Sentenza 21 gennaio 2004
Massime • 1
Nel giudizio di opposizione alla stima delle indennità di esproprio ed occupazione inerenti a procedure di espropriazione compiute, per la realizzazione di opere di ammodernamento del materiale rotabile della rete ferroviaria dello Stato, da concessionario dell'Ente Ferrovie dello Stato (già Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato) ai sensi dell'art. 11, ult. comma, della legge 12 febbraio 1981, n. 17 e dei decreti del Ministro dei Trasporti 30 gennaio e 13 febbraio 1982, legittimato passivo non è il concessionario, bensì il concedente, al quale compete la qualifica di espropriante giacché, a norma dell'art. 6, lett. a), D.M. ult. cit., in suo nome e conto agisce il concessionario e, dunque, non è configurabile una delega del potere ablatorio in favore del concessionario stesso; mentre non rileva qualsiasi contrario accordo eventualmente contenuto nella convenzione regolatrice della concessione, la quale non è opponibile all'espropriato, che è tenuto solo a conoscere le norme legislative e regolamentari disciplinanti la materia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/01/2004, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 11515 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2001, proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETÀ PER AZIONI (già FERROVIE DELLO STATO - SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI), in persona dell'avv. Stefania Caltabiano, institore per procura autenticata dal notaio Castellini di Roma, rep. n. 62068/11978 del 13 marzo 2001, elettivamente domiciliata in Roma, P.za S. Salvatore in Lauro n. 10, presso l'avv. Avilio Presutti, e rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Grassi, per procura a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
AR IN E AR CO, quali eredi di AR LE, elettivamente domiciliati in Roma, Lungotevere Flaminio n. 46 (Palazzo 4^, Scala B), presso il Dott. Gian Marco Grez, e rappresentati e difesi dall'avv. Vittorio Chierroni, per procura a margine del controricorso.
- controricorrenti -
e
CONSORZIO FE.S.P.I. - Ferrovie dello Stato - Programma Integrativo, in persona del legale rappresentante, già elettivamente domiciliato in Firenze, presso l'avv. Daniela Denarosi, Via Bonifacio Lupi n. 14.
- intimato -
avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, 1^ sez. civ., n. 2009, del 20 ottobre - 4 dicembre 2000. Udita, all'udienza del 30 maggio 2003, la relazione del Consigliere Dott. Fabrizio Forte.
Uditi gli avv. A. Presutti, per delega dell'avv. Grassi, e Vittorio Chierroni, che hanno chiesto rispettivamente di accogliere e rigettare il ricorso e il P.M. Dott. UCCELLA Fulvio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 9 luglio 1990, LE e NA TI si opponevano alla stima delle indennità d'occupazione e espropriazione di un loro terreno in Arezzo di mq. 430 e convenivano in giudizio, dinanzi alla Corte d'appello di Firenze, l'allora Ente Ferrovie dello Stato e il Consorzio FE.S.P.I., concessionario dell'esecuzione delle opere e delle procedure espropriative per realizzare la "Direttissima" Firenze-Roma e domandavano di riliquidare dette indennità, data l'insufficiente loro misura accertata in sede amministrativa e tenendo conto dei danni non liquidati subiti da alcuni manufatti di proprietà delle istanti per l'esecuzione dell'esproprio e della riduzione di valore degli immobili rimasti alle attrici.
L'Ente Ferrovie eccepiva il suo difetto di legittimazione, per essere legittimato solo il Consorzio, come risultava dalla convenzione con detto convenuto esibita in causa, deducendo nel merito che l'indennità era stata liquidata considerando pure il deprezzamento subito dalle aree e costruzioni ancora in proprietà delle attrici e tenendo conto che i residui terreni non avevano possibilità legali d'edificazione. Il Consorzio FE.S.P.I. chiedeva di dichiarare inammissibile la domanda delle controparti non notificata al Prefetto e negava la sua legittimazione passiva, per essere delegato solo all'esecuzione delle opere e alle procedure amministrative dell'espropriazione in nome e per conto dell'Ente Ferrovie dello Stato unico beneficiario dell'ablazione tenuto a pagare l'indennità. Nel merito il Consorzio insisteva per il rigetto dell'opposizione, per essere congrua l'indennità liquidata e stante l'incompetenza della Corte su ogni altra domanda proposta, quali quelle sulla rivalutazione monetaria e sui danni derivati dalla realizzazione della "Direttissima".
