400, costituente il valore delle 2800 paia di scarpe non consegnate;
b) risarcimento del danno derivato dalla ritardata consegna delle 3696 paia di scarpe. La società AL, costituendosi, rilevava, in ordine alla domanda sub a), che essa operava in Danimarca attraverso un proprio corrispondente, ditta NS, che chiamava in causa per essere garantita nell'ipotesi subordinata di accoglimento della domanda attorea;
in ordine alla domanda sub b), escludeva la sussistenza del danno da ritardo, che 3 comunque non poteva superare l'ammontare del corrispettivo del trasporto (nolo) dalla Danimarca in Italia. Costituitasi la ditta ER SK NS, che chiedeva il rigetto di ogni domanda svolta nei suoi confronti, il Tribunale adito, con la sentenza depositata il 19 luglio 1993, riteneva che gli ammanchi delle scarpe (per il valore non contestato di L.61.286.400) erano imputabili alla società AL;
accoglieva anche la domanda relativa al ritardo nella consegna delle altre scarpe, liquidando il danno nella somma di L.10.000.000; rigettava la domanda di manleva proposta dalla AL contro la ditta NS. 5 La società LE AL (così modificata la ragione sociale della convenuta) proponeva appello principale, la società Calzaturificio AR proponeva appello incidentale in ordine alla entità del danno da ritardo, la ditta NS restava contumace. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza depositata il 13 agosto 1998, confermava la pronunzia di primo grado in ordine all'accoglimento della domanda attorea sopra indicata sub a), ritenendo che la merce era stata consegnata al destinatario in violazione della clausola "contro documenti", il cui servizio era stato pagato dalla mandante società Calzaturificio AR allo spedizioniere società AL, il quale però aveva diritto a rivalersi verso il suo corrispondente NS che aveva effettuato le consegne in violazione della detta clausola. La Corte, invece, rigettava l'altra domanda della società attrice di risarcimento del danno da ritardata consegna. 4 5 Avverso la sentenza della Corte di appello la s.p.a. Geologistics, avente causa della società LE AL, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi, a cui la società Calzaturificio AR ha resistito con controricorso. La società ricorrente ha presentato memoria. Motivi della decisione. 1.- Con il primo motivo la società ricorrente, deducendo "violazione e falsa applicazione degli artt. 1737, 1703 e 1717 c.c. in correlazione all'art.360 n.3 e 5 c.p.c.", sostiene che la sentenza 5 impugnata è viziata in diritto per non avere ritenuto applicabile la responsabilità diretta del sostituto del mandatario (art. 1717 c.c.), e cioè del corrispondente danese (ditta NS) di essa ricorrente, con conseguente suo esonero, ed è viziata nella motivazione, per non avere considerato che l'intervento del sostituto danese era stato "accettato ed anche richiesto dal Calzaturificio". Il motivo di ricorso è infondato. L'art. 1717 c.c., nel primo comma, prevede che il mandatario che, nell'esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso senza esservi autorizzato, risponde dell'operato della persona sostituita. La sentenza impugnata, rigettando il primo motivo di appello con cui la società AL sosteneva la stessa tesi qui ripetuta, ha osservato che la sostituzione di detta società con il corrispondente danese non era stata autorizzata dal Calzaturificio AR. A tale conclusione la Corte di appello è pervenuta interpretando in modo motivato proprio il telex inviato da quest'ultima parte 1'11 febbraio 1988 su cui si fonda 5 essenzialmente il motivo di ricorso, che, per il resto, si limita a richiamare genericamente il "teste Marchiori", di cui però (in violazione del principio di autosufficienza del ricorso) non sono riportate le dichiarazioni, che sarebbero state ignorate dalla sentenza impugnata. L'esistenza o meno dell'autorizzazione del mandante alla sostituzione del mandatario nell'esecuzione del mandato costituisce un accertamento di fatto, che, se congruamente motivato dal giudice di merito, si sottrae alle censure di questa Corte di legittimità. L'inesistenza, nel caso di specie, della detta autorizzazione è stata ampiamente motivata dalla Corte di appello ed alle ragioni da essa esposte la parte ricorrente si limita ad opporre la propria diversa interpretazione del menzionato telex dell'11 gennaio 1988, chiedendo un accertamento di fatto che è precluso in questa sede. 2.