Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2009, n. 22368
CASS
Sentenza 6 maggio 2009

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Massime1

La condanna per il delitto di evasione non è automaticamente preclusiva della possibilità di concessione di benefici penitenziari, nella specie della detenzione domiciliare, dovendo il giudice impegnarsi nell'esame approfondito della personalità del condannato e sulla sua effettiva, perdurante, pericolosità sociale, oltre che sulla verifica della sussistenza di tutte le condizioni richieste per la concessione del beneficio.

Commentari2

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    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 ottobre 2020

    Una lettura costituzionalmente orientata non preclude automaticamente l'ammissione ad una misura alternativa alla detenzione in carcere a causa dell'intervenuta condanna per evasione, ma impone al giudice, in presenza di una condanna per questo titolo di reato, un'analisi particolarmente approfondita sulla personalità del condannato, sulla sua effettiva, perdurante pericolosità sociale alla luce delle condotte rilevanti, oggetto di accertamento definitivo, sui progressi trattamentali compiuti e il grado di rieducazione compiuto. Nel nostro ordinamento penitenziario è esclusa la prevalenza assoluta delle esigenze di prevenzione sociale su quelle di recupero dei condannati: nella materia …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2009, n. 22368
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22368
Data del deposito : 6 maggio 2009

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