Nominato un c.t.u. chiamato pure per un supplemento di relazione, la Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 4 dicembre 2000, ha negato che il Consorzio fosse legittimato passivo, avendo espletato le attività per l'espropriazione in nome e per conto delle Ferrovie, come previsto dalla Convenzione, con l'effetto che beneficiario dell'ablazione e tenuto al pagamento delle indennità non poteva che essere il concedente. Rilevato che il terreno espropriato costituiva resede o pertinenza d'un fabbricato appartenente alle stesse attrici nell'ambito di un'area complessiva di mq. 1000 circa, adibito in parte a giardino e in parte a orto a servizio dell'abitazione esistente nella costruzione posta nell'area, la Corte ha ritenuto che il compendio costituisse un bene unitario il cui valore risultava ridotto a causa dell'espropriazione, la cui indennità era da liquidare ai sensi dell'art. 40 della L. 25 giugno 1865 n. 2359, essendo inapplicabile l'art. 46 della stessa legge per i danni permanenti derivati dalla realizzazione della "Direttissima" agli immobili delle attrici per rumori e vibrazioni.
Secondo la Corte d'appello occorreva seguire il principio di cui a Cass. 14 settembre 1999 n. 9814, per la quale "deve tenersi conto, nella stima differenziale richiesta dall'art. 40, del decremento della parte di fondo residuata all'espropriazione, il che comporta per i suoli agricoli l'attribuzione di un valore complementare, non strettamente coincidente con il valore agricolo medio determinabile attraverso le tabelle cui fa rinvio l'art. 16 della L. n. 865 del 1971". La Corte d'appello, aderendo alle conclusioni del c.t.u., determinava la perdita di valore del plesso immobiliare delle attrici in L. 130.000.000 delle quali L. 10.000.000 come costo di ricostruzione nell'area loro rimasta d'un pozzo che esisteva nella zona ablata. La conclusione del consulente era "condivisa e fatta propria dal Collegio" per "la correttezza del metodo d'indagine e la rispondenza a comune esperienza delle singole voci ... prese a parametro per la valutazione complessiva".
L'indennità d'occupazione era fissata negli interessi legali su quella d'espropriazione per ogni anno a decorrere dal decreto di occupazione (23 ottobre 1985) e fino a quello d'espropriazione (24 gennaio 1990) e liquidata in L. 27.637.973; sulle due indennità erano dovuti, secondo la Corte, gli interessi dalla data del decreto di esproprio e l'Ente Ferrovie era condannato a pagare alle opponenti le spese di causa, compensate tra esso e il Consorzio FE.S.PI.. Per la cassazione di detta sentenza, propone ricorso, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c. la già s.p.a. Ferrovie dello Stato, divenuta s.p.a. Rete Ferroviaria Italiana, e resistono NA e VA TI, pure quali eredi di LE TI, con controricorso e memoria.