- Con il secondo motivo la società ricorrente, deducendo "violazione e falsa applicazione degli artt. 1692, 1527 e 1530 c.c. in relazione all'art.360 n.3 e 5 c.p.c.”, sostiene che la sentenza impugnata ha errato nella interpretazione della clausola "pagamento contro documenti", che va riferita al compratore, e non allo spedizioniere. La ricorrente osserva che questa clausola, “equivoca e fumosa", è diversa dal "contrassegno" di cui all'art. 1692 c.c., non corrisponde ad alcuna delle fattispecie legali del codice civile e segnatamente a quelle previste negli artt. 1527 e 1530, non corrisponde alle condizioni più rigorose che la AL, "con uno slancio di diligenza assolutamente non dovuto", pose alla corrispondente NS, “non può essere fonte di inadempimento" dello spedizioniere. La ricorrente lamenta, infine, che la 6 7 Corte di appello abbia omesso "di considerare che il Calzaturificio si dichiarò disposto ad accettare una cambiale e la restituzione delle merci, senza opporre alcun inadempimento alla AL", onde denunzia il vizio di omesso esame di punto decisivo. Il motivo di ricorso è infondato. Va premesso che la sentenza impugnata ha accertato, sulla base della documentazione prodotta dalle parti, che la società AL fatturò alla mandante Calzaturificio AR il "servizio contro documenti”, ottenendo pertanto un compenso per la sua effettuazione (“come risulta dalle fatture AL allegate alle bolle di accompagnamento"). L'oggetto di tale servizio è stato, poi, interpretato dalla Corte di appello sulla base della condotta della stessa AL, la quale inizialmente dette "istruzioni al suo corrispondente NS di consegnare la merce solo contro pagamenti in contanti o documentazione bancaria di avvenuto pagamento” e, successivamente, chiese "istruzioni alla mandante quando apprese che il destinatario non intendeva pagare, per sapere se doveva consegnare la merce o riportarla in Italia". L'accertamento di fatto del giudice del merito si riferisce, quindi, ad un servizio specifico contrattualmente assunto dalla società AL ed alla stessa compensato, concernente le modalità del contratto di trasporto che detta società, quale spedizioniere, si è obbligata a concludere. Non pertinente è, pertanto, il richiamo che nel ricorso si fa alle disposizioni in tema di compravendita, né è necessario accertare se la pattuizione di tale servizio rientri o meno del disposto dell'art. 1692 c.c. (sulla responsabilità del vettore). Non si contesta che tale specifico 7 8 servizio sia stato pattuito come contenuto del mandato conferito alla società ricorrente. La sua interpretazione costituisce accertamento di fatto motivato con riferimento al comportamento tenuto dalla ricorrente, la quale contesta l'interpretazione del giudice del merito ipotizzando "uno slancio di diligenza” di essa mandataria non rientrante nella esecuzione del mandato, fatto che in questa sede di legittimità non può ovviamente essere accertato. Né può ritenersi che la sentenza impugnata, nell'interpretare le pattuizioni intervenute tra mandante e mandatario, abbia omesso di 5 considerare il punto decisivo indicato dalla ricorrente. Come si è detto in narrativa, la restituzione delle merci inizialmente consegnate alla ditta SE e poi dalla stessa non pagate (essendo stata protestata la cambiale a tal fine rilasciata) concerne incarico diverso da quello di consegna delle scarpe indicate nelle cinque fatture emesse nel settembre- ottobre 1987, nella cui esecuzione si è realizzato l'inadempimento ravvisato dalla Corte di appello al pattuito servizio di consegna “contro documenti". 