Non ha resistito il Consorzio FE.S.P.I..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso premette, nel riportare i fatti di causa, l'esistenza della convenzione n. 44/84 tra l'allora Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato e il Consorzio Fe.S.P.I. per disciplinare la concessione per la realizzazione della Direttissima Roma-Firenze. Viene in particolare riportato l'art. 28 della convenzione, per il quale "il concessionario ... è tenuto a provvedere, a propria cura, spese e responsabilità alla occupazione temporanea e alla acquisizione dei beni immobili, dei diritti reali, di proprietà pubblica o privata, che eventualmente occorrano per dette opere". La indicata clausola vincola il Consorzio pure a "tutti gli adempimenti, attività, operazioni e procedure necessari, compresi quelli relativi alle eventuali vertenze, con conseguente legittimazione attiva e passiva nei relativi giudizi" (28.1) e sancisce che "le vertenze, comunque connesse alle procedure espropriative che riguardino sia la legittimità degli indennizzi sia la mancata osservanza di norme di legge, sia le occupazioni illegittime od i danni diretti e indiretti che fossero conseguenza delle espropriazioni o delle occupazioni medesime, vengono assunte dal concessionario e restano a tutti gli effetti e conseguenze a carico dello stesso, quale unico legittimato a costituirsi e resistere in giudizio".
Il primo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e ss. della L. 25 giugno 1865 n. 2359 e dell'art. 19 della L. 22 ottobre 1971 n. 865, degli artt. 1 e 6, rispettivamente dei Decreti del Ministro dei Trasporti, del 30 gennaio 1982 e del 13 febbraio 1982 (in G.U. 20/2/1982 n. 50), per avere la Corte territoriale pronunciato sulla legittimazione passiva in violazione dei principi generali regolanti le domande di liquidazione dell'indennità d'espropriazione nei casi di concessioni di opere pubbliche.
Le richiamate clausole della convenzione tra ricorrente e concessionario chiariscono che nel caso, come affermato nella premessa dell'accordo, s'attua l'art. 1 del D.M. 30 gennaio 1982, per il quale "l'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato ha facoltà di comprendere nelle concessioni l'acquisizione dei beni immobili e dei diritti reali occorrenti per la realizzazione delle opere, nonché tutte le attività connesse".
Nella convenzione è poi richiamato il D.M. 13 febbraio 1982 che, rifacendosi all'altro decreto citato, prevede all'art. 6 "il concessionario agisce in nome e per conto della Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato e la sostituisce a tutti gli effetti nei rapporti con i terzi pubblici e privati".
Pertanto nel caso unico legittimato era il Consorzio concessionario, al quale erano stati trasferiti gli oneri concernenti la procedura ablativa, con delega di poteri e funzioni, con la conseguenza che solo a detto Consorzio spettava la qualità di parte del rapporto espropriativo e quindi la legittimazione nel giudizio di opposizione avverso la stima dell'indennità, secondo quanto più volte affermato dalla giurisprudenza (il ricorso cita: S.U. 27 agosto 1998 n. 8496, 26 febbraio 1999 n. 104, 13 maggio 1998 n. 4821, 10 marzo 1998 n. 2645 e 2 settembre 1998 n. 8399). Non rileva per la ricorrente il fatto che essa è stata beneficiarla dell'espropriazione, perché solo titolare delle obbligazioni sorte dal rapporto espropriativo e solo legittimato passivo nell'opposizione all'indennità era il concessionario (in tal senso Cass. 29 aprile 1999 n. 4323); il ricorso indica varie altre sentenze della stessa Corte di appello di Firenze che hanno riconosciuto la legittimazione del concessionario nelle opposizioni alla stima delle indennità d'espropriazione per la realizzazione della Direttissima Roma-Firenze, anche se l'esproprio è avvenuto a favore della ricorrente, dovendo il Consorzio provvedere in nome e per conto di questa alle necessarie trascrizioni degli atti ablatori. I controricorrenti affermano di avere già rilevato, in sede di merito, che il Consorzio convenuto aveva rinunciato all'eccezione di difetto di legittimazione passiva per cui era da ritenersi pacifico che il credito delle attrici dovesse essere adempiuto dal concessionario, come desumibile dall'art. 28 della convenzione non conosciuta dalle opponenti prima della loro azione;
in ogni caso sul motivo di ricorso si potrebbe decidere ai sensi dell'art. 384 c.p.c. modificando nella sentenza impugnata il solo destinatario dell'ordine di deposito presso la competente Cassa Depositi e Prestiti delle somme ancora dovute a titolo d'indennità, non essendo necessario nessun nuovo accertamento di fatti.
1.2. Il primo motivo di ricorso è infondato.
La Corte d'appello ritiene legittimata la sola Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato non per avere essa domandato l'emissione del decreto di esproprio a suo favore, pur precisando nello stesso atto ablatorio che le opere per le quali l'espropriazione avveniva erano eseguite dal Consorzio FE.S.P.I., che poteva procedere alle occupazioni per gli espropri e predisporre gli atti a base di questi e quelli di "corresponsione delle indennità agli aventi diritto", ma perché tali attività aveva svolto in nome del concedente. Secondo la Corte territoriale, infatti, la convenzione in cui v'erano le riportate indicazioni del decreto ablatorio ha stabilito che "il concessionario, in nome e per conto delle Ferrovie, compia le procedure espropriative;
ne consegue che soggetto espropriante deve ritenersi, come risulta anche dal decreto di esproprio l'Ente Ferrovie dello Stato, in capo al quale si costituiscono quindi tutte le situazioni giuridiche, attive e passive che nascono dal rapporto espropriativo (in tal senso Cass. S.U. 10 novembre 1993 n. 11078)" (così la sentenza impugnata alla seconda pagina dei motivi). L'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, soggetto promotore e beneficiario dell'espropriazione, alla data della vicenda per cui è causa, aveva "facoltà di comprendere negli appalti le procedure espropriative relative all'acquisizione, all'asservimento od alla occupazione temporanea di beni occorrenti per la realizzazione delle opere" di ammodernamento del materiale rotabile della rete ferroviaria dello Stato per l'art. 11, ultimo comma, della L. 12 febbraio 1981 n. 17. In attuazione di detta legge il Ministro dei
Trasporti, con decreto ministeriale del 30 gennaio 1982, stabiliva che l'Azienda Autonoma delle Ferrovie, per la realizzazione della Direttissima Firenze-Roma, così come "per le opere di ammodernamento e potenziamento della propria rete ferroviaria" poteva provvedere oltre che con appalto anche con "concessione di prestazioni integrate, riguardanti unitariamente la progettazione e la costruzione di complessi di opere, anche a carattere interdisciplinare" con facoltà per l'Azienda, in conformità a quanto previsto dalla citata legge "di comprendere nelle concessioni l'acquisizione dei beni immobili e dei diritti reali occorrenti per la realizzazione delle opere, nonché tutte le attività connesse" (art. 1, 1^ comma lett. a e 3^ comma, D.M. sopra cit.).
Tra le condizioni delle concessioni di prestazioni integrate l'art. 6, lett. a, del D.M. 13 febbraio 1982 ha previsto che "il concessionario agisce in nome e per conto dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e la sostituisce a tutti gli effetti, nei rapporti con i terzi pubblici e privati... restando però inteso che gli impegni, che il concessionario assume con i terzi e che presentano oneri finanziari a carico della stessa Azienda, devono da questa essere preventivamente approvati".
In detto quadro normativo esattamente si è negato dalla Corte di merito che la concessione sia stata traslativa dei poteri espropriativi e abbia contenuto una delega intersoggettiva al concessionario, per la quale solo quest'ultimo doveva ritenersi tenuto al pagamento dell'indennità, agendo in nome proprio (Cass. 21 marzo 2003 n. 4131). La non delegabilità dell'esercizio di poteri ablatori da parte dell'Azienda emerge non solo dal fatto che il decreto d'esproprio è stato emesso dal Prefetto in favore dell'Azienda autonoma sopra indicata, come afferma la sentenza impugnata (nello stesso senso Cass. 11 ottobre 1999 n. 11370), ma dal fatto che la normativa di cui sopra impone di fare agire il concessionario in nome e per conto dell'Azienda stessa, la quale resta unica parte sostanziale e formale dei rapporti con i terzi espropriati.