3.- Con il terzo motivo la società ricorrente, deducendo "violazione e falsa applicazione dell'art. 1693 c.c., dell'art. 23 della C.M.R. e dell'art. 1697 c.c. in relazione all'art.360 n.3 e 5 c.p.c.", osserva che la sentenza impugnata non ha tenuto conto "della precisa istruzione del Calzaturificio AR il quale si è dichiarato disposto ad accettare una cambiale, così superando il 'contro documenti"", istruzione desumibile dal telex dell'11 febbraio 1988 con cui si autorizzava il ritiro della merce restituita dalla ditta SE, e non l'intera fornitura iniziale. La 8 9 ricorrente lamenta, ancora, che sia stata configurata una sua responsabilità per un presunto ammanco in assenza di una verifica in contraddittorio sulla sussistenza dello stesso, e quindi in violazione degli artt. 1693 e 1697 c.c.. Il motivo di ricorso è infondato. La sentenza impugnata ha dato al contenuto del telex del Calzaturificio in data 11 febbraio 1988 un'interpretazione diversa da quella sostenuta dalla ricorrente, riferendo la disposizione di ritirare "tutta la merce che SE vi dà" alle scarpe consegnate in } precedenza alla ditta danese, e non anche a quelle indicate nelle cinque fatture a cui si riferiva la pattuizione del servizio "contro documenti". Trattasi di interpretazione del giudice del merito fornita di congrua motivazione, a cui la ricorrente si limita a contrapporre la propria diversa tesi. Per quanto attiene alla dedotta violazione degli artt. 1693 e 1697 c.c., va condivisa l'affermazione in diritto della Corte di appello secondo cui non trovano applicazione, nella presente fattispecie, i criteri di liquidazione del danno da avaria o da perdita durante il trasporto perché "il fatto generatore del danno non è la perdita o l'avaria ma il mancato pagamento della merce da parte del destinatario", fatto che si sarebbe evitato se la consegna della merce fosse stata preceduta dalla prova dell'avvenuto pagamento. Ed in realtà il motivo di ricorso non tiene conto del fatto che il titolo della responsabilità della società ricorrente è ato individuato dalla sentenza impugnata "nella violazione della clausola contro documenti", onde correttamente è stato affermato il 9 10 diritto della AR ad ottenere l'intero controvalore della merce, non pagata dal destinatario, e che a quest'ultimo è stata consegnata in violazione delle istruzioni date dal mandante allo spedizioniere.
4. I quarto motivo, con cui la società ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione dell'art. 23 n.5 della C.M.R. in relazione all'art.360 n.3 e 5 c.p.c.", concerne il danno da ritardo nella restituzione delle calzature consegnate dalla ditta SE. Il motivo di ricorso è inammissibile perché la Corte di appello ha, in riforma della sentenza di primo grado, rigettato la domanda attorea di risarcimento del danno per la ritardata consegna al Calzaturificio AR Š delle scarpe restituite dalla ditta SE, limitandosi ad accogliere la domanda nella parte relativa alle 2800 paia di scarpe non restituite allo stesso Calzaturificio. Non hanno, quindi, rilievo, rispetto alla pronunzia di condanna confermata dalla Corte di appello, le questioni poste con il quarto motivo di ricorso.
5. In conclusione, il ricorso per cassazione va rigettato. Consegue la condanna della società ricorrente al pagamento, a favore della società resistente, delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a pagare alla società resistente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 89.35 dei quali Euro 1.500 per onorari. Così deciso a Roma il 4 giugno 2002. 10 11 Il Presidente Il Relatore-Estensore 1097 129,1 Em isto про 4567 30,99 160,10 1 C E 8067 12,00 iello ELLIER aria A C N M 172110 A ott.ssa C IL D 2 0 . 0 1 n . a i G 5 2 n o D CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'AgenziaSi attesta la registrazione delle Entrate di Roma 2il 26.1.2012 serie 4 al n. 6,027 versate € 172,10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002)$ pige1/5/200 - I 1