La convenzione, dalla Corte di merito, è stata considerata una sorta di capitolato speciale che, ex art. 324 della L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F, chiariva che le espropriazioni rimanevano a carico dell'Azienda autonoma senza accollo alcuno per il consorzio concessionario, il quale agiva solo in nome e per conto del concedente, anche se poteva nell'ambito di accordi amichevoli di determinazione dell'indennità obbligarsi direttamente "a proprie spese e responsabilità" secondo detta convenzione (Cass. 1^ febbraio 2000 n. 1083), divenendo poi legittimato nell'azione di riscossione conseguente.
Peraltro nell'ordinaria azione di determinazione dell'indennità unica legittimata passiva resta l'odierna s.p.a. Rete Ferroviaria Italiana, succeduta all'Azienda citata, in nome e per conto della quale soltanto l'acquisizione e l'occupazione poteva aver luogo, imponendosi comunque, dall'art. 6 del D.M. 13 febbraio 1982, che per l'assunzione di oneri finanziari a carico di detta Azienda il Consorzio non potesse agire che in nome e per conto della concedente e previa approvazione della rappresentata.
In conclusione, non solo la legge non consentiva nel caso la delega dei poteri necessari a dar luogo agli atti della procedura ablatoria, ma qualsiasi accordo nella convenzione regolatrice della concessione non era opponibile agli espropriati, tenuti solo a conoscere le norme legislative e regolamentari disciplinanti la materia, dalle quali si ricavava che unica legittimata era l'Azienda autonoma (sul rilievo dell'affidamento dell'espropriato e della rilevanza esterna degli accordi tra espropriante e concessionario, cfr. Cass. 6 luglio 1991 n. 7480). Come emerge con chiarezza dal controricorso (pag. 8) le espropriate non conoscevano la convenzione che secondo la società ricorrente sarebbe stata a base del preteso trasferimento della legittimazione passiva dell'azione al Consorzio FE.S.P.I. prima che detto accordo venisse prodotto dall'Avvocatura dello Stato nel giudizio di merito;
anche per tale profilo l'impugnazione deve quindi rigettarsi. La mancata previsione normativa della delegabilità dei poteri espropriativi ai concessionari dall'Azienda desumibile dalla espressa previsione nella legge e nei regolamenti che il concessionario poteva agire solo in nome e per conto della concedente, unitamente alla irrilevanza esterna della convenzione e all'affidamento degli espropriati nella mancanza di accollo degli obblighi indennitari a carico del Consorzio FE.S.P.I., il quale ha sempre e solo assunto obblighi in nome e per conto della concedente, sono fatti che impongono la conferma della sentenza impugnata sul punto. Non viola infatti le norme di cui al motivo di ricorso l'identificazione del titolare dell'obbligo indennitario e del legittimato passivo nell'opposizione nella sola Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato cui è succeduta l'odierna ricorrente;
il primo motivo di ricorso deve quindi rigettarsi.
2.1. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 40 della L. 25 giugno 1865 n. 2359, dell'art. 5 bis del D.L. 11 luglio 1992 n. 333 convertito nella L. 8 agosto 1992 n. 359 e dell'art. 19 della L. 22 ottobre 1971 n. 865, anche per omessa e contraddittoria motivazione.
Si contesta che nel caso vi sia stata l'espropriazione parziale di cui all'art. 40 della L. 2359 del 1865, per essere il terreno espropriato destinato ad orto e non legato da un vincolo funzionale oggettivo alla residua area e alla costruzione di proprietà delle espropriate, non potendosi considerare pertinenza della costruzione sita su una superficie di circa mq. 1000, delle quali facevano parte i 430 mq. espropriati.
La ricorrente contesta la logicità della liquidazione dell'indennità, che il consulente fissa al 1990, dopo avere chiarito che da quell'anno i valori immobiliari sono grandemente cresciuti, ancorando a questi ultimi, successivi all'ablazione, la valutazione. Troppo elevato è stata, secondo la s.p.a. ricorrente, la valutazione, in rapporto alla posizione del plesso immobiliare delle TI, e immotivata è la percentuale di deprezzamento dell'immobile fissata al 30%, con riduzione da un'originale perdita di valore del 35%, dopo che il c.t.u., aveva risposto alle critiche del consulente di parte eliminando tre dei sei fattori di diminuzione del valore conseguenti alla costruzione della Direttissima, ma non dovuti all'espropriazione.
Tenuto conto che l'espropriazione comunque non incideva sulle possibilità d'edificazione dell'area residua, eccessiva era la riduzione di valore fissata nel merito in L. 120.000.000, oltre a L. 10.000.000 per la ricostruzione di un pozzo, che in precedenza era nell'area oggetto di esproprio.
2.1. Il secondo motivo di ricorso è infondato in ordine all'illogica negazione dell'espropriazione parziale e inammissibile rispetto alle censure delle valutazioni di merito della Corte territoriale precluse dalla logicità e conformità al diritto delle motivazioni. Il terreno espropriato è definito "resede" del fabbricato di proprietà delle TI destinato ad abitazione di campagna delle espropriate ed ha funzione per una parte di orto e per l'altra di giardino del plesso immobiliare cui apparteneva;
correttamente quindi la Corte ritiene esservi stata espropriazione parziale in rapporto all'unità funzionale ed economica dell'area ablata con il resto degli immobili degli espropriati e applica l'art. 40 L. 2359 del 1865 (sulla natura di esproprio parziale d'un giardino a servizio di casa rimasta agli espropriati, Cass. 10 marzo 2000 n. 2728). Nessuna illogicità emerge dalla censura sulla quantificazione dell'indennità, che sul punto non coglie nel segno neppure nel denunciare insussistenti violazioni di legge e deve quindi complessivamente dichiararsi inammissibile, imponendo comunque valutazioni di merito sulla individuazione dei danni e la misura di essi, da ritenere precluse in sede di legittimità.
3.1. Il terzo motivo di ricorso censura la sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia sulla domanda di rivalsa proposta dalla ricorrente nei confronti del Consorzio FE.S.P.I., per esser tenuta esente da ogni eventuale esborso per effetto della sentenza, in rapporto all'art. 28 della convenzione regolante i rapporti tra concedente e concessionaria.
3.2. Anche detto motivo di ricorso è infondato, dovendosi ritenere che l'omessa risposta della Corte territoriale costituisca implicito rigetto dell'azione di rivalsa improponibile dinanzi alla Corte d'appello in unico grado (Cass. 15 gennaio 1992 n. 411), in quanto l'eventuale esame della domanda escluderebbe indebitamente un grado di giudizio per il soggetto di cui si chiede la condanna, in relazione all'accertamento di un diritto di rivalsa che non può che essere oggetto di un ordinario giudizio di cognizione ed è sottratto quindi allo speciale procedimento di opposizione.
La improcedibilità della richiesta di rivalsa, per l'incompetenza della Corte d'appello su di essa, fa ritenere che il silenzio sulla domanda non costituisca omessa pronuncia ma debba valere come statuizione di rigetto o inammissibilità in limine della condanna richiesta del Consorzio FE.S.P.I. da parte della ricorrente in sede di merito.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente, per il principio della soccombenza, deve pagare ai controricorrenti le spese di questa fase di giudizio nella misura di cui al dispositivo, nulla disponendosi nei rapporti con l'intimato Consorzio Fe.S.P.I., che non si è difeso in sede di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare ai controricorrenti le spese di causa che liquida in euro 5.000,00 per onorari, oltre a euro 150,00 per esborsi e alle spese generali e accessorie come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 maggio 2003. Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004